Entscheiddatum: 20.03.2024Publikationsdatum: 28.03.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1632/2024
Sentenza del 20 marzo 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer; cancelliere Agostino Bullo. Parti A._______, nato il (...), Gran Bretagna (ALC), c/o CFA Chiasso, Via Milano 23, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi); decisione della SEM del 6 marzo 2024 / N (...).
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 4 novembre 2023 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-3/2),
il verbale relativo all'audizione sui motivi d'asilo svoltasi il 28 febbraio 2024 (cfr. atto della SEM n. 32/7; di seguito: verbale),
la bozza di decisione negativa in merito alla domanda d'asilo del 4 novembre 2023 ed il relativo parere della rappresentanza legale del 5 marzo 2024 (cfr. atti della SEM n. 33/6 e 34/9),
i fogli d'informazione medica (F2) riguardo alla situazione di salute dell'interessato di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi (cfr. atti della SEM n. 14/3, 16/2, 17/3, 18/3, 19/1, 20/2, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2, 26/2 e 30/2),
la decisione della SEM del 6 marzo 2024, notificata il giorno medesimo (cfr. atto della SEM n. 36/1), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile,
il ricorso del 13 marzo 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 14 marzo 2024), per il cui tramite l'interessato ha concluso all'annullamento della decisione impugnata e al riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, subordinatamente ha postulato gli sia concessa l'ammissione provvisoria; contestualmente ha presentato un'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese,
l'incarto elettronico dell'autorità di prima istanza ed i mezzi di prova versati agli atti dall'insorgente all'attenzione della medesima,
la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 14 marzo 2024 al ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF,
che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA,
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che il richiedente asilo, cittadino della Gran Bretagna, ha chiesto la protezione della Svizzera in quanto nel suddetto Paese teme che la sua vita sia in pericolo visto che, a suo dire, la sua casa sarebbe controllo da parte della polizia, la sua libertà di movimento sarebbe limitata e, per questi motivi, egli teme di essere perseguitato; che egli ha affermato che la famiglia che si sarebbe occupata di lui, avrebbe avuto dei legami con la criminalità e che gli stessi familiari l'avrebbero minacciato, portando l'interessato ad avere preoccupazioni per quanto attiene l'ambiente familiare; che in particolare egli afferma che un giorno avrebbe ascoltato di nascosto una conversazione telefonica nella quale i familiari avrebbero ordito un piano alfine di rubarli i soldi e per poi imprigionarlo (cfr. atto della SEM n. 32/7, D23 e segg., pag. 4 e segg.),
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi),
che nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha considerato irrilevanti i motivi d'asilo addotti dall'insorgente; che egli si è rivolto a più riprese alle autorità del suo Paese per domandare protezione e, queste ultime, sono state in grado di offrirla al ricorrente; che i mezzi di prova dimostrerebbe come l'autorità della Gran Bretagna si siano prontamente attivate per dar seguito alle richieste dell'interessato; che non vi sarebbero invero indizi quanto al fatto che egli non possa rivolgersi alle autorità britanniche onde ottenere protezione, conto tenuto dell'inserimento del Regno Unito nel novero degli Stati sicuri e della presunzione di assenza di persecuzioni che ne deriverebbe,
che con ricorso, l'insorgente avversa la valutazione della SEM; che, a suo dire, egli sarebbe in grave pericolo nel Regno Unito e che teme di essere oggetto di persecuzione da parte dei suoi stessi familiari; che questi ultimi avrebbero minacciato la vita e la libertà dell'interessato, arrivando a pianificare di derubarlo e di fare in modo di imprigionarlo; che le autorità britanniche non sarebbero in grado di garantire la sua sicurezza, ponendolo in una situazione di estrema vulnerabilità e che gli indizi da lui sollevati confuterebbero la presunzione che il Paese d'origine del ricorrente sia un "safe country"; che in merito all'allontanamento dell'interessato, egli ritiene sia inesigibile, vista la sua situazione personale e la situazione attuale vigente nel Regno Unito,
che la tesi ricorsuale non può essere seguita,
che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi),
che le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente; che infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; 2011/51 consid. 6.1; ex multis sentenza del Tribunale D-76/2023 del 13 gennaio 2023, pag. 5); che, in una pari eventualità, le autorità d'asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l'effettività della protezione offerta da parte dello stato d'origine (cfr. DTF 138 II 513, 520),
che inoltre, nel caso in cui lo stato d'origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste anche una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. DTF 138 II 513, 521); che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti (ex multis sentenza del Tribunale D-76/2023 del 13 gennaio 2023, pag. 5),
che per quanto riguarda invece le persecuzioni dovute a terze persone, il Consiglio federale ha inserito il Regno Unito nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. allegato 2 all'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi,
che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità britanniche,
che il ricorrente non ha inoltre apportato elementi sufficienti atti a sovvertire la summenzionata presunzione; che, in particolare, per quanto concerne le pressioni alle quali è stato sottoposto il ricorrente da parte dei proprio famigliari e le denunce da lui esposte presso le autorità (cfr. atto della SEM n. 32/7, D29 e segg.), egli non è stato in grado di fornire elementi concreti a sostegno dell'asserita incapacità o non volontà di protezione da parte delle autorità del suo Paese d'origine; che, anzi, al contrario di quanto asserito dal ricorrente, i mezzi di prova da egli apportati dimostrano come le autorità britanniche preposte si siano prontamente attivate a seguito delle sue richieste di protezione,
che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata,
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4),
che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento,
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), giusta il quale la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI),
che nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30),
che, in siffatte circostanze, non v'è nemmeno motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105),
che, inoltre, la situazione vigente nel Regno Unito non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che detto paese è del resto stato inserito dal Consiglio federale nella lista dei paesi verso i quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri; OEAE, RS 142.281); che nemmeno la situazione personale dell'interessato giustifica una diversa valutazione del caso,
che infine non risultano impedimenti neppure sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi),
che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, la querelata decisione va confermata,
che da ultimo, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA) e la domanda di esenzione dal versamento dell'anticipo spese è da considerarsi priva di oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo
Data di spedizione: