Entscheiddatum: 09.06.2011Publikationsdatum: 21.06.2011
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IA-1916/2011
Sentenza del 9 giugno 2011 Composizione Giudice Markus Metz (presidente del collegio), giudice Pascal Mollard e giudice Daniel de Vries Reilingh;cancelliera Frida Andreotti. Parti A._______ SA, patrocinata dall'avv. ..., ricorrente, contro Direzione generale delle dogane, Divisione principale diritto e tributi, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Decisione sulle spese di procedura e ripetibili.
Visto:
la decisione 20 giugno 2008 resa dalla Direzione di circondario delle dogane di Lugano concernente l'esazione posticipata di contributi nei confronti della A._______ SA per l'importo complessivo di fr. 3'233.85, confermata su ricorso dalla Direzione generale delle dogane il 3 ottobre 2008,
il ricorso 3 novembre 2008 interposto dalla A._______ SA davanti al Tribunale amministrativo federale contro la predetta decisione,
la sentenza A-6956/2008 del 3 giugno 2010 resa dal Tribunale amministrativo federale che ha accolto il ricorso, annullando la decisione impugnata, siccome, in sunto, non essendo stata comprovata la ricezione delle richieste di verifica inerenti i due certificati d'origine in esame da parte delle competenti autorità cinesi, si giustificava l'annullamento dell'esazione contestata,
il ricorso 7 luglio 2010 interposto dalla Direzione generale delle dogane dinanzi al Tribunale federale contro la predetta sentenza,
la decisione del Tribunale federale 2C_577/2010 resa il 28 marzo 2011 per mezzo della quale l'Alta Corte ha ammesso parzialmente il ricorso, annullando la sentenza impugnata per quanto concerne il certificato d'origine modulo A n. ... del 28 marzo 2006 e confermando quindi la percezione posticipata dei relativi tributi pari a fr. 1'678.40, sancendo altresì che il Tribunale amministrativo federale avrebbe dovuto pronunciarsi nuovamente sulla ripartizione degli oneri processuali per la procedura svoltasi dinanzi ad esso,
e considerato:
che a seguito dell'annullamento parziale da parte del Tribunale federale della predetta decisione di cui al numero di ruolo A-6956/2008, allo scrivente Tribunale incombe il compito di statuire sugli oneri processuali per il procedimento ivi trattato,
che alla luce della decisione del Tribunale federale, il ricorso depositato dalla A._______ SA davanti allo scrivente Tribunale deve essere ammesso solo parzialmente, vale a dire circoscritto all'esazione posticipata di tributi per fr. 1'678.40 derivanti dal certificato d'origine modulo A n. ... (consid. 5),
che il Tribunale federale ha posto a carico della Confederazione (Amministrazione federale delle dogane) e della A._______ SA, in ragione di metà ciascuno, fr. 2'000.-- a titolo di spese giudiziarie per la procedura svoltasi dinanzi ad esso; che ha altresì stabilito che la Confederazione (Amministrazione federale delle dogane) dovrà versare alla A._______ SA fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili ridotte della sede federale,
che, tenuto conto del parziale accoglimento del gravame da parte dell'Alta Corte, in applicazione dell'art. 63 cpv. 1 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) e degli artt. 2 cpv. 1 prima frase e 4 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), le spese processuali fissate in fr. 500.-- sono poste a carico della A._______ SA; che ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio tale importo verrà compensato nella misura corrispondente con l'anticipo spese di fr. 1'000.- da lei versato il 13 novembre 2008 e che la rimanenza le verrà quindi restituita, previa indicazione delle coordinate bancarie,
che giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, se ammette il ricorso, l'autorità giudicante assegna al ricorrente un'indennità per le spese che ha sopportato; che la A._______ SA ha agito nella procedura di cui al numero di ruolo A-6956/2008 davanti allo scrivente Tribunale facendosi assistere da un legale iscritto nel registro degli avvocati del Canton Ticino; che con riferimento all'art. 7 e segg. TS-TAF, in particolare all'art. 7 cpv. 2 TS-TAF che prevede una riduzione in proporzione delle spese ripetibili nel caso di vincita solo parziale di una parte, l'autorità inferiore verserà alla A._______ SA l'importo di fr. 1'000.-- (inclusa IVA e disborsi) a titolo di ripetibili per la predetta procedura di ricorso, ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio,
che non vengono prelevate né spese di procedura (cfr. art. 6 lett. b TS-TAF), né accollate ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 TS-TAF) per la presente decisione,
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Le spese processuali relative alla decisione A-6956/2008 del 3 giugno 2010 per un importo di fr. 500.-- sono poste a carico dalla A._______ SA. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, tale ammontare verrà compensato nella misura corrispondente con l'anticipo spese di fr. 1'000.-- da lei versato. La somma rimanente di fr. 500.-- verrà restituita alla ricorrente, previa indicazione delle sue coordinate bancarie.
La Confederazione (Amministrazione federale delle dogane) corrisponderà alla ricorrente l'importo di fr. 1'000.-- (inclusa IVA e disborsi) a titolo di ripetibili per la procedura di ricorso davanti allo scrivente Tribunale di cui al numero di ruolo A-6956/2008, ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio.
Non si prelevano spese processuali per la presente decisione, né vengono assegnate indennità per ripetibili.
Comunicazione a:
ricorrente (atto giudiziario),
autorità inferiore (atto giudiziario).
Il presidente del collegio: La cancelliera: Markus Metz Frida Andreotti
Rimedi giuridici:
contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (artt. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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