Entscheiddatum: 12.12.2024Publikationsdatum: 06.02.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-6901/2024
Sentenza del 12 dicembre 2024 Composizione Michela Bürki Moreni, giudice unica, cancelliere Oliver Engel. Parti A._______, (Canada), ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione CSC, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione vecchiaia e superstiti, diritto alla rendita per vedove (decisione su opposizione del 26 agosto 2024).
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
Con decisione su opposizione del 26 agosto 2024 la CSC ha confermato il provvedimento del 26 luglio 2024 con cui ha negato il diritto di A._______ (di seguito: assicurata, interessata, ricorrente o insorgente) di beneficiare di una rendita vedovile (doc. TAF 2).
Con scritto datato 24 settembre 2024, consegnato alla posta canadese il 9 ottobre 2024 (cfr. timbro sulla busta di trasmissione), l'interessata ha chiesto alla CSC per quale motivo non le fosse stato riconosciuto il diritto ad una rendita vedovile nonostante il suo primo marito avesse versato contributi in Svizzera e il matrimonio fosse durato ventidue anni e vi fossero quattro figli. Ha inoltre addotto di non ritenere giustificato che i contributi versati - seppur non ingenti - non venissero pagati alla sua famiglia (doc. TAF 1).
Il 1° novembre 2024 la CSC ha trasmesso il menzionato scritto dell'assicurata a questo Tribunale per competenza (doc. TAF 2).
4.1. Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione.
4.2. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.
5.1. Giusta l'art. 60 LPGA, il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata (anche art. 50 cpv. 1 PA in combinazione con l'art. 37 LTAF). Secondo, l'art. 38 cpv. 1 LPGA, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA [v. anche art. 20 cpv. 1 e 3 PA]).
5.2. L'art. 39 cpv. 1 LPGA (anche art. 21 cpv. 1 PA) precisa che le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
5.3. Nel caso concreto, dal tracciamento degli invii della posta svizzera prodotto dall'autorità inferiore, risulta che la decisione su opposizione della CSC del 26 agosto 2024 è stata notificata all'assicurata il 7 settembre 2024 (cfr. doc. TAF 4). Il termine di ricorso ha pertanto iniziato a decorrere l'8 settembre 2024 (art. 38 LPGA e 22a PA [cfr. DTF 131 V 305, 122 V 60]) ed è scaduto il 7 ottobre 2024. In simili condizioni il ricorso - inoltrato il 9 ottobre 2024 alla posta canadese (si confronti a tal proposito anche l'art. 23 della Convenzione di sicurezza sociale del 24 febbraio 1994 tra la Confederazione Svizzera e il Canada con Protocollo finale [RS 0.831.109.232.1]), ossia 2 giorni dopo la scadenza del termine ricorsuale - va dichiarato inammissibile in quanto tardivo (v. doc. TAF 1).
6.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 prima frase PA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l'atto omesso.
6.2. Nel caso in esame la ricorrente non ha presentato istanza motivata di restituzione dei termini. Non è pertanto necessario effettuare ulteriori accertamenti d'ufficio in merito alla possibilità di restituire il termine ricorsuale.
Il TAF rileva inoltre che l'interessata ha indirizzato lo scritto del 9 ottobre 2024 all'autorità inferiore e che dallo stesso non risulta tanto una volontà di impugnare il provvedimento del 26 agosto 2024 presso il Tribunale amministrativo federale, bensì una richiesta di spiegazioni all'autorità inferiore riguardo ai contributi versati dall'ex marito e alla loro eventuale restituzione alla famiglia. In simili condizioni l'incarto viene trasmesso per competenza alla CSC (art. 8 PA) affinché dia seguito - nella misura in cui lo ritiene opportuno - alla richiesta di spiegazioni formulata dall'assicurata in relazione alla restituzione dei contributi versati dall'ex marito.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]) né, stanti le circostanze del caso concreto, si giustifica l'attribuzione di ripetibili.
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è inammissibile.
Gli atti di causa sono trasmessi per competenza alla CSC ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e all'UFAS.
La giudice unica: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Oliver Engel
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: