Entscheiddatum: 05.07.2024Publikationsdatum: 24.07.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1391/2024
Sentenza del 5 luglio 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Roswitha Petry; cancelliere Agostino Bullo. Parti A._______, nato il (...), Colombia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere);decisione della SEM del 23 febbraio 2024 / (...).
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 9 ottobre 2023 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}] - 2/2),
lo scritto spontaneo del 29 dicembre 2023 per mezzo del quale il ricorrente ha trasmesso all'autorità inferiore mezzi di prova a sostengo della propria domanda d'asilo (cfr. atto della SEM n. 18/2),
il verbale d'audizione sui motivi d'asilo ex art. 29 LAsi svoltosi il 15 febbraio 2024 (cfr. atto della SEM n. 20/15),
lo scritto spontaneo del 20 febbraio 2024 con annessi ulteriori mezzi di prova a sostengo della propria domanda d'asilo (cfr. atto della SEM n. 23/1),
la documentazione medica agli atti (cfr. atti della SEM n. 13/3, 14/2, 15/2, 16/1, 17/2 e 29/2),
il parere della rappresentante legale del 22 febbraio 2024 (cfr. atto della SEM n. 24/3),
la decisione della SEM del 23 febbraio 2024, notificata il medesimo giorno (cfr. atto della SEM n. 26/1), mediante la quale detta autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile,
il ricorso del 29 febbraio 2024 (cfr. timbro sul plico raccomandato; data d'entrata: 5 marzo 2024), per mezzo del quale il ricorrente è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulando l'accoglimento del gravame, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo; in subordine, ha chiesto l'ammissione provvisoria per inammissibilità e inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; contestualmente egli ha presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese anticipate di giustizia,
la decisione incidentale del Tribunale del 26 marzo 2024 che respingeva la domanda di assistenza giudiziaria invitando nel contempo il ricorrente a versare un anticipo a copertura delle presunte spese processuali,
il tempestivo versamento dell'importo richiesto da parte del richiedente (cfr. risultanze processuali),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF,
che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA,
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che egli è legittimato ad aggravarsi contro di essa,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che il richiedente sentito sui motivi d'asilo ha dichiarato in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere cittadino colombiano di etnia kankuano e di essere nato e cresciuto a B._______ dove avrebbe vissuto con la propria famiglia, sino all'espatrio, salvo un periodo di circa tre o quattro anni in cui ha vissuto in C._______; che egli sarebbe espatriato a seguito di due episodi in cui sarebbe stato minacciato, rispettivamente nel 2005 e nel 2023; che per quanto attiene il primo episodio che sarebbe capitato nel 2005, l'interessato e la propria famiglia sarebbero stati vittime di persecuzioni sociali a causa della loro appartenenza al popolo indigeno e legate altresì alle terre, in particolare ad una tenuta di famiglia; che a seguito di tali minacce sarebbe espatriato una prima volta in C._______ per recarsi a studiare; che una volta rientrato nel Paese natio egli, il 28 luglio 2023, sarebbe stato fermato da sette uomini, che, a detta dell'interessato, avrebbero fatto parte delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (di seguito: FARC), mentre si recava in moto alla tenuta di famiglia sita a Valledupar; che egli sarebbe stato minacciato da queste persone con delle armi allo scopo di indurre quest'ultimo ad abbandonare la lavorazione della terra e le sue attività legate all'impegno sociale; che i sette uomini l'avrebbero minacciato asserendo che avrebbe subito le stesse sorti dello zio agricoltore nei campi, ucciso nel 2018; che l'11 agosto 2023 egli ha denunciato l'episodio alle autorità, ma non avrebbe ricevuto concretamente alcuna misura di protezione,
che a sostegno della sua domanda l'interessato ha fornito molteplici mezzi di prova, come elencato nel provvedimento impugnato (cfr. decisione impugnata pag. 3, pt. 4), relativi ai suoi motivi d'asilo,
nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha negato l'esistenza di persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi; che innanzitutto la SEM ha ribadito che in base al principio della sussidiarietà, chi ha un'alternativa di protezione all'interno del Paese non può avvalersi della protezione di uno stato terzo; che a tal proposito, l'autorità inferiore ha evidenziato come egli sarebbe stato consapevole dell'efficienza del sistema giudiziario colombiano e che a suffragio di tale operosità delle autorità, a seguito della denuncia interposta presso le preposte autorità colombiane, egli non ha subito alcunché concretamente; che, per l'appunto, a seguito dell'asserito episodio in cui sarebbe stato minacciato in data 28 luglio 2023, al momento della denuncia presentata l'11 agosto 2023, parimenti nulla gli sarebbe capitato; che l'autorità inferiore mal comprende i timori che hanno motivato il ricorrente ad espatriare, benché egli potesse ricevere protezione da parte della autorità colombiane e nulla gli fosse accaduto; che la SEM aggiunge come, a seguito della denuncia interposta dallo zio, lo Stato ha emesse delle misure di protezione nei confronti dello stesso, seppure l'interessato si è lamentato del fatto che tali misure non fossero state messe in piedi per tutta la famiglia; che in aggiunta, la SEM ha specificato come l'interessato ha allegato di aver sempre vissuto in Colombia a B._______ e che lo stesso avrebbe avuto delle alternative di rifugio interne in quanto nel suo Paese vige la libertà di domicilio; che a domanda egli ha risposto di non voler esporre la propria famiglia a persecuzioni, ma tuttavia l'autorità inferiore ha rilevato che la stessa non ha mai subito alcunché nonostante i suoi genitori e la sorella si trovino ancora a Valledupar e che questi ultimi non si sarebbero mai occupati della tenuta che ha generato le asserite minacce; che infine, quanto sollevato con il parere da parte della rappresentante legale non muta le conclusioni a cui è giunta la SEM, come pure i mezzi di prova prodotti dal ricorrente,
che con ricorso, l'insorgente avversa le considerazioni dell'autorità inferiore; che a suo dire la SEM non avrebbe trattato in maniera approfondita la rilevanza dei motivi d'asilo e non sarebbero stati esaminati correttamente né tutti gli aspetti dei fatti essenziali, né i mezzi di prova prodotti; che altresì l'interessato non avrebbe potuto avere protezione dalle autorità del suo Paese d'origine visto il suo passato politico, che l'avrebbe reso inviso alle autorità stesse, e per il fatto che le autorità sarebbero colluse con i cartelli criminali; che l'autorità inferiore avrebbe dovuto prendere in considerazione nell'esame della qualità di rifugiato le forme specifiche di persecuzione subite, il danno e il timore che il loro patrocinato (recte: l'interessato) avrebbe nei confronti del gruppo paramilitare e la mancanza di protezione dello stato, sia per incapacità reale, sia per omissione,
che anzitutto, il Tribunale non ravvisa alcuna carenza dal punto di vista formale; che considerando i motivi d'asilo dell'insorgente ed i mezzi di prova versati agli atti, non risulta trattarsi di un caso complesso che necessitava accertamenti ulteriori da parte dell'autorità inferiore; che inoltre, nell'atto ricorsuale, non viene specificato quali accertamenti supplementari sarebbero stati necessari per analizzare il caso di specie; che la sola circostanza che il ricorrente - come si evince dai suoi asserti ricorsuali - non sia d'accordo con le conclusioni a cui la SEM è giunta, non comporta una violazione del principio inquisitorio,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi),
che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi);
che nel caso di specie, le persecuzioni riferite, non permettono di riconoscere l'esistenza di una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi e non costituiscono pertanto dei validi motivi d'asilo,
che le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente; che infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente d'asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del TAF E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3),
che, come sopra esposto, l'insorgente ha allegato una concreta minaccia da parte di un'entità non statale, segnatamente il gruppo delle FARC, a cui lo Stato colombiano non sarebbe in grado di porre le adeguate contromisure di protezione,
che dagli atti, risulta che il ricorrente si sia potuto rivolgere alle autorità, denunciando le asserite minacce subite (cfr. mezzi di prova della SEM [di seguito: mdp SEM] n. 004/2); che a seguito della stessa non le è accaduto nulla concretamente; che altresì dal momento in cui sarebbe avvenuta l'asserita minaccia, ovvero il 28 luglio 2023, al momento in cui è stata presentata la denuncia, nulla è accaduto al ricorrente,
che pertanto, l'interessato non è stato in grado di fornire elementi concreti a sostegno dell'asserita incapacità e/o non volontà di protezione da parte dell'autorità del proprio Paese d'origine,
che infine, su tali presupposti nemmeno la documentazione ed i mezzi di prova prodotti contestualmente e successivamente al gravame consentono di giungere a diverso esito,
che visto tutto quanto precede, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiati e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4),
che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento,
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
che nel proprio gravame, l'insorgente sostiene vi sia in Colombia una situazione di violenza generale, per cui l'attuazione dell'espulsione non è generalmente considerata ragionevole;
che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Colombia,
che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto a dei trattamenti proibiti, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI),
che inoltre, nel paese d'origine non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile, violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. la sentenza del TAF E-2817/2023 del 20 aprile 2023 consid. 8.4.1 e relativi riferimenti),
che nemmeno la sua situazione personale risulta d'impedimento all'esecuzione dell'allontanamento; che va evidenziato che egli è un uomo giovane, gode di buona salute e ha conseguito una formazione all'estero diventando cuoco, attività che ha svolto e che potrà nuovamente svolgere, reinserendosi con facilità nel contesto socio-professionale colombiano,
che inoltre, come già constato dalla SEM, egli potrà fa rientro presso l'appartamento dei suoi genitori che ha lasciato per espatriare; che potrà altresì contare sulla presenta della sorella a B._______ con cui è in buoni rapporti; che per di più non emergono elementi che si oppongono ad un eventuale trasferimento in un'altra città della Colombia;
che dunque l'esecuzione dell'allontanamento risulta ragionevolmente esigibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStrI),
che infine, il ricorrente dispone del proprio passaporto; che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento risulta parimenti possibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 2 LStrl),
che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata,
che ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi),
che la decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto,
che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 4 aprile 2024,
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali di CHF 750. sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 4 aprile 2024.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo
Data di spedizione: