Cost allocation after Federal Supreme Court annulment

c-7017-2011Tribunale amministrativo federale / 3a divisione4 gen 2012Granted

Sintesi

After the Federal Supreme Court annulled both the prior BVGer merits judgment and the UAIE decision, the Federal Administrative Court ruled only on costs. It held that no court costs were to be charged in procedure C-6956/2009, ordered the CHF 300 advance paid on 24 March 2010 to be refunded to A., and denied any party compensation because A. appeared without representation. No costs were imposed for the present cost order either.

Regest

Art. 63 Abs. 1–2 and Art. 64 PA; allocation of costs after annulment of the prior merits decision by the Federal Supreme Court. Where the appellant prevails, no court costs are charged; a cost advance must be refunded. No party compensation is due if the party acted unrepresented. An unsuccessful lower authority is not charged with court costs under Art. 63(2) PA. The court may, in a follow-on cost decision, regulate both the costs of the former proceeding and those of the cost-order procedure itself (cf. consid. 2–3).

Testo completo

BVGer C-7017/2011

Entscheiddatum: 04.01.2012Publikationsdatum: 19.01.2012

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IIIC-7017/2011

Sentenza del 4 gennaio 2012 Composizione Giudice Francesco Parrino cancelliere Dario Croci Torti. Parti A._______, ricorrente, Contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore Oggetto Assicurazione invalidità (decisione del 7 ottobre 2009).

Ritenuto che:

con decisione del 7 ottobre 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in favore di A._______, cittadino serbo, nato nel 1949, una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità con decorrenza 1° luglio 2005;

l'assicurato ha impugnato il suddetto provvedimento amministrativo innanzi allo scrivente Tribunale amministrativo federale (incarto C-6956/2009), il quale, con giudizio del 4 novembre 2010, ha parzialmente accolto l'impugnativa ed ha riconosciuto in favore del nominato il diritto al quarto di rendita AI dal 1° settembre 2004 ed il diritto alla rendita intera dal 1° dicembre 2004;

il giudizio non ha previsto alcun pagamento di spese processuali ed è stato deciso che l'anticipo di 300 franchi versato il 24 marzo 2010 sarebbe stato restituito al ricorrente;

l'interessato ha impugnato tale giudizio innanzi il Tribunale federale, il quale, con sentenza del 15 dicembre 2011, ha parzialmente accolto il gravame ed ha rinviato gli atti all'amministrazione perché proceda a nuovi accertamenti;

e considerato che:

il giudizio del 4 novembre 2010 di questa autorità giudiziaria e la decisione del 7 ottobre 2009 dell'autorità inferiore sono stati annullati dalla sentenza 15 dicembre 2011 del Tribunale federale (cfr. cifra 1 del dispositivo di detta sentenza);

ne consegue che è necessario statuire in merito alle spese ripetibili e alle spese processuali relative alla procedura davanti al Tribunale amministrativo federale;

le spese processuali sono di regola a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, PA, RS 172.021);

tuttavia, nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore che soccombe (art. 63 cpv. 2 PA);

A._______, vincente in causa, non deve pagare le spese processuali e pertanto l'anticipo di 300 franchi versato il 24 marzo 2010 gli deve essere restituito;

non si riconoscono indennità per spese ripetibili in quanto A._______ ha agito senza essere rappresentato (art. 64 PA);

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

  1. Relativamente alla procedura C-6956/2009 non vengono prelevate spese processuali e l'importo di 300 franchi versato il 24 marzo 2010 viene restituito a A._______.

  2. Relativamente alla procedura C-6956/2009 non sono assegnate indennità per le spese ripetibili.

  3. Non sono prelevate spese processuali per questa procedura.

  4. Comunicazione a:

  •    ricorrente (raccomandata A/R) 
    
  •    autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
    
  •    Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
    

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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