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a-1916-2011 ΓÇó Costs and compensation after partial Federal Supreme Court remand
a-1916-2011Tribunale amministrativo federale / 1a divisione9 giu 2011Modified
Following the Federal Supreme Court’s partial allowance of the customs appeal, the Federal Administrative Court had to redetermine only the procedural consequences of the earlier appeal case. It charged A._______ SA with CHF 500 in court costs, set off against the CHF 1,000 advance payment and ordered reimbursement of the balance. It also ordered the Confederation, through the Federal Customs Administration, to pay CHF 1,000 in reduced party compensation for the earlier appeal proceedings. No costs or compensation were imposed for the present decision.
Art. 63 cpv. 1 PA; Art. 64 cpv. 1 PA; Arts. 2 cpv. 1, 4 and 7 cpv. 2 TS-TAF; costs and party compensation after partial success and remand. Where a party prevails only in part, procedural costs and party compensation are apportioned proportionally. A previous partial reversal by the Federal Supreme Court binds the lower court for the recalculation of costs and compensation. For the deciding decision itself, no costs are levied where the applicable tariff excludes them; likewise, no party compensation is awarded absent a recoverable expense situation.
Entscheiddatum: 09.06.2011Publikationsdatum: 21.06.2011
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IA-1916/2011
Sentenza del 9 giugno 2011 Composizione Giudice Markus Metz (presidente del collegio), giudice Pascal Mollard e giudice Daniel de Vries Reilingh;cancelliera Frida Andreotti. Parti A._______ SA, patrocinata dall'avv. ..., ricorrente, contro Direzione generale delle dogane, Divisione principale diritto e tributi, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Decisione sulle spese di procedura e ripetibili.
Visto:
la decisione 20 giugno 2008 resa dalla Direzione di circondario delle dogane di Lugano concernente l'esazione posticipata di contributi nei confronti della A._______ SA per l'importo complessivo di fr. 3'233.85, confermata su ricorso dalla Direzione generale delle dogane il 3 ottobre 2008,
il ricorso 3 novembre 2008 interposto dalla A._______ SA davanti al Tribunale amministrativo federale contro la predetta decisione,
la sentenza A-6956/2008 del 3 giugno 2010 resa dal Tribunale amministrativo federale che ha accolto il ricorso, annullando la decisione impugnata, siccome, in sunto, non essendo stata comprovata la ricezione delle richieste di verifica inerenti i due certificati d'origine in esame da parte delle competenti autorità cinesi, si giustificava l'annullamento dell'esazione contestata,
il ricorso 7 luglio 2010 interposto dalla Direzione generale delle dogane dinanzi al Tribunale federale contro la predetta sentenza,
la decisione del Tribunale federale 2C_577/2010 resa il 28 marzo 2011 per mezzo della quale l'Alta Corte ha ammesso parzialmente il ricorso, annullando la sentenza impugnata per quanto concerne il certificato d'origine modulo A n. ... del 28 marzo 2006 e confermando quindi la percezione posticipata dei relativi tributi pari a fr. 1'678.40, sancendo altresì che il Tribunale amministrativo federale avrebbe dovuto pronunciarsi nuovamente sulla ripartizione degli oneri processuali per la procedura svoltasi dinanzi ad esso,
e considerato:
che a seguito dell'annullamento parziale da parte del Tribunale federale della predetta decisione di cui al numero di ruolo A-6956/2008, allo scrivente Tribunale incombe il compito di statuire sugli oneri processuali per il procedimento ivi trattato,
che alla luce della decisione del Tribunale federale, il ricorso depositato dalla A._______ SA davanti allo scrivente Tribunale deve essere ammesso solo parzialmente, vale a dire circoscritto all'esazione posticipata di tributi per fr. 1'678.40 derivanti dal certificato d'origine modulo A n. ... (consid. 5),
che il Tribunale federale ha posto a carico della Confederazione (Amministrazione federale delle dogane) e della A._______ SA, in ragione di metà ciascuno, fr. 2'000.-- a titolo di spese giudiziarie per la procedura svoltasi dinanzi ad esso; che ha altresì stabilito che la Confederazione (Amministrazione federale delle dogane) dovrà versare alla A._______ SA fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili ridotte della sede federale,
che, tenuto conto del parziale accoglimento del gravame da parte dell'Alta Corte, in applicazione dell'art. 63 cpv. 1 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) e degli artt. 2 cpv. 1 prima frase e 4 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), le spese processuali fissate in fr. 500.-- sono poste a carico della A._______ SA; che ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio tale importo verrà compensato nella misura corrispondente con l'anticipo spese di fr. 1'000.- da lei versato il 13 novembre 2008 e che la rimanenza le verrà quindi restituita, previa indicazione delle coordinate bancarie,
che giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, se ammette il ricorso, l'autorità giudicante assegna al ricorrente un'indennità per le spese che ha sopportato; che la A._______ SA ha agito nella procedura di cui al numero di ruolo A-6956/2008 davanti allo scrivente Tribunale facendosi assistere da un legale iscritto nel registro degli avvocati del Canton Ticino; che con riferimento all'art. 7 e segg. TS-TAF, in particolare all'art. 7 cpv. 2 TS-TAF che prevede una riduzione in proporzione delle spese ripetibili nel caso di vincita solo parziale di una parte, l'autorità inferiore verserà alla A._______ SA l'importo di fr. 1'000.-- (inclusa IVA e disborsi) a titolo di ripetibili per la predetta procedura di ricorso, ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio,
che non vengono prelevate né spese di procedura (cfr. art. 6 lett. b TS-TAF), né accollate ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 TS-TAF) per la presente decisione,
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Le spese processuali relative alla decisione A-6956/2008 del 3 giugno 2010 per un importo di fr. 500.-- sono poste a carico dalla A._______ SA. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, tale ammontare verrà compensato nella misura corrispondente con l'anticipo spese di fr. 1'000.-- da lei versato. La somma rimanente di fr. 500.-- verrà restituita alla ricorrente, previa indicazione delle sue coordinate bancarie.
La Confederazione (Amministrazione federale delle dogane) corrisponderà alla ricorrente l'importo di fr. 1'000.-- (inclusa IVA e disborsi) a titolo di ripetibili per la procedura di ricorso davanti allo scrivente Tribunale di cui al numero di ruolo A-6956/2008, ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio.
Non si prelevano spese processuali per la presente decisione, né vengono assegnate indennità per ripetibili.
Comunicazione a:
ricorrente (atto giudiziario),
autorità inferiore (atto giudiziario).
Il presidente del collegio: La cancelliera: Markus Metz Frida Andreotti
Rimedi giuridici:
contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (artt. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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