AI appeal granted; remand for further medical evidence

c-2270-2010Tribunale amministrativo federale / 3a divisione18 ott 2010Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Administrative Court admitted the appeal against the UAIE's refusal of an AI pension. It agreed that the medical file was incomplete and that additional specialist examinations, in particular pneumological and cardiological assessments, were necessary to determine the claimant's remaining work capacity. The refusal decision of 16 March 2010 was annulled and the case remanded to the UAIE for further investigation and a new decision. No court fees were charged, and the appellant received CHF 1,500 in party compensation at the expense of the UAIE.

Massima Omnilex

Art. 49, 61 cpv. 1 e 64 PA; art. 59-60 LPGA; incomplete investigation in social insurance appeals and remand for supplementary medical evidence. Where the evidentiary basis is incomplete and decisive factual findings cannot be made, the reviewing court may annul the contested decision and remit the matter to the administration for further inquiry and a new ruling (consid. 4). When an appeal is upheld in whole or in substance through remand, party compensation may be awarded for necessary and relatively high expenses, even if the matter is not finally decided on the merits (consid. 5).

Testo completo

BVGer C-2270/2010

Entscheiddatum: 18.10.2010Publikationsdatum: 02.11.2010

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Corte III

C-2270/2010/

{T 0/2}

Sentenza del 18 ottobre 2010

Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Michael Peterli, Franziska Schneider,

cancelliere Dario Quirici.

Parti

A._______,

patrocinato dall'avvocato Fabio Taborelli, corso San Gottardo 25, casella postale 2247, 6830 Chiasso,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE,

avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,

autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità, decisione del 16 marzo 2010.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che, mediante decisione del 16 marzo 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la richiesta di rendita presentata il 24 settembre 2009 dal cittadino italiano A._______, nato il (...),

che, con gravame del 28 aprile 2010, l'assicurato, rappresentato dall'avvocato Taborelli, chiede l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo, l'accoglimento del ricorso ed il rinvio degli atti all'ufficio AI per nuovi accertamenti medici, al fine di stabilire l'intervenuto peggioramento del suo stato di salute,

che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto al Dott. B._______ del suo servizio medico, il quale ha rilevato, nel suo rapporto del 24 settembre 2010, la necessità di effettuare una rivalutazione medico-specialistica specifica (pneumologica e cardiologica), per valutare la residua capacità lavorativa del ricorrente,

che l'UAIE, nella sua presa di posizione del 12 ottobre 2010, propone pertanto l'ammissione del ricorso ed il rinvio della causa, al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile,

che, il 14 ottobre 2010, il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso al ricorrente per conoscenza le osservazioni dell'ammi-nistrazione ed il rapporto del Dott. B._______,

che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all' art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,

che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità, possono essere portate innanzi al TAF, conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),

che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1),

che, secondo l'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie,

che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),

che il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso,

che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),

che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravede motivi per non aderire alla proposta dell'UAIE di procedere all'assunzione del complemento istruttorio richiesto dal Dott. B._______ nel suo rapporto del 24 settembre 2010,

che il ricorso deve quindi essere accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA,

che non vengono prelevate spese,

che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato,

che la parte ricorrente ha quindi diritto ad un'indennità, la quale è dovuta anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento d'istruttoria (DTF 132 V 215 consid. 6.2),

che, nel caso in esame, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di 1'500.- franchi a carico dell'UAIE (art. 7 e segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2; art. 64 cpv. 2 PA]).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

ll ricorso è accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 16 marzo 2010, l'incarto è rinviato all'UAIE, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.

Non si prelevano spese processuali. Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di 1'500.- franchi, la quale viene posta a carico dell'UAIE.

Comunicazione:

al ricorrente (Atto giudiziale);

all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);

all' Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani Dario Quirici

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Parole chiave

disability insurancemedical evidenceremandappeal admissibilityparty compensationinvestigation duty

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the UAIE refusal of disability insurance benefits is admissible.

Decisione estratta

The appeal was admissible.

Motivazione estratta

The appellant was affected by the decision, had a protected interest, and the filing complied with the legal time limit and formal requirements.

Questione giuridica chiave

Whether the challenged refusal decision should be annulled and the case remanded for further medical investigation.

Decisione estratta

Yes. The record was incomplete and could not support definite findings; further pneumological and cardiological assessment was required.

Motivazione estratta

Both the court and the UAIE recognized that the medical investigation was incomplete, and there were no reasons to refuse the administration's request for supplementary evidence.

Questione giuridica chiave

Whether procedural costs should be charged.

Decisione estratta

No procedural costs were levied.

Motivazione estratta

Because the appeal was allowed and the case remanded, no court fees were charged.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant was entitled to party compensation for necessary expenses.

Decisione estratta

Yes, a party-compensation award of CHF 1,500 was granted against the UAIE.

Motivazione estratta

Under Art. 64 PA and the applicable fee regulation, compensation is due also when an appeal is only partially allowed through remand for further inquiry.

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