Half disability pension granted from 1 June 2013

c-350-2014Tribunale amministrativo federale / 3a divisione11 lug 2014Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Administrative Court dealt with an appeal against an UAIE decision rejecting a disability insurance claim. After the UAIE reconsidered the case, it proposed granting a half AI pension from 1 June 2013, and the appellant accepted this proposal. The court found the parties had reached an agreement and saw no reason to depart from it. It therefore allowed the appeal, amended the decision accordingly, ordered no court costs, refunded the advance payment, and awarded party costs of CHF 600 against the UAIE.

Massima Omnilex

Art. 59 LPGA, Art. 64 PA; where, in social-insurance appellate proceedings, the lower authority reconsiders its decision and proposes partial admission of the appeal, and the appellant expressly accepts that proposal, the court may treat the matter as settled on the merits if the file reveals no reason to deviate. In such a case the challenged decision is to be amended accordingly; no procedural costs are levied, the cost advance is refunded, and necessary party expenses may be awarded under the applicable fee regulations (consid. 3-5).

Testo completo

BVGer C-350/2014

Entscheiddatum: 11.07.2014Publikationsdatum: 30.07.2014

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IIIC-350/2014

Sentenza dell'11 luglio 2014 Composizione Giudici: Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Christoph Rohrer: Cancelliere: Dario Croci Torti. Parti A._________, rappresentato dalla Rechtsberatung für italienische Migrantinnen und Migranten ,ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore . Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 9 dicembre 2013).

Ritenuto in fatto che:

mediante decisione del 9 dicembre 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato a A._________, cittadino italiano, nato il (...) che la sua richiesta del 1° dicembre 2012 volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità era stata respinta per carenza d'invalidità di livello pensionabile;

in data 21 gennaio 2014, il nominato, regolarmente rappresentato dalla Rechtsberatung für italienische Migrantinnen und Migranten di Basilea, ha formulato ricorso contro il suddetto provvedimento amministrativo chiedendo il riconoscimento del suo diritto ad almeno una mezza rendita AI o ad una prestazione pari ad un grado d'invalidità maggiore;

ricevuta l'impugnativa, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE, ha riesaminato la posizione di A._________, segnatamente risottoponendo il caso al proprio servizio medico e rivalutando il proprio giudizio sotto l'aspetto dell'indagine comparativa dei redditi;

da tale nuova indagine è scaturito che il ricorrente avrebbe diritto al quarto di rendita AI dal 28 aprile 2012 ed mezza rendita d'invalidità dal 28 luglio 2012, con diritto al versamento a quest'ultima, la domanda essendo stata presentata nel dicembre 2012, dal 1° giugno 2013;

nel suo preavviso del 26 maggio 2014, l'UAIE ha proposto di accogliere parzialmente il ricorso e di riconoscere in favore del ricorrente una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° giugno 2013;

trattandosi di una proposta di ammissione parziale del ricorso, lo scrivente Tribunale amministrativo federale, con ordinanza del 5 giugno 2014 (doc. 10 TAF), ha invitato la parte ricorrente a esprimersi in merito alle osservazioni dell' Ufficio AI e, più specificatamente, a indicare se intendesse o meno aderire alla proposta dell'autorità inferiore;

con la risposta del 24 giugno successivo, il rappresentante dell'insorgente ha manifestato a chiare lettere di aderire alla proposta avanzata dall'autorità inferiore e di attendere le relative decisioni in merito (doc. 12 TAF);

e considerato in diritto che:

in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;

in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20);

ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1); secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie;

il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);

il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso;

ora, vista la proposta formulata dall'autorità inferiore, volta ad accogliere parzialmente il ricorso e riconoscere in favore di A._________ il diritto alla mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° giugno 2013 (versamento), atteso che la parte ricorrente, dopo aver preso atto del preavviso dell'UAIE del 26 maggio 2014 (doc. 10 TAF), ha manifestato, con risposta del 24 giugno 2014 (doc. 12 TAF), in modo chiaro la sua adesione a questa nuova proposta, il collegio giudicante constata che le parti sono giunte ad un accordo;

alla luce degli atti non vi è motivo per discostarsi da questa soluzione;

il ricorso deve essere quindi accolto e l'impugnata decisione riformata nel senso che a A._________ va riconosciuto il diritto alla mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° giugno 2013;

non si prelevano spese processuali e l'anticipo spese di fr. 402.,02 già versato dal ricorrente il 10 febbraio 2014 (doc. TAF 4) gli viene restituito;

in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato;

visti gli atti di causa e la memoria di ricorso, visto l'art. 14 cpv. 2 seconda frase del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), si giustifica riconoscere un'indennità per spese ripetibili di fr. 600.-, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore;

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

  1. Il ricorso è accolto e l'impugnata decisione riformata nel senso che al ricorrente è riconosciuto il diritto alla mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° giugno 2013.

  2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 402,02, versato dal ricorrente il 10 febbraio 2014, gli è restituito.

  3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di fr. 600.-, la quale è posta a carico dell'Ufficio AI intimato.

  4. Comunicazione a:

  •    rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) 
    
  •    autorità inferiore (n. di rif.  ; raccomandata)
    
  •    Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
    

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Parole chiave

disability insurancehalf pensionappealsettlementparty costsprocedural costsreimbursementsocial insurance

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appellant is entitled to a half disability pension from 1 June 2013

Decisione estratta

The appeal is upheld and the challenged decision is amended to grant a half disability pension from 1 June 2013.

Motivazione estratta

After the UAIE reassessed the file, both parties agreed to the revised solution and the court found no reason to depart from it on the record.

Questione giuridica chiave

Allocation of procedural costs and reimbursement of the advance

Decisione estratta

No court costs are levied and the advance of CHF 402.02 is refunded to the appellant; party costs of CHF 600 are awarded against the UAIE.

Motivazione estratta

As the appeal was allowed, the court ordered no procedural costs, repayment of the advance, and an indemnity for necessary expenses under the applicable rules.

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