Invalidity pension appeal partly upheld and remanded for medical review

c-3414-2010Tribunale amministrativo federale / 3a divisione20 set 2010Partially Granted

Sintesi

The Federal Administrative Court partially upheld the appeal against the UAIE's refusal of an invalidity pension. After the appellant submitted a new medical report, the court agreed with the administration that the file was medically incomplete and that a further expert assessment was necessary. It annulled the refusal decision, remitted the matter for additional investigation and a new ruling, waived court costs, and awarded the appellant CHF 700 in party compensation charged to the UAIE.

Regest

Art. 49 lit. b, 61 and 64 PA; Art. 59 and 60 LPGA; Art. 69 Abs. 1 lit. b IVG; when the medically relevant facts are not sufficiently established and the available medical opinions conflict, the appeal authority may and should remit the case for further investigation and a new administrative decision. Remittal is appropriate where a supplementary medical assessment is indispensable to determine the insured person's health condition and residual earning capacity (consid. 3). In such a situation, the appeal is partially upheld; court costs may be waived and party compensation awarded if justified by the outcome and submissions.

Testo completo

BVGer C-3414/2010

Entscheiddatum: 20.09.2010Publikationsdatum: 28.09.2010

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Corte III

C-3414/2010

{T 0/2}

Sentenza del 20 settembre 2010

Composizione

Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Beat Weber, Madeleine Hirsig;

Cancelliere: Dario Croci Torti

Parti

A._______,

rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE,

avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,

autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità (decisione del 19 aprile 2010)

Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:

mediante decisione del 19 aprile 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita inoltrata il 1° ottobre 2008 dal cittadino italiano A._______, nato il ;

con il gravame depositato l'11 maggio 2010, A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato Inca, ha chiesto il riconoscimento del diritto a una mezza rendita d'invalidità a far tempo dal 1° ottobre 2007; produce, a suffragio delle sue conclusioni, una relazione del 3 maggio 2010 della Dott.ssa Tino;

lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF), con ordinanza del 14 maggio 2010, ha invitato l'autorità inferiore a volersi esprimere in merito al ricorso ed alla documentazione esibita;

ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 30 agosto 2010, alla luce della relazione della Dott.ssa Tino, ha ritenuto necessario far eseguire un approfondimento dal punto di vista medico;

l'UAIE, nella sua risposta di causa dell'8 settembre 2010, ha pertanto proposto l'ammissione del gravame con la retrocessione degli atti affinché possa riprendere l'istruzione della domanda;

in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;

in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);

secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie;

il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);

il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel merito;

al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione visto che un'indagine medica complementare appare indispensabile, i pareri essendo in contrasto fra di loro (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA);

è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di salute effettivo di A._______ e per esaminare in maniera più dettagliata se quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa;

in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria;

non vengono prelevate spese;

in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato;

visti gli atti di causa, la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore;

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione del 19 aprile 2010, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore, perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.

Non si prelevano spese processuali.

Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.

Comunicazione a:

ricorrente (Atto giudiziario con allegati la risposta dell'8 settembre 2010 e le annotazioni del medico del 30 agosto 2010 [doc. 97])

autorità inferiore (n. di rif. )

Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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