Appeal dismissed as time-barred and inadmissible

c-2581-2008Tribunale amministrativo federale / 3a divisione12 set 2008Inadmissible

Sintesi

The appellant challenged the UAIE's refusal of a disability pension. The Federal Administrative Court found that the challenged decision had been notified on 11 February 2008, so the 30-day appeal period expired on 12 March 2008. Since the appeal was filed only on 17 April 2008 and no grounds for restoration of the deadline were shown, the court held the appeal inadmissible and issued a non-entry decision. No court costs were levied.

Regest

Art. 60 LPGA, Art. 39 LPGA, Art. 38 cpv. 1 LPGA, Art. 41 LPGA; Art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF: an appeal filed after expiry of the 30-day period is inadmissible. The period begins on the day following notification of the decision. Restoration of the deadline requires a request substantiating an excusable impediment and compliance with the subsequent 30-day period after cessation of the impediment. If the appeal is manifestly inadmissible, the single judge may render a non-entry decision.

Testo completo

BVGer C-2581/2008

Entscheiddatum: 12.09.2008Publikationsdatum: 06.10.2008

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Corte III

C-2581/2008

{T 0/2}

Sentenza del 12 settembre 2008

Composizione

Giudice: Francesco Parrino;

Cancelliere: Dario Croci Torti

Parti

A._______,

rappresentato dal Patronato INAPA, via Don Gnocchi 3, IT-73040 Acquarica del Capo,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE,

avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,

autorità inferiore

Oggetto

assicurazione invalidità (decisione del 30 gennaio 2008).

Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:

con decisione del 30 gennaio 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato al Patronato INAPA di Acquarica del Capo, regolare rappresentante di A._______, cittadino italiano, nato il , che la sua richiesta del 6 ottobre 2005 volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità era stata respinta per carenza d'invalidità di livello pensionabile;

in data 17 aprile 2008, A._______, sempre rappresentato dal Patronato INAPA, ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale;

nelle sue osservazioni ricorsuali del 18 giugno 2008, l'UAIE ha proposto che il gravame sia dichiarato inammissibile, in quanto, in base alla ricerca postale, la decisione litigiosa è stata consegnata al destinatario l'11 febbraio 2008 (doc. 51) ed il ricorso del 17 aprile 2008 non rispetterebbe il termine di 30 giorni previsto dalla legge;

con ordinanza del 24 giugno 2008, il TAF ha invitato la parte ricorrente a volersi pronunciare in merito alla risposta dell'amministrazione, entro 30 giorni dalla ricezione dell'ordinanza stessa;

l'interpellato non ha tuttavia replicato;

giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF;

sono considerate autorità inferiori quelle di cui agli art. 33 e 34 LTAF;

in particolare, le decisioni rese dall'UAIE in materia d'invalidità possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);

giusta l'art. 60 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1), applicabile nella fattispecie, il ricorso dev'essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata;

giusta l'art. 39 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore, oppure a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine;

se il il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione (art. 38 cpv. 1 LPGA);

se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso (art. 41 LPGA);

secondo quanto emerge dagli atti, nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata al Patronato INAPA di Acquarica del Capo, l'11 febbraio 2008, sicché il termine di ricorso è scaduto il 12 marzo successivo;

non sussiste alcun motivo ai sensi dell'art. 41 LPGA per restituire il termine ricorsuale, la parte ricorrente non avendo preso posizione in merito alla proposta di irricevibilità formulata dall'amministrazione nelle sue osservazioni responsive del 18 giugno 2008;

il ricorso, inoltrato il 17 aprile 2008 (data del timbro postale), è tardivo e di conseguenza inammissibile;

giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili;

non vengono prelevate spese processuali;

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

Il ricorso è inammissibile.

Non si prelevano spese processuali.

Comunicazione a:

  • rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)

  • autorità inferiore (n. di rif. )

  • Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna

Il giudice unico: Il cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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