Entscheiddatum: 12.01.2012Publikationsdatum: 20.01.2012
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IIIC-7016/2011
Sentenza del 12 gennaio 2012 Composizione Giudice unica Elena Avenati-Carpani,cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, patrocinato dall'avvocato Riccardo Schuhmacher, via Ca' del Caccia 4, 6943 Vezia ,ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore . Oggetto .
Visto
la decisione del 22 luglio 2009, mediante la quale l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha riconosciuto a A._______il diritto ad una rendita intera d'invalidità limitata al periodo dal 1° aprile 2006 al 31 dicembre 2007,
il ricorso del 14 settembre 2009, con il quale A._______ha chiesto che gli sia attribuita una mezza rendita d'invalidità dal 1° gennaio 2008,
la sentenza del 2 novembre 2010, in virtù della quale il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente accolto il ricorso e riformato la decisione dell'UAIE del 22 luglio 2009, accordando a A._______un quarto di rendita dal 1° gennaio 2008,
e considerato
che il giudizio del Tribunale amministrativo federale, impugnato dall'UAIE, è stato annullato dal Tribunale federale mediante sentenza del 15 dicembre 2011,
che è quindi necessario statuire sulle spese e le ripetibili relative alla procedura davanti al Tribunale amministrativo federale,
che, tenuto conto dell'esito della detta procedura, le spese devono essere messe a carico della parte soccombente, ossia A._______(art. 63 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]),
che, in concreto, le spese processuali di Fr. 300.- sono compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato da A._______il 10 febbraio 2010,
che, visto l'esito della procedura, non si assegnano a A._______indennità per spese ripetibili. Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Le spese di procedura relative alla causa C-5817/2009, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a carico di A._______ e compensate con l'anticipo dello stesso importo, da lui versato il 10 febbraio 2010.
Non sono attribuite indennità per spese ripetibili.
Comunicazione:
al patrocinatore di A.\_\_\_\_\_\_\_(Atto giudiziario);
all'autorità inferiore (n. di rif.: ...; Raccomandata);
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La giudice unica: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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