Entscheiddatum: 25.06.2024Publikationsdatum: 01.11.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-2970/2024
Sentenza del 25 giugno 2024 Composizione Michela Bürki Moreni (giudice unica), cancelliere Oliver Engel. Parti A._______, ricorrente, contro Fondazione istituto collettore LPP Agenzia regionale della Svizzera italiana, autorità inferiore. Oggetto Previdenza professionale, attribuzione dei costi della decisione di affiliazione e della decisione di riesame (decisione del 25 marzo 2024).
Fatti:
A. La A._______ (denominata anche società, datore di lavoro, insorgente o ricorrente), con sede a (...), ha come scopo sociale l'esercizio di ogni attività nel settore pubblicitario, segnatamente l'esecuzione di insegne, la cartellonistica di stand, l'allestimento di vetrine nonché la cartellonistica stradale (estratto del registro di commercio del Canton (...) consultato online [www.zefix.ch] per l'ultima volta il 21 giugno 2024).
B. Con decisione del 25 marzo 2024 la Fondazione istituto collettore LPP (in seguito fondazione) ha revocato l'affiliazione d'ufficio da lei decretata nei confronti della società con precedente decisione del 6 settembre 2023, mettendo a carico di quest'ultima i costi di entrambi i provvedimenti menzionati (doc. TAF 1).
C.
C.a Con ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale il 10 maggio 2024 (cfr. timbro sulla busta contenente il gravame) l'interessata ha dichiarato di aver ritirato la decisione in parola presso l'ufficio postale il 29 marzo 2024 ed ha chiesto l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata e dei costi posti a suo carico (doc. TAF 1).
C.b Con provvedimento del 23 maggio 2024, notificato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, recapitata il 27 maggio 2024 (doc. TAF 3), questo Tribunale ha chiesto all'interessata di dimostrare, entro il termine di 5 giorni a decorrere dal giorno successivo alla notifica, la tempestività del ricorso, ritenuto che esso appariva tardivo. Questa Corte ha precisato che in caso di decorso infruttuoso, il Tribunale avrebbe di principio dichiarato il ricorso inammissibile in quanto tardivo (doc. TAF 2).
C.c Nel termine impartito, scaduto il 3 giugno 2024, la ricorrente non ha dato seguito alla richiesta.
Diritto:
1.1. In virtù dell'art. 31 LTAF il TAF giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. Conformemente all'art. 33 lett. h LTAF possono essere impugnate dinanzi al TAF le decisioni pronunciate dagli Istituti collettori in materia di previdenza professionale.
1.2. La procedura innanzi al TAF è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), nella misura in cui la LTAF non preveda altrimenti (art. 37 LTAF).
2.1. Giusta l'art. 50 PA, il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Si tratta di un termine di perenzione, quindi improrogabile (art. 22 cpv. 1 PA; AUER/MUELLER/SCHINDLER, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 ed., 2019, N 5 ad art. 50).
2.2. In virtù dell'art. 20 cpv. 1 PA, un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 20 cpv. 3 PA).
2.3. Secondo l'art. 21 cpv. 1 PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, a lei indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
3.1. Nel caso concreto, da quanto espressamente dichiarato dalla ricorrente nel gravame del 10 maggio 2024, la decisione impugnata le è stata notificata ("ritirata all'ufficio postale") in data 29 marzo 2024 (doc. TAF 1).
3.2. Ritenuto quindi che il termine di trenta giorni per inoltrare ricorso - tenuto conto delle ferie giudiziarie (art. 22a lett. a PA secondo cui i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso) - ha iniziato a decorrere lunedì 8 aprile 2024, ed è pertanto scaduto martedì 7 maggio 2024.
3.3. Ne consegue che il ricorso del 10 maggio 2024 (cfr. timbro apposto sulla busta di trasmissione [allegato a doc. TAF 1]) è tardivo e dunque inammissibile (art. 22 cpv. 1, art. 23 PA in relazione con l'art. 37 LTAF e art. 1 cpv. 2 lett. cbis e 2 cpv. 4 PA).
3.4. Va infine evidenziato che la ricorrente non ha dato seguito all'invito di questo Tribunale di dimostrare la tempestività del proprio ricorso (doc. TAF 3) né ha presentato una domanda di restituzione dei termini (art. 24 PA). Non vi è pertanto necessità d'effettuare ulteriori accertamenti d'ufficio in merito.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è inammissibile.
Non si prelevano spese processuali.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore, all'UFAS e alla Commissione di alta vigilanza.
La giudice unica: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Oliver Engel
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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