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b-7198-2007 ΓÇó Recognition of foreign diploma: federal office lacked competence
b-7198-2007Tribunale amministrativo federale / 2a divisione26 ago 2008Partially Granted
A woman appealed the Federal Office's refusal to recognize her Italian diploma. The Federal Administrative Court held that the office lacked competence because recognition of foreign teaching diplomas for preschool and primary levels belongs to the CDPE. It therefore annulled the decision ex officio and ordered the office to transmit the request and file to the competent authority. The court did not examine the merits of the recognition claim further. No costs were charged, the CHF 900 advance had to be refunded, and no party compensation was awarded.
Art. 8 PA; competence of the deciding authority in foreign diploma recognition proceedings; where an authority finds itself incompetent, it must transmit the case without delay to the competent authority, even if this is a cantonal body. A decision issued by an unquestionably incompetent authority must be annulled ex officio, and the appeal authority is not bound by the appellant's reasons (Art. 62 cpv. 4 PA). If the case is disposed of on this ground, the merits need not be examined; costs and compensation follow the ordinary rules on losing and represented parties.
Entscheiddatum: 26.08.2008Publikationsdatum: 04.09.2008
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Corte II
B-7198/2007
{T 0/2}
Sentenza del 26 agosto 2008
Composizione
Giudici Francesco Brentani (Presidente del collegio), Ronald Flury e Stephan Breitenmoser;
Cancelliere Daniele Cattaneo;
Parti
A. _______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT),
Effingerstrasse 27, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Oggetto
riconoscimento di un diploma estero.
Ritenuto in fatto:
che con decisione del 18 settembre 2007 l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (in seguito: UFFT, autorità inferiore) ha negato il riconoscimento del diploma di cui la ricorrente ha chiesto l'equipollenza, non trattandosi di un diploma professionale che permette di accedere all'esercizio di una professione in Italia;
che contro tale decisione la ricorrente è insorta con ricorso del 18 ottobre 2007 dinanzi a questo Tribunale amministrativo federale (TAF) postulandone la modifica nel senso del riconoscimento del diploma, evidenziando che esso permette di accedere all'esercizio di una professione in Italia e precisando che esso permette di accedere all'insegnamento sia nelle scuole materne sia nelle scuole elementari private e statali;
che con scritto del 17 novembre 2007, alfine di effettuare dei chiarimenti presso le competenti autorità italiane in merito alla regolamentazione della formazione della ricorrente e della regolamentazione della professione di insegnante di scuola materna ed elementare in Italia, l'autorità inferiore ha chiesto ed ottenuto dal TAF una sospensione della procedura;
che in allegato allo scritto del 18 giugno 2008, l'autorità inferiore ha prodotto la risposta del Ministero italiano della pubblica istruzione,
e considerato in diritto:
che da detto scritto dell'autorità inferiore, così come da verifica del TAF, si evince che la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (in seguito: CDPE) è competente per il riconoscimento, tra l'altro, dei diplomi d'insegnamento esteri per il livello prescolastico ed elementare, per il livello secondario I, nonché per le scuole di maturità (cfr. art. 1 litt. a del Regolamento del 27 ottobre 2006 concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri, 4.3.2.9, );
che la decisione impugnata del 18 settembre 2007, che considera che il diploma italiano non permette alla ricorrente di accedere all'esercizio di una professione in Italia, è emanata da un'autorità incontestabilmente incompetente;
che l'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021])
che sul ricorso del 18 ottobre 2007, per quanto la decisione impugnata debba essere annullata d'ufficio per carenza di competenza dell'autorità inferiore, non vi sarebbe luogo di entrare nel merito delle conclusioni della ricorrente;
che la conclusione formulata nello scritto del 14 luglio 2008 volta all'accertamento della nullità della decisione impugnata, nonché l'interesse a tale risultato, rispetto all'annullamento d'ufficio della decisione, non è sostanziata;
che peraltro nell'ambito del presente procedimento pendente, l'accertamento della nullità o l'annullamento d'ufficio non condurrebbe a differenti risultati;
che giusta l'art. 8 PA l'autorità che si reputa incompetente trasmette senz'indugio la causa a quella competente anche trattandosi di autorità cantonale (DTF 118 Ia 241; DTF 97 I 857; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. ed., Berna 1983, pag. 84; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, Ziff. 5.7.1.2, pag. 671);
che la decisione impugnata resa dall'autorità inferiore è annullata per difetto di competenza e che questa deve trasmettere la domanda della ricorrente di riconoscimento del suo diploma italiano e gli atti ancora in suo possesso alla CDPE per competenza;
che peraltro gli inconvenienti derivati alla ricorrente a seguito della decisione impugnata resa dall'autorità incompetente non costituiscono oggetto del presente procedimento e nemmeno viene così inteso dalla ricorrente;
che giusta l'art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), le spese processuali vengono di regola poste a carico della parte soccombente; che nella fattispecie non si giustifica mettere le
spese di procedura a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 in fine PA in relazione con l'art. 6 lett. b TS-TAF) e che l'anticipo di fr. 900.- versato in data 16 novembre 2007 gli verrà pertanto restituito;
che, ritenuto l'esito del presente procedimento, alla ricorrente, che non è patrocinata da un rappresentante professionale, non viene assegnata alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 TS-TAF).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
La decisione impugnata è annullata per mancanza di competenza dell'autorità inferiore. L'autorità inferiore è obbligata a trasmettere senz'indugio la domanda della ricorrente di riconoscimento del suo diploma italiano e gli atti in suo possesso per competenza alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione. Per il resto il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese processuali. Il Servizio finanziario del Tribunale restituirà al ricorrente l'anticipo di fr. 900.- versato in data 16 novembre 2007 al momento della crescita in giudicato della presente sentenza.
Non sono assegnate indennità di ripetibili.
Comunicazione a:
ricorrente (atto giudiziario);
autorità inferiore (n. di rif. 353/meh/2347; atto giudiziario);
Dipartimento federale dell'economia (atto giudiziario).
Il Presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Daniele Cattaneo
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: 28 agosto 2008