Entscheiddatum: 03.09.2013Publikationsdatum: 20.09.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IIIC-3489/2013
Sentenza del 3 settembre 2013 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______,ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE),avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,1211 Ginevra 2,autorità inferiore. B._______,cointeressata, Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 5 febbraio 2013).
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
Il 23 gennaio 2003, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______ - cittadino italiano, nato il (... [doc. 5]), padre di una figlia (nata nel 2003 [doc. 80 pag. 2] e residente con la madre dalla nascita [doc. 109]) - una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° gennaio 2001 (doc. 53; v. anche doc. 52, 63 [comunicazione del 31 gennaio 2005], 75 [comunicazione del 14 luglio 2008] e 103 [comunicazione del 6 gennaio 2012]).
Il 10 agosto 2010, l'interessato ha segnalato all'autorità inferiore che il 12 luglio 2003 è nata sua figlia ed ha chiesto "l'integrazione (della rendita) con arretrati a partire dalla nascita di (sua) figlia" (doc. 76).
Il 5 febbraio 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso, su richiesta della madre della bambina (v. questionario del 19 ottobre 2011 [doc. 95; v. anche doc. 83 e 84]), di assegnare a quest'ultima la rendita completiva per la figlia legata alla rendita del padre, e ciò a far tempo dal 1° settembre 2005 (doc. 111). Detta autorità ha in particolare precisato che "il pagamento retroattivo della prestazione (...) è limitato ai 5 anni che precedono la data di presentazione della domanda" e che "il pagamento della rendita nonché degli arretrati della stessa verrà effettuato alla (madre della bambina) non appena la (...) decisione sarà passata in giudicato" (v. doc. 111 pag. 5).
Il 18 febbraio 2013, l'interessato ha inoltrato, via telefax, una dichia-razione di ricorso dinanzi all'UAIE contro la decisione resa il 5 febbraio 2013, mediante la quale ha chiesto che "il pagamento da voi deliberato venga bonificato al seguente conto (...)", dichiarazione di ricorso che è poi stata trasmessa (unitamente a copia della menzionata decisione dell'UAIE) con scritto del 17 giugno 2013 per competenza al Tribunale amministrativo federale e su cui figura un'annotazione manoscritta in lingua francese secondo cui "pas d'accord avec décision du 5.02.2013 su(r) paiement séparé" (l'autorità inferiore ha altresì trasmesso all'interessato per conoscenza copia del proprio scritto del 17 giugno 2013).
Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
Il 2 luglio 2013, l'autorità inferiore ha prodotto, su richiesta di questa Corte, copia degli atti dell'incarto dell'UAIE (doc. TAF 2).
8.1. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 22 luglio 2013, ha invitato il ricorrente a presentare un atto ricorsuale comprendente i motivi, le conclusioni e la propria firma manoscritta in originale (o quella di un rappresentante munito della necessaria procura), entro il 19 agosto 2013, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (art. 52 cpv. 3 PA). Questo Tribunale ha altresì segnalato all'insorgente che benché non si possa assoggettare a requisiti troppo rigorosi un ricorso proposto da un privato che procede personalmente, occorre comunque, da un lato, che nel ricorso sia spiegato, anche se in modo conciso, perché l'atto impugnato è viziato (motivi del ricorso) - in altri termini, se è stato violato il diritto federale, o se vi è stata, e quale, una constatazione inesatta o incompleta dei fatti giuridicamente rilevanti, o se la decisione impugnata è inadeguata e perché - nonché dall'altro, che sia indicato cosa si chiede (conclusioni) in caso d'accoglimento del ricorso stesso.
8.2. Il 26 luglio 2013, l'invio raccomandato contenente il provvedimento del Tribunale amministrativo federale del 22 luglio 2013 è stato ritornato a questo Tribunale con la menzione "sconosciuto" (doc. TAF 4).
9.1. Secondo giurisprudenza, un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente. Tuttavia, se l'assicurato, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale, si allontana per (almeno) un certo lasso di tempo dal luogo di cui ha comunicato l'indirizzo alle autorità, omettendo di prendere i provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti a tale recapito gli siano trasmessi, o comunque d'informare le stesse sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora di designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, egli non può prevalersi della sua assenza presso l'indirizzo noto all'autorità al momento del tentativo di notifica di siffatto atto. In tal caso, la comunicazione è da considerare ugualmente come validamente notificata. Inoltre, comunicando un indirizzo a un'autorità, l'amministrato manifesta in questo modo la volontà che tutti gli atti vengano trasmessi a tale recapito. In tale evenienza, l'autorità deve poter contare sul fatto che l'interessato prenda tutte le misure adeguate perché ne venga a conoscenza (cfr. sentenza del Tribunale federale H 321/01 del 30 aprile 2002 e relativi riferimenti).
9.2. Dagli atti di causa risulta che il ricorrente, in uno scritto del 2 febbraio 2001 (prodotto nell'ambito della procedura d'istruzione concernente la rendita d'invalidità in favore dell'insorgente stesso; doc. 20 pag. 2), ha informato l'autorità inferiore di avere cambiato residenza, specificando quale (nuovo) indirizzo "...", indirizzo che è poi stato confermato con comunicazione telefonica del 17 gennaio 2002 (v. la nota dell'UAIE di cui al doc. 33). Nello scritto del 10 agosto 2010, mediante il quale ha chiesto l'assegnazione di una rendita completiva in favore della figlia, il ricorrente ha ancora indicato quale indirizzo "...", indirizzo che figura poi anche sugli scritti del 13 agosto e 23 settembre 2010 e del 10 e 29 agosto 2011 come pure sul questionario del 29 ottobre 2011 (prodotti dall'insorgente nell'ambito della procedura d'istruzione afferente alla rendita completiva della figlia [doc. 78, 82, 91, 98 e 99]). Dall'incarto dell'UAIE risulta altresì che il menzionato indirizzo è l'unico noto all'autorità inferiore (oltre all'indirizzo fornito nell'aprile del 2000 ["..."; v. doc. 1 pag. 1], indirizzo che è però poi stato rettificato nel febbraio del 2001 [v. doc. 20 pag. 2]), alla stessa non essendo stato comunicato alcun cambiamento d'indirizzo, fermo restando che il ricorrente ha sempre agito da solo nell'ambito della procedura concernente la rendita completiva in favore della figlia. Peraltro, l'autorità inferiore ha notificato i propri scritti del 20 agosto e 12 novembre 2010, del 4 ottobre 2011 e del 7 marzo 2012 (doc. 79, 84, 89 e 105) nonché la decisione resa il 5 febbraio 2013 (doc. 111) al ricorrente al menzionato indirizzo, senza che gli stessi appaiano essere stati ritornati a detta autorità.
9.3. Nella dichiarazione di ricorso inoltrata, via telefax, il 18 febbraio 2013 dinanzi all'UAIE, che è poi stata trasmessa il 17 giugno 2013 per competenza a questo Tribunale, l'insorgente ha ancora indicato di essere residente in (... [doc. TAF 1]). Il Tribunale amministrativo federale ha pertanto inviato la propria decisione incidentale del 22 luglio 2013 al ricorrente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a tale indirizzo (v. doc. TAF 3). Ora, l'insorgente avendo avviato un procedimento dinanzi all'UAIE, autorità a cui ha inoltrato la dichiarazione di ricorso contro la decisione resa il 5 febbraio 2013, doveva aspettarsi di ricevere delle comunicazioni in proposito da detta autorità rispettivamente da questo Tribunale, la decisione dell'UAIE del 5 febbraio 2013 indicando che "un eventuale ricorso contro la presente decisione può essere interposto presso il (...) Tribunale amministrativo federale" (v. doc. 111 pag. 5), ed organizzarsi per la tutela dei propri interessi, segnatamente comunicando un cambiamento d'indirizzo all'autorità competente e facendo in modo che gli atti giudiziari potessero essergli notificati (v., sulla questione, la sentenza del Tribunale federale H 321/01 del 30 aprile 2002 consid. 3). Da quanto esposto, si deve ritenere che la decisione incidentale del 22 luglio 2013 del Tribunale amministrativo federale, trasmessa al ricorrente all'indirizzo da lui stesso fornito, è stata validamente notificata il 2 agosto 2013 (7 giorni dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso del 26 luglio 2013 [art. 20 cpv. 2bis PA]).
Nel caso concreto, discende che il termine, al 19 agosto 2013, assegnato all'insorgente - con decisione incidentale del 22 luglio 2013 di questo Tribunale, validamente notificata - per presentare un atto ricorsuale comprendente i motivi, le conclusioni e la propria firma manoscritta in originale (o quella di un rappresentante munito della necessaria procura) è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA).
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
12.1. Considerato che la procedura di ricorso in materia di pagamento della rendita completiva per i figli alla madre o al padre è gratuita (cfr. sentenza del Tribunale federale I 840/04 del 28 dicembre 2005 consid. 7), non si prelevano spese processuali.
12.2. Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.Il ricorso è inammissibile.
2.Non si prelevano spese processuali.
3.Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.Comunicazione a:
ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
rappresentante della cointeressata (per conoscenza; Raccomandata con avviso di ricevimento)
autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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