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c-7800-2010 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay cost advance
c-7800-2010Tribunale amministrativo federale / 3a divisione17 gen 2011Inadmissible
The Federal Administrative Court held that the appeal against the UAIE’s refusal of an AI pension was inadmissible because the appellant failed to pay the CHF 300 advance on procedural costs within the deadline set by interim order. The court, sitting as a single judge, therefore entered no merits review. It further decided, exceptionally, that no procedural costs would be levied. The decision was notified to the appellant’s representative, the lower authority, and the Federal Office for Social Insurance.
Art. 63 cpv. 4 PA; inadmissibility of an appeal for non-payment of the ordered cost advance; under Art. 23 PA, a manifestly inadmissible appeal may be decided by the instructing judge sitting as single judge. If the advance on likely procedural costs is not paid within the prescribed period, the court shall not enter into the matter. In such a non-entry decision, costs may exceptionally be waived pursuant to Art. 63 cpv. 1 PA and Art. 6 lett. b TS-TAF.
Entscheiddatum: 17.01.2011Publikationsdatum: 01.02.2011
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IIIC-7800/2010
Sentenza del 17 gennaio 2011 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE),avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 6 ottobre 2010).
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
Il 6 ottobre 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI presentata dall'interessato il 6 giugno 2008.
Il 4 novembre 2010, l'interessato ha interposto ricorso contro la menzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) mediante il quale ha chiesto il riconoscimento del diritto almeno ad una mezza rendita d'invalidità a decorrere da giugno del 2007.
Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 10 novembre 2010 (notificata al rappresentante dell'insorgente il 12 novembre 2010 [cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale; doc. TAF 3] e al ricorrente medesimo [cui è però stata inviata unicamente per conoscenza] il 13 novembre 2010 [cfr. in particolare l'avviso di ricevimento postale; doc. TAF 5]), ha invitato il ricorrente a versare, entro il 17 dicembre 2010, un anticipo di fr. 300.-- a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.
Il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA).
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.Il ricorso è inammissibile
2.Non si prelevano spese processuali.
3.Comunicazione a:
rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
autorità inferiore (n. di rif. )
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).