Entscheiddatum: 19.07.2013Publikationsdatum: 21.08.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IIIC-414/2012
Sentenza del 19 luglio 2013 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf,cancelliere Manuel Borla. Parti A._______,...,patrocinato dall'UCM Federazione Utenti Sanità Pubblica, Sig. Ludovico Gentile, Via Peri 2A, Casella postale 5685, 6901 Lugano,ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Approvazione al rilascio di un permesso di dimora (art. 14 cpv. 2 LAsi).
Fatti:
A. A._______, cittadino della Repubblica democratica del Congo, nato a Kinshasa il ..., è entrato in Svizzera il 24 luglio 2006 ed ha depositato il giorno seguente una domanda di asilo.
Data la minore età del richiedente, nel settembre del 2006 la Commissione tutoria regionale 8 di Lugano-Est (in seguito CTR 8), ha istituito in favore dell'interessato, soggiornante presso il Centro di accoglienza della Croce Rossa Sezione Lugano a Cadro, una curatela ad hoc segnatamente allo scopo di rappresentare lo stesso nelle pratiche relative alla domanda per l'ottenimento dell'asilo in Svizzera.
L'8 settembre 2006 A._______ veniva quindi posto a beneficio del permesso N, con valenza sino 23 gennaio 2007, il quale veniva in seguito rinnovato regolarmente.
B. Con lettera del 9 aprile 2008, considerato il raggiungimento della maggiore età da parte del ricorrente, il curatore ad hoc presentava la "relazione finale", indicando che i presupposti alla base dell'istituzione della misura di rappresentanza venivano a cadere. Conseguentemente la CTR 8 disponeva la chiusura della curatela per raggiunta maggiore età (decisione del 15 aprile 2008).
C. Con decisione del 18 luglio 2008 l'Ufficio federale della migrazione (in seguito UFM) ha respinto la domanda ed ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera dell'interessato entro il 12 settembre seguente. Il 19 agosto 2008 l'interessato ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF o il Tribunale), il quale con decisione dell'8 ottobre 2008 lo ha dichiarato irricevibile per mancato pagamento dell'anticipo spese richiesto. Conseguentemente, il 13 ottobre 2008, l'UFM ha assegnato all'interessato un nuovo termine per lasciare la Svizzera e meglio il 24 ottobre 2008.
A._______ otteneva, il 16 settembre 2008, il permesso per iniziare ad esercitare l'attività lucrativa, quale apprendista muratore, presso la ditta B._______ di Lugano.
D. Nonostante la domanda di asilo sia stata rifiutata, con scritto del 4 febbraio 2009 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino (allora competente, oggi sostituita dalla Sezione della popolazione, in seguito SP), ha autorizzato l'interessato a continuare il soggiorno e l'attività lavorativa in Ticino, con autorizzazione di corta durata, rilasciata solo l'8 maggio seguente ma con effetto retroattivo dal 24 gennaio al 23 luglio 2009. A._______ otteneva quindi rinnovi regolari.
E. Con decreto di non luogo a procedere del 18 maggio 2009 il Ministero Pubblico del Cantone Ticino ha formalmente ammonito A._______ per il possesso di 2,20 grammi di marijuana, costatato durante un controllo avvenuto il 24 aprile 2009.
Il ricorrente ha quindi nuovamente interessato sia le autorità penali, in particolare il Ministero pubblico del Cantone Ticino che il 23 novembre 2009 ha emanato un decreto di accusa nei suoi confronti per ripetuta contravvenzione alla legge federare sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121), condannandolo alla multa di 100 franchi, sia le autorità amministrative, in particolare l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, che il 16 dicembre 2009 ha chiesto ad B._______ di trattenere 1'380 franchi dal salario in ragione di prestazioni fornite dall'ufficio e non saldate.
Conseguentemente, con scritto del 1° febbraio 2010, la SP ha reso attento A._______ che qualora avesse dovuto essere segnalato un nuovo coinvolgimento "nell'ambito droga", si sarebbe proceduto al suo rimpatrio nel Paese d'origine (cfr. lettera della SP del 1° febbraio 2010).
F. Il 17 maggio 2010, alla luce delle difficoltà finanziarie in cui versava B._______, l'interessato è entrato alle dipendenze della C._______, dove ha potuto continuare il proprio tirocinio quale muratore.
G. Con rapporto di polizia del Cantone Neuchâtel, del 28 giugno 2010, A._______ è stato riconosciuto colpevole, come da lui stesso ammesso, di furto commesso, in data 12 e 19 giugno 2010, ai danni della farmacia D._______ presso La Chaux-de-Fonds (cfr. rapporto di interrogatorio del 19 giugno 2010).
H. Il 31 agosto 2011, alla scadenza del contratto di tirocinio, A._______ ha quindi terminato la propria attività lavorativa presso la ditta C._______. L'interessato non ha superato l'esame di fine tirocinio e senza un'attività lucrativa ha chiesto l'intervento della cassa disoccupazione UNIA. Contestualmente la SP ha informato la polizia cantonale che il permesso di soggiorno in Ticino era subordinato alla sua autonomia finanziaria, di modo che se l'interessato non avesse dovuto reperire una nuova attività lucrativa entro il 31 ottobre seguente si sarebbe proceduto al rimpatrio (cfr. verbale di interrogatorio del 10 ottobre 2011).
I. Il 25 ottobre 2011 la SP ha però preavvisato favorevolmente il rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31), trasmettendo per competenza l'incarto in oggetto all'UFM. L'autorità federale ha tuttavia informato l'interessato di non ritenere adempiute le condizioni per il rilascio del permesso di dimora ex art. 14 cpv. 2 LAsi. In ottemperanza del proprio diritto di essere sentito, l'interessato ha ribadito le proprie ragioni con scritto del 29 novembre 2011.
J. Con decisione del 10 gennaio 2012, l'UFM ha rifiutato formalmente l'approvazione del rilascio di un permesso di dimora. L'autorità di prime cure ha indicato che A._______ non può avvalersi di una situazione professionale importante o particolarmente specifica, o di un'evoluzione professionale tale da giustificare un caso di rigore ex art. 14 cpv. 2 LAsi, considerato in particolare che egli non è riuscito a conseguire l'attestato di capacità per la professione di muratore. Inoltre nemmeno l'integrazione sociale è forte a tal punto da considerare un ritorno in Patria eccessivamente rigoroso. Perdipiù il soggiorno in Svizzera non può essere ritenuto considerevole. L'autorità di prime cure ha rilevato altresì che il buon comportamento mantenuto dell'interessato durante il soggiorno, come pure la facoltà di esprimersi correttamente in lingua italiana, non sarebbero determinanti per accogliere l'istanza. Per l'UFM, l'interessato - che sarà comunque confrontato a difficoltà sociali ed economiche al suo ritorno in patria - potrà far valere l'esperienza acquisita durante la permanenza in Svizzera. Infine l'autorità di prime cure ha sottolineato che l'allontanamento verso la Repubblica democratica del Congo è stato ritenuto possibile, ammissibile ed esigibile già in occasione della procedura d'asilo.
K. Con scritto del 23 gennaio 2012 A._______ ha interposto ricorso contro la decisione dell'UFM chiedendone l'annullamento e il riconoscimento della propria situazione quale grave caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, con conseguente approvazione al rilascio del permesso di dimora. Il ricorrente ha pure chiesto di essere posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria.
A sostegno delle proprie allegazioni, egli ha sottolineato che le condizioni poste dall'art. 14 cpv. 2 LAsi sono ottemperate. In particolare egli risiede da più di 5 anni in Svizzera e il proprio luogo di soggiorno è sempre stato noto alle autorità. Inoltre egli sarebbe inserito professionalmente avendo istaurato delle conoscenze e relazioni di ordine professionale diverse da quelle che aveva in patria; in particolare, sebbene ad oggi si trovi a beneficio dell'assicurazione disoccupazione, ciò non può avere alcun effetto nel quadro della presente domanda, nella misura in cui egli ha sempre fatto fronte al "premio per l'assicurazione obbligatoria e l'affitto dell'appartamento locato a ..." (cfr. ricorso, pag. 4). Inoltre, allo scopo di accrescere la propria formazione professionale e di reinserirsi quanto prima in un'azienda operante nel settore dell'edilizia, egli avrebbe iniziato a frequentare il corso "Rilevamento delle competenze dell'edilizia" patrocinato dalla Società impresari costruttori. A._______ ritiene parimenti ottemperato il criterio di integrazione linguistica ritenuto il grado di conoscenza perfetta della lingua francese e soddisfacente della lingua italiana. Perdipiù, qualora l'istanza non fosse accolta il ricorrente rileva che non è comunque possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, senza violare l'art. 25 cpv. 2 della costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost, 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30) l'art. 5 LAsi e l'art. 83 cpv. 3 legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), in quanto a suo dire lo si esporrebbe "in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) e art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105)". In particolare il rimpatrio non sarebbe eseguibile alla luce dell'assenza di un "valido documento di identità necessario al rimpatrio" (cfr. ricorso, pag. 6). Infine l'allontanamento dalla Svizzera si ripercuoterebbe negativamente "anche nelle sue relazioni familiari, segnatamente nei rapporti con la madre e i fratelli - rimasti nel Paese d'origine - che sostiene economicamente".
L. Con ordinanza del 27 gennaio 2012 il TAF ha invitato il ricorrente a produrre il formulario "domanda di gratuito patrocinio" a fondamento della propria richiesta. Il 6 febbraio successivo A._______ ha trasmesso al Tribunale il menzionato formulario, unitamente ai relativi mezzi di prova.
M. Con osservazioni del 22 febbraio 2012, l'UFM, ribadendo quanto esposto con la decisione impugnata, ha chiesto di dichiarare il ricorso infondato in tutte le sue conclusioni e di confermare la decisione impugnata, sottolineando che l'ammissione di un caso di rigore particolarmente grave non ha quale scopo, quello di sottrarre lo straniero alle condizioni socioeconomiche generali vigenti nel Paese di origine.
N. Con osservazioni del 5 marzo 2012, il ricorrente ha ribadito le proprie allegazioni rilevando in particolare, per quanto attiene alla propria integrazione professionale, di non aver potuto terminare il corso "rilevamento delle competenze dell'edilizia" in quanto caduto in malattia, così come indicato da certificato medico allegato. Egli ha segnatamente sottolineato che il ritorno in Patria "potrebbe mettere a forte rischio la propria incolumità personale", rimanendo vittima di ripercussioni da parte di militari attivi nella zona di Kabila, motivo per cui sostanzialmente avrebbe lasciato il Paese d'origine.
O. Con duplica del 20 marzo e con osservazioni del 12 aprile 2012 l'autorità di prime cure rispettivamente il ricorrente si sono riconfermati nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto.
P. Il 29 maggio seguente il ricorrente ha comunicato al Tribunale di sostenere nel giugno 2012 gli esami (pratici e scritti) "finalizzati ad ottenere l'idoneità all'inserimento professionale nel settore dell'edilizia" (esami di fine tirocinio).
Q. In data 7 settembre 2012 la SP ha trasmesso al Tribunale il "Rapport simplifié" del 22 agosto 2012 del Cantone Neuchâtel in cui il ricorrente è stato nuovamente riconosciuto colpevole di furto di merce per un valore complessivo di 60.20 franchi, ai danni della E._______ di La Chaux-de-fond, e gli è stata comminata una multa pari a 500 franchi.
R. Con scritto del 19 settembre 2012 A._______, per il tramite del proprio patrocinatore, ha informato il Tribunale circa "nuovi elementi importanti al fine del ricorso", e meglio sull'esistenza di una relazione sentimentale con F._______, cittadina svizzera residente a Mendrisio, dalla cui unione sarebbe nato un figlio. La compagna ha in particolare dichiarato di essere al sesto mese di gravidanza.
S. Invitato dal Tribunale, il 26 aprile 2013, a fornire aggiornamenti sulla propria situazione professionale e famigliare, il ricorrente non vi ha dato alcun seguito.
Diritto:
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni relative al rilascio del permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 e 4 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]; cfr. anche sentenza del TF 2C_692/2010 del 13 settembre 2010 consid. 3).
1.2 Salvo i casi in cui la LAsi non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF (cfr. art. 6 LAsi).
1.3 A._______ è destinatario della decisione impugnata ed ha dunque il diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).
Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata, DTAF 2011/43 consid. 6.1; DTAF 2012/21 consid. 5.1).
3.1 Secondo il tenore dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, il Cantone può, con il benestare dell'UFM, rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli conformemente alle disposizioni in vigore in materia d'asilo. A tale scopo i seguenti criteri devono essere ossequiati.
a) l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda;
b) il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità; e
c) si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato.
Questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha sostituito i capoversi 3 a 5 dell'art. 44 LAsi (RU 2006 4745, pag. 4767). Essi prevedevano in sostanza la possibilità di pronunciare l'ammissione provvisoria a favore di richiedenti l'asilo in una situazione di rigore personale grave. Raffrontato alla previgente legge, il nuovo art. 14 cpv. 2 LAsi ha esteso il campo di applicazione: esso include anche i richiedenti l'asilo respinti migliorando così il loro statuto giuridico, considerato che hanno la possibilità, a certe condizioni, di ottenere un permesso di dimora (cfr. DTAF 2009/40 consid. 3.1).
3.2 La procedura di rilascio di un permesso di dimora secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi deve essere avviata dai cantoni che intendono fare uso di tale possibilità (cfr. 14 cpv. 3 LAsi). La competenza decisionale spetta tuttavia all'UFM che può rifiutare la sua approvazione o limitare la portata della decisione cantonale (cfr. art. 14 cpv. 2 LAsi e art. 86 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA, 142.201] in relazione con l'art. 99 della LStr. Contrariamente alle altre procedure in materia di diritto sugli stranieri la persona interessata ha qualità di parte unicamente nella procedura di approvazione dinanzi all'UFM (art. 14 cpv. 4 LAsi), ovvero a decorrere dalla richiesta presentata dal Cantone.
4.1 Per quanto attiene invece i criteri materiali per l'apprezzamento di un "caso di rigore personale" giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi, essi erano elencati sino al 1° gennaio 2007 nell'art. 33 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1, RS 142.311) nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. A decorrere dall'entrata in vigore della LStr e delle relative ordinanze d'esecuzione, in particolare dell'OASA, il previgente art. 33 OAsi 1 è stato abrogato e sostituito dall'art. 31 OASA, il quale comprende una lista non esaustiva di criteri da esaminare. In particolare, nella valutazione occorre considerare l'integrazione del richiedente (let. a), il rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte del richiedente (let. b), la situazione familiare in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (let. c), la situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (let. d), la durata della presenza in Svizzera (let. e), lo stato di salute (let. f), nonché la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine (let. g). Va rilevato parimenti che ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 OASA il richiedente deve aver rivelato la propria identità: questa norma è stata emanata nel rispetto dei principi della delega legislativa, in quanto essa non esce dal quadro legislativo ed è in rapporto con lo scopo perseguito giacché, per definizione, un titolo di soggiorno può essere rilasciato unicamente se l'identità della persona interessata è conosciuta. Senza conoscere l'identità non è pertanto possibile rilasciare un qualsivoglia permesso di soggiorno. Infine va osservato che anche la legge stessa, segnatamente l'art. 8 LAsi, disciplina l'obbligo di collaborare della persona interessata, dovendo fra l'altro quest'ultima dichiarare le sue generalità (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3811/2007 del 6 gennaio 2010 consid. 6 e riferimenti ivi citati).
Con riferimento al tenore dell'art. 31 cpv. 1 dell'OASA, come pure alla giurisprudenza sviluppata in merito va indicato però che nell'apprezzamento del "caso di rigore" occorre tener conto delle circostanze della fattispecie, di modo che i criteri enunciati dalla disposizione legale non costituiscono un catalogo esaustivo e non devono essere adempiuti cumulativamente (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2; cfr. Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, pag. 105 e segg.).
4.2 Il Tribunale ha inoltre avuto l'occasione di pronunciarsi in merito all'interpretazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF precitato consid. 5.2 e 5.3) ed è giunto alla conclusione che la nozione di un caso di rigore grave prevista da questa disposizione, corrisponde a quella di caso personale particolarmente grave prevista all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr come anche al previgente art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS, RU 1986 1791). Orbene secondo la prassi e la giurisprudenza relative ai casi personali di estrema gravità, sviluppate in relazione all'art. 13 lett. f OLS, è necessario che la persona interessata si trovi in una situazione di bisogno personale. Ciò significa che le sue condizioni di vita e d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera, paragonate alle condizioni medie degli stranieri nella stessa situazione, comporterebbero delle gravi conseguenze. In altre parole, il rifiuto dell'ammissione della propria domanda, deve comportare per il richiedente delle gravi conseguenze.
4.3 Infine il presente Tribunale sottolinea che il tenore del testo dell'art. 14 cpv. 2 LAsi indica in modo chiaro che le condizioni d'applicazione di questa disposizione devono essere restrittive come lo sono quelle inerenti ai casi di rigore del diritto degli stranieri (cfr. DTAF precitato consid. 6.1; DTAF 2007/45 consid. 4.2; DTF 130 II 39 consid. 3; cfr. Vuille/Schenk, op. cit., pag. 105 e segg.).
5.1 Con riferimento alla prima condizione posta dall'art. 14 cpv. 2 LAsi, ovvero la presenza dell'interessato in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda di asilo, il Tribunale sottolinea che i dibattiti parlamentari (cfr. Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale [BU] 2005 pag. 342 [intervento Sommaruga] e 2005 pag. 1164 [intervento Vermot Mangold]) hanno chiaramente indicato che il riconoscimento di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi si applica unicamente a coloro che sono restati in Svizzera, dopo il rifiuto della propria domanda di asilo, per ragioni che non sono riconducibili a propria colpa (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale C-6584/2008 del 26 luglio 2011 consid. 7.1 e C-2868/2010 del 29 novembre 2010 consid. 5.1). In proposito A._______, dopo la decisione della TAF dell'8 ottobre 2008 che ha dichiarato irricevibile il ricorso dell'interessato contro il rifiuto della domanda di asilo, ha ottenuto l'autorizzazione a continuare il soggiorno nonché l'attività lucrativa in Svizzera da parte della SP (cfr. documento interno del 30 gennaio 2009 e lettera alla Polizia cantonale del 4 febbraio 2009, nonché le autorizzazioni di corta durata rinnovate regolarmente). Con scritto del 29 settembre 2009 le autorità cantonali informavano tuttavia la polizia cantonale che si sarebbe proceduto con il rimpatrio dell'interessato qualora quest'ultimo non avesse reperito una nuova attività lavorativa entro il 31 ottobre 2011 (cfr. lettera del 29 settembre 2011). Il 25 ottobre seguente la SP ha tuttavia preavvisato favorevolmente il rilascio di un permesso di dimora, sulla scorta dell'art. 14 cpv. 2 LAsi.
5.2 Per quanto attiene alla seconda condizione cumulativa, il Tribunale rileva che il luogo di soggiorno di A._______ è sempre stato noto alle autorità (cfr. preavviso della SP del 25 ottobre 2011).
5.3
5.3.1 Con riferimento alla condizione di presenza di un "caso particolarmente grave", dagli atti di causa emerge che l'integrazione sociale del ricorrente non é particolarmente forte. Infatti agli atti non figura alcuna testimonianza in merito alla conoscenza della lingua italiana, come neppure altre testimonianze comprovanti un'integrazione dell'interessato nella società civile rispettivamente nella comunità ticinese. Nemmeno sono sostanziate attività o partecipazioni alla vita comunitaria quali l'appartenenza a società o associazioni. Con scritto del 19 settembre 2012 il ricorrente ha allegato l'esistenza di una relazione sentimentale con F._______, cittadina svizzera, in attesa, al sesto mese di gravidanza, di un figlio comune. Sebbene agli atti sia depositata una dichiarazione di quest'ultima, A._______ non ha comunicato al Tribunale alcun aggiornamento circa la propria situazione famigliare, neppure dopo esplicita richiesta formulata con ordinanza del 26 aprile 2013. Contestualmente all'arrivo in Svizzera il ricorrente ha affermato di avere uno zio di nazionalità angolana residente nel Cantone Vaud (cfr. verbale di audizione Centro di registrazione e di procedura di Chiasso, pag. 2), circostanza però che non ha più riproposto in sede di ricorso. Conseguentemente, il Tribunale deve costatare l'assenza di legami in Svizzera da parte del ricorrente.
5.3.2 Per quanto attiene l'integrazione professionale, il Tribunale rileva che l'interessato, conclusi gli anni di tirocinio, ha sostenuto gli esami di categoria senza successo. Egli ha quindi avuto l'opportunità di ripetere tali esami, il cui esito non è stato però comunicato al Tribunale. Inoltre dagli atti di causa non emerge alcuna testimonianza, in particolare da parte dei precedenti datori di lavoro, relativa ad alcuna integrazione professionale. Va rilevato infine lo scritto del 28 luglio 2011 della C._______, ultimo datore di lavoro dell'interessato, da cui emerge l'intenzione di non proseguire il rapporto di lavoro alla scadenza del contratto di tirocinio il 31 agosto 2011.
5.3.3 Dall'istruttoria si evince inoltre che, a differenza di quanto indicato dall'autorità cantonale competente per il preavviso, il ricorrente non ha sempre mantenuto un comportamento rispettoso. Egli ha infatti interessato le autorità penali e amministrative a più riprese: in particolare egli è stato ammonito con decreto di non luogo a procedere del Ministero pubblico del Cantone Ticino del 18 maggio 2009, per il possesso di 2,20 grammi di marijuana; con decreto d'accusa, sempre della medesima autorità, cresciuto in giudicato, il ricorrente è stato inoltre condannato alla multa di 100.- franchi per ripetuta contravvenzione alla LStup. Conseguentemente la SP ha inoltre provveduto ad avvertire l'interessato che un ulteriore coinvolgimento "nell'ambito droga" avrebbe comportato il rimpatrio nel Paese d'origine (cfr. lettera della SP del 1° febbraio 2010). Dall'incarto cantonale richiamato, il Tribunale costata altresì l'esistenza di due rapporti della polizia del Cantone di Neuchâtel, del 28 giugno 2010 rispettivamente del 22 agosto 2012, in cui A._______ è stato riconosciuto colpevole di furto presso alcuni negozi di La Chaux-de-Fonds.
Il Tribunale sottolinea inoltre che, contrariamente a quanto indicato nel preavviso cantonale, il ricorrente non può beneficiare di un'indipendenza finanziaria, nella misura in cui egli non svolge alcuna attività lucrativa ma risulta essere a beneficio della cassa disoccupazione (cfr. lettera Cassa disoccupazione UNIA, dell'11 ottobre 2011). A._______ ha parimenti beneficiato dell'assistenza sociale, e non risulta chiaro se egli abbia corrisposto in seguito gli importi versati dal servizio (cfr. lettera dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del 16 dicembre 2009).
Infine l'interessato non ha allegato di versare in uno stato di salute precario ma anzi dal preavviso cantonale emerge che lo "stato di salute è buono" (cfr. preavviso SP del 25 ottobre 2011).
5.3.4 Per quanto attiene alla reintegrazione nel proprio Paese di origine, il Tribunale rileva che il ricorrente ha dichiarato che in Congo vive ancora una rete familiare, composta dalla madre e da tre fratelli (cfr. verbale di audizione Centro di registrazione e di procedura di Chiasso, pag. 4). Inoltre l'interessato ha vissuto in patria sino al sedicesimo anno di età, trascorrendovi quasi per intero l'adolescenza ed apprendendo dunque perfettamente gli usi e i costumi locali. Va infine sottolineato che l'autorità di prima istanza ha già considerato ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso la Repubblica democratica del Congo (cfr. decisione dell'UFM del 18 luglio 2008, pag. 5). In questo contesto il Tribunale non condivide le allegazioni di A._______ in merito alla violazione degli art. 25 cpv. 2 Cost., art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati, art. 5 LAsi e l'art. 83 cpv. 3 LStr, che a suo dire lo esporrebbero ad un rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU e art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, da una parte poiché alcuna prova verosimile è stata fornita in corso di istruttoria, e dall'altra poiché l'autorità di prima istanza - nel quadro della procedura di asilo - ha già rilevato che nessun elemento concreto lasciava intendere una "mise en danger concrète" del richiedente qualora il rimpatrio fosse stato eseguito (cfr. decisione UFM del 18 luglio 2008, pag. 4).
5.4 Il Tribunale non ignora il fatto che il ritorno in Patria dopo un soggiorno di diversi anni in Svizzera possa comportare delle difficoltà. Effettivamente, una volta rientrato nel suo Paese d'origine, il ricorrente si troverà indubbiamente in una situazione meno favorevole di quella vissuta in Svizzera. La sua situazione sarà tuttavia simile a quella di molti altri suoi connazionali rimasti in Congo. Tale circostanza non rappresenta tuttavia una ragione sufficiente per poter beneficiare di un permesso di soggiorno fondato sulla base di un caso di estrema gravità personale in quanto lo scopo di questo permesso non è quello di sottrarre l'interessato alle condizioni di vita del suo Paese d'origine. Infatti egli deve trovarsi in una situazione personale di estrema gravità che renda impossibile esigere il riadattamento alla sua esistenza passata. Come già rilevato da questa Corte (cfr. DTAF 2007/16 consid. 10), non vengono prese in considerazione le circostanze generali (economiche, sociali o sanitarie) a cui è confrontata l'insieme della popolazione rimasta in Patria e a cui la persona interessata sarà confrontata al suo ritorno, salvo nel caso in cui quest'ultima possa far valere delle difficoltà concrete e proprie alla sua situazione particolare. Ciò non è il caso nella presente fattispecie.
A fronte di quanto menzionato, le circostanze in esame non sono tali da poter ritenere che il ricorrente si trovi in una situazione di grave caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Pertanto l'autorità inferiore ha rifiutato a ragione l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora.
Ne discende che l'UFM con la decisione del 10 gennaio 2012 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 cpv. 1 LAsi e 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
Considerato che il ricorrente ha dimostrato di non disporre dei mezzi necessari sufficienti (cfr. formulario standard di gratuito patrocinio del 2 febbraio 2012) e considerato che le sue conclusioni non sembravano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, dispensa l'interessato dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese processuali.
Comunicazione a:
ricorrente (Raccomandata)
autorità inferiore (n. di rif. SIMIC ... ; incarti di ritorno)
Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto di ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
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