Entscheiddatum: 05.06.2024Publikationsdatum: 14.06.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-923/2024
Decisione del 5 giugno 2024 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, (Italia), rappresentata dal Patronato INAS, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione del 17 gennaio 2024).
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
Con decisione del 17 gennaio 2024, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la (nuova) domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità presentata dall'interessata il 13 giugno 2023, ritenuto che la medesima non ha subito un'incapacità al lavoro media sufficiente per un anno, ai sensi delle disposizioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, malgrado il danno alla salute l'esercizio dell'attività di segretaria essendo da considerare (sempre) esigibile nella misura del 100%, ciò che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita d'invalidità svizzera.
Il 12 febbraio 2024, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 17 gennaio 2024 mediante il quale ha chiesto l'accoglimento del gravame, l'annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento - in virtù della relazione medica del dott. B._______ del 7 febbraio 2023 (recte 7 febbraio 2024), allegata in copia - di (una rendita d'invalidità per) un grado d'incapacità lavorativa e quindi (per) un grado d'invalidità non inferiore al 60%, sia nell'attività di segretaria sia in un'attività confacente. Ha altresì formulato una domanda di dispensa dalle spese giudiziarie e gratuito patrocinio, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (doc. TAF 1).
Nella risposta al ricorso del 5 aprile 2024 (doc. TAF 6), l'UAIE ha rilevato - in virtù della presa di posizione del 2 aprile 2024 del medico SMR, allegata in copia - che la ricorrente (affetta segnatamente da visione monoculare con grave disturbo visivo a destra e visione compromessa a sinistra, lombalgia cronica, sarcoidosi, disturbi neuropsicologici, rizoartrosi, gonartrosi sinistra) presenta un'incapacità lavorativa del 60% in una qualsiasi attività lucrativa da agosto del 2023 (data in cui è stata licenziata per motivi di salute). L'autorità inferiore ha quindi concluso alla reiezione del ricorso ed alla conferma della decisione impugnata, ma ha altresì proposto la trasmissione all'UAIE del ricorso quale nuova domanda di rendita affinché possa procedere all'esame del diritto per la ricorrente ad una prestazione dopo la data della decisione impugnata.
Nella replica del 17 maggio 2024 (doc. TAF 8), la ricorrente ha segnalato di "concordare con le conclusioni indicate da parte della Cassa svizzera di compensazione - Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero - Ginevra e di considerare gli atti medici già inoltrati in occasione del (mio) ricorso del 09.02.2024 come facenti parte di una nuova domanda di aggravamento di invalidità".
Su esplicita richiesta di questo Tribunale se fosse sua intenzione mantenere oppure ritirare il ricorso inoltrato il 12 febbraio 2024 (cfr. provvedimento del 24 maggio 2024; doc. TAF 9), la ricorrente, con scritto del 27 maggio 2024 (doc. TAF 10), ha confermato "la (sua) volontà di ritirare il (suo) ricorso".
6.1. Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; DTAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2).
6.2. Questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).
6.3. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
6.4. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA). Esso è pertanto ammissibile.
Questo Tribunale rileva che l'insorgente, nel menzionato scritto del 27 magio 2024 (doc. TAF 10), ha indicato di ritirare, senza condizioni, il suo ricorso inoltrato il 12 febbraio 2024. Da quanto esposto, discende che il citato ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione della ricorrente all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata del 17 gennaio 2024.
Per il resto, nella risposta al ricorso del 5 aprile 2024 (doc. TAF 6), l'UAIE ha proposto la trasmissione all'amministrazione del ricorso quale nuova domanda di rendita affinché la stessa possa procedere all'esame del diritto per la ricorrente ad una prestazione dopo la data della decisione impugnata. L'insorgente, nella replica del 17 maggio 2024 (doc. TAF 8), ha segnalato di essere d'accordo con le conclusioni dell'autorità inferiore, nel senso di considerare (il ricorso e) gli atti medici come una nuova domanda di aggravamento dell'invalidità. Il ricorso inoltrato il 12 febbraio 2024 va pertanto trasmesso all'UAIE, ritenuto che al più tardi da tale data si deve ritenere sussistere una nuova richiesta di rendita da parte della ricorrente.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).
Visto l'esito della causa, non sono prelevate spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La domanda di dispensa dalle spese giudiziarie e gratuito patrocinio, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto.
Visto quanto precede, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.La causa C-923/2024 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.Il ricorso inoltrato dalla ricorrente il 12 febbraio 2024 è trasmesso, unitamente agli allegati documenti, all'autorità inferiore quale nuova domanda di rendita ai sensi del considerando 8 del presente giudizio.
3.Non si prelevano spese processuali. La domanda di dispensa dalle spese giudiziarie e gratuito patrocinio, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto.
4.Non si attribuiscono ripetibili.
5.Questa decisione è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e all'UFAS.
Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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