Appeal struck out after SUVA revoked its decision

c-3929-2009Tribunale amministrativo federale / 3a divisione29 set 2009Other

Sintesi

A.________ appealed a SUVA decision concerning safety requirements for a labeling machine. Before the Federal Administrative Court could decide on the merits, SUVA revoked its own decision and asked that the case be removed from the docket. The court held that the appeal had become moot, struck the case from the list, ordered no court costs, refunded the CHF 2,000 advance on costs, and awarded the appellant CHF 2,000 in party compensation payable by SUVA.

Regest

Art. 58 PA; moot appeal after revocation of the challenged administrative decision: the lower authority may reconsider and revoke its decision until the response is filed. If the revocation eliminates the subject matter of the appeal, the proceedings are to be struck off the docket under Art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF. As a rule, costs are borne by the party whose conduct rendered the case moot; however, Art. 63 cpv. 2 PA excludes the imposition of procedural costs on lower federal authorities. The successful party is entitled to party compensation under Art. 64 PA, which may be fixed ex aequo et bono on the basis of the appeal submissions.

Testo completo

BVGer C-3929/2009

Entscheiddatum: 29.09.2009Publikationsdatum: 07.10.2009

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Corte III

C-3929/2009

{T 0/2}

Decisione del 29 settembre 2009

Composizione

Francesco Parrino, giudice unico,

Dario Croci Torti, cancelliere.

Parti

A._______,

patrocinata dall'avvocato Luca Trisconi, via S. Balestra 17, casella postale 5269, 6901 Lugano,

ricorrente,

contro

SUVA,

Fluhmattstrasse 1, casella postale 4358, 6002 Lucerna,

autorità inferiore.

Oggetto

Sicurezza delle installazioni (decisione del 19 maggio 2009)

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che, in data 19 maggio 2009, la SUVA ha emanato una decisione concernente i requisiti di sicurezza che A._______ deve rispettare per la sua macchina etichettatrice B.______,

che, in data 17 giugno 2009, A._______ ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale chiedendone l'annullamento,

che giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all'art. 32 della LTAF,

che sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF,

che, in particolare, le decisioni rese dalla SUVA in materia di sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 12 cpv. 2 della legge federale del 19 marzo 1976 in materia (RS 819.1),

che giusta l'art. 58 cpv. 1 PA l'autorità inferiore può, fino all'invio della risposta, riesaminare la decisione impugnata,

che quest'ultima continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione (art. 58 cpv. 3 PA),

che, il 24 settembre 2009, la SUVA ha proposto di annullare la propria decisione del 19 maggio 2009 e di stralciare la causa dal ruolo di questo Tribunale,

che, di fatto, la SUVA ha revocato la propria decisione come glielo permette l'art. 58 PA,

che il ricorso è divenuto privo d'oggetto e la causa può essere stralciata dai ruoli dal giudice unico giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF,

che se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento la rende priva d'oggetto (art. 5 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

che giusta l'art. 63 cpv. 2 PA nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore né delle autorità federali che promuovano il ricorso e soccombano,

che nel caso concreto non vengono pertanto prelevate spese processuali e l'anticipo spese di fr. 2'000.- versato dalla parte ricorrente il 3 luglio 2009 le è rimborsato,

che le parti vincenti in causa hanno diritto alla rifusione di ripetibili conformemente all'art. 64 PA,

che l'indennità di parte, nel caso in esame, vista la memoria ricorsuale, può essere fissata a fr. 2'000.-,

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

È preso atto della revoca della decisione del 19 maggio 2009 e la procedura è stralciata dai ruoli.

Non si prelevano spese processuali. L'anticipo per le spese di procedura di fr. 2'000.- è rimborsato alla parte ricorrente.

L'autorità inferiore verserà alla parte ricorrente un importo di fr. 2'000.- a titolo di spese ripetibili.

Comunicazione a:

ricorrente (Atti giudiziali)

autorità inferiore (n. di rif. ; Atti giudiziali)

Segreteria di Stato dell'economia, 3003 Berna (Atti giudiziali)

Il giudice unico: Il cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Parole chiave

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