Invalidity pension appeal partially granted and remanded for further inquiry

c-6378-2010Tribunale amministrativo federale / 3a divisione11 gen 2011Partially Granted

Sintesi

The claimant appealed against an UAIE decision granting a full disability pension only until 31 August 2009 and sought continuation of the pension. The Federal Administrative Court noted that the medical assessments were conflicting and that additional medical investigation was indispensable. It partially upheld the appeal, annulled the decision of 20 July 2010, and remanded the matter to the UAIE for further instruction and a new decision. No court costs were levied, and the claimant was awarded CHF 700 in party compensation, payable by the lower authority.

Regest

Art. 61 PA; remand for incomplete fact-finding in social insurance proceedings; where medical reports are contradictory and the state of health and residual earning capacity cannot be reliably determined, the reviewing court shall annul the administrative decision and remit the case for supplementary investigation and fresh decision (consid. on incomplete ascertainment of legally relevant facts). Under Art. 64 PA, party compensation may be awarded to the successful appellant even upon partial admission; no procedural costs are charged when the appeal succeeds partially and the circumstances so warrant.

Testo completo

BVGer C-6378/2010

Entscheiddatum: 11.01.2011Publikationsdatum: 16.03.2011

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IIIC-6378/2010

Sentenza dell'11 gennaio 2011 Composizione Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio), Franziska Schneider, Stefan Mesmer, cancelliere Dario Croci Torti. Parti A._______, rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio,ricorrente, Contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore . Oggetto Assicurazione invalidità (decisione del 20 luglio 2010).

Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:

mediante decisione del 20 luglio 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha posto il cittadino italiano A._______, nato il , al beneficio di una rendita intera dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009;

con il gravame depositato il 7 settembre 2010, completato il 7 ottobre 2010, A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INAS, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla rendita intera anche dopo il 31 agosto 2010; produce a suffragio delle sue conclusioni una relazione del 9 agosto 2010 del Dott. Mazzetti;

lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF), con ordinanza del 12 ottobre 2010, ha invitato l'autorità inferiore a volersi esprimere in merito al ricorso ed alla documentazione esibita;

ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 10 novembre 2010, alla luce della relazione del Dott. Mazzetti, ha ritenuto necessario un approfondimento dal punto di vista medico;

l'Ufficio AI del Cantone Ticino, nella sua risposta di causa del 9 dicembre 2010, ha pertanto proposto l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione degli atti affinché possa riprendere l'istruzione della domanda;

anche l'UAIE, nelle sue osservazioni del 16 dicembre 2010, propone l'accoglimento del ricorso in tal senso;

in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;

in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);

secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie;

il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);

il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel merito;

al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione visto che un'indagine medica complementare appare indispensabile, i pareri essendo in contrasto fra di loro (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA);

è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di salute effettivo di A._______ e per esaminare in maniera più dettagliata se quest'ultima possa ancora esercitare un'attività lucrativa;

in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria;

non vengono prelevate spese;

in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato;

visti gli atti di causa, la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore.

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

  1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione del 20 luglio 2010, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore, perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.

  2. Non si prelevano spese processuali.

  3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.

  4. Comunicazione a:

  • ricorrente (Atto giudiziario)

  • autorità inferiore (n. di rif. )

Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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