Entscheiddatum: 13.09.2013Publikationsdatum: 26.09.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IIIC-3803/2012
Sentenza del 13 settembre 2013 Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Elena Avenati-Carpani, Daniel Stufetti;Cancelliere: Dario Croci Torti. Parti A._______, ricorrente, Contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore . Oggetto Assicurazione vecchiaia e superstiti (decisione su opposizione del 22 maggio 2012).
Fatti:
A. A._______, cittadino italiano, residente in Italia, nato il , ha lavorato in Svizzera per diversi periodi (di cui si dirà più in avanti), solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI). In data 4 agosto 2010 ha depositato (a Lugano/Paradiso) una domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 3 e seg.) allegando diversi documenti (permesso e contratti di lavoro ed altro).
Con scritto del 18 gennaio 2011, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha invitato l'interessato a formulare tale richiesta secondo la modulistica delle persone residenti all'estero (doc. 15). Con scritto del 10 febbraio 2011, la CSC, in esito a richiesta dell'interessato, gli ha inviato l'estratto del conto individuale con invito, se del caso, a volerlo contestare entro il termine di 30 giorni previsto dalla legge (doc. 18/2).
Per quanto concerne gli anni in contestazione ed il datore di lavoro interessato, risultano le seguenti iscrizioni:
2003: durata febbraio-dicembre; reddito 35'000 franchi
2004: durata luglio; reddito 1'200 franchi
2005: durata gennaio-dicembre; reddito 48'000 franchi
2006: durata gennaio-dicembre; reddito 11'600 franchi
2007: durata gennaio-marzo; reddito 4'333 franchi
Con scritto del 4 marzo 2011 alla CSC, a titolo di contestazione, A._______ ha comunicato alla stessa che contro l'ex datore di lavoro egli aveva presentato delle denunce presso la Procura pubblica di Lugano per amministrazione infedele e, per quel che concerne la presente vertenza, l'omissione del versamento di contributi sociali. Allega al suo scritto diversa documentazione contabile riguardante tale rapporto di lavoro avvenuto fra il gennaio 2003 fino all'inizio del 2007 (doc. 18/4).
In data 7 luglio 2011, l'INPS di R....... ha trasmesso alla CSC la domanda di rendita AVS (doc. 20).
B. Il 25 agosto 2011 la CSC ha disposto che la riunione dei conti individuali intestati ad A._______ sia annullata, che si calcoli comunque una rendita AVS sulla base di questi dati e che provvisoriamente si versi una rendita sulla scorta di tali dati (doc. 26). Con scritto del 29 settembre 2011 (doc. 28), la CSC ha fatto presente all'Ufficio AVS del Cantone Ticino che, di primo acchito, i conti individuali di A._______ non sono errati e che lo stesso non aveva prodotto documenti contabili che dimostrassero un prelievo contributivo maggiore di quello ritenuto sui conti individuali. La CSC invitava comunque l'Ufficio cantonale a produrre le dichiarazioni di salario dell'ex datore di lavoro ed invitava A._______ (che leggeva in copia lo scritto in parola) ad esibire le prove dimostranti la ritenuta di maggiori contributi (distinte salario o altro).
La CSC con comunicazione del 29 settembre 2011 assegnava provvisoriamente all'interessato una rendita AVS con effetto 1° maggio 2011 dell'importo mensile di 158 franchi fondato su di una durata di contribuzione di 6 anni e 10 mesi, un reddito annuo medio determinante di 13'920 franchi ed una scala rendita 06 (doc. 29).
Con lettera del 30 settembre 2011 la CSC ha diffidato A._______ di esibire prove in merito al prelievo dei contributi AVS/AI dal 2004 al 2007, ossia distinte salario che attestino contributi AVS/AI superiori a quelli già figuranti sul suo conto individuale e/o una durata di contribuzione superiore a quella già ritenuta. Per il 2003, osserva la CSC, le distinte salario già esibite nel plico di cui sopra (doc. 18, contestazione) del 4 marzo 2011 confermano quanto già iscritto sul suo conto.
Con decisione incidentale del 7 ottobre 2011, la CSC ha confermato ad A._______ che la priorità era data alla procedura di contestazione/rettifica dei conti individuali e che la procedura di domanda di rendita AVS era conseguentemente sospesa pur erogando, in via provvisoria, una prestazione calcolata sui dati attualmente ad atti (doc. 34).
C. Con risposta del 17/28 ottobre 2011 (alla diffida del 30 settembre 2011) A._______ ha affermato che se quanto rilevato sul conto individuale non corrisponde alla realtà, ciò è da imputare al comportamento irregolare dell'ex datore di lavoro contro il quale è in corso una denuncia penale (doc. 35/2).
Nel frattempo, con lettera del 22 novembre 2011 (doc. 42), l'Ufficio AVS cantonale rispondeva alla richiesta di cui sopra della CSC del 29 settembre 2011 (doc. 28) in merito alle distinte salario e produceva copia di dette distinte salari del datore di lavoro dal 2003 al 2007 (ditta ora fallita) e confermava che dalla documentazione prodotta da A._______ non risultavano trattenute AVS (superiori a quelle ufficialmente registrate).
D. Mediante decisione del 7 dicembre 2011, la CSC ha confermato il contenuto del conto individuale inviato il 10 febbraio 2011 ed ha quindi respinto la contestazione del 4 marzo 2011 (doc. 44).
Con atto del 17 gennaio 2012 (doc. 50), A._______ ha formulato opposizione contro la suddetta decisione osservando che l'inattendibilità della dichiarazione dei salari da parte del datore di lavoro è dimostrata dal fatto che egli ha presentato spesso dichiarazioni successive che smentivano le precedenti: 4 versioni per il 2004, 3 versioni per il 2005, 2 versioni per il 2006; per il 2007 A._______ dichiara di non aver ricevuto alcun compenso mentre sul conto individuale figura un reddito di 4'333 franchi. Produce copia di tali dichiarazioni (cfr. doc. 50 in toto).
Con decisione su opposizione del 22 maggio 2012 (ritirata dall'interessato il 12 giugno successivo; cfr. incarto di ricorso), la CSC ha respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione del 7 dicembre 2011 (doc. 51). In sostanza la CSC osserva che l'interessato, nonostante la documentazione esibita, non è mai riuscito a dimostrare, come lo esigono le disposizioni legali in vigore, che dai suoi salari dal 2003 al 2007 sarebbero stati dedotti contributi superiori a quelli registrati sul conto individuale. Inoltre, sempre dalla nuova documentazione fornita da A._______ non risultano le trattenute AVS nemmeno per il periodo dal 2004 al 2007.
E. Con il ricorso depositato il 12 luglio 2012 all'Ambasciata della Svizzera a Roma (cfr. nota d'accompagnamento di detta Ambasciata ed allegato 1 al ricorso), A._______ ha impugnato il suddetto provvedimento amministrativo. Chiede che per il 2004 e 2006 vengano conteggiati 48'000 franchi di reddito invece di quelli iscritti attualmente sul conto individuale. L'insorgente ha completato il ricorso con atto del 17 settembre 2012. In sostanza, l'assicurato denuncia malversazioni in merito alla denuncia dei redditi da parte dell'ex datore di lavoro e delle incongruità delle stesse.
F. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 25 settembre 2012, la CSC rileva che mai il ricorrente ha prodotto la prova, a lui incombente, che il datore di lavoro abbia trattenuto contributi AVS sui redditi versati. Al contrario, quanto dichiarato dall'ex datore di lavoro, pur con delle successive rettifiche, corrisponde a quanto l'amministrazione ha iscritto sul conto individuale. Non vi è alcun documento dove figuri un prelievo superiore debitamente attestato.
G. Con replica del 13 dicembre 2012, A._______ si riconferma nelle sue precedenti conclusioni. Egli rileva che il fatto che dagli attestati di salario da lui prodotti e riguardanti gli anni 2004-2006 non figurino le detrazioni AVS starebbe a dimostrare che l'ex datore di lavoro avrebbe modificato secondo la propria convenienza il reddito dichiarato alla Cassa di compensazione.
H. Duplicando in data 13 febbraio 2013, la CSC ha spiegato che non è contestato il fatto che il ricorrente abbia potuto percepire salari superiori a quelli registrati nel conto individuale. Tuttavia, appunto per gli anni 2004-2006, detti fogli paga prodotti dall'interessato non attestano alcuna deduzione contributiva AVS e quindi non dimostrano che l'ex datore di lavoro su quelle somme effettivamente più elevate abbia proceduto a delle regolari deduzioni contributive. Di conseguenza, anche se l'interessato ha dimostrato di aver incassato somme superiori a quelle attestate nei redditi iscritti sul conto individuale (per esempio non solo con attestazioni di salario senza deduzione AVS, ma anche estratti bancari, assegni, ecc.), ciò non si traduce nella prova di un prelievo contributivo come lo richiedono le disposizioni legali.
I. Rispondendo alla duplica della CSC, A._______, con nota del 30 marzo 2013, si è riconfermato nelle sue precedenti considerazioni insistendo sulla circostanza di come l'ex datore di lavoro abbia a più riprese contraffatto i dati retributivi ed i documenti di attestazione dei salari.
Diritto:
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dalla CSC possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n. 1408/71). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n. 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia o superstiti sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 153a LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n. 1408/71. I nuovi regolamenti (CEE) n. 883/2004 e n. 987/2009 relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale in vigore dal 1° aprile 2012 fra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione europea, che sostituiscono i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72 sono applicabili dalla loro entrata in vigore.
4.1 Di principio, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1). Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b). In altri termini, dei fatti sopraggiunti posteriormente alla data della decisione dell'autorità inferiore devono non di meno essere presi in considerazione se sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze del Tribunale federale 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5, 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2 nonché B 55/01 del 16 ottobre 2002 consid. 1.2; DTF 121 V 362 consid. 1b, DTF 118 V 200 consid. 3a in fine e DTF 99 V 98 consid. 4).
4.2 Lo stato di fatto che deve essere giudicato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche si realizza con il compimento del 65° anno di età, data dell'evento assicurato che apre il diritto alla rendita ordinaria di vecchiaia, ossia il 23 aprile 2011 (DTF 130 V 156 consid. 5.2).
6.1 In base all'art. 30ter cpv. 1 LAVS, per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi è tenuto un conto individuale sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie.
6.2 Di regola, la registrazione nel conto individuale di un assicurato ha luogo una volta all'anno (art. 139 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 OAVS). Un assicurato ha diritto di esigere da ogni cassa di compensazione che tiene per lui un conto individuale un estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di lavoro (art. 141 cpv. 1 OAVS). Questi può inoltre chiedere alla cassa una rettificazione dell'estratto conto entro 30 giorni dal ricevimento (art. 141 cpv. 2 OAVS). La cassa di compensazione si pronuncia mediante decisione.
6.3 Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia rapportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto - mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro - è stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459).
6.4 Secondo la giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assicurato sostiene, in occasione dell'apertura del diritto a prestazioni, di aver esercitato un'attività lavorativa soggetta ad obbligo contributivo in modo superiore a quello accertato nei conti individuali. La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 107 V 12 consid. 2a, 117 V 265 consid. 3d, sentenza del Tribunale federale H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e credibili. Va però precisato che nell'ambito delle assicurazioni sociali non esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a).
7.1 Dagli atti processuali emerge in sostanza che l'interessato non ha mai fornito la prova piena, e peraltro nemmeno un indizio, che dalla retribuzione percepita e dichiarata siano stati prelevati contributi superiori a quelli iscritti sul suo conto individuale. In ogni caso non esistono documenti che comprovino trattenute AVS/AI al di fuori di quelle regolari. Non è neppure stato dimostrato che vi siano stati accordi tra l'assicurato e il suo ex datore di lavoro che possano permettere di giungere a un'altra conclusione.
7.2 In base ai principi sopra ricordati (in concomitanza con l'obbligo di collaborare da parte dell'assicurato), la CSC ha effettuato in sede d'istruttoria ricerche complementari. Risultavano infatti delle contraddizioni fra il salario realmente percepito dall'interessato con i redditi accertati nei conti individuali negli anni in cui il ricorrente era dipendente della ditta d'informatica B.______ SA (dal 2003 al 2006). Ora, il ricorrente non è mai stato in grado di fornire alcun documento che comprovasse deduzioni supplementari da altri redditi percepiti (cfr. l'integralità del doc. 18 - certificati di salario, assegni, estratti bancari, certificati di salario riassuntivi ai fini fiscali; doc. 42, in particolare la decisione provvisoria di fissazione dei contributi; doc. 50; doc. 52). In altre parole, ai fini dell'adempimento delle condizioni del menzionato art. 141 OAVS, non basta provare che l'interessato abbia percepito redditi superiori a quelli dichiarati all'autorità amministrativa (cassa di compensazione). Occorre ancora che su tali redditi figurino chiaramente le deduzioni AVS/AI che il datore di lavoro avrebbe operato e poi non avrebbe versato alla competente cassa di compensazione. Invece, nel caso presente, le dichiarazioni di salario del datore di lavoro, seppur con cancellazioni e correzioni accettati a tempo debito dalla Cassa di compensazione cantonale, sono conformi al contenuto dei conti individuali. Non vi sono errori evidenti, non vi sono nuovi elementi che lascino trasparire che eventuali importi contributivi siano stati addebitati al ricorrente e poi mai versati alla rispettiva Cassa di compensazione. Come lo osserva l'autorità inferiore, non è contestato il fatto che l'interessato abbia percepito importi retributivi superiori a quelli dichiarati all'autorità AVS/AI, ma su questi importi addizionali non vi è elemento che lasci trasparire che il datore di lavoro abbia proceduto alle deduzioni in parola. Le correzioni apportate dal datore di lavoro innanzi all'autorità corrispondono poi agli atti (fogli paga) che l'interessato ha potuto produrre.
7.3 Riassumendo, vi sono elementi che lasciano presumere che l'interessato percepiva redditi superiori a quelli dichiarati. Tuttavia, l'indagine amministrativa non ha permesso di stabilire quali fossero i reali rapporti retributivi fra il datore di lavoro ed il dipendente qui ricorrente. Il fatto è che su queste eventuali retribuzioni aggiuntive non sono mai stati prelevati contributi o, perlomeno, non figurano tali prelievi. In sede di ricorso, l'assicurato non ha fornito nuovi elementi che dimostrino un errore evidente nelle registrazioni, ma si è limitato a produrre documentazione già ad atti e a fornire spiegazioni già esaminate dall'autorità inferiore.
7.4 Questa autorità giudiziaria non può quindi che confermare la validità dei conti individuali presi in considerazione dall'autorità inferiore in 6 anni e 10 mesi e gli importi di reddito ivi iscritti.
Va infine rilevato che giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS, i contributi il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di 5 anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere pretesi né pagati. Da quanto precede ne consegue che sul piano giudiziario, ogni azione dell'interessato volta a farsi riconoscere i contributi non pagati a torto dall'ex datore di lavoro risulta ormai prescritta. In pratica, i contributi non corrisposti dall'ex datore di lavoro, che peraltro non risultano prelevati, non possono più essere reclamati, né versati.
9.1 In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione confermata.
9.2 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
9.3 Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili, né alla parte ricorrente, soccombente e peraltro non rappresentata da un mandatario, né all'autorità inferiore in quanto autorità federale (art. 7 cpv. 3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008, [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese processuali.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
Comunicazione a:
ricorrente (raccomandata A/R)
autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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