Appeal inadmissible for non-payment of advance on costs

c-7255-2009Tribunale amministrativo federale / 3a divisione25 feb 2010Inadmissible

Sintesi

The appellant sought an invalidity pension after the UAIE had rejected his application. The Federal Administrative Court had already ordered an advance on costs and required proof of the appeal’s timeliness. The advance was not paid within the deadline, so the court held that the appeal was inadmissible under the Administrative Procedure Act and did not need to address timeliness. As an exception, it ordered that no court costs be charged.

Regest

Art. 63 cpv. 4 PA, art. 23 PA; inadmissibility for failure to pay an advance on costs; where the court sets an advance and warns of non-entry, expiry of the payment deadline without payment suffices for non-entry, irrespective of unresolved questions on the timeliness of the appeal. The judge may decide as single judge on manifestly inadmissible appeals under art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF. Exceptionally, no costs may be levied under art. 63 cpv. 1 PA and art. 6 lett. b TS-TAF.

Testo completo

BVGer C-7255/2009

Entscheiddatum: 25.02.2010Publikationsdatum: 05.03.2010

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Corte III

C-7255/2009

{T 0/2}

Sentenza del 25 febbraio 2010

Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico,

cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE),

avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,

autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (decisione dell'11 settembre 2009).

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

L'11 settembre 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI presentata dall'interessato il 9 febbraio 2009.

Il 12 novembre 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi all'UAIE contro la menzionata decisione mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita AI. Il 18 novembre 2009, l'UAIE ha trasmesso il citato ricorso al Tribunale amministrativo federale per competenza.

Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 6 gennaio 2010 (notificata il 12 gennaio 2010; cfr. risultanze processuali), ha invitato il ricorrente a versare, entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, un anticipo di fr. 300.-- a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. Questo Tribunale ha altresì invitato l'insorgente a dimostrare, sempre entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione della citata decisione incidentale del 6 gennaio 2010, la tempestività dell'inoltro del ricorso il 12 novembre 2009.

Il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Già per questo motivo il ricorso è inammissibile (art. 23 PA), senza che vi sia necessità d'esaminare la questione della tempestività del gravame (peraltro il ricorrente non ha prodotto alcun elemento suscettibile di dimostrare la tempestività dell'inoltro del ricorso il 12 novembre 2009).

Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).

Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

Il ricorso è inammissibile.

Non si prelevano spese processuali.

Comunicazione a:

ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)

autorità inferiore (n. di rif. )

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Parole chiave

invalidity insuranceinadmissibilityadvance on costsappeal deadlinenon-entrycourt costs