Partial grant of disability pension appeal

c-3656-2007Tribunale amministrativo federale / 3a divisione17 mar 2008Partially Granted

Sintesi

The Federal Administrative Court partially upheld F.'s appeal against the UAIE's refusal of a disability pension. After the administration reconsidered the file and proposed a revised assessment, the appellant accepted that solution. The court followed the revised view, amended the challenged decision, and recognized F.'s right to a three-quarter disability pension from 1 December 2004. It remanded the file to the UAIE to calculate the amount due and pay arrears. No court costs were levied, and the UAIE was ordered to pay CHF 1,250 in party costs.

Regest

Art. 64 PA; Art. 31 LTAF; Art. 69 cpv. 1 lett. b LAI; social-insurance appeal against refusal of disability pension: where the administrative authority, after reconsideration, proposes partial admission and the appellant accepts that solution, the court may follow the revised assessment if the file discloses no reason to depart from it. Upon recognition of entitlement, the judgment may amend the refusal decision, establish the pension from the relevant date, and remit the file to the administration for computation of the benefits and payment of arrears. In case of partial success, no court costs may be levied and party costs may be awarded for necessary expenses (consid. 2-4).

Testo completo

BVGer C-3656/2007

Entscheiddatum: 17.03.2008Publikationsdatum: 07.04.2008

Tribunal administrativ federal

Corte III

C-3656/2007

{T 0/2}

Sentenza del 17 marzo 2008

Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Michael Peterli, Stefan Mesmer,

cancelliera Paola Carcano.

Parti

F._______,

patrocinato dall'avv. Gennaro Napolano, _______

ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2

autorità inferiore.

Oggetto

prestazioni dell'assicurazione invalidità.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che, mediante decisione del 30 aprile 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la richiesta di rendita presentata il 22 dicembre 2005 da F._______, cittadino italiano nato il _______, per mancato soddisfacimento del presupposto d'invalidità (doc. 1-11 e 44),

che, con gravame del 24 maggio 2007 depositato alla posta il giorno medesimo, F._______, regolarmente rappresentato dall'avvocato Gennaro Napolano, chiede il riconoscimento del suo diritto alla rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità producendo a suffragio delle proprie conclusioni diversa documentazione medica in parte già agli atti ed in parte nuova,

che, lo scrivente Tribunale amministrativo federale, con ordinanza del 5 giugno 2007, ha invitato l'autorità inferiore a volersi esprimere in merito al ricorso,

che, l'UAIE ha quindi sottoposto l'incarto al proprio medico di fiducia ed al consulente in integrazione professionale; l'amministrazione ha ritenuto, in base alle nuove risultanze mediche ed economiche, un'incapacità di guadagno del 61% a decorrere dal 1° luglio 2002 (doc. 46 e 47),

che, nella sua presa di posizione del 22 novembre 2007, l'UAIE ha pertanto proposto il parziale accoglimento del ricorso ed il riconoscimento in favore dell'assicurato del diritto a tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° febbraio 2005,

che, dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, il ricorrente, regolarmente rappresentato dall'avvocato Gennaro Napolano, con replica del 22 dicembre 2007, chiede il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° luglio al 31 dicembre 2003 ed a tre quarti di rendita dal 1° gennaio 2004,

che, ricevuta la replica, l'amministrazione, nella duplica del 5 febbraio 2008, ha proposto il parziale accoglimento del ricorso ed il riconoscimento in favore dell'assicurato del diritto a tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° dicembre 2004 (ovvero i 12 mesi precedenti la richiesta presentata il 22 dicembre 2005),

che, chiamato a pronunciarsi in merito alla proposta dell'amministrazione, il ricorrente, con scritto del 19 febbraio 2008, ha dichiarato di aderire alla soluzione indicata,

che, in virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,

che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),

che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla LPGA; secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie,

che, il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),

che, il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso,

che l'amministrazione ha proposto di accogliere parzialmente il ricorso e di riconoscere in favore di F._______ il diritto a tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° dicembre 2004,

che la parte ricorrente ha dichiarato di aderire alla predetta proposta,

che, sulla scorta degli atti di causa, il collegio giudicante non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni a cui è giunta l'amministrazione,

che, di conseguenza, il ricorso è parzialmente accolto e l'impugnata decisione riformata nel senso che a F._______ è riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° dicembre 2004,

che non vengono prelevate spese processuali,

che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato,

che, nel caso in esame, visto l'esito del gravame, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di franchi 1'250.-- a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata del 30 aprile 2007 riformata nel senso che a F._______ viene riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° dicembre 2004.

Gli atti sono rinviati all'Ufficio per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero perché calcoli il montante delle prestazioni spettanti al ricorrente e versi i relativi arretrati.

Non si prelevano spese processuali.

Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'250.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.

Comunicazione a:

  • Rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R),

  • autorità inferiore (n. di rif. _______),

  • Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio: La cancelliera:

Elena Avenati-Carpani Paola Carcano

Rimedi giuridici:

Avverso questa decisione può essere inoltrato entro 30 giorni ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna (cfr. art. 82 e ss, 90 e ss, 100 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF, RS 173.110). Il gravame deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmato. La decisione impugnata ed i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati, se sono in possesso della parte (art. 42 LTF).

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