Appeal inadmissible for non-payment of cost advance

c-4711-2009Tribunale amministrativo federale / 3a divisione24 set 2009Inadmissible

Sintesi

The Federal Administrative Court, sitting as a single judge, dealt with an appeal against the UAIE's refusal of an invalidity pension. After ordering a CHF 300 advance on costs and warning of inadmissibility, the court found that the appellant had not paid within the deadline. It therefore declared the appeal inadmissible. In view of the procedural situation, no court costs were levied. The decision was communicated to the appellant's representative, the lower authority, and the Federal Social Insurance Office.

Regest

Art. 63 cpv. 4 PA; art. 23 PA; inadmissibility for failure to pay cost advance. Where the appellant does not pay the advance on presumed procedural costs within the fixed time limit despite an express warning of non-entry, the appeal must be declared inadmissible. In manifestly inadmissible appeals, the instructing judge may decide as single judge under art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF. As an exception, procedural costs may be waived under the applicable cost rules (consid. 4-7).

Testo completo

BVGer C-4711/2009

Entscheiddatum: 24.09.2009Publikationsdatum: 07.10.2009

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Corte III

C-4711/2009

{T 0/2}

Sentenza del 24 settembre 2009

Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico,

cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______,

rappresentato dal Patronato INCA - USA,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE),

avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,

autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (decisione del 22 giugno 2009).

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

Il 22 giugno 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI presentata dall'interessato il 18 luglio 2008.

Il 20 luglio 2009, l'interessato ha interposto ricorso contro la summenzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita AI.

Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 5 agosto 2009 (notificata al rappresentante del ricorrente il 10 agosto 2009; cfr. avviso di ricevimento sottoscritto e ritornato a questo Tribunale il 14 agosto 2009, doc. TAF 3), ha invitato il ricorrente a versare, entro il 7 settembre 2009, un anticipo di fr. 300.-- a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.

Il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA).

Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).

Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

Il ricorso è inammissibile.

Non si prelevano spese processuali.

Comunicazione a:

rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)

autorità inferiore (n. di rif. )

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

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