Entscheiddatum: 06.09.2013Publikationsdatum: 17.03.2014
Sentenza del 6 settembre 2013 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Regula Schenker Senn, Claudia Cotting-Schalch, cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nato il (...),Egitto, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 16 febbraio 2012 / N (...).
Fatti:
A. L'interessato, cittadino egiziano di religione copta, è nato a B._______ nel governatorato di Giza (Egitto), dove vi avrebbe risieduto fino all'ottobre del 2006. In seguito, sarebbe espatriato a C._______ (Bielorussia) beneficiando di un visto di studio rilasciato dall'Ambasciata bielorussa d'Egitto. Nel novembre del 2007 sarebbe giunto a Milano (Italia) a bordo di un TIR e avrebbe vissuto in questa città sino al 12 gennaio del 2011, giorno in cui ha raggiunto la Svizzera depositando la domanda d'asilo in oggetto (cfr. verbale d'audizione del 18 gennaio 2011 [di seguito: verbale 1], pagg. 1-2).
Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere fuggito in quanto in Patria sarebbe discriminato in ragione della sua fede cristiana. In particolare, sarebbe stato licenziato per motivi religiosi (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale d'audizione del 15 luglio 2008 [di seguito: verbale 2], F54, pag. 7).
A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha prodotto la propria carta d'identità egiziana, una dichiarazione del Console generale egiziano in Milano del (...), la copia del proprio passaporto egiziano, la copia della carta d'immatricolazione presso un'università egiziana relativa all'anno di studio 2002/3.
B.Con decisione del 16 febbraio 2012, l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo ed ha pronunciato nel contempo l'allontanamento dalla Svizzera dell'interessato, nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Egitto, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.In data 16 marzo 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 19 marzo 2012), il richiedente è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Egli ha altresì presentato una domanda di esenzione dalle spese processuali e dal relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio. Al ricorso ha inoltre allegato la copia del rapporto di polizia circa la denuncia relativa all'evocato rapimento della sorella.
D.Il Tribunale con ordinanza del 23 marzo 2012 ha informato il ricorrente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura e, nel contempo, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, invitando l'insorgente a versare un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, e quella di gratuito patrocinio.
E.In data 10 aprile 2012, il ricorrente ha tempestivamente versato al Tribunale il succitato anticipo spese.
F.In data 8 maggio 2012, il ricorrente ha inviato al Tribunale uno scritto in lingua straniera senza traduzione di "Al Kalema Center For Human Rights".
G.Il 13 giugno 2012, il Signor François Bochud ha comunicato al Tribunale di patrocinare il ricorrente. Egli ha allegato la relativa procura ed ha chiesto la trasmissione degli atti di causa nonché un termine per il completamento del ricorso, ritenuto che, a suo dire, l'insorgente non avrebbe avuto accesso agli atti di causa.
H.Con ordinanza del 15 giugno 2012, il Tribunale ha informato il rappresentante che gli atti di causa sono stati trasmessi, come da volere del ricorrente, al HEKS Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende St. Gallen/Appenzell.
Preso atto della succitata ordinanza, il rappresentante, con scritto del 23 giugno 2012, ha rinunciato alla trasmissione degli atti di causa.
I.In data 3 luglio 2012, l'insorgente ha trasmesso al Tribunale uno scritto in lingua straniera senza traduzione.
J.In data 5 aprile 2013 il ricorrente ha trasmesso al Tribunale un plico contenente, senza ulteriori spiegazioni, una fotocopia del libretto per stranieri e un documento in lingua straniera privo di traduzione.
K.Con decisione incidentale del 24 giugno 2013, il Tribunale ha invitato l'insorgente, entro un termine di 20 giorni a partire dalla giorno successivo alla notifica di quest'ultima, a produrre la traduzione, in una lingua ufficiale svizzera, dei documenti scritti in lingua straniera e, nel contempo, a fornire una spiegazione in merito alla rilevanza ai sensi del ricorso degli stessi.
L.Con scritto del 27 giugno 2013, il rappresentante ha disdetto con effetto immediato il proprio mandato di rappresentanza nei confronti del ricorrente.
M.In data 2 e 3 luglio 2013, il ricorrente ha trasmesso al Tribunale la traduzione in lingua inglese dei summenzionati documenti.
N.Ulteriori fatti ed argomenti adotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
È tuttavia necessario rilevare che il ricorso, redatto presumibilmente dall'interessato, non presenta delle conclusioni concrete e precise, tuttavia, sulla base di quanto espresso nel gravame e delle dichiarazioni a verbale, è possibile interpretare le conclusioni dell'insorgente nel senso di una richiesta di annullamento della decisione impugnata e di concessione dell'asilo.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua italiana. La presente sentenza può pertanto essere redatta in italiano.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale ha rinunciato allo scambio degli scritti.
Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6, DTAF 2008/4 consid. 5.4).
6.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto i motivi adotti dal ricorrente come non rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare, l'insorgente avrebbe dichiarato che egli non sarebbe toccato in maniera specifica dalle discriminazioni, bensì le difficoltà che riscontrerebbe nel Paese di origine in ragione della propria religione sarebbero del tutto analoghe a quelle degli altri milioni di cristiani in Egitto. Anche l'episodio principale del proprio racconto, il licenziamento dall'Hotel D._______, sarebbe contraddittorio. Infatti, il ricorrente avrebbe dapprima dichiarato di avere lavorato presso tale Hotel tra il 2004 ed il 2006, in seguito avrebbe invece affermato di averci lavorato unicamente tra la fine del 2005 e marzo o aprile del 2006. A queste incongruenze andrebbe inoltre aggiunto che l'insorgente risulterebbe essere registrato in Slovacchia in data (...) e (...), dove avrebbe anche chiesto asilo. Anche per quanto concerne l'allontanamento del ricorrente verso l'Egitto non vi sarebbero particolari problemi ritenuta l'attuale situazione di stabilità nel Paese, il buono stato di salute e le conoscenze linguistiche e scolastiche dell'insorgente.
6.2 Nel gravame il ricorrente sostiene che la propria situazione sarebbe differente rispetto a quella delle altre famiglie cristiane in Egitto essendo il padre un missionario e servo della Chiesa locale. Oltretutto, vivrebbe in una regione molto pericolosa e popolata da musulmani radicali che avrebbero creato numerosi problemi alla propria famiglia. In particolare, questi ultimi avrebbero intimato loro di andarsene, minacciandoli di morte o di bruciare la loro abitazione se non lo avessero fatto. Lo stesso ricorrente sarebbe stato minacciato più volte di morte. A suo dire questi avvenimenti non risulterebbero dai verbali in quanto vi sarebbero stati dei problemi di traduzione dovuti alla varietà dei dialetti arabi che sarebbe stata causa di incomprensioni. Nel ricorso l'insorgente allega poi il rapimento della sorella da parte dei musulmani che sarebbe avvenuto il (...). Il padre avrebbe denunciato l'accaduto alla polizia locale ma questa lo avrebbe invitato a risolvere la questione da solo. Infine, il ricorrente sostiene che Imbaba sarebbe una regione conosciuta per la presenza di attività terroristiche, tant'è che negli anni 80 ad B._______ vi sarebbe stato un tentativo di creazione di uno Stato islamico indipendente dall'Egitto.
Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2010/57, consid. 2.5, p. 827 e s.; DTAF 2010/44, consid. 3.3 p. 620). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e DTAF 2010/9 consid. 5.2). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pag. 447 e ss.; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, pag. 69 e ss.; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Walter Kälin (ed.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Friborgo 1991, pag. 44; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e ed., Berna/Stoccarda 1991, pagg. 108 e ss.; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea/Francoforte 1990, pag. 126 e 143 e ss.; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna 1987, p. 287 e ss.).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per potere ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3 e GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile) e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva e non esclusivamente atomizzata delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3).
Nel caso concreto, le dichiarazioni determinanti in materia di asilo rese dall'insorgente, si esauriscono in mere e generiche affermazioni di parte, non corroborate da elementi di seria consistenza, in sostanza per le ragioni che seguono.
In particolare, il ricorrente non ha dimostrato di essere particolarmente toccato da discriminazioni concrete o di subire seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. L'unico motivo concreto adotto dall'insorgente risulta essere l'asserito licenziamento che egli farebbe risalire a motivazioni religiose. Tuttavia, tale episodio appare d'acchito contraddittorio ed inverosimile. Innanzitutto, si potrebbe supporre che se il licenziamento fosse effettivamente stato causato da motivi religiosi, il datore di lavoro, a conoscenza della fede religiosa del ricorrente sin dall'inizio, non lo avrebbe assunto. Oltretutto, su questo aspetto le dichiarazioni del ricorrente sono risultate vaghe e discordanti. In particolare, egli ha inizialmente affermato di avere lavorato presso l'albergo D._______ a Giza come traduttore tra il febbraio del 2004 ed il maggio del 2006 (cfr. verbale 1, pag. 3), allorché nel corso della seconda audizione, ha sostenuto di avere lavorato presso tale albergo alla ricezione e con mansioni di pulizia, unicamente per quattro o cinque mesi tra la fine del 2005 e marzo o aprile 2006 (cfr. verbale 2, F64 e F76, pag. 8-9). Va inoltre osservato che le verifiche svolte dall'UFM per mezzo dell'unità centrale del sistema "EURODAC", hanno permesso di accertare che l'insorgente è stato registrato in Slovacchia, dove ha chiesto asilo, il (...) ed il (...) (cfr. A2/1 e A3/2). A tal proposito, l'interessato si è limitato ad affermare che ciò non sarebbe possibile in quanto sarebbe stato in Egitto (cfr. A6/2). Indipendentemente dalla verosimiglianza o meno di tale episodio, è inoltre importante rilevare che un semplice licenziamento non è manifestamente un pregiudizio ai sensi dell'art. 3 LAsi e che pertanto non risulta essere determinante in materia di asilo. In questo senso, eccetto il contraddittorio episodio del licenziamento, il ricorrente ha affermato, in maniera del tutto generica, che verrebbe picchiato sin da quando è ragazzino in ragione della sua fede cristiana. In realtà, dalle dichiarazioni dell'interessato, si evince come lo stesso, piuttosto che discriminazioni puntuali e mirate nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 3 LAsi, debba far fronte alle difficoltà di chi vive in un territorio in cui rappresenta una minoranza. D'altronde, lo stesso insorgente ha specificato che in Egitto vivrebbero circa dodici milioni di cristiani e che le discriminazioni che subirebbe in Patria sarebbero le medesime di quelle sopportate dalla maggior parte dei cristiani presenti in Egitto (cfr. verbale 2, F57-60, pagg. 7-8). Occorre inoltre osservare che, malgrado le asserite persecuzioni, l'insorgente ha comunque avuto modo in Patria di studiare tre anni di diritto presso la locale Università (cfr. verbale 2, F13, pag. 3) e di trovare lavoro in un albergo oltre che quale commerciante di vestiti (cfr. verbale 1, pag. 3).
Nel ricorso l'insorgente ha sorprendentemente modificato quanto dichiarato nei verbali, sostenendo che la situazione della propria famiglia sarebbe differente da quella delle altre famiglie egiziane di fede cristiana ritenuto che il padre sarebbe un servo della locale Chiesa nonché un missionario. Oltretutto, a suo dire, B._______ sarebbe un quartiere noto per la forte intolleranza nei confronti dei cristiani e lo stesso ricorrente, oltre che la propria propria famiglia, avrebbero subito minacce di morte. Tuttavia, tali argomentazioni non sono state minimamente accennate in occasione delle audizioni, pertanto esse risultano già per questo motivo inverosimili. È infatti lecito ritenere che se il ricorrente avesse realmente subito tali minacce le avrebbe quantomeno accennate nel corso delle audizioni. D'altronde, tali episodi, sono ben più rilevanti rispetto alla circostanza del licenziamento. Oltretutto, va ricordato che in sede di verbalizzazione, il ricorrente è stato più volte invitato a fornire tutti i motivi di asilo. In questo senso, la giustificazione secondo cui tali avvenimenti non figurerebbero nei verbali a causa di malintesi con l'interprete, non soccorre l'insorgente, ritenuto che egli ha sempre affermato di comprendere bene l'interprete. Per giunta, apponendo la propria firma in calce al verbale ha confermato la fedefacenza dello stesso dichiarazioni rese.
Per quanto concerne il quartiere di B._______, secondo le informazioni a disposizione del Tribunale, lo stesso è stato effettivamente spesso teatro di scontri a sfondo religioso tra cristiani copti e musulmani, ma ciò non perché sarebbe controllato da integralisti musulmani, bensì in quanto B.________ risulta essere uno dei quartieri maggiormente popolato dai cristiani, tant'è che al suo interno vi si trovano almeno cinque chiese copte e tre anglicane.
In merito al rapimento della sorella, che sarebbe avvenuto il (...), il Tribunale osserva che tale episodio è verosimilmente evocato a posteriori per evidenti bisogni di causa, se non altro anche per il fatto che il ricorrente ha fornito dichiarazioni contrastanti già per quanto attiene all'effettiva esistenza di sorelle. Egli ha infatti menzionato queste ultime unicamente nella seconda audizione (cfr. verbale 2, F37, pag. 5), allorché nella prima ha declinato unicamente l'esistenza di un fratello (cfr. verbale 1, pag. 3). Preso atto di questa prima contraddizione, si osserva ancora che l'unica prova concreta a sostegno dell'asserito rapimento è rappresentata dal presunto rapporto di polizia in lingua araba tradotto in italiano presumibilmente dallo stesso insorgente. Tuttavia, vi sono seri dubbi anche a riguardo dell'autenticità di tale documento. Infatti, lo stesso è confezionato su semplice carta priva di qualsiasi autentificazione ed il timbro apposto in calce risulta essere in realtà stampato mediante una stampante a colori. In ogni caso, occorre rilevare che tale documento, se autentico, proverebbe unicamente l'avvenuta denuncia di un fatto alla polizia, ma non l'effettiva esistenza del fatto denunciato.
Per ciò che concerne i documenti per i quali il Tribunale ha chiesto la traduzione in una lingua ufficiale effettuata da un traduttore professionale, va innanzitutto rilevato che il ricorrente non ha ottemperato alle richieste poste con decisione incidentale del 24 giugno 2013. Infatti, l'insorgente si è limitato ad inoltrare a questa Autorità la traduzione in inglese dei documenti presumibilmente effettuata di proprio pugno. Tuttavia, in ragione dell'inconsistenza dei mezzi di prova in oggetto, si ritiene superfluo richiedere ulteriori approfondimenti in merito. In particolare, il certificato di battesimo della chiesa cristiana non apporta nulla in quanto nel caso in oggetto non è contestata la fede cristiana del ricorrente. Gli attestati del Sinodo generale delle chiese di E._______, così come quello di "Al Kalema", oltre che di dubbia autenticità, risultano essere dichiarazioni di parte e pertanto prive di qualsiasi portata probatoria. Infine, lo scritto del dipartimento di polizia di B._______ relativo al rapimento della sorella, anche in relazione alla non verosimiglianza di questa circostanza, risulta essere di dubbia autenticità.
In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi e nemmeno quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi.
In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9).
Va in particolare menzionato che, quo alla situazione dei cristiani copti in Egitto, in una recente Sentenza la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (di seguito: CorteEDU), ha constatato le numerose violenze e persecuzioni subite dai cristiani copti nel corso degli anni 2010 e 2011, così come la reticenza delle autorità egiziane a perseguire gli aggressori di tali violenze. Tuttavia, la Corte è dell'avviso che non si possa concludere ad un rischio generalizzato, per tutti i cristiani copti, sufficiente a configurare una violazione dell'art. 3 convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) (cfr. Sentenza della CorteEDU affaire M.E c. Francia del 6 giugno 2013, in particolare § 50).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; Walter Stöckli, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
10.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
In casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv., RS 0.142.30).
Inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale e immediato ("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. Sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [di seguito: Corte EDU] Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008). In altre parole, non sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione a un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate.
Per quanto attiene ai menzionati fattori di rischio nella fattispecie, nell'ambito di una valutazione d'insieme, secondo il Tribunale non vi è da ritenere, nonostante il ricorrente abbia chiesto asilo all'estero, che la soglia per ammettere un "real risk" sia raggiunta. A questo riguardo, al fine di evitare ripetizioni, si rinvia alle considerazioni suesposte circa l'analisi relativa all'adempimento della qualità di rifugiato (consid. 7).
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
10.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2009/52 consid. 10.1, DTAF 2009/51 consid. 5.5 e DTAF 2009/2 consid. 9.2.1).
Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Egitto, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro.
Come già esaminato, in Egitto, malgrado i noti disordini e l'instabilità del paese, non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. (cfr. sentenza precitata M.E c. Francia del 6 giugno 2013, pag. 12 § 50).
Quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e dispone di una buona rete sociale in patria, ritenuto che nel paese d'origine vivono i genitori, un fratello e quattro zii (cfr. verbale 1, pag. 3), oltre alle sorelle (cfr. verbale 2, F37, pag. 5). Il ricorrente ha una buona formazione avendo ottenuto la maturità e studiato tre anni di diritto presso la locale Università (cfr. verbale 1, pag. 3 e verbale 2, F13, pag. 3). Ha inoltre già avuto più esperienze lavorative in patria, presso un albergo e come commerciante (cfr. verbale 1, pag. 2-3), ed in Italia come muratore (cfr. verbale 1, pag. 8). Infine, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una loro permanenza in Svizzera per motivi medici.
Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile.
10.3 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34, consid. 12 pp. 513-515).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
10.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata.
Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prima istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Queste sono compensate con l'anticipo tempestivamente versato in data 10 aprile 2012.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente e sono compensate con l'anticipo versato in data 10 aprile 2012.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola
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