Entscheiddatum: 28.08.2013Publikationsdatum: 06.09.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IIIC-1436/2013
Sentenza del 28 agosto 2013 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Vito Valenti, Beat Weber, cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore . Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 5 febbraio 2013).
Ritenuto in fatto che:
mediante decisione del 5 febbraio 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione invalidità svizzera presentata dal cittadino italiano A._______, nato il ...,
il 5 marzo 2013 l'assicurato, ha inoltrato per posta elettronica presso l'UAIE un ricorso contro il suddetto provvedimento amministrativo, chiedendo implicitamente la concessione di una rendita d'invalidità in quanto impossibilitato a svolgere qualsiasi attività nonché la dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie, allegando due certificati medici relativi ad una visita reumatologica del 24 gennaio 2013 ed una visita dermatologica del 29 gennaio successivo,
invitato a regolarizzare il ricorso con ordinanza del 20 marzo 2013 del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), il ricorrente ha trasmesso il 26 marzo successivo l'originale del ricorso debitamente firmato,
il Tribunale, con ordinanza del 9 aprile 2013, ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi in merito al ricorso e alla documentazione esibita,
nella sua risposta 17 giugno 2013, l'UAIE, dopo aver sottoposto l'incarto al Servizio medico regionale ... (SMR) nella persona del Dott. B._______, specialista FMH in reumatologia e medicina fisica e riabilitazione, il quale, nel suo rapporto del 10 giugno 2013, ha evidenziato la necessità di procedere ad un complemento istruttorio dal punto di vista radiologico oppure di effettuare una perizia reumatologica, ha postulato l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione degli atti,
mediante ordinanza del 26 giugno 2013, copia della risposta dell'autorità inferiore e della relazione del SMR sono state inviate al ricorrente, il quale ha trasmesso due nuovi certificati del 23 rispettivamente del 25 luglio 2013,
e considerato in diritto che:
in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE, concernenti l'assicurazione per l'invalidità, possono essere portate innanzi a questo Tribunale, conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione, condizioni adempiute in concreto,
il ricorso, depositato il 5 marzo 2013, è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),
il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel merito,
l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAIE, incompleta dal punto di vista medico, per cui il collegio giudicante non può trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),
al modo di procedere proposto dall'amministrazione è dunque opportuno prestare adesione, considerato che un complemento d'istruttoria appare indispensabile alla luce della documentazione esibita in sede di ricorso,
il ricorrente non si è opposto ad un tale complemento istruttorio,
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore, in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria come indicato dal medico del SMR (esami radiologici ed ecografici delle mani e delle articolazioni toccate dall'affezione o espletamento di una perizia reumatologica)
se l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata, in concreto, se si considerano le lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4),
visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali e pertanto la domanda di esenzione delle spese processuali è divenuta priva d'oggetto,
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; nella specie, il ricorrente non essendo rappresentato e non avendo sopportato altre spese necessarie, non ha diritto alle ripetibili,
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 5 febbraio 2013, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
Non si percepiscono spese di procedura e la richiesta di esenzione dalle spese giudiziarie è priva d'oggetto.
Non si riconoscono indennità a titolo di spese ripetibili.
Comunicazione a:
ricorrente (Raccomandata AR)
autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata con copia dei certificati medici del 23 e 25 luglio 2013)
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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