Half disability pension granted; case remanded for calculation

c-2843-2007Tribunale amministrativo federale / 3a divisione9 ott 2007Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellant sought a Swiss disability pension after the UAIE rejected his claim and then his opposition. During the Federal Administrative Court proceedings, the UAIE reassessed the file and proposed granting a half pension from 1 September 2003. The appellant accepted that proposal. The court held the appeal admissible, noted that the parties had reached an agreement, partially allowed the appeal, annulled the opposition decision, recognized the right to a half pension from 1 September 2003, and remitted the matter to the UAIE to calculate and pay arrears. No court costs or party compensation were ordered.

Massima Omnilex

Art. 50 LPGA; settlement in social insurance proceedings and partial allowance of an appeal: where the authority, on the basis of updated medical and economic findings, proposes a revised benefit assessment and the insured person accepts, the court may treat the dispute as settled and issue a corresponding dispositive order. The contested decision is annulled to the extent necessary, the benefit entitlement is recognized in accordance with the agreement, and the file is remitted to the authority for calculation and payment of arrears. In such a constellation, no procedural costs or party compensation are levied absent contrary grounds.

Testo completo

BVGer C-2843/2007

Entscheiddatum: 09.10.2007Publikationsdatum: 02.11.2007

Tribunal administrativ federal

Corte III

C-2843/2007

{T 0/2}

Sentenza del 9 ottobre 2007

Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Michael Peterli, Francesco Parrino,

cancelliera Paola Carcano.

Parti

E._______,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assi-curati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,

autorità inferiore.

Oggetto

prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che E._______, cittadino italiano, nato il _______, ha formulato in data 14 settembre 2004, una domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 2-5),

che, mediante decisione del 22 novembre 2005, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la richiesta di rendita per carenza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 80),

che, E._______, rappresentato dal Patronato INAS-CISL di Cagli (PU), ha presentato tempestiva opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo chiedendo di essere posto al beneficio di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 81),

che, mediante decisione su opposizione del 21 marzo 2007, l'UAIE ha respinto la predetta opposizione (doc. 105),

che, con gravame del 18 aprile 2007 depositato alla posta il giorno medesimo, E._______, chiede il riconoscimento del suo diritto alla rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità,

che, lo scrivente Tribunale amministrativo federale, con ordinanza del 27 aprile 2007, ha invitato l'autorità inferiore a volersi esprimere in merito al ricorso,

che, l'UAIE ha quindi sottoposto l'incarto al proprio medico di fiducia ed al consulente in integrazione professionale; l'amministrazione ha ritenuto, in base alle nuove risultanze mediche ed economiche, un'incapacità di guadagno del 56% a decorrere dal 30 gennaio 2002 (doc. 107, 107.1 e 108),

che, nella sua presa di posizione del 17 agosto 2007, l'UAIE ha pertanto proposto il parziale accoglimento del ricorso ed il riconoscimento in favore dell'assicurato del diritto a mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° settembre 2003,

che, chiamato a pronunciarsi in merito alla proposta dell'amministrazione, il ricorrente, con scritto del 31 agosto 2007, ha dichiarato di aderire alla soluzione indicata,

che, in virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,

che, in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),

che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla LPGA; secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie,

che, il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),

che, il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso,

che in virtù dell'art. 50 cpv. 1 LPGA, le controversie nell'ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione (DTF 131 V 417 e Sozialversicherungsrecht, Rechtsprechung [SVR] 2000 UV n. 11),

che, ora, vista la proposta formulata dall'amministrazione, volta ad accogliere parzialmente il ricorso e riconoscere in favore di E._______ il diritto alla mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° settembre 2003, atteso che la parte ricorrente ha manifestato la sua adesione a questa nuova proposta, il giudice constata che le parti sono giunte ad un accordo,

che, il ricorso è quindi parzialmente accolto e l'impugnata decisione annullata, a E._______ essendo riconosciuto il diritto a mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° settembre 2003,

che non vengono prelevate spese processuali e non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata del 21 marzo 2007 annullata. A E._______ viene riconosciuto il diritto a mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° settembre 2003.

Gli atti sono rinviati all'Ufficio per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero perché calcoli il montante delle prestazioni spettanti al ricorrente e versi i relativi arretrati.

Non si prelevano spese processuali. Non si assegnano ripetibili.

Comunicazione a:

  • ricorrente (raccomandata A/R),

  • autorità inferiore (n. di rif. _______),

  • Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio: La cancelliera:

Elena Avenati-Carpani Paola Carcano

Rimedi di diritto:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Parole chiave

disability insurancehalf pensionsettlementappeal admissibilityarrearscostsremand

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the UAIE opposition decision was admissible

Decisione estratta

The appeal was admissible.

Motivazione estratta

The court held that it had jurisdiction under the applicable provisions, and that standing, timeliness, and formal requirements were satisfied.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant was entitled to a half Swiss disability pension from 2003-09-01

Decisione estratta

The appellant was entitled to a half disability pension from 2003-09-01.

Motivazione estratta

After the UAIE obtained updated medical and economic assessments and proposed partial allowance, the appellant agreed; the court found the parties had reached an agreement and adopted it.

Questione giuridica chiave

Whether procedural costs and party compensation should be charged

Decisione estratta

No procedural costs were levied and no party compensation was awarded.

Motivazione estratta

Given the partial settlement/allowance, the court ordered no costs and no reimbursement of party expenses.

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