IV disability pension appeal partly allowed and remanded

c-2790-2009Tribunale amministrativo federale / 3a divisione8 giu 2009Partially Granted

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Sintesi Omnilex

The Federal Administrative Court dealt with an appeal against the UAIE's decision terminating a full disability pension as of 1 June 2009. The appellant, represented by Patronato INAS, requested annulment, continuation of at least a half pension, and exemption from costs. After the regional medical service indicated that a rheumatological expert assessment was still necessary, the court held that the investigation was incomplete. It therefore partially upheld the appeal, annulled the decision, and remanded the matter to the UAIE for further inquiry and a new decision. No court costs were charged, and the appellant received CHF 700 in party compensation.

Massima Omnilex

Art. 49, 61 cpv. 1 e 64 PA; art. 59 e 60 LPGA; incomplete evidentiary record in social-insurance appeal proceedings and remittal; where the administrative file does not permit definitive findings, the appellate court may annul the contested decision and return the case for supplementary investigation and a new ruling. Partial success and remand justify an indemnity for necessary party expenses even if the merits are not finally decided. If no court costs are levied, a request for cost waiver becomes moot.

Testo completo

BVGer C-2790/2009

Entscheiddatum: 08.06.2009Publikationsdatum: 19.06.2009

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Corte III

C-2790/2009

{T 0/2}

Sentenza dell'8 giugno 2009

Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Beat Weber, Stefan Mesmer,

cancelliere Dario Quirici.

Parti

A._______, rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE,

avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,

autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità, decisione del 31 marzo 2009.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che, mediante decisione del 31 marzo 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha soppres-so a decorrere dal 1° giugno 2009 la rendita intera d'invalidità di cui era beneficiario il cittadino italiano A._______, nato il (...),

che, con gravame del 30 aprile 2009 consegnato alla posta lo stesso giorno, A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INAS di Mendrisio, chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad una mezza rendita d'invalidità anche successivamente al 30 maggio 2009, nonché l'esonero dalle spese di procedura,

che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAI Ticino ha sottoposto l'incarto al Dott. E._______ del servizio medico regionale (SMR), il quale, nella sua relazione medica del 18 maggio 2009, ha posto in evidenza la necessità di procedere ad una valutazione peritale reumato-logica atta a definire l'evoluzione dello stato valetudinario del ricorrente,

che l'amministrazione, nelle sue osservazioni responsive del 20 maggio 2009 (UAI-TI) rispettivamente 26 maggio 2009 (UAIE), propongono pertanto di rinviare la causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile,

che, in data 29 maggio 2009, il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso al ricorrente per conoscenza le osservazioni dell'amministrazione,

che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all' art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,

che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),

che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1),

che, secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie,

che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),

che il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso,

che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),

che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravede motivi per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere all'assun-zione del complemento istruttorio richiesto dal Dott. E._______ nel suo rapporto del 18 maggio 2009,

che il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA,

che, non vengono prelevate spese e, pertanto, la richiesta di esonero dal pagamento delle spese processuali è senza oggetto,

che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato,

che la parte ricorrente ha quindi diritto ad un'indennità, la quale è dovuta anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento d'istruttoria (DTF 110 V 54 consid. 3a),

che, nel caso in esame si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di 700.-- franchi a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (art. 7 e ss. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2; art. 64 cpv. 2 PA]).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 31 marzo 2009, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.

Non si prelevano spese processuali e la richiesta di esonero dal pagamento delle spese processuali è senza oggetto.

Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di 700.-- franchi, la quale viene posta a carico dell'UAIE.

Comunicazione a:

ricorrente (Atto giudiziario)

autorità inferiore (AI IT/756.7609.2926.23/JU)

Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani Dario Quirici

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Parole chiave

disability insuranceremandincomplete investigationmedical expertiseparty compensationcourt costsadmissibility

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the UAIE decision was admissible

Decisione estratta

The appeal was admissible because the appellant had standing, the filing was timely, and the formal requirements were met.

Motivazione estratta

The court relied on the applicable procedural provisions and held that the appellant was affected by the decision and had a protected interest in its annulment or modification.

Questione giuridica chiave

Whether the pension-termination decision could be upheld on the existing record

Decisione estratta

No. The medical and factual investigation was incomplete, so no decisive conclusion could be drawn.

Motivazione estratta

The reviewing chamber agreed that a rheumatological expert assessment was still needed and therefore could not decide the merits definitively.

Questione giuridica chiave

Whether the challenged decision should be annulled and the case remanded to the UAIE

Decisione estratta

Yes. The decision was annulled and the case sent back for completion of the investigation and a new decision.

Motivazione estratta

Because the file was incomplete, the court accepted the administration's request for remittal under the procedural rules.

Questione giuridica chiave

Whether court costs should be charged and the request for fee waiver granted

Decisione estratta

No court costs were levied, so the fee-waiver request became moot.

Motivazione estratta

Since no procedural costs were imposed, there was nothing to waive.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant was entitled to compensation for necessary costs

Decisione estratta

Yes. The appellant received CHF 700 in party compensation payable by the UAIE.

Motivazione estratta

Partial success and remand justified an indemnity for necessary expenses, even though the appeal was only partly allowed.

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