Entscheiddatum: 20.08.2024Publikationsdatum: 27.11.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-4015/2024
Sentenza del 20 agosto 2024 Composizione Michela Bürki Moreni, giudice unica, cancelliere Oliver Engel. Parti A._______, (Stati Uniti), ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione invalidità, soppressione della rendita (decisione del 2 febbraio 2024).
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
Con decisione del 2 febbraio 2024 l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (in seguito UAIE) ha soppresso la rendita d'invalidità intera percepita da A._______ (di seguito: assicurato, interessato, ricorrente o insorgente) a causa della mancata collaborazione di quest'ultimo alla procedura di revisione (allegato a doc. TAF 1).
In data 17 giugno 2024 l'interessato ha interposto ricorso al Tribunale amministrativo contro detta decisione, chiedendo che la rendita non venga soppressa. Egli si è inoltre scusato per l'inoltro tardivo della citata comunicazione, spiegando di non aver saputo cosa scrivere e di aver riscontrato difficoltà nel far compilare dal suo precedente medico i formulari richiesti dall'autorità inferiore (doc. TAF 1).
Su richiesta del Tribunale amministrativo federale, con scritto del 15 luglio 2024, l'UAIE ha comunicato che la decisione del 2 febbraio 2024 è stata notificata all'interessato il 20 febbraio 2024 e che posteriormente a tale data egli non ha più trasmesso alcuna comunicazione all'amministrazione (doc. TAF 3).
4.1. Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'UAIE.
4.2. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità, sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
5.1. Giusta l'art. 60 LPGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 LAI il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata (anche art. 50 cpv. 1 PA in combinazione con l'art. 37 LTAF). Secondo, l'art. 38 cpv. 1 LPGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 LAI, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA [v. anche art. 20 cpv. 1 e 3 PA]).
5.2. L'art. 39 cpv. 1 LPGA (anche art. 21 cpv. 1 PA) precisa che le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
5.3. Nel caso concreto, dal tracciamento degli invii della posta svizzera prodotto dell'autorità inferiore, risulta che la decisione dell'UAIE del 2 febbraio 2024 è stata notificata il 20 febbraio 2024 (cfr. doc. TAF 3). Il termine di ricorso ha pertanto iniziato a decorrere il 21 febbraio 2024 (art. 38 LPGA e 22a PA [cfr. DTF 131 V 305, 122 V 60]) ed è scaduto giovedì 21 marzo 2024. In simili condizioni il ricorso - inoltrato 17 giugno 2024, ossia quasi tre mesi dopo la scadenza del termine ricorsuale, fatto peraltro riconosciuto dal ricorrente, che si è scusato per il ritardo dell'invio - va dichiarato inammissibile in quanto tardivo (v. doc. TAF 1).
5.4.
5.4.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 prima frase PA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l'atto omesso.
5.4.2. Nel caso in esame il ricorrente non ha presentato una domanda motivata di restituzione dei termini, né ha compiuto l'atto omesso, avendo semplicemente dichiarato di poter far compilare il formulario dell'AI al suo nuovo medico (doc. TAF 1). In simili condizioni non vi è necessità d'effettuare ulteriori accertamenti d'ufficio in merito alla possibilità di restituire il termine ricorsuale.
Avendo tuttavia l'interessato nel suo ricorso del 17 giugno 2024, da una parte, segnalato di essere ora in grado di dare seguito alle richieste dell'autorità inferiore (in particolare riguardo all'invio del formulario compilato dal medico curante, di cui chiede all'UAIE l'invio) e, dall'altra, allegato nuova documentazione medica, l'incarto viene trasmesso per competenza all'UAIE, trattandosi di una decisione passata in giudicato.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]) né, stanti le circostanze del caso concreto, si giustifica l'attribuzione di ripetibili.
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è inammissibile.
Gli atti di causa sono trasmessi per competenza all'UAIE ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano spese processuali.
Non si attribuiscono ripetibili.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'UFAS.
La giudice unica: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Oliver Engel
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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