Entscheiddatum: 17.10.2024Publikationsdatum: 03.12.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-5171/2024
Sentenza del 17 ottobre 2024 Composizione Michela Bürki Moreni, giudice unica, cancelliere Oliver Engel. Parti A._______, ricorrente, contro Fondazione istituto collettore LPP Agenzia regionale della Svizzera italiana, autorità inferiore. Oggetto Previdenza professionale, affiliazione d'ufficio per il 2021 e 2022 (decisione del 21 giugno 2024).
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
Con decisione del 21 giugno 2024 la Fondazione istituto collettore LPP Agenzia regionale della Svizzera italiana ha affiliato d'ufficio A.______ (di seguito: interessata, ricorrente o insorgente), in qualità di datore di lavoro, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 (doc. TAF 1).
Il 20 agosto 2024 A.______ ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione, chiedendo l'accoglimento del gravame e l'annullamento dell'affiliazione d'ufficio (doc. TAF 1).
Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 28 agosto 2024 (notificata il 30 agosto 2024; avviso di ricevimento postale [doc. TAF 3]), ha invitato la ricorrente a versare, entro il 30 settembre 2024, un anticipo di CHF 800.- (al netto d'eventuali spese postali o bancarie a carico della ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine conformemente all'art. 63 cpv. 4 PA. Il TAF ha altresì invitato l'insorgente a produrre, entro il medesimo termine, mezzi di prova attestanti che l'importo di CHF 800.- era stato tempestivamente versato alla Posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale.
La ricorrente non ha fatto fronte al pagamento dell'anticipo spese né entro il termine del 30 settembre 2024, né successivamente.
Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni pronunciate dalla Fondazione istituto collettore LPP in materia di affiliazione obbligatoria possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale in conformità all'art. 33 lett. h LTAF (peraltro la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è stata attribuita nuovamente alla Corte III con decisione della Corte plenaria del 16 giugno 2020). La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF).
Nel caso in esame, il termine assegnato alla ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali, è decorso infruttuoso.
Va inoltre rilevato che l'insorgente non ha esibito tempestivamente alcun mezzo di prova suscettibile di dimostrare il versamento dell'importo di CHF 800.- conformemente a quanto indicato nella menzionata decisione incidentale del TAF del 28 agosto 2024.
Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile (art. 63 cpv. 4 PA in combinazione con l'art. 23 PA).
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]) né, stanti le circostanze del caso concreto, si giustifica l'attribuzione di ripetibili.
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è inammissibile.
Non si prelevano spese processuali.
Non si attribuiscono ripetibili.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore, all'UFAS e alla Commissione di alta vigilanza.
La giudice unica: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Oliver Engel
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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