Appeal inadmissible for unpaid cost advance

c-2761-2014Tribunale amministrativo federale / 3a divisione28 lug 2014Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The claimant appealed an AI office decision stopping her disability pension. The Federal Administrative Court had first ordered a CHF 400 cost advance and later required payment of the outstanding CHF 32.84. As the balance was not paid within the time limit, the court held the appeal inadmissible and did not examine the merits. It also ordered that no court costs be charged and that the CHF 367.16 already paid be refunded.

Massima Omnilex

Art. 23 PA; Art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF; inadmissibility for failure to pay the cost advance within the set time limit. Where the court validly orders an advance for expected procedural costs and warns of non-entry, the appeal must be declared inadmissible if the advance is not paid in full by the deadline. Partial payment does not cure the defect. In such a case the court may, exceptionally, waive court costs and order repayment of amounts already paid (consid. 4-8).

Testo completo

BVGer C-2761/2014

Entscheiddatum: 28.07.2014Publikationsdatum: 07.08.2014

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IIIC-2761/2014

Sentenza del 28 luglio 2014 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico,cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______,rappresentata dall'avv. Roberta Romano, Studio Legale,ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE),Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,1211 Ginevra 2,autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 1° aprile 2014).

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

  1. Il 1° aprile 2014, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di sopprimere, con effetto al 1° giugno 2014, la rendita d'invalidità pagata fino ad allora.

  2. Il 14 maggio 2014, l'interessata ha interposto ricorso contro la menzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) mediante il quale ha chiesto d'annullare la decisione impugnata e di accertare (e poi dichiarare) il suo diritto a percepire una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, disponendo a tal fine una perizia medico-legale pluridisciplinare per la verifica del suo stato psico-fisico invalidante.

  3. Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

4.1. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 3 giugno 2014 (notificata l'11 giugno 2014; cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 3]), ha invitato la ricorrente a versare, entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, un anticipo di fr. 400.- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico della ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. Questo Tribunale ha altresì invitato l'insorgente a produrre, sempre entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, idonea documentazione attestante che l'importo di fr. 400.- è stato tempesti-vamente versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale.

4.2. Il 25 giugno 2014, l'insorgente ha versato l'importo di fr. 367.16 (cfr. doc. TAF 4).

  1. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 30 giugno 2014 (notificata il 7 luglio 2014; cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 6]), ha invitato la ricorrente a versare, entro il termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, il saldo (integrale) dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 32.84, al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico della ricorrente, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento o di versamento solo parziale del richiesto saldo dell'anticipo spese. Questo Tribunale ha altresì precisato all'insorgente che le incombeva d'indicare all'operatore scelto i pertinenti dati del destinatario della richiesta di trasferimento di fondi di denaro, di verificare la corretta e tempestiva esecuzione dell'ordine da parte dell'operatore stesso nonché di assicurarsi che quest'ultimo segnali se del caso alla banca corrispondente estera che le spese e le commissioni sono a carico dell'ordinante, fermo restando che era tenuta a pagare l'importo integrale di fr. 400.- ed assicurarsi che ciò avvenisse tenuto conto anche di eventuali problemi connessi con il tasso di cambio.

  2. Il termine assegnato alla ricorrente per versare il saldo dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 32.84 è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA; v., sulla questione, la sentenza del TF 9C_581/2008 del 27 gennaio 2009; cfr. pure la sentenza del TF 9C_742/2013 del 6 maggio 2014 e la sentenza del TAF C-692/2012 del 23 aprile 2012).

  3. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).

  4. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). È pertanto restituito alla ricorrente l'importo di fr. 367.16.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.Il ricorso è inammissibile

2.Non si prelevano spese processuali. L'importo di fr. 367.16 è restituito alla ricorrente.

3.Comunicazione a:

  •    rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
    
  •    autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
    
  •    Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)  
    

Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Parole chiave

social insurancedisability pensioncost advanceinadmissibilitynon-paymentprocedural costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal had to be dismissed as inadmissible for failure to pay the required cost advance in full and on time.

Decisione estratta

The appeal became inadmissible because the remaining advance payment was not paid within the time limit.

Motivazione estratta

After two procedural orders requiring payment of CHF 400 and then the remaining CHF 32.84, the deadline expired without successful payment. The court therefore had to decline to enter into the merits.

Questione giuridica chiave

Whether court costs should be levied.

Decisione estratta

No court costs were charged as an exception.

Motivazione estratta

The court applied the exception in the procedural fee rules and ordered reimbursement of the amount already paid.

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