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c-5984-2007 ΓÇó Appeal inadmissible for lacking an appealable object
c-5984-2007Tribunale amministrativo federale / 3a divisione19 ago 2009Inadmissible
The appellant, an Italian national and Swiss old-age pension recipient, challenged the Swiss Compensation Fund’s objection decision confirming his contribution period and pension calculation. Before the Federal Administrative Court, however, he stated that he had no objection to the AVS pension itself and sought only assistance regarding his occupational pension (second pillar). The court held that its review is limited to the appealable object of the contested administrative decision. Because the appeal did not concern that object, the court declined to enter into the merits and declared the appeal inadmissible. No court costs were charged and no party compensation was granted.
Administrative judicial review is confined to the appealable object of the contested decision; if the appellant does not challenge the binding legal relationship determined by the authority but raises only matters outside that object, the appeal is inadmissible for lack of a procedural prerequisite (consid. 2). Under Art. 85bis para. 2 LAVS the proceedings are in principle free of court costs absent reckless conduct. Party compensation under Art. 64 para. 1 PA presupposes that the appeal is admitted in whole or in part; federal authorities are not entitled to such compensation under Art. 7 para. 3 TS-TAF.
Entscheiddatum: 19.08.2009Publikationsdatum: 07.09.2009
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-5984/2007/
{T 0/2}
Sentenza del 19 agosto 2009
Composizione
Giudice Elena Avenati-Carpani, giudice unica,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
AVS.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che A._______, cittadino italiano nato il (...), il quale ha lavorato in Svizzera dal 1961 al 1984, percepisce una rendita di vecchiaia svizzera dal 1° luglio 2007, attribuitagli dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC) con decisione del 25 giugno 2007, sulla base di un periodo contributivo all'AVS di venti tre anni, della scala delle rendite 24 e di un reddito annuo medio di Fr. 46'410.- (doc. 56 a 65),
che l'assicurato ha chiesto dei chiarimenti alla CSC il 2 luglio 2007, riguardo, da un lato, alla durata del suo periodo di contribuzione e, dall'altro lato, alla sua previdenza professionale o "2° pilastro" (doc. 73),
che la CSC, dopo avere spiegato all'assicurato, il 4 luglio 2007, di non essere competente in materia di previdenza professionale ed avergli chiarito i criteri per determinare il periodo contributivo (doc. 75), ha esperito un'inchiesta complementare sui soggiorni dell'assicurato in Svizzera presso l'Ufficio della popolazione del canton X._______, a seguito della quale ha emanato una decisione su opposizione il 13 agosto 2007, rilevando essenzialmente che il periodo di contribuzione di venti tre anni risulta essere corretto (doc. 77 a 89),
che l'assicurato ha impugnato questa decisione davanti al Tribunale amministrativo federale il 6 settembre 2009, precisando tuttavia di non avere nulla da obiettare rispetto alla rendita di vecchiaia AVS, dopo le spiegazioni della CSC del 4 luglio 2007, ma di esigere sostanzialmente che questo Tribunale intervenga per permettergli di ottenere la rendita di vecchiaia relativa al suo "2° pilastro",
che la CSC ha risposto il 27 settembre 2007, chiedendo di non entrare nel merito del ricorso,
che, nell'ambito della giurisdizione amministrativa, possono essere esaminati e giudicati, di principio, solamente i rapporti giuridici sui quali l'autorità amministrativa competente si è pronunciata in modo vincolante mediante decisione, la quale determina quindi l'oggetto impugnabile ("Anfechtungsgegenstand"), e che, nel caso in cui il ricorso non porti sull'oggetto impugnabile, esso è, normalmente, privo d'oggetto, per cui, mancando un presupposto processuale ("Sachurteilsvoraussetzung"), il giudice adito non è abilitato ad entrare nel merito del litigio e deve perciò dichiarare il ricorso inammissibile (DTF 125 V 413),
che, in concreto, l'oggetto impugnabile è costituito dalla decisione su opposizione della CSC, del 13 agosto 2007 (doc. 89), che ha confermato la decisione del 25 giugno 2007 (doc. 65), la quale ha attribuito al ricorrente una rendita di vecchiaia dal 1° luglio 2007, sulla base di un periodo contributivo all'AVS di venti tre anni, della scala delle rendite 24 e di un reddito annuo medio di Fr. 46'410.-,
che il ricorrente non contesta nessun punto del contenuto della decisione impugnata, come da lui stesso ammesso nel ricorso,
che, stando così le cose, questo Tribunale deve constatare che il ricorso non porta sull'oggetto della decisione impugnata,
che, di conseguenza, questo Tribunale non può entrare nel merito del ricorso e deve quindi pronunciarne l'inammissibilità,
che, secondo l'art. 85bis cpv. 2 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10), la procedura è gratuita per le parti, a meno che la parte procedente abbia agito in modo temerario o sconsiderato,
che, in concreto, non si prelevano spese processuali,
che, in conformità con l'art. 64 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili),
che, visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili,
che, per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è inammissibile.
Non si prelevano spese processuali.
Comunicazione:
al ricorrente (Raccomandata/AR);
all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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