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c-3175-2009 ΓÇó Late appeal against disability insurance refusal
c-3175-2009Tribunale amministrativo federale / 3a divisione8 set 2009Inadmissible
A claimant represented by Patronato ACLI appealed the UAIE's refusal to grant a Swiss disability pension. The Federal Administrative Court found that the UAIE decision had been notified on 9 February 2009 and that the 30-day appeal period expired on 11 March 2009. Because the appeal was only filed on 13 May 2009, it was late. The court also held that no grounds existed to restore the deadline. It therefore declared the appeal inadmissible and waived court costs.
Art. 60 LPGA; Art. 38 and 41 LPGA; Art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF: an appeal filed after expiry of the statutory 30-day time limit is inadmissible. Deadline restoration requires a substantiated request showing that the party or its representative was prevented without fault from acting in time and that the omitted act is performed within 30 days after cessation of the impediment. Where the lateness is manifest, the single judge may refuse entry into the merits. Costs may be waived for equitable reasons under the TAF cost rules.
Entscheiddatum: 08.09.2009Publikationsdatum: 22.09.2009
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-3175/2009
{T 0/2}
Sentenza dell'8 settembre 2009
Composizione
Giudice Elena Avenati-Carpani, giudice unica,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A.________,
rappresentato dal Patronato ACLI, via Dalmazia 2, IT-24047 Treviglio (BG),
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 29 gennaio 2009.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, con decisione del 29 gennaio 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di A._______ tendente al riconoscimento del diritto ad una rendita d'invalidità svizzera,
che, il 13 maggio 2009, A._______ ha interposto ricorso contro detta decisione davanti al Tribunale amministrativo federale,
che, giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF,
che sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE in materia d'invalidità possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale,
che, secondo l'art. 60 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1), il ricorso dev'essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata,
che le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA),
che, da quanto emerge dagli atti, la decisione impugnata è stata notificata il 9 febbraio 2009, sicché il termine di ricorso è scaduto l'11 marzo successivo (art. 38 LPGA),
che, in conformità con l'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendo i motivi entro trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso,
che, in concreto, non sussiste alcun motivo ai sensi dell'art. 41 LPGA per restituire il termine ricorsuale,
che il ricorso, inoltrato il 13 maggio 2009 (data del timbro postale), è tardivo e di conseguenza inammissibile,
che, giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili,
che le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente qualora, per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossare le spese processuali alla parte (art. 6 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è inammissibile.
Non si prelevano spese processuali.
Comunicazione:
al rappresentante del ricorrente (Raccomandata/AR);
all'autorità inferiore (n. di rif. ...);
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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