Invalidity pension appeal remanded for further medical investigation

c-4778-2010Tribunale amministrativo federale / 3a divisione13 set 2010Partially Granted

Sintesi

The Federal Administrative Court dealt with an appeal against a UAIE decision granting a full invalidity pension only until 30 September 2009. The appellant sought continuation of the pension beyond that date and produced a further medical report. The court agreed with the administration that the evidentiary record was incomplete and that a multidisciplinary expert assessment was required. It therefore partially upheld the appeal, annulled the challenged decision, and remanded the case to the UAIE for further investigation and a new decision. No court costs were imposed, and the appellant was awarded CHF 700 in party compensation at the expense of the UAIE.

Regest

Art. 49, 61 cpv. 1, 64 PA; art. 59, 60 LPGA; art. 69 cpv. 1 lett. b LAI: when the administrative file is incomplete and the appellate court cannot make a definitive merits determination, it may annul the challenged decision and remand the matter for supplementary investigation and a new decision (consid. 3). A partial allowance with remand does not preclude party compensation; such compensation is due where the appeal succeeds at least in part and further evidentiary steps are ordered (consid. 4). In social insurance proceedings, admissibility requires affectedness and a protected interest, and the appeal must satisfy the statutory time and form requirements (consid. 1).

Testo completo

BVGer C-4778/2010

Entscheiddatum: 13.09.2010Publikationsdatum: 21.09.2010

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Corte III

C-4778/2010/

{T 0/2}

Sentenza del 13 settembre 2010

Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Madeleine Hirsig, Beat Weber,

cancelliere Dario Quirici.

Parti

A._______,

rappresentato dal Patronato ITAL-UIL, via Canonica 3, casella Postale 6233, 6901 Lugano,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE,

avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,

autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità, decisione del 2 giugno 2010.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che, mediante decisione del 2 giugno 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha accordato al cittadino italiano A._______, nato il (...), una rendita intera d'invalidità per il periodo dal 1° settembre 2007 al 30 settembre 2009,

che, con gravame del 2 luglio 2010, l'assicurato, rappresentato dal Patronato ITAL-UIL di Lugano, chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo ed il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera anche dopo il 30 settembre 2009, allegando un rapporto medico steso il 16 giugno 2010 dal dott. B._______,

che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Canton Ticino (UAI-TI), il quale, sulla base del parere espresso il 23 agosto 2010 dal proprio medico, il dott. C._______, che non ha escluso un possibile peggioramento a livello del rachide dorsale e considera necessaria una perizia pluridisciplinare, propone il rinvio degli atti per procedere in tal senso (preavviso del 27 agosto 2010),

che l'UAIE, nella sua presa di posizione del 2 settembre 2010, propone pertanto l'ammissione del ricorso ed il rinvio della causa per completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile,

che, il 7 settembre 2010, il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso al ricorrente per conoscenza le osservazioni dell'amministrazione (UAIE e UAI-TI) ed il rapporto del dott. C._______,

che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all' art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,

che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale, conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),

che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1° cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1),

che, secondo l'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie,

che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),

che il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso,

che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),

che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravede motivi per non aderire alla proposta dell'UAIE di procedere all'assunzione del complemento istruttorio richiesto dal dott. C._______ nel suo rapporto del 23 agosto 2010,

che il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA,

che non vengono prelevate spese,

che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato,

che la parte ricorrente ha quindi diritto ad un'indennità, la quale è dovuta anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento d'istruttoria (DTF 132 V 215 consid. 6.2),

che, nel caso in esame si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.- a carico dell'UAIE (art. 7 e ss. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2; art. 64 cpv. 2 PA]).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

ll ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 2 giugno 2010, l'incarto è rinviato all'UAIE, affinché completi l'istruttoria secondo i considerandi e statuisca di nuovo.

Non si prelevano spese processuali.

Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, la quale viene posta a carico dell'UAIE.

Comunicazione:

al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario);

all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);

all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani Dario Quirici

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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