Entscheiddatum: 02.04.2024Publikationsdatum: 24.04.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1776/2024
Sentenza del 2 aprile 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Contessina Theis; cancelliere Kevin Togni. Parti A._______, nato il (...), Tunisia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi);decisione della SEM del 14 marzo 2024.
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato, cittadino tunisino, ha presentato in Svizzera il 14 febbraio 2023 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. [...]-3/2),
il formulario Europa della medesima data dal quale risulta che l'interessato ha dichiarato di essere partito dal proprio Paese d'origine durante il 2022 e di aver raggiunto l'Europa, in particolare l'Italia, il 17 agosto 2022 (cfr. atto SEM n. 11/2),
il riscontro della banca dati Eurodac del 26 febbraio 2024 dal quale si evince che egli ha depositato una precedente domanda d'asilo in Austria il 19 giugno 2022 e un'altra in Germania il 24 agosto 2022 (cfr. atto SEM n. 16/1),
il verbale del colloquio Dublino del 5 marzo 2024 (cfr. atto SEM n. 21/3),
la domanda di ripresa in carico del 5 marzo 2024 della SEM fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) GU L 24/1 del 27.1.1983 (di seguito: RD III; cfr. atto SEM n. 22/5), inoltrata alle competenti autorità tedesche (cfr. atto SEM n. 23/1 e 24/1),
la risposta del 7 marzo 2024 con la quale queste ultime hanno espressamente respinto ritendendo l'Austria competente per il trattamento della procedura di protezione internazionale dell'interessato avendone accettato precedentemente la ripresa in carico (cfr. atto SEM n. 26/2),
la domanda di ripresa in carico del 7 marzo 2024 della SEM (cfr. atto SEM n. 27/7), basata sulla medesima norma, destinata alle competenti autorità austriache (cfr. atti SEM n. 28/1 e 29/1),
la risposta dell'8 marzo 2024 con la quale queste ultime hanno espressamente accettato tale domanda (cfr. atto SEM n. 30/2),
la decisione del 14 marzo 2024, notificata agli interessati il giorno successivo (cfr. atto SEM n. 36/1), con cui la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ritenendo che potesse partire alla volta di uno Stato terzo, ovvero l'Austria, cui competerebbe, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento, pronunciandone l'allontanamento (recte: il trasferimento) verso tale Paese (cfr. atto SEM n. 35/14),
il ricorso del 20 marzo 2024, depositato il giorno successivo (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 22 marzo 2024), inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), con il quale l'interessato ha concluso, preliminarmente, alla concessione dell'effetto sospensivo e, nel merito, all'annullamento della precitata decisione e al trattamento della loro domanda d'asilo nella procedura nazionale; egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi e 31 33 LTAF), il ricorso è ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito dello stesso,
che mediante ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi) e l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi); che adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1),
che siccome il ricorso è manifestamente infondato, la decisione è pronunciata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e e 111a cpv. 1 e 2 LAsi); il Tribunale rinuncia, inoltre, ad uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi),
che, con il proprio ricorso, il ricorrente impugna la decisione della SEM con la quale quest'ultima non è entrata nel merito della sua domanda di protezione internazionale in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ritenendo l'Austria competente per il trattamento della medesima,
che occorre, di conseguenza, chiedersi se l'autorità inferiore poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento,
che, secondo l'art. 29a cpv. 1 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Oasi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza la summenzionata norma, la SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo sulla base dei criteri previsti dagli artt. 7 - 15 RD III (criteri per la determinazione dello Stato membro competente; cfr. art. 3 par. 1 RD III); che se, sulla base di tali criteri, il trattamento della domanda d'asilo compete ad un altro Stato e quest'ultimo accetta la presa o ripresa in carico del richiedente asilo, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito (art. 29a cpv. 2 OAsi 1),
che lo Stato membro competente in forza del suddetto regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29 RD III - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b RD III),
che, nella presente disamina, il riscontro della banca dati Eurodac del 26 febbraio 2024 ha rivelato che il ricorrente ha depositato una precedente domanda d'asilo in Austria il 19 giugno 2022; che sulla scorta di tale elemento di prova, il 7 marzo 2024, la SEM ha quindi chiesto alle autorità austriache, nel termine fissato dall'art. 23 par. 2 RD III, la ripresa in carico del ricorrente sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III; che con l'accettazione dell'8 marzo 2024, l'Austria, nel rispetto del termine di due settimane previsto all'art. 25 par. 1 RD III, ha espressamente ammesso la propria competenza per la ripresa in carico del ricorrente,
che, di conseguenza, la competenza dell'Austria è di principio data, ciò che non viene del resto censurato dal ricorrente nel proprio gravame,
che, nel merito, il ricorrente si oppone, in primo luogo, al suo trasferimento verso suddetto Paese sostenendo, implicitamente, che il sistema di accoglienza austriaco presenta delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III; che, in particolare, egli sostiene che le autorità austriache usino spesso "metodi violenti ed intimidatori nei confronti dei migranti" e che "le persone sono vittime di respingimenti illegali e i loro diritti basilari sono costantemente violati"; che, per questi motivi, la sua incolumità fisica sarebbe messa in serio pericolo,
che, giusta l'art. 3 par. 2 2a frase RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto vi siano fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti d'asilo in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,
che la presunzione del rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo da parte dello Stato in questione, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: Direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: Direttiva accoglienza]), può essere confutata esclusivamente in presenza di indizi seri ed avverati che, nel caso concreto, le autorità dello Stato membro ritenuto come quello responsabile non rispetterebbe il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5),
che, nel caso in esame, è risaputo che in Austria non sussistono carenze sistemiche nella procedura d'asilo implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi degli artt. 4 CartaUE e 3 CEDU; che, inoltre, il ricorrente non ha reso verosimile di aver subito dei trattamenti tali da permettere di sovvertire la summenzionata presunzione; che, ad ogni modo, spetta al medesimo utilizzare i mezzi giuridici disponibili in tale Paese sia per invocare il suo preteso diritto all'asilo, sia per adire le vie legali in caso di abuso di potere da parte della polizia o di altre autorità,
che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie,
che, in secondo luogo, il ricorrente sostiene - senza tuttavia apportarne una motivazione - che l'autorità inferiore avrebbe dovuto fare applicazione, vista la sua situazione particolare, degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1,
che, secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III; che, come previsto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità ed entrare nel merito della domanda d'asilo se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale; che può, inoltre, ammettere tale responsabilità per dei motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la suddetta clausola di sovranità; che la SEM, nell'applicazione di quest'ultima norma, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che tuttavia, se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di un potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1),
che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU), il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può contravvenire all'art. 3 CEDU, dal contenuto identico all'art. 4 CartaUE, se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, in concreto l'Austria, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. la sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §§ 180 a 193; cfr. anche, a questo proposito, la sentenza di principio del Tribunale D-4235/2021 del 19 aprile 2022 con i rispettivi riferimenti),
che, nel caso di specie, il ricorrente non ha reso verosimile che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione internazionale,
che, in merito al suo stato di salute, egli non presenta alcuna problematica medica che ne ostacolerebbe il trasferimento in Austria in applicazione della summenzionata giurisprudenza (cfr. atti SEM n. 31/2 e 38/4),
che l'applicazione degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 al caso di specie non è dunque giustificata; che non traspaiono dunque elementi tali per ritenere che l'autorità inferiore abbia ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA),
che, riepilogando, la SEM ha a giusto titolo rinunciato di entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi pronunciando il suo trasferimento verso l'Austria; che, in conclusione, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta priva d'oggetto,
che, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole al momento del deposito del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, dev'essere respinta,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la presente sentenza non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva,
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni
Data di spedizione: