Entscheiddatum: 17.12.2013Publikationsdatum: 27.12.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IIB-4326/2013
Sentenza del 17 dicembre 2013 Composizione Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio), Ronald Flury, Frank Seethaler, cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, ricorrente, contro Commissione svizzera di maturità CSM, Effingerstrasse 27, 3003 Bern, autorità inferiore. Oggetto Esame svizzero di maturità.
Fatti:
A. A._______ ha sostenuto, nell'ambito di un primo tentativo per il conseguimento dell'attestato svizzero di maturità, due sessioni d'esami parziali nel giugno 2012, rispettivamente 2013, totalizzando 81 punti e cumulando 6 note insufficienti (italiano: scritto; tedesco: scritto e orale; inglese: scritto; matematica: scritto; lavoro di maturità: scritto). Mediante decisione del 3 luglio 2013, la Commissione Svizzera di Maturità (di seguito, la CSM) ha comunicato all'interessato che le condizioni per il superamento dell'esame, previste all'art. 22 cpv. 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2012 (Ordinanza, RS 413.12, applicabile nel caso concreto in virtù dell'art. 31 cpv. 1 a contrario [disposizioni transitorie]), non erano adempiute, che l'esame non era stato quindi superato e che, di conseguenza, non gli poteva essere rilasciato l'attestato di maturità, con la precisazione che un secondo tentativo era ancora a sua disposizione conformemente all'art. 26 cpv. 1 Ordinanza.
B. Contro questa decisione l'interessato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF) il 2 agosto 2013, chiedendo in sostanza che "vengano rivisti i punteggi per l'esame di matematica [note: 3 allo scritto e 4 all'orale] sia per la parte scritta che per quella orale", e ciò per il motivo che l'esercizio 4.1 dell'esame scritto, relativo ad un problema di calcolo combinatorio, e l'esigenza di usare la formula della probabilità condizionata all'esame orale, non corrispondevano al livello di competenza normale da lui scelto, bensì a quello superiore, ed ha allegato, a supporto del suo dire, un estratto delle "Direttive per l'esame svizzero di maturità" valide dal 1° gennaio 2012, ossia i programmi per gli esami di matematica del livello di competenza normale e superiore, con una copia del menzionato esercizio 4. Egli ha peraltro chiesto dei "suggerimenti per meglio formalizzare" il suo lavoro di maturità ed espresso la sua perplessità riguardo alla nota attribuitagli dalla CSM durante la presentazione orale dello stesso (3.5), inferiore a quella ricevuta in sede scolastica (contenuto: 4; forma: 5.5).
C. Tramite ordinanza del 31 luglio 2013, questo Tribunale ha sollecitato il ricorrente a produrre, entro cinque giorni dalla notifica della stessa, la decisione impugnata, ciò che è avvenuto il 2 agosto seguente. Quindi, mediante decisione incidentale del 5 agosto 2013, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo, equivalente alle presunte spese processuali, di Fr. 500.- entro il 2 settembre 2013, il quale è stato saldato il 9 agosto 2013.
D. Rispondendo al ricorso il 18 settembre 2013, la CSM ha proposto di respingerlo, esibendo, a fondamento delle proprie conclusioni, le prese di posizione delle esaminatrici relative all'esame scritto e a quello orale di matematica, nonché dell'esperto, di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
E. Mediante ordinanza del 26 settembre 2013, questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente copie della risposta della CSM e dei suoi allegati, fissandogli nel contempo un termine fino al 18 ottobre 2013 per formulare una replica corredata dei relativi mezzi di prova.
Il ricorrente non essendosi manifestato entro il termine impartito, questo Tribunale ha comunicato alle parti, il 19 novembre 2013, la conclusione dello scambio degli scritti, salvo ulteriori misure istruttorie o memorie delle stesse parti, precisando che la decisione sarebbe stata elaborata in base agli atti e quindi notificata, a meno che un ritiro del ricorso fosse intervenuto nel frattempo.
Diritto:
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni elencate all'art. 32 LTAF.
In concreto, la CSM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. f LTAF) e la sua decisione del 9 luglio 2013, che non rientra nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso.
1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA),
1.3 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, e visto che l'anticipo di Fr. 500.-, relativo alle spese processuali, è stato versato nel termine impartito, per cui non sussistono ostacoli all'esame del litigio nel merito.
2.1 Censurabili sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza, salvo, in quest'ultimo caso, se un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso (art. 49 PA).
2.2 Questioni di diritto procedurale e di diritto sostanziale sono oggetto di una piena cognizione da parte di questo Tribunale, a pena di commettere un diniego di giustizia formale (DTAF 2007/6 consid. 3).
2.2.1 Ciò detto, per costante giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 131 I 467 consid. 3.1 e 121 I 225 consid. 4b), a cui si attiene anche questo Tribunale, l'autorità di ricorso, pur giudicando con piena cognizione, s'impone un certo riserbo allorquando si tratta di verificare nel merito la valutazione di prestazioni d'esame operata dall'autorità inferiore (DTAF 2008/14 consid. 3.1 e 2007/6 consid. 3). La valutazione di prestazioni d'esame esige infatti non soltanto nozioni specifiche che l'autorità chiamata a statuire su un ricorso spesso non possiede, ma anche una conoscenza dell'insegnamento impartito, della personalità dell'esaminando e delle prestazioni fornite dagli altri candidati. In sede ricorsuale non è possibile ricostruire in modo completo e affidabile i fatti determinanti sui quali la prima decisione poggia, ne può essere compito dell'autorità di ricorso quello di ripetere l'esame controverso, ossia di esaminare se il candidato possiede le qualità e capacità richieste per il superamento dell'esame. Già per queste ragioni non è consentito all'autorità di ricorso di sostituire senza necessità il proprio apprezzamento a quello dell'autorità inferiore. Essa deve quindi limitarsi a verificare se gli esaminatori si sono lasciati guidare da considerazioni del tutto estranee all'oggetto, di sorta che la decisione non risulti più sostenibile. Un controllo giudiziale più esteso rischierebbe, inoltre, di originare ingiustizie e di dare adito a discriminazioni nei riguardi degli altri candidati, segnatamente ove il giudizio ricorsuale ordinasse la ripetizione dell'esame, ciò che per forza di cose non potrebbe avvenire in condizioni identiche alle precedenti (DTF 106 Ia 1 consid. 3c e 105 Ia 190 consid. 2a). Si è quindi consolidata la prassi di esaminare - in caso di ricorso contro la valutazione di un esame - l'operato dell'autorità inferiore con un certo riserbo, senza scostarsi senza necessità dall'apprezzamento di quest'ultima. Il Tribunale federale s'impone il medesimo riserbo anche nei casi in cui esso dispone delle conoscenze necessarie a una verifica più estesa (DTF 131 I 467 consid. 3.1). Tuttavia, nel momento in cui il risultato della prima decisione risulti materialmente insostenibile in ragione di un'applicazione di criteri di valutazione troppo elevati da parte degli esaminatori o in presenza di un'evidente sottovalutazione della prestazione del candidato, l'autorità di ricorso rivede - a certe condizioni - la decisione impugnata (decisione del TAF del 16 febbraio 2009, inc. B5635/2009, consid. 4).
2.2.2 Per quanto riguarda invece eventuali irregolarità formali nello svolgimento di un esame, esse non costituiscono un motivo di ricorso ai sensi dell'art. 49 PA, giustificante l'ammissione dello stesso e l'annullamento o la riforma della decisione impugnata, che se sussistono indizi che abbiano potuto influire negativamente sul risultato dell'esame (JAAC 66.62 consid. 4).
2.3 Nella procedura di ricorso, gli esaminatori presentano le loro osservazioni nell'ambito della risposta dell'autorità inferiore (art. 57 cpv. 1 PA). In tale occasione, essi - di regola e previo riesame della valutazione da loro esperita - confermano la medesima oppure indicano se ne reputano opportuno un cambiamento. L'autorità di ricorso non si discosta dal parere formulato dagli esaminatori nella misura in cui non sussistano indizi concreti circa una loro eventuale imparzialità o la valutazione non appaia d'acchito errata o insostenibile. Ciò è tuttavia unicamente il caso se gli esaminatori, nelle loro osservazioni, si confrontano con le sostanziate censure del ricorrente e se il loro parere persuade, in modo particolare se esso diverge da quello del ricorrente (DTAF 2009/14 consid. 3.2 con riferimenti).
3.1 Gli obiettivi e i programmi delle diverse materie dell'esame svizzero di maturità si fondano sul Piano quadro di studi svizzero della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e sono contenuti nelle direttive (art. 9 Ordinanza). Queste direttive sono emanate dalla CSM a complemento dell'Ordinanza e contengono, fra l'altro, gli obiettivi e i programmi delle singole materie, nonché le procedure d'esame e i criteri di valutazione (art. 10 cpv. 1 lett. b e c Ordinanza). Esse sono consultabili sul sito della CSM, più precisamente all'indirizzo elettronico
3.2 L'esame comprende dodici materie, ossia dieci materie fondamentali, un'opzione specifica e un'opzione complementare (art. 14 cpv. 1 Ordinanza). Il candidato sceglie la combinazione delle materie rispettando le condizioni poste dall'Ordinanza e tenendo conto delle materie ammesse nelle direttive (art. 14 cpv. 5 e 7 Ordinanza). In una materia fondamentale l'esame si svolge a un livello di competenza superiore: il candidato sceglie a tale fine una materia del gruppo "seconda lingua nazionale", "terza lingua" e "matematica" (art. 14 cpv. 6 Ordinanza).
3.3 Le prestazioni in ognuna delle dodici materie e nel lavoro di maturità sono espresse in punti e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1; le note inferiori a 4 indicano prestazioni insufficienti (art. 21 cpv. 1 Ordinanza). Ogni nota degli esami orali è attribuita congiuntamente dall'esperto e dall'esaminatore. Nelle discipline sottoposte a parecchi tipi di esami, la nota finale è la media, arrotondata se necessario (art. 21 cpv. 2 Ordinanza). ll totale dei punti è dato dalla somma ponderata delle note nelle dodici materie e nel lavoro di maturità. Per la ponderazione sono applicati i coefficienti seguenti: (a) alle note nelle materie fondamentali biologia, chimica, fisica, storia, geografia, arti visive o musica, nell'opzione complementare e nel lavoro di maturità: coefficiente 1; (b) alle note nella prima lingua e nell'opzione specifica: coefficiente 3; (c) alle note nella materia fondamentale scelta dal gruppo di cui all'articolo 14 cpv. 6 per l'esame a un livello di competenza superiore: coefficiente 3, alle note nelle altre due materie di questo gruppo: coefficiente 2 (art. 21 cpv. 3 Ordinanza).
3.4 L'esame è superato se il candidato: (a) ha ottenuto un totale di almeno 105 punti; o (b) ha ottenuto tra 84 e 104,5 punti, non ha note insufficienti in più di quattro materie e la somma degli scarti di punto in rapporto a 4 in queste discipline è inferiore o uguale a 7 (art. 22 cpv. 1 Ordinanza). Il candidato che, dopo avere sostenuto l'esame completo o i due esami parziali, non ha superato l'esame ha diritto ad un secondo tentativo (art. 26 cpv. 1 Ordinanza).
3.5 Per quanto riguarda la prova scritta di matematica, livello normale, sostenuta dal ricorrente nel giugno 2013, di una durata di quattro ore, essa consisteva in cinque esercizi: i primi due (1 e 2) erano obbligatori, dei tre restanti (3, 4 e 5) dovevano esserne scelti due (se risolti tutti e tre, si consideravano solo i due risolti meglio), ogni esercizio risolto in modo completo e corretto valeva 10 punti e la nota 6 era conseguita con 40 punti.
Il ricorrente ha totalizzato 81 punti e cumulato 6 note insufficienti (italiano: scritto; tedesco: scritto e orale; inglese: scritto; matematica: scritto; lavoro di maturità: scritto) durante il primo tentativo per il conseguimento dell'attestato svizzero di maturità, non soddisfacendo quindi alle condizioni dell'art. 22 cpv. 1 Ordinanza (cfr. consid. 3.4). Ora, nella sua impugnativa, egli, da un lato, censura esplicitamente le note dell'esame scritto ed orale di matematica, esigendo che siano riviste verso l'alto, senza precisare in che misura, e, dall'altro lato, esprime la sua incomprensione riguardo alla discrepanza tra le valutazioni del suo lavoro di maturità formulate dalla sua scuola e dalla CSM.
5.1 Rispetto allo svolgimento dell'esame scritto di matematica, il ricorrente pretende che "nel cercare di affrontare un esercizio [4.1] che non doveva essere presente nella prova scritta, ho perso del tempo, delle energie emotive e sono stato costretto a risolvere gli esercizi 3 e 5, perdendo così la possibilità di scelta degli esercizi facoltativi, perché anche se avessi risolto correttamente quel che rimaneva della parte 4, non avrei potuto ottenere il massimo dei punti da quell'esercizio e questo ha compromesso in parte il mio elaborato".
5.1.1 Pronunciandosi su questa censura d'ordine procedurale, la CSM rinvia essenzialmente, nella sua risposta al ricorso, alle prese di posizione delle esaminatrici e dell'esperto, dalle quali si evince che il ricorrente ha effettivamente rimarcato e segnalato, nel corso della prima parte dello svolgimento dell'esame, che l'esercizio 4.1 prevedeva delle conoscenze non richieste dal programma per l'esame di livello normale, e che l'esaminatrice gli ha dapprima suggerito di tralasciare l'esercizio 4.1 per concentrarsi sui quesiti indipendenti 4.2 e 4.3, comunicandogli quindi, dopo le necessarie verifiche intervenute in un lasso di tempo totale variante dai quindici ai venti minuti, che la scala di valutazione sarebbe stata cambiata.
Ora, questo Tribunale constata che il ricorrente, per sua stessa ammissione, ha in definitiva optato per la risoluzione degli esercizi 1, 2, 3 e 5, tralasciando l'esercizio 4, ed ha così dimostrato che ha potuto continuare a lavorare e terminare l'esame nel tempo regolare di quattro ore nonostante l'equivoco organizzativo occorso. Peraltro, contrariamente a quanto egli afferma, se avesse risolto correttamente i quesiti 4.2 e 4.3, avrebbe potuto ottenere in teoria il massimo dei punti, e ciò in conformità con la nuova scala di valutazione, adeguatamente modificata. In questo senso l'irregolarità nello svolgimento dell'esame non ha quindi potuto influire negativamente sul risultato dello stesso (cfr. consid. 2.2.2), anche se non si può non ammettere che essa ha generato un certo svantaggio per il ricorrente, restringendo la sua possibilità di scelta degli esercizi da risolvere e lasciandolo in una situazione di relativa incertezza durante quindici o venti minuti circa. Questa situazione ha però riguardato, di principio, tutti i candidati, e, considerato che essa è stata chiarita in tempi brevi, almeno nei confronti del ricorrente, e che la scala di valutazione è stata debitamente adattata, non ha avuto conseguenze rilevanti sull'esito dell'esame.
Conviene a questo punto ancora rilevare che non si può escludere che il ricorrente, essendo stato informato del fatto che poteva tralasciare l'esercizio 4.1, sia stato in una certa misura avvantaggiato rispetto ai candidati che non sono stati messi al corrente di questa circostanza, i quali hanno magari tentato di risolvere il detto esercizio, senza successo, durante un lasso di tempo superiore a quello, di circa venti minuti, intercorso tra la rimarca del ricorrente e la risposta dell'esaminatrice.
5.1.2 Per il resto, il ricorrente non contesta la fondatezza della nota dell'esame scritto di matematica come espressione della sua effettiva prestazione, e questo Tribunale non ravvisa alcun valido motivo per dubitare della correttezza della detta valutazione (cfr. consid. 2.2.1).
Visto quanto precede si può in breve affermare che, l'irregolarità caratterizzante l'esame scritto di matematica (esercizio 4.1) essendo stata sanata in tempi brevi senza conseguenze rilevanti sul risultato dello stesso, la censura concernente la nota dell'esame scritto di matematica si rivela infondata.
5.2 Riguardo all'esame orale di matematica, di cui il ricorrente contesta l'esito a causa del contenuto della domanda finale, postagli durante gli ultimi tre minuti, e relativa alla probabilità condizionata, materia prevista non per il livello normale, ma per il livello superiore, l'esaminatrice e l'esperto hanno sottolineato che esso si è svolto regolarmente, sulla base delle tre domande principali seguenti: (1) Che cosa è uno spazio campionario equiprobabile? (2) Fare un esempio di spazio campionario equiprobabile (3) Qual è la probabilità che esca tre volte croce se so che l'ultima è croce? Per quanto concerne la formula della probabilità condizionata, l'esaminatrice ha rilevato che essa è stata discussa alla fine dell'esame, ma che non ne è stata pretesa la conoscenza. Dal canto suo, l'esperto ha precisato che l'esaminatrice ha aiutato il ricorrente, in difficoltà già dall'inizio della prova, con domande e suggerimenti puntuali, ciò che le ha permesso in definitiva di valutare l'esame, dopo ponderazione fra un possibile 3.5 ed un 4, come sufficiente.
In assenza di indizi concreti che permettano di dubitare dell'attendibilità delle affermazioni dell'esaminatrice e dell'esperto, non vi sono motivi per credere, da un lato, che al ricorrente siano stati applicati criteri di valutazione troppo elevati, nonostante il quesito finale sulla probabilità condizionata, al quale non si pretendeva una risposta e di cui, visto che l'interessato non ha saputo affrontare la tematica, non è stato tenuto conto, e, dall'altro lato, che la sua prestazione sia stata sottovalutata (cfr. consid. 2.2.1), considerato che ad essa è stata attribuita la nota più elevata tra le due note possibili.
5.3 Per quanto attiene al lavoro di maturità, il ricorrente non ha sollevato una vera e propria censura dell'operato della CSM, limitandosi in fondo ad esprimere un suo stato d'animo, caratterizzato da perplessità ed incomprensione, rispetto alle diverse valutazioni espresse dalla sua scuola, rispettivamente dalla CSM. In proposito quest'ultima sostiene, nella parte conclusiva della sua risposta al ricorso, che, in modo generale, i voti attribuiti dalle scuole che preparano all'esame svizzero di maturità non danno nessuna garanzia sull'esito dell'esame stesso, e che ciò vale anche rispetto all'apprezzamento del lavoro di maturità del ricorrente.
Ora, questo Tribunale non può che limitarsi ad emettere l'ipotesi che le esigenze poste dalla scuola del ricorrente siano state inferiori a quelle formulate dalla CSM, riprendendo l'argomento convincente esposto da quest'ultima al punto 4.2 della sua risposta, secondo cui se le scuole si attenessero, per la preparazione dei loro allievi, alle direttive per l'esame svizzero di maturità, quest'ultimi dovrebbero teoricamente avere la garanzia di riuscire a passare l'esame.
Occorre a questo punto rammentare che la CSM, nel punto 4.3 della sua risposta, ha precisato che, su richiesta, il ricorrente avrebbe potuto visionare la griglia di valutazione del lavoro di maturità, comprendente tre note parziali (contenuto, forma, presentazione orale), la nota finale ed un commento. Benché questo Tribunale gli abbia trasmesso un esemplare della risposta della CSM il 26 settembre 2013, con copie delle relative prese di posizione delle esaminatrici e dell'esperto, e lo abbia invitato ad inoltrare una replica entro il 18 ottobre seguente, il ricorrente non si è più manifestato, rinunciando così a confrontarsi compiutamente con la questione da lui stesso sollevata, che può in definitiva rimanere aperta per il motivo che, ad ogni modo, anche se il lavoro di maturità risultasse sufficiente, il ricorrente totalizzerebbe cinque insufficienze e non potrebbe perciò ottenere l'attestato svizzero di maturità (cfr. consid. 3.4).
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.
Le spese processuali di Fr. 500.- seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1 PA) e sono compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato dal ricorrente il 27 agosto 2013.
Non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili. Per quanto concerne la CSM, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente e compensate con l'anticipo dello stesso importo, versato il 9 agosto 2013.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
Comunicazione:
al ricorrente (atto giudiziario);
all'autorità inferiore (rif. ...; atto giudiziario).
Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Brentani Dario Quirici
Data di spedizione: 19 dicembre 2013