Entscheiddatum: 19.09.2013Publikationsdatum: 03.10.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IIIC-1929/2013
Sentenza del 19 settembre 2013 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Antonio Imoberdorf, Marie-Chantal May Canellas, cancelliere Manuel Borla. Parti A._______,...,patrocinato dall'avv. Giovanni Cianni, presso avv. Daniele Timbal, via Nassa 17, 6901 Lugano ,ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM),Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Divieto d'entrata.
Fatti:
A. A._______ (in seguito A._______), cittadino della Repubblica dominicana, nato il ... e residente a ... (Italia) con regolare permesso di soggiorno, è stato condannato, con decreto di accusa del 4 aprile 2011, alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da 100 franchi cadauna e alla multa di 1'600 franchi per infrazione alla legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr, RS 741.01).
B. Con decreto di accusa del 17 settembre 2012 l'interessato è stato condannato dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, per infrazione alla legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da 30 franchi cadauna e alla multa di 400 franchi.
C. Il giorno seguente, il 18 settembre 2012, l'interessato ha inoltrato la domanda di visto per un soggiorno lungo (visto D) all'Ufficio federale della migrazione (in seguito UFM), allo scopo di contrarre matrimonio con B._______ (in seguito B._______), cittadina dominicana, nata ... e residente a ..., con regolare permesso di soggiorno C.
D. Con comunicazione del 6/7 novembre 2012 il Ministero della giustizia italiano trasmetteva all'UFM il casellario giudiziale dell'interessato da cui emergeva che lo stesso era stato condannato, in data 12 aprile 2007 e in data 16 gennaio 2008, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e per evasione, alla reclusione per 3 anni 2 mesi e 20 giorni (pene cumulate il 8 maggio 2008 con provvedimento del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma).
E. Con scritto del 20 novembre seguente l'UFM ha informato l'interessato circa l'intenzione di pronunciare un divieto d'entrata nei suoi confronti, fornendo contestualmente la possibilità allo stesso di prendere posizione in merito prima dell'emanazione del provvedimento.
F. Il 26 novembre 2012 la Sezione della popolazione (in seguito SPOP) ha trasmesso, per preavviso, al Comune di Paradiso la domanda di visto inoltrata dall'interessato allo scopo di contrarre matrimonio con B._______.
G. Con decisione dell'8 marzo 2013, l'UFM ha emanato un divieto di entrata nei confronti dell'interessato, valido dal 4 marzo 2013 al 3 marzo 2023, a motivo delle condanne subite in Italia e in Svizzera con conseguente esposizione a pericolo dell'ordine e della sicurezza pubblici (art. 67 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr; RS 142.20]).
H. Il 15 marzo 2013 la SPOP ha chiesto al Comune di Paradiso di ritornare la domanda di rilascio di visto senza emettere alcun preavviso, poiché la domanda di contrarre matrimonio degli interessati era stata annullata. Susseguentemente, il 3 aprile 2013 le autorità cantonali hanno inoltrato richiesta al Servizio regionale degli stranieri di Lugano (in seguito SERS Lugano) di verificare con B._______ se l'intenzione di contrarre matrimonio con A._______ sussisteva ancora. In proposito la stessa trasmetteva una dichiarazione scritta datata 17 aprile 2013, in cui afferma di non essere più intenzionata ad unirsi in matrimonio con l'interessato, chiedendo altresì di annullare la domanda di visto trasmessa.
I. Con ricorso del 9/11 aprile 2013 A._______ ha chiesto, per il tramite del proprio patrocinatore, l'annullamento della decisione impugnata, protestate spese e ripetibili.
A sostegno delle proprie allegazioni l'interessato ha sottolineato dapprima che le infrazioni commesse non sono particolarmente gravi, e meglio la violazione della LStr sarebbe stata commessa nel quadro di un rapporto contrattuale dove egli ricopriva la "parte debole". Per di più la decisione adottata dall'autorità di prima istanza sarebbe contraria a giurisprudenza e dottrina costante nella misura in cui l'interessato non avrebbe commesso trasgressioni particolarmente gravi o ripetute. Per quanto attiene al richiamo delle condanne subite in Italia nel 2006, A._______ rileva di aver espiato la pena commisurata, sottolineando che "l'esistenza di condanne penali (anteriori) può essere presa in considerazione per disporre misure di allontanamento o di respingimento solo in quanto le circostanze che hanno portato a tali condanne provino un comportamento personale costitutivo di una minaccia attuale per l'ordine pubblico", circostanza che a suo dire "non è rilevabile nel caso di specie". Infine il ricorrente ha allegato la violazione degli art. 8 e 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), nella misura in cui la creazione di una vita famigliare con B._______, verrebbe a cadere.
J. Con osservazioni del 28 maggio 2013 l'UFM si è riconfermata nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto indicando che le argomentazioni addotte in sede di ricorso non consentono di modificare l'apprezzamento della fattispecie.
K. Con ordinanza del 30 maggio 2013 il Tribunale ha invitato il ricorrente a presentare eventuali osservazioni alla risposta prodotta dall'autorità di prima istanza, entro il 1° luglio 2013. A._______ non si è però avvalso di tale facoltà.
Diritto:
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti la Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza; DTAF 2011/43 consid. 6.1; DTAF 2012/21 consid. 5.1).
4.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, l'UFM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'articolo 64d capoverso 2 lettere a-c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). L'UFM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l'autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).
4.2 Con riferimento alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 let. a LStr), occorre osservare che essi costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza, dal punto di vista sociale ed etico, costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; il termine di "sicurezza pubblica" significa invece l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale relativo alla Legge federale sugli stranieri, FF 2002 3424).
4.3 L'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201), in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA, sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire, violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (cfr. Marc Spescha / Hanspeter Thür / Andreas Zünd / Peter Bolzli, Migrationsrecht, Zürich 2012, art. 67 LStr, cifra 3).
Ciò detto, ne discende che i reati perpetrati contro le norme del diritto degli stranieri rappresentano delle violazioni di legge, sanzionate secondo gli art. 115 LStr, e possono in quanto tali portare all'emissione di un divieto d'entrata. Esso non deve essere tuttavia interpretato quale sanzione dal carattere penale bensì quale misura di protezione a carattere preventivo contro possibili turbative future (cfr. Messaggio precitato FF 2002 pag. 3428).
4.4 L'autorità competente esamina secondo il proprio libero apprezzamento se un divieto di entrata deve essere pronunciato. In proposito essa deve procedere ad una ponderazione meticolosa di tutti gli interessi presenti e rispettare il principio di proporzionalità (cfr. Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
5.1 Dagli atti di causa emerge che A._______ ha interessato le autorità penali italiane e svizzere a più riprese, infatti:
con sentenze delle autorità giudiziarie italiane, del 12 aprile 2007 e del 16 gennaio 2008, egli è stato condannato segnatamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, reato accertato il 29 settembre 2006, e per il reato di evasione, reato accertato il 19 settembre 2007. Conseguentemente l'interessato ha espiato una pena detentiva complessiva dal 29 settembre 2006 al 19 settembre 2009.
con decreto d'accusa del 4 aprile 2011 A._______ è stato condannato dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di 100 franchi cadauna, per infrazione alla LCStr, e meglio per aver condotto un'autovettura in stato di inattitudine, per aver perso la padronanza del veicolo e cozzato contro un ostacolo, e per aver abbandonato il luogo dell'incidente senza aver provveduto ad informare tempestivamente il danneggiato o le autorità di polizia;
con decreto d'accusa del 17 settembre 2012 l'interessato è stato condannato dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, per infrazione alla LStr, e meglio per avere svolto l'attività lucrativa "come D.J., custode e parzialmente come barista" presso l'esercizio pubblico C._______ ad ....
5.2 Orbene i reati di droga sono considerati gravi e giustificano l'intervento rigoroso e deciso da parte delle autorità competenti. La protezione della collettività, di fronte allo sviluppo del traffico degli stupefacenti, costituisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica l'emissione di una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso punibile di gravi infrazioni contro la legislazione sugli stupefacenti. Tali atti criminosi costituiscono in effetti un reale pericolo per la salute e la vita di numerose persone (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_313/2010 del 28 luglio 2010 consid. 5.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale C-8304/2007 del 2 settembre 2009 consid. 9.2 e giurisprudenza ivi citata). Gli individui coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti devono dunque attendersi l'adozione di misure di allontanamento o di divieto d'entrata nei loro confronti, dettate dalla legittima necessità di proteggere la collettività. Tale severità è pure condivisa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (DTF 129 II 215 consid. 7.3, DTF 125 II 521 consid. 4a/aa). A questo titolo giova rilevare come secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee (CGCE), il semplice consumo di stupefacenti è già tale da costituire un pericolo per la società, proprio a giustificare, in un'ottica di preservazione della salute e dell'ordine pubblici, delle misure speciali nei confronti degli stranieri che violano la legislazione nazionale sugli stupefacenti (cfr. sentenze della Corte di giustizia del 10 febbraio 2000, Nazli, C-340/97, in Raccolta di giurisprudenza 2000, pag. I-00957, punti 57 e 58, Calfa, C-348/96, in Raccolta di giurisprudenza 1999, p. I-0011, punto 22, cfr. inoltre l'allegato alla direttiva 64/221/CEE, lett. b ch. 1).
5.3 Inoltre giusta l'art. 11 cpv. 1 LStr, lo straniero che intende esercitare un'attività lucrativa in Svizzera necessita di un permesso indipendentemente dalla durata del soggiorno. Il permesso va richiesto all'autorità competente per il luogo di lavoro previsto. È considerata attività lucrativa, poco importa se svolta a titolo gratuito od oneroso, qualsiasi attività dipendente o indipendente normalmente esercitata dietro compenso (art. 11 cpv. 2 LStr). Una regolamentazione speciale è prevista invece per lo straniero che fornisce una prestazione di servizi transfrontaliera, il quale necessita di un permesso se la sua attività lucrativa supera otto giorni per anno civile (art. 14 cpv. 1 OASA).
5.4 Ciò detto è evidente che A._______, con il suo atteggiamento, ha violato a due riprese in Svizzera l'ordine e la sicurezza pubblici, in particolare infrangendo disposizioni della LStr e della LCStr, nonché, con i reati commessi in Italia, ha dimostrato di rappresentare una concreta minaccia, sufficientemente grave, da legittimare l'adozione di una misura dettata da motivi d'ordine pubblico. Ne discende che l'autorità di prime cure ha, a giusto titolo, emesso un divieto d'entrata nei suoi confronti conformemente all'art. 67 LStr.
6.1 Essendo la decisione di divieto d'entrata confermata nel suo principio, resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata dall'UFM, prevista per un periodo di 10 anni, rispetta il principio della proporzionalità.
6.2 A tale proposito occorre esaminare se la durata del provvedimento amministrativo è stata fissata nel rispetto dell'esercizio del potere d'apprezzamento, prestando particolare attenzione al principio della proporzionalità. Sotto questo aspetto è necessario procedere ad una corretta ponderazione degli interessi in causa: quello pubblico della Svizzera al mantenimento del divieto d'entrata sul proprio territorio per 10 anni e quello privato del ricorrente a potervi entrare. Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione personale della persona interessata e la rilevanza del bene giuridico minacciato o violato (cfr. Ulrich Häfeli/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed. integralmente rielaborata, Zurigo/San Gallo 2010, cifra 613 segg.). In particolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne consegue (DFT 136 IV 97 consid. 5.2.2., DTF 135 I 176 consid. 8.1., DTF 133 I 110 consid. 7.1. e giurisprudenza ivi citata). Di principio l'interesse pubblico al mantenimento di provvedimenti amministrativi nel contesto della polizia degli stranieri è da considerarsi elevato.
6.3 L'art. 67 cpv. 3 LStr permette alle autorità svizzere di pronunciare un divieto d'entrata per una durata maggiore ai 5 anni, se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. In una recente giurisprudenza, il Tribunale federale ha rilevato che la graduazione delle esigenze prevista nella suddetta disposizione a seconda che l'autorità intenda pronunciare un divieto per una durata inferiore o superiore a 5 anni non si fonda sull'ALC e nemmeno sulla giurisprudenza relativa, bensì sulla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa a norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24 dicembre 2008 pag. 98; cfr. FF 2009 7769, 7777) e meglio sull'art. 11 cpv. 2 che indica che "la durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni. Può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un Paese terzo costituisce una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale". Poiché la LStr non opera alcuna distinzione tra cittadini di Stati ALC e stati terzi (l'art. 67 cpv. 3 LStr riprende infatti il contenuto dell'art. 11 cpv. 2 direttiva 2008/115/CE) e poiché l'ALC è silente sulle misure di divieto d'entrata e a fortiori sulla possibile durata delle stesse, si deve intendere che il legislatore ha voluto regolare i provvedimenti di divieto d'entrata superiori a cinque anni allo stesso modo per le due categorie di cittadini di stati terzi (membri ALC o meno).
Si tratta dunque di determinare quali siano le condizioni poste dall'autorità, a fondamento di un provvedimento di divieto d'entrata per una durata superiore a 5 anni; in altre parole definire i criteri sui quali l'autorità riconosce o meno l'esistenza del "grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici", giusta l'art. 67 cpv. 3 LStr. In proposito la recente giurisprudenza ha indicato che la nozione di "pericolo grave" richiede un grado di gravità maggiore al "semplice" pericolo o minaccia all'ordine e la sicurezza pubblici (cfr. art. 67 cpv. 2 let. a LStr), ma anche maggiore alla nozione di "pericolo di una certa gravità", necessaria per pronunciare un divieto d'entrata per un cittadino di uno stato ALC. Operando un raffronto con la nozione di "pericolo di una certa gravità" dell'art. 5 allegato 1 ALC (cfr. : DTF 139 II 121 consid. 6; per una casistica vedi sentenze del TF 2C_923/2012 del 26 gennaio 2013 consid. 4.3.2 e 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1), il termine di "pericolo grave" dell'art. 67 cpv. 3 LStr presuppone l'esistenza di un "pericolo qualificato". Questo grado di gravità, la cui applicazione resta l'eccezione (FF 2009 8043, pag. 8058), deve essere esaminata in concreto, sulla base degli atti di causa (cfr. Marc Spescha, Migrationsrecht-Kommentar, 3 ed., ad art. 67 LStr, n. 5 pag. 196; Andrea Binder Oser, Bundesgesetz über die Ausländer/innen, ad art. 67 LStr, n. 24 pag. 689 ). Essa può infatti fondarsi sulla natura del bene giuridico in pericolo (ad esempio: minaccia grave alla vita, l'integrità della persona, l'integrità sessuale o la salute pubblica), sulla natura dell'infrazione commessa, segnatamente compresa in una criminalità particolarmente grave con dimensione transfrontaliera (cfr. art. 83 par. 1 Trattato del funzionamento dell'UE nella versione consolidata di Lisbona [C 2010/C 83/01], che menziona gli atti di terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico di droga e la criminalità organizzata), oppure sul numero delle infrazioni commesse (recidiva), considerando al contempo una crescente gravità delle infrazioni o l'assenza di una prognosi favorevole (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6).
6.4 Il divieto d'entrata pronunciato nei confronti di A._______ è superiore ai 5 anni: occorre dunque esaminare in concreto, se egli costituisce un "grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici" ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 ultima frase LStr (cfr. supra 6.3 e giurisprudenza ivi citata). Dagli atti di causa si evince che il ricorrente si è reso protagonista di crimini gravi per l'ordine e la sicurezza pubblici che riguardano beni giuridici estremamente sensibili, in particolare nel commercio di stupefacenti e nella guida in stato di inattitudine sotto l'influsso di bevande alcoliche con un'alcolemia minima dello 1,78 per mille e massima del 2,26 per mille. Con riferimento ai crimini commessi in Italia, A._______ ha evidenziato - a sostegno delle proprie conclusioni - l'espiazione della pena completa; ciononostante i crimini commessi, particolarmente importanti e gravi per la salute pubblica, nonché l'evasione dal carcere in periodo di espiazione della pena, come pure la commissione in un passato recente, conducono questo Tribunale a considerare il ricorrente ancora una minaccia e pericolo ai sensi di legge.
6.5 Quanto agli interessi privati, A._______ ha evidenziato i forti legami affettivi famigliari con la sorella residente a Sementina e con i figli rispettivamente nipoti a cui è fortemente legato, essendo pure padrino di battesimo di uno di essi. Orbene dalle risultanze istruttorie emerge che il ricorrente è a beneficio di un permesso di soggiorno in Italia e abbia la propria residenza a Luino. Ne discende che i contatti con la propria sorella e i nipoti possono essere mantenuti facilmente anche in futuro su territorio italiano, considerando per di più la residenza del ricorrente nelle immediate vicinanze della frontiera Svizzera.
Ciò detto il presente Tribunale ritiene che gli interessi privati manifestati del ricorrente, non possono essere ritenuti preponderanti rispetto all'interesse pubblico di mantenimento dell'ordine e della sicurezza in Svizzera.
7.1 L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 126 II 377 consid. 2b/cc; 125 II 633 consid. 3; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Rivista di diritto amministrativo e di diritto tributario, RDAT 1 1997 pag. 282).
Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Questo diritto non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU un'ingerenza delle autorità rimane possibile (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e 2.). Protetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. Martin Bertschi/Thomas Gächter, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privats- und Familienlebens, in: Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht/Gemeindeverwaltung, ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo nello Stato membro (Philip Grant, La protezione della vita familiare e della vita privata nel diritto degli stranieri, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, pag. 293 e 321).
Ciò detto, nel caso in esame l'art. 8 CEDU non viene in soccorso della tesi ricorsuale poiché dalle risultanze istruttorie non risulta che A._______ abbia contratto matrimonio con una persona residente in Svizzera o abbia figli in questo paese, tantomeno la sua minore età e la presenza in Svizzera di almeno un genitore.
7.2 Con riferimento all'art. 12 CEDU invocato dal ricorrente e relativo al diritto al matrimonio, il presente Tribunale ritiene di non dovere esaminare oltre la censura, nella misura in cui agli atti di causa risulta una recente dichiarazione scritta di B._______, che comunica di non essere più intenzionata ad unirsi in matrimonio con il ricorrente (cfr. incarto cantonale, dichiarazione del 17 aprile 2013).
In queste circostanze e tenuto conto del fatto che la presenza in Svizzera del ricorrente non appare indispensabile, visti i motivi suesposti, il Tribunale constata che il divieto d'entrata pronunciato dall'UFM è fondato. Ne discende che l'autorità di prime cure, con la decisione dell'8 marzo 2013, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; inoltre l'UFM non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed infine la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso deve dunque essere respinto.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali di 1'000 franchi sono a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato il 16 giugno 2013.
Comunicazione a:
ricorrente (Raccomandata)
autorità inferiore (n. di rif. Simic ...; incarto di ritorno)
Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
Data di spedizione: