AI denial annulled and case remanded for psychiatric assessment

c-4789-2007Tribunale amministrativo federale / 3a divisione28 feb 2008Partially Granted

Sintesi

The Federal Administrative Court partially upheld the appeal against the UAIE's refusal of an AI pension. It found the medical record incomplete, accepted the administration's own request for further evidentiary measures, and remitted the file for a psychiatric expertise and a new decision. The challenged opposition decision of 1 June 2007 was annulled. No court costs were levied, and the claimant was awarded CHF 1,000 in party compensation at the UAIE's expense.

Regest

Art. 49, 61 cpv. 1 e 64 PA; art. 69 cpv. 1 lett. b LAI: when the evidentiary record in a social-insurance appeal is incomplete, the appellate court may not draw definitive conclusions and may annul the challenged decision and remand the matter to the administrative authority for further investigation and a new decision. A remittal also justifies an award of party compensation under Art. 64 PA, even where the appeal is only partially successful. Court costs may be waived.

Testo completo

BVGer C-4789/2007

Entscheiddatum: 28.02.2008Publikationsdatum: 07.03.2008

{T 0/2}

Tribunal administrativ federal

Corte III

C-4789/2007

{T 0/2}

Sentenza del 28 febbraio 2008

Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Francesco Parrino, Eduard Achermann,

cancelliera Paola Carcano.

Parti

B._______,

patrocinato dall'avv. Giacomo Lisi,_______,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assi-curati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,

autorità inferiore.

Oggetto

prestazioni dell'assicurazione invalidità.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che, mediante decisione su opposizione del 1° giugno 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha confermato la propria decisione dell'8 marzo 2006 con la quale ha respinto, per carenza d'invalidità di grado pensionabile, la domanda, volta ad ottenere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, presentata il 10 dicembre 2004 da B._______, cittadino italiano, nato il _______,

che, con ricorso del 5 luglio 2007 consegnato alla posta l'11 luglio successivo, B._______, regolarmente rappresentato dall'avv. Giacomo Lisi, chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità; a suffragio delle sue conclusioni produce un insieme di documenti medici relativi al periodo 1987-2007,

che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha sottoposto l'incarto al Dott. P._______ del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione medica del 13 dicembre 2007, ha posto in evidenza la necessità di esperire una perizia psichiatrica in Italia,

che l'amministrazione, nelle sue osservazioni responsive del 14 gennaio 2008, propone, pertanto, di rinviare la causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile,

che, in data 18 gennaio 2008, il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso al ricorrente per conoscenza le osservazioni dell'amministrazione ed il rapporto medico del Dott. P._______ del 13 dicembre 2007, comunicando nel contempo alle parti la composizione del collegio giudicante: entro il termine impartito non sono state presentate istanze di ricusa,

che, in virtù dell'art. 31 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,

che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),

che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1); secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie,

che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),

che il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso,

che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),

che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravvede motivi per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere all'assunzione dei complementi istruttori richiesti dal Dott. P._______ nel suo rapporto del 13 dicembre 2007 tramite l'acquisizione agli atti di una perizia psichiatrica,

che, pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA,

che, non vengono prelevate spese,

che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato,

che, visto il tenore dell'art. 64 PA, la parte ricorrente ha diritto ad un'indennità, che è dovuta anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento d'istruttoria (DTF 110 V 54 consid. 3a),

che, nel caso in esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di franchi 1'000.-- a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 1° giugno 2007, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.

Non si prelevano spese processuali.

Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'000.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.

Comunicazione a:

  • rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R),

  • autorità inferiore (n. di rif. _______),

  • Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio: La cancelliera:

Elena Avenati-Carpani Paola Carcano

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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