Appeal declared inadmissible for non-payment of advance on costs

c-2588-2008Tribunale amministrativo federale / 3a divisione3 ott 2008Inadmissible

Sintesi

A claimant appealed the UAIE's refusal of an invalidity pension. The Federal Administrative Court had ordered a CHF 300 advance on costs, warning that failure to pay would lead to non-entry. As the advance was not paid in time, the single judge declared the appeal inadmissible and waived court costs. The decision was signed by Judge Francesco Parrino with Clerk Dario Croci Torti.

Regest

Art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF; non-payment of an ordered advance on costs after warning may lead to non-entry on the appeal by a single judge. Where the advance is not paid within the time limit, the appeal is manifestly inadmissible and the court may refrain from assessing the merits. Under Art. 6 TS-TAF, procedural costs may be waived in appropriate circumstances.

Testo completo

BVGer C-2588/2008

Entscheiddatum: 03.10.2008Publikationsdatum: 23.10.2008

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Corte III

C-2588/2008

{T 0/2}

Sentenza del 3 ottobre 2008

Composizione

Giudice Francesco Parrino, giudice unico,

cancelliere Dario Croci Torti.

Parti

A.________,

rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE,

avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,

autorità inferiore.

Oggetto

assicurazione invalidità, decisione del 14 marzo 2008.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che, con decisione del 14 marzo 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI presentata da A._______ per carenza del requisito d'invalidità,

che in data 22 aprile 2008, A.________ ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale,

che giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all'art. 32 della LTAF,

che sono considerate autorità inferiori quelle di cui agli art. 33 e 34 LTAF,

che in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 let. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità ( LAI, 831.20),

che con decisione incidentale del 4 agosto 2008, il Tribunale amministrativo federale ha ingiunto al ricorrente di versare entro 30 giorni dal ricevimento della stessa un anticipo dell'ammontare di 300.- franchi, con la comminatoria che altrimenti non sarebbe entrato nel merito del ricorso,

che l'anticipo richiesto non è stato versato entro il termine impartito,

che il ricorso è pertanto inammissibile,

che giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili,

che, in virtù dell'art. 6 del regolamento del 21 febbraio 2008 (TS-TAF, RS 173.320.2) sulle tasse e sulle spese ripetibili fissate dal Tribunale amministrativo federale le spese processuali possono essere condonate.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

Il ricorso è inammissibile.

Non si prelevano spese processuali.

Comunicazione a:

  • ricorrente (Atti giudiziali)

  • autorità inferiore (n. di rif. )

  • Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Il giudice unico: Il cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Parole chiave

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