Entscheiddatum: 26.08.2013Publikationsdatum: 04.09.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IIIC-772/2011
Sentenza del 26 agosto 2013 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Francesco Parrino, Beat Weber, cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, c/o ..., ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore . Oggetto Assicurazione AVS/AI facoltativa, decisione su opposizione del 9 dicembre 2010.
Fatti:
A. A._______, cittadino svizzero nato il ..., coniugato e senza figli, ha formulato all'Ambasciata svizzera a Buenos Aires in Argentina, il 27 gennaio 2003, quando risiedeva a ... in Perù, una domanda di adesione all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per gli Svizzeri all'estero, la quale è stata dapprima respinta, poiché considerata tardiva, mediante decisione della Cassa svizzera di compensazione (CSC) del 3 aprile 2003, quindi, dopo opposizione formulata dall'interessato, accolta mediante decisione su opposizione della stessa CSC del 15 agosto 2003, l'adesione all'assicurazione facoltativa essendo riconosciuta con effetto dal 1° maggio 2002 (doc. 1 a 15 e 75 a 92).
L'assicurato ha in seguito versato i contributi per ogni anno d'assicurazione, fino al 2007, conformemente alle diverse decisioni di fissazione dei contributi della CSC, emanate in funzione delle dichiarazioni del reddito e della sostanza presentate dallo stesso assicurato (doc. 16 a 74).
B. Nella dichiarazione del reddito e della sostanza per il calcolo dei contributi relativi al 2008, compilata il 29 gennaio 2009, alla quale ha allegato una dichiarazione fiscale concernente la moglie e un bilancio al 31 ottobre 2009 della società ... S.A.C., l'assicurato ha indicato un reddito proprio percepito sotto forma di rendita di Fr. 50'000.- (doc. 97 a 122 e 127, 131, 132 e 136).
Per quanto attiene ai contributi relativi al 2009, l'assicurato ha nuovamente dichiarato, il 4 gennaio 2010, un reddito proprio percepito sotto forma di rendita di Fr. 50'000.-, rilevando che la sua situazione non era mutata rispetto al 2008, ed ha nel contempo comunicato di risiedere a ..., in ... (USA), dal 1° gennaio 2010. Egli ha inoltre allegato una copia di un contratto d'affitto concluso tra lui stesso e sua moglie, da un lato, in qualità di locatari, e i genitori di quest'ultima, dall'altro lato, in qualità di conduttori, avente per oggetto l'affitto di un appartamento per una pigione mensile di USD 600.-, nonché una copia della dichiarazione fiscale di sua moglie per il 2009, illeggibile, salvo il valore di PEN 212'323.- (valuta peruviana), relativo a rendite di capitale (doc. 123 a 126, 128, 133 a 135, 137, 143 a 148).
Sulla base dei dati acquisiti, la CSC ha emesso, l'8 settembre 2010, due decisioni di fissazione dei contributi, una per l'anno 2008, prevedente un totale di Fr. 889.90 in funzione di una sostanza determinante di Fr. 451'000.-, suddivisa in un reddito sotto forma di rendita, moltiplicato per venti, di Fr. 450'110.58 e di altre sostanze determinanti di Fr. 975.93, nonché delle spese amministrative di Fr. 25.90, e l'altra per l'anno 2009, prevedente un totale di Fr. 1'413.15 in funzione di una sostanza determinante di Fr. 760'400.-, suddivisa in un reddito sotto forma di rendita, moltiplicato per venti, di Fr. 759'500.60 e di altre sostanze determinanti di Fr. 966.81, nonché delle spese amministrative di Fr. 41.15.
C. L'assicurato si è opposto a queste due decisioni mediante scritto del 28 ottobre 2010, nel quale ha indicato, dopo avere nondimeno dichiarato che la decisione di fissazione dei contributi per il 2008 è corretta, che il reddito sotto forma di rendita di PEN 2'123'230.- per il 2009 è puramente fittizio, riferendosi all'usufrutto di cui godono i genitori di sua moglie sui diversi immobili da loro donati a quest'ultima (v. spiegazioni più sotto; doc. 155 a 157).
Con decisione su opposizione del 9 dicembre 2010, la CSC ha respinto l'opposizione dell'assicurato, sottolineando in particolare che il reddito annuo di Fr. 50'000.- non è documentato e che, visti gli atti all'incarto, è doveroso considerare la metà del reddito proveniente dall'affitto dei beni immobiliari del padre di sua moglie, ossia PEN 106'161.50 (la metà di PEN 212'323.-), quale reddito conseguito sotto forma di rendita nel senso di prestazioni di mantenimento ricevute da parte di terzi (doc. 161 e 162).
Mediante il formulario relativo alla dichiarazione del reddito e della sostanza per il calcolo dei contributi 2010, compilato il 20 gennaio 2011, l'assicurato ha esibito, "a dimostrazione dell'erroneità della tassazione 2008 - 2009", oltre ad una conferma di salario e a degli estratti di un conto bancario riguardanti il 2010, una copia di un atto notarile peruviano del 24 ottobre 2003, relativo ad un anticipo ereditario (attribuzione in acconto della quota ereditaria), effettuato dai genitori della moglie dell'assicurato a favore di quest'ultima e di sua sorella, concernente diversi immobili di un valore di PEN 100'000.-, con contemporanea costituzione di un usufrutto vitalizio su tutti i detti immobili a favore dei donanti (doc. 171 e 172, 176 a 191).
D. Contro la decisione su opposizione del 9 dicembre 2010 relativa alla fissazione dei contributi per l'anno 2009, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 25 gennaio 2011, nel quale ha ribadito in sostanza di avere percepito nel 2009 unicamente un reddito equivalente a Fr. 50'000.- per l'amministrazione dei beni di cui i suoi suoceri hanno l'usufrutto, precisando che i proventi degli immobili che sua moglie ha ricevuto in acconto della quota ereditaria, beneficiano ai suoi suoceri in qualità di usufruttuari. Egli ha di nuovo allegato copie dell'atto notarile peruviano del 24 ottobre 2003 e della dichiarazione fiscale di sua moglie per il 2009, dalla quale si evince che il valore di PEN 212'323.- si riferisce a rendite di capitale relative ad immobili o mobili in affitto o in subaffitto, la cui distinta è illustrata nella cosiddetta "Casilla 133".
La CSC ha risposto al ricorso il 22 marzo 2011, rilevando che il reddito di Fr. 50'000.- non risulta essere documentato e che, per la fissazione dei contributi, i beni sottoposti all'usufrutto fanno parte della sostanza dell'usufruttuario secondo le "Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e nell'IPG" (DIN, n. 2081), emanate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). La CSC ha considerato che "il ricorrente non ha esercitato un'attività lucrativa durante il 2009 e che egli vive del reddito proveniente dalla locazione dei beni immobiliari di cui i suoi suoceri hanno l'usufrutto. In quanto usufruttuari, sono quindi i suoceri del ricorrente i titolari del reddito proveniente dai beni immobiliari. Visto che sono tuttavia il ricorrente e sua moglie che ne beneficiano, a nostro parere, è corretto considerare tale reddito come reddito conseguito in forma di rendita. Il ricorrente non avendo fornito nessun documento che attesti che tale reddito ammonta a Fr. 50'000.-, come da egli affermato, abbiamo preso in considerazione l'importo totale risultante dalla dichiarazione fiscale di sua moglie". La CSC ha quindi concluso al rigetto del ricorso e alla conferma della decisione su opposizione impugnata.
Il ricorrente ha replicato il 26 aprile 2011, affermando in particolare che "non si è presentato alcun documento sul fatto che le mie rendite ammontano a Fr. 50'000.-, poiché ho dichiarato sulla base di una stima, [tale valore] rimanendo probabilmente pure alto. Resta il fatto principale che non siamo noi che al finale percepiamo i redditi e che solo riceviamo un monto [sic] mensile che varia in funzione pure dei costi che si generano negli stabili (riparazioni, rinnovamenti, ecc.)". Il ricorrente ha conseguentemente ribadito le proprie conclusioni.
La CSC ha brevemente duplicato il 15 giugno 2011, riconfermando il proprio punto di vista espresso nella risposta al ricorso.
Diritto:
1.1. In virtù dell'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).
1.2. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).
1.4. In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).
2.1. Conformemente all'art. 2 LAVS, i cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea (CE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di fuori della CE o degli Stati dell'AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni, possono aderire all'assicurazione facoltativa (cpv. 1). Gli assicurati possono disdire l'assicurazione facoltativa (cpv. 2). Gli assicurati sono esclusi dall'assicurazione facoltativa se non forniscono le informazioni richieste o non pagano i contributi nel termine prescritto (cpv. 3). I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono pari all'8.4% del reddito determinante, il contributo minimo essendo stabilito dal Consiglio federale (cpv. 4). Gli assicurati senza attività lucrativa pagano un contributo minimo variabile in funzione delle loro condizioni sociali (cpv. 5).
2.2. Secondo l'art. 13a dell'ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF, RS 831.111), gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono tenuti a pagare i contributi dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno; l'obbligo di contribuzione cessa alla fine del mese nel quale le donne compiono 64 e gli uomini 65 anni (cpv. 1). Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa sono tenuti a pagare i contributi dal 1° gennaio successivo al compimento del 20° anno; l'obbligo di contribuzione cessa alla fine del mese nel quale le donne compiono 64 e gli uomini 65 anni (cpv. 2).
2.3. Conformemente all'art. 13b OAF, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa ammontano al 9,8 per cento del reddito determinante. Gli assicurati devono versare almeno il contributo minimo di 892 franchi annui (cpv. 1; testo in vigore dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010). Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo sulla base della loro sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita, i quali sono moltiplicati per venti (cpv. 2).
2.4. Secondo l'art. 14 OAF, i contributi sono determinati in franchi svizzeri per ogni anno contributivo, quest'ultimo corrispondendo all'anno civile (cpv. 1). Per il calcolo dei contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa è determinante il reddito effettivamente conseguito durante l'anno contributivo, per gli assicurati senza attività lucrativa il reddito conseguito effettivamente in forma di rendita e la sostanza al 31 dicembre. Per calcolare il reddito da attività indipendente è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'anno contributivo. L'interesse deducibile è stabilito conformemente all'articolo 18 cpv. 2 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101). È arrotondato al mezzo punto percentuale superiore o inferiore (cpv. 2). Per la conversione del reddito e della sostanza in franchi svizzeri si applica il corso annuo medio dell'anno contributivo definito al cpv. 1, stabilito dalla CSC (cpv. 3).
2.5. Conformemente all'art. 14b OAF, gli assicurati devono fornire alla CSC i dati necessari alla fissazione dei contributi entro 30 giorni dal termine dell'anno contributivo (cpv. 1). La CSC fissa i contributi dovuti entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno contributivo mediante decisione. Se l'assicurato ha usufruito della possibilità di versare acconti, essa procede a una compensazione (cpv. 2). I contributi, rispettivamente il saldo, devono essere pagati entro 30 giorni dalla fatturazione (cpv. 3). La CSC restituisce o compensa i contributi pagati in eccesso (cpv. 4).
2.6. Secondo l'art. 16 OAF, i contributi sono dovuti in moneta svizzera (cpv. 1). I contributi sono pagati in Svizzera in franchi svizzeri (cpv. 2). Se il loro trasferimento in Svizzera non è possibile, il termine per il loro pagamento è considerato prorogato fino al momento in cui potranno essere trasferiti. È riservata la compensazione dei contributi, soggetti a moratoria ma non prescritti, con rendite scadute al verificarsi dell'evento assicurato (cpv. 3).
2.7. Conformemente all'art. 17 OAF, l'assicurato che non fornisce, entro il termine prescrittogli, le indicazioni necessarie per determinare i suoi contributi, deve essere diffidato per iscritto, entro due mesi, ad adempiere i suoi obblighi, all'uopo gli sarà assegnato un termine supplementare di trenta giorni. In caso d'inosservanza del termine supplementare, i contributi sono determinati mediante una tassazione d'ufficio, eccetto che l'assicurato non abbia ancora versato contributi all'assicurazione facoltativa (cpv. 1). L'assicurato che non paga contributi diventati esigibili deve essere diffidato per iscritto, entro due mesi, ad adempire i suoi obblighi, all'uopo gli sarà assegnato un termine supplementare di trenta giorni. In caso d'inosservanza del termine supplementare, la CSC assegna all'assicurato un ultimo termine di pagamento e richiama la sua attenzione sulle conseguenze dell'inosservanza di tale termine (cpv. 2).
2.8. Secondo l'art. 18 OAF, sui contributi non pagati entro l'anno civile successivo all'anno contributivo gli assicurati devono versare interessi di mora; gli interessi iniziano a maturare dal 1° gennaio che segue la fine dell'anno contributivo (cpv. 1). La CSC versa interessi compensativi sui contributi non dovuti; gli interessi iniziano a maturare dalla fine dell'anno civile che segue l'anno contributivo (cpv. 2).
2.9. Conformemente all'art. 18a OAF, i contributi alle spese di amministrazione corrispondono all'importo massimo fissato nell'ordinanza dell'11 ottobre 1972 sulle aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione nell'AVS (RS 831.143.41; cpv. 1). Il contributo alle spese di amministrazione è prelevato contemporaneamente ai contributi (cpv. 2).
Le DIN, richiamabili all'indirizzo elettronico dell'UFAS (), specificano in particolare che la sostanza determinante di una persona senza attività lucrativa rappresenta l'insieme della sostanza netta detenuta in Svizzera e all'estero (n. 2080). Fa pure parte, tra l'altro, della sostanza che determina i contributi degli assicurati senza attività lucrativa, quella di cui l'assicurato ha l'usufrutto (n. 2081). I redditi acquisiti sotto forma di rendita, determinanti per il calcolo dei contributi, comprendono i redditi periodici ottenuti in Svizzera e all'estero, che non siano però né il prodotto di un lavoro, né il rendimento di una sostanza (n. 2087). I redditi acquisiti sotto forma di rendita inglobano tutte le prestazioni che hanno un'influenza sulla condizione sociale dell'assicurato, anche se versate irregolarmente e corrispondenti ad importi variabili, poco importando che esse siano accordate in virtù di un vincolo giuridico o volontariamente (n. 2088). Esempi di redditi sotto forma di rendita e di redditi non considerati tali sono elencati ai nn. 2089 e 2090. Allo scopo di determinare la sostanza e il reddito sotto forma di rendita, le disposizioni relative agli indipendenti e le direttive concernenti la procedura per stabilire il reddito determinante si applicano per analogia, come previsto dall'art. 29 cpv. 6 OAVS. Per le persone senza attività lucrativa, che devono contribuire in misura superiore al valore minimo, i contributi si calcolano con l'ausilio della tabella che figura all'art. 28 OAVS, la quale indica che la sostanza o il reddito annuo conseguito in forma di rendita si moltiplicano per venti (n. 2113).
Il ricorrente contesta fondamentalmente che il valore di PEN 212'323.-, diviso per due, ossia PEN 106'161.50, corrispondente nel 2009 a Fr. 759'500.60, debba essere considerato per il calcolo dei suoi contributi all'AVS/AI, nella misura in cui i creditori di tale somma sarebbero i suoi suoceri, e ciò in virtù dell'usufrutto costituito mediante atto pubblico peruviano del 24 ottobre 2003. Per questo motivo egli chiede che la decisione su opposizione della CSC del 9 dicembre 2009 sia annullata e i contributi 2009 calcolati in funzione di un reddito di Fr. 50'000.-.
In concreto, è assodato che gli immobili oggetto dell'atto pubblico peruviano del 24 ottobre 2003, relativo ad una donazione con contemporanea costituzione di un usufrutto, fanno parte della sostanza della moglie del ricorrente. Il reddito derivante da tale sostanza, secondo la dichiarazione fiscale 2009 della moglie del ricorrente, è pari a PEN 212'323.-. L'attendibilità di questo reddito non risulta però con sufficienza dagli atti, nella misura in cui si è in presenza semplicemente di una dichiarazione fiscale, e non di una decisione di tassazione definitiva. Peraltro, è opportuno rilevare che questo reddito, in virtù dell'atto pubblico peruviano del 24 ottobre 2003 e in assenza di una convenzione contraria, di cui non sussiste traccia all'incarto, spetta agli usufruttuari, come del resto ammesso dalla CSC nella sua risposta al ricorso. Non appare a questo proposito comprensibile l'assunto della CSC, formulato nella risposta al ricorso, secondo cui "sono tuttavia il ricorrente e sua moglie che beneficiano [del reddito proveniente dalla locazione dei beni immobiliari in usufrutto]".
Tenuto conto di quanto precede, il collegio giudicante è del parere che l'istruzione del caso non sia stata sufficientemente approfondita per poter giungere ad una valutazione attendibile riguardo ai redditi e alla sostanza del ricorrente, determinanti per stabilire i contributi all'AVS/AI a suo carico. Di conseguenza, è necessario accogliere parzialmente il ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto alla CSC per un complemento istruttorio ed un nuovo calcolo dei contributi all'AVS/AI dovuti dal ricorrente nel 2009.
Ne discende che la CSC dovrà provvedere a completare l'istruttoria allo scopo di stabilire i redditi e la sostanza del ricorrente nel 2009, calcolare i relativi contributi all'AVS/AI da lui dovuti ed emanare una nuova decisione impugnabile.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). Visto che il ricorrente non ha agito per il tramite di un rappresentante, non si assegnano indennità per spese ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione su opposizione del 9 dicembre 2010 annullata.
Gli atti sono rinviati alla CSC per completare l'istruzione del caso ai sensi del consid. 6 e procedere ad un nuovo calcolo dei contributi all'AVS/AI per il 2009.
Non si prelevano spese processuali.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
Comunicazione:
al ricorrente (Atto giudiziario);
all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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