Entscheiddatum: 02.12.2013Publikationsdatum: 11.12.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IIB-4341/2013
Sentenza del 2 dicembre 2013 Composizione Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio), Maria Amgwerd, Eva Schneeberger, cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, ricorrente, contro Commissione svizzera di maturità CSM, Effingerstrasse 27, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esame svizzero di maturità.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che
A._______ (di seguito, il ricorrente) ha sostenuto il primo esame parziale per il conseguimento dell'attestato svizzero di maturità nel giugno 2010, ripetuto le note insufficienti nel gennaio 2011, sostenuto il secondo esame parziale nel gennaio 2012, senza tuttavia riuscire ad ottenere il detto attestato, le condizioni poste dall'art. 22 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità, in vigore fino al 31 dicembre 2011 (Ordinanza, RS 413.12), non essendo soddisfatte,
il ricorrente si è presentato per la seconda volta al secondo esame parziale nel giugno 2013, ripetendo le note insufficienti conseguite in occasione del primo tentativo,
mediante decisione del 9 luglio 2013, la Commissione Svizzera di Maturità (di seguito, la CSM) ha comunicato al ricorrente che egli aveva ottenuto un totale di 86 punti e ricevuto quattro insufficienze, concludendo che le condizioni per il superamento dell'esame, previste all'art. 22 Ordinanza, non erano adempiute, che l'esame non era stato quindi superato e che, di conseguenza, al ricorrente non poteva essere rilasciato l'attestato di maturità, con la precisazione che egli, non avendo soddisfatto le condizioni nei due tentativi a disposizione, non era più ammesso a presentarsi ad un'altra sessione nell'ambito dell'esame svizzero di maturità,
contro questa decisione il ricorrente ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF) il 31 luglio 2013, chiedendo in sostanza, previo annullamento della stessa, che gli sia rilasciato l'attestato svizzero di maturità, e ciò in considerazione dell'"errata valutazione di alcuni esami scritti e orali, la cui revisione comporterebbe l'adempimento delle condizioni di ottenimento della maturità", più precisamente in relazione alle note finali nelle materie di matematica, inglese, tedesco e geografia, che egli contesta esigendo che siano "rivedute verso l'alto",
mediante decisione incidentale del 5 agosto 2013, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo, equivalente alle presunte spese processuali, di fr. 500.- entro il 2 settembre 2013, il quale è stato saldato il 27 agosto 2013,
la CSM ha risposto al ricorso il 24 settembre 2013, rilevando che il ricorrente non ha esposto i motivi per cui le note assegnate sarebbero errate e dovrebbero essere perciò corrette verso l'alto, ma che si è limitato ad esprimere obiezioni di natura puramente generica, ed ha quindi proposto di respingere l'impugnativa, esibendo a supporto delle proprie conclusioni le prese di posizione dei quattro esaminatori nelle materie litigiose e dell'esperta, di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito,
mediante ordinanza del 30 settembre 2013, questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente, per conoscenza, copie della risposta della CSM, del suo indice degli atti e dei suoi allegati, ponendo termine nel contempo allo scambio degli scritti, riservate ulteriori misure istruttorie o memorie delle parti,
con scritto del 26 ottobre 2013, il ricorrente si è nuovamente pronunciato sul caso, rimproverando alla CSM di non avere "preso in considerazione la [sua] difficile situazione quali l'emotività nell'affrontare in modo tranquillo e rilassato le prove d'esame scritte e soprattutto quelle orali", nonché "la sua eccessiva sensibilità", la quale gli avrebbe "giocato un brutto tiro",
mediante ordinanza del 29 ottobre 2013, questo Tribunale ha trasmesso alla CSM una copia dell'ultimo scritto del ricorrente per conoscenza,
in virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni elencate all'art. 32 LTAF,
in concreto, la CSM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. f LTAF) e la sua decisione del 9 luglio 2013, che non rientra nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso,
ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA); censurabili sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza, salvo, in quest'ultimo caso, se un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso (art. 49 PA); il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA),
in concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, e visto che l'anticipo di fr. 500.-, relativo alle spese processuali, è stato versato nel termine impartito, per cui non sussistono ostacoli all'esame del litigio nel merito,
con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa all'autorità di ricorso (art. 54 PA),
per giurisprudenza costante del Tribunale federale (DTF 131 I 467, consid. 3.1 e 121 I 225, consid. 4b), a cui si attiene anche questo Tribunale, l'autorità di ricorso, pur giudicando con piena cognizione, s'impone un certo riserbo allorquando si tratta di verificare nel merito la valutazione di prestazioni d'esame operata dall'autorità inferiore (DTAF 2008/14, consid. 3.1 e 2007/6, consid. 3); la valutazione di prestazioni d'esame esige infatti non soltanto nozioni specifiche che l'autorità chiamata a statuire su un ricorso spesso non possiede, ma anche una conoscenza dell'insegnamento impartito, della personalità dell'esaminando e delle prestazioni fornite dagli altri candidati; in sede ricorsuale non è possibile ricostruire in modo completo e affidabile i fatti determinanti sui quali la prima decisione poggia, ne può essere compito dell'autorità di ricorso quello di ripetere l'esame controverso, ossia di esaminare se il candidato possiede le qualità e capacità richieste per il superamento dell'esame; già per queste ragioni non è consentito all'autorità di ricorso di sostituire senza necessità il proprio apprezzamento a quello dell'autorità inferiore; essa deve quindi limitarsi a verificare se gli esaminatori si sono lasciati guidare da considerazioni del tutto estranee all'oggetto, di sorta che la decisione non risulti più sostenibile; un controllo giudiziale più esteso rischierebbe, inoltre, di originare ingiustizie e di dare adito a discriminazioni nei riguardi degli altri candidati, segnatamente ove il giudizio ricorsuale ordinasse la ripetizione dell'esame, ciò che per forza di cose non potrebbe avvenire in condizioni identiche alle precedenti (DTF 106 Ia 1, consid. 3c e 105 Ia 190, consid. 2a); si è quindi consolidata la prassi di esaminare - in caso di ricorso contro la valutazione di un esame - l'operato dell'autorità inferiore con un certo riserbo, senza scostarsi senza necessità dall'apprezzamento di quest'ultima. Il Tribunale federale s'impone il medesimo riserbo anche nei casi in cui esso dispone delle conoscenze necessarie a una verifica più estesa (DTF 131 I 467, consid. 3.1); tuttavia, nel momento in cui il risultato della prima decisione risulti materialmente insostenibile in ragione di un'applicazione di criteri di valutazione troppo elevati da parte degli esaminatori o in presenza di un'evidente sottovalutazione della prestazione del candidato, l'autorità di ricorso rivede - a certe condizioni - la decisione impugnata (decisione del Tribunale amministrativo federale del 16 febbraio 2009, inc. B5635/2009, consid. 4),
questioni di diritto procedurale e di diritto sostanziale sono per contro oggetto di una piena cognizione da parte di questo Tribunale, a pena di commettere un diniego di giustizia formale (DTAF 2007/6, consid. 3),
nella procedura di ricorso, gli esaminatori presentano le loro osservazioni nell'ambito della risposta dell'autorità inferiore (art. 57 cpv. 1 PA); in tale occasione, essi - di regola e previo riesame della valutazione da loro esperita - confermano la medesima oppure indicano se ne reputano opportuno un cambiamento; l'autorità di ricorso non si discosta dal parere formulato dagli esaminatori nella misura in cui non sussistano indizi concreti circa una loro eventuale imparzialità o la valutazione non appaia d'acchito errata o insostenibile; ciò è tuttavia unicamente il caso se gli esaminatori nelle loro osservazioni si confrontano con le sostanziate censure del ricorrente e se il loro parere persuade, in modo particolare se esso diverge da quello del ricorrente (DTAF 2009/14, consid. 3.2, con riferimenti),
in concreto, il ricorrente sostiene che la valutazione degli esami scritti e orali di matematica, inglese, tedesco e geografia sarebbe errata e che andrebbe quindi rivista verso l'alto, senza tuttavia indicare né per quali motivi, né in che misure le note attribuitegli non sarebbero conformi alla sua prestazione,
cionondimeno, la CSM ha invitato gli esaminatori delle dette materie, nonché l'esperta per quanto riguarda gli esami orali, ad esprimersi nel merito,
dalle osservazioni degli esaminatori si evince che il ricorrente non dispone, in generale, delle conoscenze necessarie al superamento dell'esame svizzero di maturità; in particolare, gli esami di inglese e tedesco hanno denotato gravi lacune del ricorrente sui piani grammaticale, lessicale ed ortografico, nonché su quello della comprensione dei testi da analizzare; per quanto riguarda la matematica, il risultato degli esami ha messo in risalto le notevoli difficoltà del ricorrente nel calcolare delle derivate, anche semplici; in relazione all'esame di geografia, l'esaminatore ha rilevato come il ricorrente non abbia fatto prova di autonomia nei suoi ragionamenti, dovendo egli essere stimolato continuamente, e come non abbia saputo evidenziare dei collegamenti tra le tematiche affrontate, problematizzandole; per finire, pronunciandosi sullo svolgimento degli esami orali, l'esperta ha osservato, riassumendo, che il ricorrente ha manifestato gravi difficoltà in matematica, inglese e tedesco, e che la valutazione dell'esame di geografia è adeguata, tenuto conto del fatto che il ricorrente ha risposto solamente alle domande di tipo descrittivo,
le note attribuite al ricorrente appaiono quindi sorrette da validi motivi e non possono certo essere qualificate di insostenibili, le motivazioni fornite dagli esaminatori e dall'esperta essendo attendibili e persuasive; peraltro, non sono ravvisabili né un'applicazione di criteri di valutazione troppo elevati da parte degli esaminatori oppure un'evidente sottovalutazione della prestazione del ricorrente, né un eventuale arbitrio nell'apprezzamento del risultato degli esami,
di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata,
nel prosieguo della presente procedura, il ricorrente ha ancora fatto valere di non avere potuto affrontare gli esami con la tranquillità necessaria, e ciò a causa della sua emotività e della sua eccessiva sensibilità,
in proposito questo Tribunale rileva che l'emotività e la sensibilità nell'affrontare degli esami sono stati d'animo che concernono, in una misura più o meno marcata, tutti i candidati, e che, a causa della loro imponderabilità, non possono essere presi in considerazione nell'apprezzamento del risultato finale degli stessi esami,
le spese processuali di fr. 500.- seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1 PA) e sono compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato dal ricorrente il 27 agosto 2013,
non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili. Per quanto concerne la CSM, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]),
la presente decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. t della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]),
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente e compensate con l'anticipo dello stesso importo, versato il 27 agosto 2013.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
Comunicazione a:
ricorrente (atto giudiziario);
autorità inferiore (riferimento: ...; atto giudiziario).
Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Brentani Dario Quirici
Data di spedizione: 4 dicembre 2013