Entscheiddatum: 18.06.2024Publikationsdatum: 30.09.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-6885/2023
Sentenza del 18 giugno 2024 Composizione Michela Bürki Moreni, giudice unica, cancelliere Oliver Engel. Parti A.________, ricorrente, contro Fondazione istituto collettore LPP Agenzia regionale della Svizzera italiana, autorità inferiore. Oggetto Previdenza professionale, affiliazione d'ufficio (decisione del 14 novembre 2023).
Fatti:
A. A._______ è una società anonima (in seguito la società, l'interessata, l'insorgente o la ricorrente), con sede a (...) fino al 16 febbraio 2023, in seguito a (...), avente quale scopo sociale la consulenza commerciale e le intermediazioni, l'importazione, l'esportazione e la commercializzazione di orologi, gioielli, metalli preziosi e pietre preziose (estratto del registro di commercio del Canton (...) consultato online [www.zefix.ch] per l'ultima volta il 5 giugno 2024).
B. Con decisione del 14 novembre 2023 la Fondazione istituto collettore LPP Agenzia regionale della Svizzera italiana ha affiliato d'ufficio l'interessata in qualità di datore di lavoro che impiega dipendenti assoggettati alla previdenza obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2022 (doc. TAF 1).
C.
C.a In data 11 dicembre 2023 A._______ ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione, mediante il quale ha chiesto di annullare l'affiliazione d'ufficio in quanto il salario assicurato non raggiungeva la soglia minima prevista dalla legge (doc. TAF 1).
C.b Questa Corte ha chiesto alla ricorrente il pagamento dell'anticipo sulle spese processuali con decisione incidentale del 22 febbraio 2024, trasmessa in un primo momento al precedente indirizzo di (...), erroneamente comunicato dalla ricorrente, nonostante essa avesse spostato la propria sede in via (...) a (...) nel febbraio 2023 (cfr. busta di trasmissione doc. TAF 1 ed estratto del registro di commercio). Tale missiva non è stata ritirata (doc. TAF 5 a 7).
C.c Di conseguenza, con decisione incidentale del 21 marzo 2024 (notificata il 9 aprile 2024; come da avviso di ricevimento postale [doc. TAF 8-10]), questo Tribunale, ha nuovamente invitato la ricorrente a versare, entro il 6 maggio 2024, un anticipo di CHF 800.- (al netto d'eventuali spese postali o bancarie a carico della ricorrente) sulle presumibili spese processuali, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine conformemente all'art. 63 cpv. 4 PA. Il TAF ha altresì invitato l'insorgente a produrre, entro il medesimo termine, mezzi di prova attestanti che l'importo di CHF 800.- è stato tempestivamente versato alla Posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale.
C.d La ricorrente ha fatto fronte al pagamento dell'anticipo spese il 28 maggio 2024 (doc. TAF 11 e 12).
Diritto:
Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni pronunciate dalla Fondazione istituto collettore LPP in materia di affiliazione obbligatoria possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo in conformità all'art. 33 lett. h LTAF (peraltro la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è stata attribuita nuovamente alla Corte III con decisione della Corte plenaria del 16 giugno 2020).
La procedura innanzi al TAF è retta dalla PA, nella misura in cui la LTAF non preveda altrimenti (art. 37 LTAF).
3.1. Giusta l'art. 63 cpv. 4 PA, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali (prima frase). Essa stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (seconda frase; cfr. anche art. 23 PA).
3.2. Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA).
3.3. Il termine stabilito dall'autorità può essere prorogato per motivi sufficienti, se la parte ne fa domanda prima della scadenza (art. 22 PA).
4.1. Nel caso concreto, la decisione incidentale del TAF del 21 marzo 2024 è stata validamente notificata all'indirizzo della ricorrente il 9 aprile 2024 (doc. TAF 8 - 10), mentre il termine per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è scaduto il 6 maggio 2024 (art. 20 cpv. 1 e 22a cpv. 1 let. b PA in relazione con l'art. 37 LTAF; termine fisso, consid. C.c).
4.2. La ricorrente ha versato l'anticipo spese il 28 maggio 2024 e quindi ampiamente dopo la scadenza del termine previsto a tale scopo, senza presentare domanda di proroga né far valere in seguito validi impedimenti, che non le avrebbero consentito di far fronte al pagamento nel termine impartito. Di conseguenza, essendo il termine scaduto da oltre 20 giorni e non avendo la ricorrente neppure presentato una domanda di restituzione dei termini (art. 24 PA), prima della pronuncia della presente sentenza d'inammissibilità, non vi è necessità d'effettuare ulteriori accertamenti d'ufficio, segnatamente sul motivo del pagamento tardivo o sul momento in cui l'anticipo richiesto è stato effettivamente addebitato a un conto postale o bancario in favore del Tribunale.
4.3. Ne consegue che essendo il pagamento dell'anticipo chiaramente tardivo, il ricorso dell'11 dicembre 2023 va dichiarato inammissibile.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). L'anticipo equivalente alle presumibili spese processuali di CHF 800.- versato tardivamente il 28 maggio 2024, sarà restituito alla ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è inammissibile.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di CHF 800.-, corrisposto tardivamente il 28 maggio 2024, sarà restituito alla ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore, all'UFAS e alla Commissione di alta vigilanza.
La giudice unica: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Oliver Engel
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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