Sentenza del 30 agosto 2018
Corte penale
Composizione
Giudici penali federali Giuseppe Muschietti,
Presidente del Collegio giudicante,
Sylvia Frei e Miriam Forni,
Cancelliera Francesca Pedrazzi
Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
rappresentato dal Procuratore federale Alfredo Rezzo-
nico,
contro
A., cittadino italiano, patrocinato dal difensore di fiducia
avv. Alexandra Hardegger,
Oggetto
Indennizzo e riparazione del torto morale
Rinvio del Tribunale federale
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um ero d el l ' i nc art o: S K . 20 18. 43
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Fatti:
A. Con atto d’accusa del 22 gennaio 2015 il Ministero pubblico della Confederazione
(in seguito: MPC) ha promosso l’accusa dinanzi alla Corte penale del Tribunale
penale federale (in seguito: TPF) nei confronti, tra gli altri, di A. per titolo di ripe-
tuto riciclaggio di denaro aggravato, usura, conseguimento fraudolento di una
falsa attestazione e ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupe-
facenti.
B. Con sentenza SK.2015.7 del 29 agosto 2016 la Corte penale del TPF ha disposto
l’abbandono del procedimento penale per il titolo di ripetuto riciclaggio di denaro
aggravato e per un capo d’accusa concernente l’usura, e ha prosciolto A. da tutti
gli ulteriori capi d’accusa. Le spese procedurali sono state poste a carico della
Confederazione e la retribuzione del difensore d’ufficio di A. è stata fissata in
fr. 191'682.60, importo a carico della Confederazione. All’imputato è stato rico-
nosciuto un indennizzo pari a fr. 98'572.--, oltre interessi del 5% dal 19 maggio
2016, per le spese legali precedenti la nomina del difensore d’ufficio e di
fr. 130'000.--, oltre interessi del 5% dal 10 aprile 2009, a titolo di riparazione del
torto morale.
C. Contro la decisione del TPF, A. ha interposto ricorso in materia penale al Tribu-
nale federale. Con sentenza del 23 luglio 2018 (sentenza del Tribunale federale
6B_1054/2017 del 23 luglio 2018), l’Alta Corte ha parzialmente accolto il gra-
vame, annullando il punto n. 5 del punto I della sentenza impugnata, nella misura
in cui lo stesso concerne gli interessi sulla riparazione del torto morale, e rin-
viando la causa al TPF per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi. In so-
stanza, il Tribunale federale ha accolto il ricorso per ciò che attiene alla data della
decorrenza degli interessi sull’indennità per la riparazione del torto morale.
D. A seguito del rinvio da parte dell’Alta Corte, la Corte penale del Tribunale penale
federale ha aperto un nuovo procedimento, rubricato sub SK.2018.43.
E. Mediante missiva del 2 agosto 2018, la Corte ha informato le parti che la proce-
dura si sarebbe svolta per iscritto e ha assegnato alle stesse un termine scadente
il 20 agosto 2018 per sottoporre le loro eventuali osservazioni. Tramite scritto del
17 agosto 2018, il difensore di fiducia di A. è inoltre stato invitato a inoltrare
un’eventuale nota d’onorario.
F. Con scritto del 20 agosto 2018, con copia alla difesa, il MPC ha comunicato di
non presentare delle osservazioni.
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G. Il patrocinatore di A., con scritto del 20 agosto 2018, ha inoltrato alla Corte le
proprie osservazioni, che sono state trasmesse al MPC per presa di posizione
eventuale.
H. Lo scambio degli allegati è stati dichiarato concluso in data 27 agosto 2018.
La Corte considera in diritto:
- Procedura scritta
1.1 Il Tribunale federale ha statuito nella sentenza 6B_450/2012 del 21 gennaio
2013, consid. 2.2, che i casi in cui si potrebbe ritenere superfluo un dibattimento
da parte della Corte penale del Tribunale penale federale a seguito di un rinvio
operato dall’Alta Corte concernono in particolare quelle fattispecie in cui il nuovo
giudizio dell’istanza inferiore è circoscritto a questioni secondarie o limitato a una
nuova commisurazione della pena dopo che il Tribunale federale ha già statuito
definitivamente sulla colpevolezza dell'imputato.
1.2 Nel caso concreto, trattasi, a non averne dubbi, di una questione secondaria ai
sensi della giurisprudenza, circoscritta al solo momento della decorrenza del cal-
colo degli interessi portanti sull’indennità riconosciuta ad A., motivo per cui la
procedura scritta è stata instaurata da questa Corte, peraltro con l’accordo delle
parti.
- Procedura a seguito del rinvio da parte del Tribunale federale
2.1 Secondo l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le con-
clusioni delle parti. L'Alta Corte può esaminare unicamente i punti della sentenza
impugnata espressamente contestati dal ricorrente (v. DONZALLAZ, Loi sur le Tri-
bunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, n. 4284 ad art. 107 LTF). In questo
senso, l'eventuale annullamento può concernere unicamente quelle parti della
sentenza per le quali il ricorso è stato accolto. Per tali parti, l'autorità che si oc-
cupa del nuovo giudizio giusta l'art. 107 cpv. 2 LTF è vincolata dalle considera-
zioni di diritto sviluppate dal Tribunale federale nella sua sentenza cassatoria, le
quali devono essere riprese nella nuova decisione (v. DTF 135 III 334 consid.
2.1). A causa dell’effetto vincolante delle decisioni di rinvio, sia il tribunale desti-
natario del rinvio che le parti non possono ancorare il nuovo giudizio su fatti di-
versi da quelli già constatati o su opinioni giuridiche espressamente respinte me-
diante la sentenza di rinvio o addirittura non riportate nei considerandi (DTF 143
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IV 214 consid. 5.3.3 con rinvii). Questa giurisprudenza si basa sul principio che,
in linea di massima, il procedimento penale si conclude con la sentenza
dell’istanza cantonale superiore (DTF 117 IV 97 consid. 4a con rinvii). Fatti nuovi
possono essere presi in considerazione unicamente se riguardano aspetti og-
getto della decisione di rinvio, i quali non possono tuttavia né essere estesi né
ancorati su di un nuovo fondamento giuridico (v. sentenza del Tribunale federale
6B_534/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 1.2 con rinvii). Se l’Alta Corte accoglie
il ricorso e rinvia la causa all’istanza inferiore per nuovo giudizio, in virtù del diritto
federale quest’ultima può trattare unicamente i punti della sentenza che sono
stati cassati dal Tribunale federale. Le altri parti della sentenza permangono e
devono essere riprese nella nuova decisione. A tal proposito, è decisiva la portata
materiale della decisione dell’Alta Corte. La nuova decisione dell’istanza inferiore
è quindi limitata a quella tematica che, secondo i considerandi dell’Alta Corte,
necessita di nuovo giudizio. Per pronunciare il nuovo giudizio, non deve di con-
seguenza essere riavviato l'intero procedimento, ma unicamente quanto è ne-
cessario per ossequiare ai considerandi vincolanti della decisione del Tribunale
federale (sentenze del Tribunale federale 6B_1431/2017 del 31 luglio 2018 con-
sid. 1.3 e riferimenti citati; 6B_372/2011 del 12 luglio 2011, consid. 1.1.2).
2.2 In concreto, l’Alta Corte ha parzialmente accolto il ricorso di A., rinviando la causa
alla Corte penale per nuovo giudizio unicamente in punto alla data della decor-
renza degli interessi sull’indennità per la riparazione del torto morale. L’esame
del Collegio giudicante è pertanto limitato al predetto quesito e non vi è la possi-
bilità di statuire su quei punti della sentenza SK.2015.7 che non sono stati annul-
lati dalla sentenza del Tribunale federale. Il dispositivo della sentenza SK.2015.7
del 29 agosto 2016 deve pertanto essere nuovamente ripreso - per quel che con-
cerne A. - ma quei punti che non sono stati annullati dalla pronuncia del Tribunale
federale 6B_1054/2017 del 23 luglio 2018 e che non sono toccati dall’annulla-
mento devono essere riportati, evidentemente immutati, nella presente pronuncia
(v. considerando precedente). Per la motivazione di dette parti immutate si ri-
manda alla sentenza SK.2015.7 del 29 agosto 2016.
- Nel merito del rinvio
3.1 Il rinvio da parte dell’Alta Corte verte unicamente sulla decorrenza degli interessi
della riparazione del torto morale, e non sull’importo della riparazione stessa, pari
a fr. 130'000.-- oltre interessi del 5%, riconosciuto dalla Corte penale nella sen-
tenza SK.2015.7 del 29 agosto 2016.
3.2 Secondo costante giurisprudenza dell’Alta Corte, nel danno rientra l’interesse a
partire dal momento in cui si verifica l’evento dannoso. L’interesse del danno
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corre fino al pagamento del risarcimento e mira a collocare l’avente diritto nella
posizione che avrebbe se la sua pretesa fosse soddisfatta il giorno dell’atto ille-
cito, rispettivamente al momento del suo effetto economico. Anche sulle ripara-
zioni del torto morale devono essere corrisposti interessi a partire dall’evento
dannoso. Come per l’interesse del danno, l’interesse sulla riparazione del torto
morale dal momento in cui si verifica la lesione persegue lo scopo di porre il
creditore nella situazione in cui si troverebbe se il risarcimento gli fosse versato
già al momento della lesione della personalità, rispettivamente al verificarsi del
danno morale. L’interesse fa parte della riparazione, la quale deve essere inte-
gralmente garantita alla persona danneggiata indipendentemente dalla durata
della procedura fino alla fissazione definitiva dell’indennità, rispettivamente fino
al pagamento della stessa. L’interesse deve compensare la mancata disponibilità
dell’uso del capitale per il periodo tra la realizzazione dell’atto dannoso, rispetti-
vamente i suoi effetti sulla personalità della vittima, e il versamento. Giusta
l’art. 73 cpv. 1 CO, il tasso d’interesse è del 5%. Secondo la giurisprudenza, il
momento della privazione della libertà personale costituisce, nel caso di una ri-
parazione del torto morale ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP per una carce-
razione preventiva ingiustificata, l’evento dannoso che dà luogo alla correspon-
sione di interessi (v. sentenza del Tribunale federale 6B_1404/2016 del 13 giu-
gno 2017 consid. 2.2 e riferimenti).
3.3 In concreto, A. è stato arrestato il 19 luglio 2004 (cl. 240 p. 6.2.3 e segg.).
3.4 Alla luce di quanto sopra esposto, la data di decorrenza degli interessi della ripa-
razione del torto morale è il 19 luglio 2004.
- Spese del procedimento
Le spese della presente procedura SK.2018.43, pari a fr. 1'000.-- (art. 7 lett. b
RSPPF), sono a carico della Confederazione, il rinvio da parte dell’Alta Corte non
essendo imputabile ad A.
- Indennità per il difensore di fiducia
5.1 Il difensore di fiducia di A. ha inoltrato alla Corte una nota d’onorario concernente
le prestazioni fornite per il patrocinio di A. nel presente procedimento
SK.2018.43. In particolare, il legale ha fatturato 2.65 ore a titolo di onorari, ai quali
ha applicato una tariffa oraria di fr. 230.--, nonché fr. 6.30 (IVA inclusa) di di-
sborsi. La nota d’onorario è stata inviata al MPC per eventuale presa di posizione.
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5.2 La Corte ritiene che le prestazioni fatturate dal difensore di A. sono adeguate e
le riconosce senza apportare modifica alcuna. Posto che dal 1° gennaio 2018
l’IVA applicabile è del 7.7%, ad A. viene riconosciuta un’indennità di fr. 662.80
[fr. 609.50 (onorari: 2.65h * 230fr/h) + fr. 47.-- (IVA al 7.7%) + fr. 6.30 (disborsi)]
a titolo di indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei
suoi diritti procedurali (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).
- Per completezza, il dispositivo della presente sentenza riprende l’integralità delle
pronunce di cui al dispositivo della sentenza SK.2015.7 del 29 agosto 2016, nella
misura in cui esse concernono A., operando al riguardo quelle integrazioni e mo-
difiche che si impongono a seguito del rinvio del 23 luglio 2018 dell’Alta Corte,
segnatamente in punto alla retribuzione del difensore di fiducia.
- È ordinato l’abbandono del procedimento:
1.1. per il capo d’accusa 1.1.2;
1.2. per il capo d’accusa 1.3.1.1, limitatamente alla fattispecie occorsa nel 2000.
- A. è prosciolto dai restanti capi d’accusa.
- Le spese procedurali sono a carico della Confederazione.
- La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Tuto Rossi è fissata in fr. 191’682.60
(IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.
5.1. Le richieste di indennizzo e riparazione del torto morale di A. vengono accolte
limitatamente a fr. 98’572.-- (IVA inclusa), oltre interessi del 5% dal 19 maggio
2016, a titolo di indennizzo, nonché a fr. 130’000.--, oltre interessi del 5% dal 19
luglio 2004, a titolo di torto morale.
5.2. La richiesta di indennizzo di fr. 662.80 (IVA inclusa) di A. è accolta (art. 429 cpv.
1 lett. a CPP).
6. È ordinata la confisca (art. 69 CP) degli oggetti di cui ai punti 4.4.7.1, 4.4.7.2,
4.4.9.11, 4.4.9.12, 4.4.10.1 e 4.4.10.2 dell’atto d’accusa.
7. È ordinato il dissequestro dei restanti beni e valori di pertinenza di A.
8. L’azione di B. è rinviata al foro civile.
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera
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Il testo integrale della sentenza viene notificato a:
Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Alfredo Rezzo-
nico,
Avv. Alexandra Hardegger, difensore di fiducia di A.
Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a:
Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d’esecuzione (testo
integrale)
Informazione sui rimedi giuridici
Ricorso al Tribunale federale
Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tri-
bunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.
78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).
Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF).
Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in
violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito
del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
Spedizione: 30 agosto 2018