Disability insurance appeal partly granted and remanded for further inquiry

c-817-2007Tribunale amministrativo federale / 3a divisione4 ott 2007Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The claimant appealed the UAIE’s refusal of a disability pension. After the administration’s own medical service noted the need for specialist orthopedic and radiological reassessment, the Federal Administrative Court held that the facts were insufficiently established. It partly upheld the appeal, annulled the rejection decision, and remanded the matter to the UAIE for further medical investigation and a new decision. The court waived procedural costs and awarded the claimant CHF 500 in party compensation, payable by the UAIE.

Massima Omnilex

Art. 61 PA; art. 64 PA; when the factual basis is incomplete or contradictory, especially in disability insurance matters, the appellate court may annul the administrative decision and remand the case for further medical inquiry and a new determination. If the appeal succeeds in whole or in part, procedural costs may be waived and party compensation awarded where necessary expenses were incurred.

Testo completo

BVGer C-817/2007

Entscheiddatum: 04.10.2007Publikationsdatum: 30.10.2007

Tribunal administrativ federal

Corte III

C-817/2007

{T 0/2}

Sentenza del 4 ottobre 2007

Composizione

Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio), Johannes Frölicher, Eduard Achermann,

cancelliere Dario Croci Torti.

Parti

A._________,

patrocinato dall'avv. Odilia De Blasi, via Cerrate Casale 4, IT-73100 Lecce,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assi-curati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,

autorità inferiore.

Oggetto

Decisione del 1° dicembre 2006 in materia di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:

mediante decisione del 1° dicembre 2006, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato al Patronato ENCAL di Patù, già regolare rappresentante di A._________, cittadino italiano, nato il 10 giugno 1946, che la sua domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità era stata respinta per carenza d'invalidità di livello pensionabile;

con atto del 19 dicembre 2006, spedito il 25 gennaio 2007, A._________, rappresentato dall'avv. Odilia De Blasi, Lecce, ha impugnato detto provvedimento amministrativo, chiedendo, sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative;

a suffragio delle sue conclusioni ha esibito diversa documentazione sanitaria;

ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott. Rais, del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 3 luglio 2007, ha annotato che il caso richiede una rivalutazione specialistica approfondita in materia ortopedica e radiologica;

nelle sue osservazioni ricorsuali del 10 agosto 2007, l'UAIE propone l'accoglimento parziale dell'impugnativa ed il rinvio degli atti perché possa approfondire l'indagine dal punto di vista medico;

con ordinanza del 17 agosto 2007, il Giudice istruttore ha trasmesso alla parte ricorrente, per conoscenza, la risposta dell'amministrazione ed altra documentazione di rilievo; nel contempo ha comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante;

a tutt'oggi non sono pervenute domande di ricusazione;

in virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32;

in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);

la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) è entrata in vigore il 1° gennaio 2003 ed ha comportato la modifica di numerose disposizioni legali, segnatamente nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità;

secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano; inoltre, l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga;

ai sensi dell'art. 59 LPGA e dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione; queste condizioni sono adempiute nella specie;

il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA), è pertanto necessario entrare nel merito;

ora, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione visto che l'indagine medica specialistica appare indispensabile, i pareri essendo in contrasto fra di loro (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA);

è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di salute effettivo di A._________ e per esaminare in maniera più dettagliata se quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa e, se del caso, in quale misura;

in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria;

non vengono prelevate spese processuali;

in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato;

nel caso in esame, vista la memoria di ricorso e la documentazione clinica esibita si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 500.--, da porre a carico dell'Ufficio AI intimato;

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 1° dicembre 2006, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.

Non si prelevano spese processuali.

  1. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 500.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio AI intimato.

Comunicazione a:

  • rappresentante della ricorrente (raccomandata AR)

  • autorità inferiore (n. di rif. ____________)

  • Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Parole chiave

disability insurancemedical assessmentremandparty compensationcourt costsresidual earning capacity

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the rejection of the disability pension should be annulled and the case remanded for further medical investigation

Decisione estratta

The appeal is partly upheld; the contested decision is annulled and the file is remanded to the UAIE to complete the evidentiary inquiry and decide again.

Motivazione estratta

The medical evidence was contradictory and the administration itself requested specialist clarification; an in-depth orthopedic and radiological assessment was necessary to determine the claimant’s health status and residual earning capacity.

Questione giuridica chiave

Whether court costs should be charged

Decisione estratta

No court costs are levied.

Motivazione estratta

Because the appeal was partly admitted, the court waived procedural costs.

Questione giuridica chiave

Whether the claimant is entitled to party compensation

Decisione estratta

The claimant is awarded CHF 500 in party compensation, payable by the UAIE.

Motivazione estratta

Given the appeal brief and medical documentation submitted, compensation for necessary and relatively high expenses was justified under the rules on recoverable costs.

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