Appeal inadmissible for non-payment of cost advance

c-2424-2008Tribunale amministrativo federale / 3a divisione3 ott 2008Dismissed

Sintesi

The Federal Administrative Court considered an appeal against an AI decision that had reduced a full disability pension to a quarter pension as of 1 May 2008. After ordering the appellant to pay a CHF 300 cost advance by decision of 4 August 2008, the court found that the advance had not been paid within the deadline. It therefore held the appeal inadmissible and, applying the rules on fees and costs, waived court costs. The judgment was rendered by a single judge.

Regest

Art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF; non-payment of the ordered cost advance renders an appeal manifestly inadmissible and authorizes the single judge to issue a non-entry decision. Where the applicable fee regulation so permits, the court may waive the levying of procedural costs despite inadmissibility (consid. on admissibility and costs).

Testo completo

BVGer C-2424/2008

Entscheiddatum: 03.10.2008Publikationsdatum: 23.10.2008

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Corte III

C-2424/2008

{T 0/2}

Sentenza del 3 ottobre 2008

Composizione

Giudice Francesco Parrino, giudice unico,

cancelliere Dario Croci Torti.

Parti

A.________,

rappresetata dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE,

avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,

autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità (decisione del 7 marzo 2008).

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che, con decisione del 7 marzo 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha sostituito la rendita intera d'invalidità percepita da A.________ con un quarto di rendita a partire dal 1° maggio 2008,

che, in data 15 aprile 2008, A.________ ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale,

che giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all'art. 32 della LTAF,

che sono considerate autorità inferiori quelle di cui agli art. 33 e 34 LTAF,

che in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 let. b della legge federale del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),

che con decisione incidentale del 4 agosto 2008, il Tribunale amministrativo federale ha ingiunto alla ricorrente di versare entro 30 giorni dal ricevimento della stessa un anticipo dell'ammontare di 300.- franchi, con la comminatoria che altrimenti non sarebbe entrato nel merito del ricorso,

che l'anticipo richiesto non è stato versato entro il termine impartito,

che il ricorso è pertanto inammissibile,

che giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili,

che, virtù dell'art. 6 del regolamento del 21 febbraio 2008 (TS-TAF, RS 173.320.2) sulle tasse e sulle spese ripetibili fissate Tribunale amministrativo federale, le spese processuali possono essere condonate

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

Il ricorso è inammissibile.

Non si prelevano spese processuali.

Comunicazione a:

  • ricorrente (Atti giudiziali)

  • autorità inferiore (n. di rif. AI )

  • Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Il giudice unico: Il cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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