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c-6243-2009 ΓÇó Disability insurance appeal partially granted; case remanded for further evidence
c-6243-2009Tribunale amministrativo federale / 3a divisione12 gen 2010Partially Granted
The Federal Administrative Court partially upheld the insured person's appeal against UAIE's decision revoking her half disability pension. It found the medical file incomplete and agreed with the administration that further psychiatric assessment was required. The contested decision of 8 September 2009 was annulled and the case remanded to UAIE for further investigation and a new decision. No court costs were charged, and the appellant received CHF 700 in party compensation payable by UAIE.
Art. 61 cpv. 1 PA, art. 64 PA; disability insurance appeal and remand for incomplete evidence. Where the administrative file does not permit definitive findings, the appellate court may annul the contested decision and remit the matter to the authority for completion of the investigation and a fresh decision. If the appeal is upheld at least in part, including by remand for additional inquiry, the appellant is entitled to party compensation for necessary costs; court costs may be waived according to the circumstances.
Entscheiddatum: 12.01.2010Publikationsdatum: 22.01.2010
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-6243/2009
{T 0/2}
Sentenza del 12 gennaio 2010
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Michael Peterli, Stefan Mesmer,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
rappresentata dal Patronato INAS, via Nicola Dati 2, IT-64100 Teramo,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione dell'8 settembre 2009.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che mediante decisione dell'8 settembre 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha soppresso a decorrere dal 1° novembre 2009 la mezza rendita d'invalidità di cui era beneficiaria A._______, cittadina italiana, nata il (...),
che, con gravame del 26 settembre 2009 consegnato alle Poste italiane il 28 settembre successivo, A._______, regolarmente rappresentata dal Patronato INAS di (...), chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e l'espletamento di accertamenti medici in Svizzera,
che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto al Dott. B._______ del suo servizio medico, il quale, nella sua relazione del 5 dicembre 2009, ha posto in evidenza la necessità di procedere ad una nuova valutazione dello stato di salute della ricorrente dal punto di vista psichiatrico,
che l'amministrazione, nelle sue osservazioni responsive del 6 gennaio 2010, propone pertanto di rinviare la causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile,
che, in data 11 gennaio 2010, il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso alla ricorrente, per conoscenza, le osservazioni dell'amministrazione ed il rapporto del Dott. B._______,
che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all' art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1),
che, secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie,
che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),
che il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso,
che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),
che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravede motivi per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere all'assunzione del complemento istruttorio richiesto dal Dott. B._______ nel suo rapporto del 5 dicembre 2009,
che il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA,
che, non vengono prelevate spese,
che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato,
che la parte ricorrente ha quindi diritto ad un'indennità, la quale è dovuta anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento d'istruttoria (DTF 110 V 54 consid. 3a),
che, nel caso in esame si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di 700.-- franchi a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (art. 7 e ss. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2; art. 64 cpv. 2 PA]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata dell'8 settembre 2009, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
Non si prelevano spese processuali. Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di 700.-- franchi, la quale viene posta a carico dell'UAIE.
Comunicazione a:
ricorrente (Raccomandata AR)
autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata)
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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