Sentenza del 18 agosto 2017 Corte penale Composizione
Giudici penali federali Giuseppe Muschietti, Presidente del Collegio giudicante, Tito Ponti e Miriam Forni, Cancelliera Francesca Pedrazzi Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA- ZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni,
contro
A., difeso dal patrocinatore di fiducia avv. Carlo Borradori,
in carcerazione preventiva dal 22 febbraio 2017 al 18 maggio 2017 in esecuzione anticipata della pena dal 19 maggio 2017
Oggetto
Infrazione alla Legge federale che vieta i gruppi “Al- Qaïda” e “Stato islamico” nonché le organizzazioni associate, infrazione alla previgente Ordinanza B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: S K .2 01 7.3 9
2 - dell'Assemblea federale che vieta il gruppo Al-Qaïda e le organizzazioni associate
3 - Fatti: A. Il 25 maggio 2016, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: “MPC”) ha aperto un’istruzione penale (n. SV.2016.0735-MAS) nei confronti di A. e di ignoti per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter e di violazione dell’art. 2 della Legge federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico” nonché le organizzazioni associate (SR 122) (cl. 1 p. 1.1 e seg.). B. Il predetto procedimento è stato esteso, in data 9 agosto 2016, pure nei confronti di B. (cl. 1 p. 1.3) per i medesimi titoli di reato nonché per rappresentazione di atti di cruda violenza ai sensi dell’art. 135 CP. C. Il 22 febbraio 2017 il Procuratore federale ha ordinato l’incarcerazione di A. (cl. 1 p. 6.1), e in data 23 febbraio 2017 ha proposto al giudice dei provvedimenti coercitivi (in seguito: “GPC”) di ordinare la carcerazione preventiva di A. (p. 6.23 e segg.); proposta che il GPC ha accolto tramite decisione del 24 febbraio 2017 (p. 6.34 e segg.). D. Tramite decreto del 12 maggio 2017 (cl. 10 p. 16.1.48 e seg.) il MPC ha accolto la richiesta di A. dell’8 maggio 2017 (p. 16.1.46 e seg.) di procedere nei suoi confronti tramite rito abbreviato. Conseguentemente, il medesimo giorno il MPC ha pure decretato la disgiunzione del procedimento condotto nei confronti di A. dal procedimento federale n. SV.2016.0735-MAS (cl. 1 p. 1.4 e segg.). Il nuovo dossier procedurale nei confronti di A. è stato condotto col numero di ruolo SV.2017.0770-MAS. E. Il MPC, mediante decreto del 12 maggio 2017 (cl. 1 p. 6.92 e segg.), ha pure accolto la richiesta di A. tendente alla modifica del suo statuto di carcerazione (cl. 10 p. 16.1.46 e seg.); A. è dunque stato posto in regime di esecuzione anticipata della pena a partire dal 19 maggio 2017. F. Il 12 luglio 2017, il MPC ha quindi comunicato all’imputato l’atto di accusa ex art. 360 CPP, assegnandogli un termine per determinarsi in merito (cl. 1 p. 4.1 e segg.; p. 4.17 e seg.). L’atto di accusa in parola recita in particolare quanto segue:
4 - “Atto d’accusa (rito abbreviato) Art. 360 e segg. CPP
[omissis]
1.1 Violazione dell’art. 2 cpv. 1 e 2 della Legge federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico” nonché le organizzazioni associate per avere, a partire almeno da gennaio 2014 e fino al giorno del suo arresto il 22 febbraio 2017, a Lugano, in particolar modo a Viganello, e in altre località non meglio precisate del Ticino, nonché in Italia a Como e a Reggio Emilia, con coscienza e volontà, organizzato azioni propagandistiche e proselitistiche assumendo il ruolo di indottrinatore e radicalizzatore a sostegno del gruppo “Jabhat Al- Nusra” e dei suoi obiettivi, nel quale A. si identifica, gruppo affiliato ad “Al-Qaïda” e che per quanto riguarda condotta, obiettivi e mezzi vi corrisponde, nonché per avere, nel corso del periodo gennaio – aprile 2015 e nel luglio 2015, a Lugano e in altre località non meglio precisate del Ticino e a Omeranli in provincia di Kulu in Turchia, con coscienza e volontà facilitato due combattenti “foreign fighters” a raggiungere il territorio di guerra siro-iracheno e il gruppo armato dell’ISIS, promuovendo così in altro modo le attività del gruppo “Stato islamico”; e meglio per avere,
1.1.1 A partire almeno da gennaio 2014 e fino al giorno del suo arresto il 22 febbraio 2017, a Lugano e in altre località non meglio precisate del Ticino, nonché in Italia e in particolare a Como e a Reggio Emilia, sia di persona sia tramite i mezzi di comunicazione virtuale quali Whatsapp, Telegram, messaggi, telefonate, Facebook e messenger di Facebook a partire dal suo cellulare e dal suo computer situato a Lugano, sia a voce sia per il tramite di materiale cartaceo e informatico, persona alla religione (Aqidah) e pertanto a Dio e alla Shari’a, al Tawhid (puro monoteismo dell’unicità di Allah) nonché affrontando discorsi concernenti il martirio, la jihad armata e la bontà delle attività messe in atto dal gruppo ribelle “Jabhat al-Nusra” nei territori di guerra siro-iracheni per la liberazione della popolazione oppressa dal regime di Bashar al Assad,
1 Per una panoramica dei mezzi di prova cfr. il verbale di interrogatorio di A. del 23.06.2017 reso dinanzi al Ministero Pubblico della Confederazione (doc. MPC n. 13-001-0385 / 13-001-0401)
1.1.1.1 nelle circostanze di tempo al punto 1.1.1 menzionate, a Lugano e in altre località del Ticino non meglio precisate e in un’occasione a Reggio Emilia in Italia, nelle modalità al punto 1.1.1 menzionate, fatto da’wa a C. rafforzando i suoi concetti di islam radicale in relazione all’ideologia del gruppo “Jabhat al-Nusra”, e meglio spiegandogli che: la morte da martire nell’islam è considerata la morte migliore poiché è scritto nel Corano e il martire che muore combattendo in nome di Allah raggiunge il paradiso, il gruppo “Jabhat al-Nusra” è nel giusto poiché i suoi obiettivi e le sue attività in territori di guerra sono volti a liberare la popolazione oppressa dal regime di Bashar al Assad e dall’ISIS che uccide i “fratelli” nell’islam tra cui anche gli stessi combattenti appartenenti ai gruppi ribelli come “Jabhat al-Nusra”, un musulmano non può negare la jihad armata, altrimenti commetterebbe un atto di miscredenza siccome è previsto dal Corano (che bisogna seguire alla lettera piegando il proprio volere ad Allah) come e quando si può fare jihad armata, per esempio nel mondo in cui i musulmani vengono oppressi, secondo l’Aqidah, anche il combattere, e pertanto la jihad armata, può divenire un’adorazione, contrariamente a quanto fa l’ISIS compiendo attentati in Europa e nel mondo, la terra per combattere e fare jihad armata sono i paesi come la Siria o l’Iraq in cui i musulmani sono oppressi e bisogna aiutare a liberare la popolazione perché nell’islam è un diritto e un dovere difendersi dall’oppressore, esattamente come sta facendo il gruppo “Jabhat al-Nusra”, nell’islam esiste il concetto di “occhio per occhio dente per dente”, un musulmano quando fa da’wa lo fa anche con le azioni, pertanto la parola data ad Allah bisogna mantenerla e bisogna mettere in atto quanto detto e promesso in nome di Allah, pena di peccare di ipocrisia, guadagnandosi la sua fiducia in qualità di insegnante tanto da rendersi agli occhi di C. un punto di riferimento per la fede islamica radicale e farlo sentire in dovere di chiedergli in data 29 ottobre 2016 l’approvazione per partire a combattere in territorio siro-iracheno.
1.1.1.2 a far tempo dall’agosto 2016 e fino al giorno del suo arresto il 22 febbraio 2017, a Lugano e in altre località del Ticino non meglio precisate e a Como in Italia, nelle modalità al punto 1.1.1 menzionate, fatto da’wa a D. insegnandole i concetti dell’islam radicale in relazione all’ideologia del gruppo “Jabhat al-Nusra”, e meglio spiegandole che:
1.1.1.3 nelle circostanze di tempo al punto 1.1.1 menzionate, a Lugano e in altre località del Ticino non meglio precisate, nelle modalità al punto 1.1.1 menzionate, fatto da’wa a E. insegnandogli i concetti dell’islam radicale in relazione all’ideologia del gruppo “Jabhat al-Nusra”, e meglio spiegandogli che: la morte da martire nell’islam è considerata la morte migliore poiché è scritto nel Corano e il martire che muore combattendo in nome di Allah raggiunge il paradiso, il gruppo “Jabhat al-Nusra” è nel giusto poiché i suoi obiettivi e le sue attività in territori di guerra sono volti a liberare la popolazione oppressa dal regime di Bashar al Assad e dall’ISIS che uccide i “fratelli” nell’islam tra cui anche gli stessi combattenti appartenenti ai gruppi ribelli come “Jabhat al-Nusra”, un musulmano non può negare la jihad armata, altrimenti commetterebbe un atto di miscredenza siccome è previsto dal Corano (che bisogna seguire alla lettera piegando il proprio volere ad Allah) come e quando si può fare jihad armata, per esempio nel mondo in cui i musulmani vengono oppressi,
1.1.1.4 nelle circostanze di tempo al punto 1.1.1 menzionate, a Lugano, in particolare presso le rispettive abitazioni private, presso l’esercizio pubblico “Z.” a Viganello e in altre località del Ticino non meglio precisate, nelle modalità al punto 1.1.1 menzionate, fatto da’wa a F., persona inizialmente considerata dallo stesso A. islamista “moderato”, insegnandogli i concetti dell’islam radicale in relazione all’ideologia del gruppo “Jabhat al-Nusra”, e con l’intento di fornirgli un alternativa all’ideologia dell’ISIS e meglio spiegandogli principi che in parte già conosceva e in particolare che: la morte da martire nell’islam è considerata la morte migliore poiché è scritto nel Corano e il martire che muore combattendo in nome di Allah raggiunge il paradiso, il gruppo “Jabhat al-Nusra” è nel giusto poiché i suoi obiettivi e le sue attività in territori di guerra sono volti a liberare la popolazione oppressa dal regime di Bashar al Assad e dall’ISIS che uccide i “fratelli” nell’islam tra cui anche gli stessi combattenti appartenenti ai gruppi ribelli come “Jabhat al-Nusra”, un musulmano non può negare la jihad armata, altrimenti commetterebbe un atto di miscredenza siccome è previsto dal Corano (che bisogna seguire alla lettera piegando il proprio volere ad Allah) come e quando si può fare jihad armata, per esempio nel mondo in cui i musulmani vengono oppressi, secondo l’Aqidah, anche il combattere, e pertanto la jihad armata, può divenire un’adorazione, contrariamente a quanto fa l’ISIS compiendo attentati in Europa e nel mondo, la terra per combattere e fare jihad armata sono i paesi come la Siria o l’Iraq in cui i musulmani sono oppressi e bisogna aiutare a liberare la popolazione perché nell’islam è un diritto e un dovere difendersi dall’oppressore, esattamente come sta facendo il gruppo “Jabhat al-Nusra”, trasmettendo e insegnando a F. una visione radicale dell’islam, tanto da trasformare la sua visione dell’Islam da “moderata” a “radicale”, seppur a livello ideologico e di corrente la visione di F. non corrisponda con quella di A. e dunque non abbia abbracciato il gruppo di “Jabhat al-Nusra”;
1.1.1.5 nelle circostanze di tempo al punto 1.1.1 menzionate, a Lugano, in particolare a Viganello presso gli esercizi pubblici “Z.” e “Y.”, nonché presso le case private e in altre località del Ticino non meglio precisate, nelle modalità al punto 1.1.1 menzionate, fatto da’wa a G., H., I., J., K., L. e altre persone non meglio identificate, insegnando loro i concetti dell’islam radicale in relazione all’ideologia del gruppo “Jabhat al-Nusra” e con l’intento di fornire loro un alternativa all’ideologia dell’ISIS, e meglio spiegando loro principi che in parte già conoscevano e in particolare che: la morte da martire nell’islam è considerata la morte migliore poiché è scritto nel Corano e il martire che muore combattendo in nome di Allah raggiunge il paradiso, il gruppo “Jabhat al-Nusra” è nel giusto poiché i suoi obiettivi e le sue attività in territori di guerra sono volti a liberare la popolazione oppressa dal regime di Bashar al Assad e dall’ISIS che uccide i “fratelli” nell’islam tra cui anche gli stessi combattenti appartenenti ai gruppi ribelli come “Jabhat al-Nusra”, un musulmano non può negare la jihad armata, altrimenti commetterebbe un atto di miscredenza siccome è previsto dal Corano (che bisogna seguire alle lettera piegando il proprio volere ad Allah) come e quando si può fare jihad armata, per esempio nel mondo in cui i musulmani vengono oppressi, secondo l’Aqidah, anche il combattere, e pertanto la jihad armata, può divenire un’adorazione, contrariamente a quanto fa l’ISIS compiendo attentati in Europa e nel mondo, la terra per combattere e fare jihad armata sono i paesi come la Siria o l’Iraq in cui i musulmani sono oppressi e bisogna aiutare a liberare la popolazione perché nell’islam è un diritto e un dovere difendersi dall’oppressore, esattamente come sta facendo il gruppo “Jabhat al-Nusra”, nell’islam esiste il concetto di “occhio per occhio dente per dente”, tanto da essere riuscito ad allontanare almeno G., I., K. e L. dall’ideologia del gruppo “Stato islamico” e fornendo loro, nell’ideologia del gruppo “Jabhat al-Nusra” un alternativa all’ISIS, nonché per avere,
1.1.2 nel corso del periodo gennaio - aprile 2015 e nel luglio 2015, a Lugano e a Omeranli in provincia di Kulu in Turchia, facilitato il viaggio verso i territori di guerra siro-iracheni di M. e di N., promuovendo così in altro modo il gruppo “Stato islamico” e meglio per avere, nelle circostanze e nei confronti delle persone seguenti:
1.1.2.1 nel corso del periodo gennaio - aprile 2015, a Lugano,
1.1.2.2 nel corso del mese di luglio 2015, a Omeranli in provincia di Kulu in Turchia, aiutato N. a raggiungere le zone di guerra in territorio siro iracheno, ospitandolo per due giorni e mezzo insieme alla moglie O. presso casa sua in Turchia prima che lo stesso riprendesse il viaggio in direzione della Siria facendo sembrare il viaggio dei coniugi N. e O. una vacanza e rendendo così vani gli accertamenti di Polizia atti a stabilire i pernottamenti della coppia e facendo perdere le tracce di N. in Turchia, confermandogli che la strada che intendeva percorrere per raggiungere la Siria (Adana e poi Gazyantep) da Omeranli (Turchia) via Jarabulus (città in Siria situata alla frontiera) era giusta, pur sapendo che N. era intenzionato a raggiungere le file dell’ISIS in Siria come da lui riferitogli sia nel corso del Ramadan del 2015 sia durante la sosta a Omeranli, nonché per aver riaccompagnato, su espressa richiesta di N., la moglie O. fino all’aeroporto di Milano Malpensa, accertandosi però che la stessa non partisse dal suo stesso aeroporto al fine di evitare di destare sospetti, ma incontrandosi all’aeroporto di Istanbul dove entrambi hanno fatto scalo per poi proseguire insieme il volo di rientro.
[omissis]
[omissis]
7.1 A. è dichiarato colpevole di:
7.2 A. è condannato alla pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, pena parzialmente sospesa, di cui 6 (sei) mesi da espiare, dedotto il carcere preventivamente sofferto (artt. 40 e segg. CPP).
Al condannato è impartito un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 44 CP).
7.3 A. è condannato al pagamento delle spese procedurali, indicate al punto 5., così come della tassa di giustizia. Quest’ultima sarà fissata dal Tribunale adito.
7.4 È ordinata, a passaggio in giudicato del presente atto d’accusa, la confisca a scopo di distruzione (art. 69 CP) dei seguenti oggetti:
7.5 È ordinata, a passaggio in giudicato del presente atto d’accusa e a seguito della cancellazione delle cartelle elettroniche contenenti il materiale relativo alle lezioni sull’islam impartite dall’imputato, la restituzione ad A. dei seguenti oggetti:
[omissis]”
11 - G. In data 26 luglio 2017 A. ha accettato l’atto d’accusa così come proposto dal pubblico ministero, firmando di proprio pugno la dichiarazione di accettazione ex art. 360 cpv. 2 CPP con cui ha dichiarato: “Accetto irrevocabilmente l’atto d’accusa con il dispositivo di sentenza (proposta di conclusione del procedimento) del 12 luglio 2017 nell’ambito della procedura abbreviata e rinuncio esplicitamente ai mezzi di ricorso” (cl. 1 p. 4.23). H. In applicazione dei combinati art. 360 cpv. 4 e art. 19 lett. b CPP nonché art. 36 cpv. 1 LOAP, con scritto del 3 agosto 2017 il MPC ha trasmesso alla Corte penale del Tribunale penale federale l’atto d’accusa del 12 luglio 2017 con il relativo incartamento, postulando che essa statuisca nella composizione di tre giudici (cl. TPF p. 13.100.17 e segg.). I. Ricevuto l’atto d’accusa il 4 agosto 2017, il Presidente della Corte adita ha stabilito il medesimo giorno la composizione del Collegio giudicante, comunicandola alle parti, citando nel contempo queste ultime al dibattimento (cl. TPF p. 13.160.1 e seg.). J. In data odierna, in applicazione dell'art. 361 cpv. 1 CPP, la Corte penale del Tribunale penale federale ha esperito il pubblico dibattimento alla presenza delle parti.
12 - La Corte considera in diritto:
15 - 5.2 Nel caso in esame, il MPC propone la condanna di A. alla pena detentiva di due anni e sei mesi, pena parzialmente sospesa con un periodo di prova di tre anni, di cui sei mesi da espiare, dedotto il carcere preventivamente sofferto, per titolo di violazione dell’art. 2 cpv. 1 e 2 della Legge federale che vieta i gruppi “Al- Qaïda” e “Stato-islamico” nonché le organizzazioni associate, per fatti occorsi fra il gennaio 2014 e il 22 febbraio 2017. 5.3 Come indicato in precedenza (v. supra, consid. 2.4), alle fattispecie occorse prima del 1° gennaio 2015 si applica la previgente Ordinanza dell'Assemblea federale che vieta il gruppo Al-Qaïda e le organizzazioni associate. 5.4 La violazione dell’art. 2 cpv. 1 e 2 della Legge federale che vieta i gruppi “Al- Qaïda” e “Stato islamico” nonché le organizzazioni associate è punita con la pena detentiva sino a cinque anni o con la pena pecuniaria, mentre l’infrazione all’art. 2 cpv. 1 e 2 della previgente Ordinanza dell'Assemblea federale che vieta il gruppo Al-Qaïda e le organizzazioni associate era punita con la pena detentiva sino a tre anni o con la pena pecuniaria. 5.5 Nel caso concreto, il Collegio giudicante rileva che, alla luce dell’atto d’accusa, i complessi fattuali ricadenti sotto la previgente Ordinanza sono limitati nel tempo, interessando segnatamente un intervallo temporale massimo di dodici mesi, mentre le fattispecie ricadenti sotto l’attuale legislazione si estendono su due anni e due mesi circa, circostanza che milita per l’adeguatezza della sanzione concordata dalle parti. Quanto precede trova altresì giustificazione nell’intensità delittuosa, la cui dinamica si è pienamente sviluppata sotto l’egida della Legge federale attualmente in vigore che prevede, come già rilevato supra, un regime sanzionatorio più severo. 5.6 La Corte ha concluso per una colpa già grave in capo all’imputato, e ciò alla luce delle fattispecie ripetute e protrattesi nel tempo. Vi è stata messa a disposizione di risorse materiali, segnatamente logistica nonché sotto forma di denaro contante, l’organizzazione di azioni propagandistiche a sostegno di un gruppo proibito e a sostegno dei suoi obiettivi, nonché la promozione delle attività di gruppi proibiti, in particolare facilitando il raggiungimento del territorio di guerra siro-iracheno e del gruppo dell’ISIS da parte di due combattenti. A favore dell’imputato, questo Collegio ha debitamente preso in considerazione la collaborazione da lui fornita agli inquirenti. 5.7 La Corte è addivenuta alla conclusione che la sanzione proposta dal magistrato requirente, e accettata dall’imputato, è adeguata alla colpa dell’autore.
16 - 5.8 Per ciò che attiene alla condizionale parziale, secondo la scrivente Corte v’è da attendersi che la pena detentiva assortita dalla sospensione parziale sia atta a trattenere l’imputato, cittadino svizzero, incensurato (v. cl. 10 p. 17.18), dal recidivare. In effetti, la parte da espiare tiene sufficientemente conto della colpa dell’autore e la parte assortita dalla sospensione condizionale lo è per un periodo di prova sufficientemente lungo, di tre anni. 5.9 Per questi motivi, la Corte ritiene che la sanzione proposta dal MPC, e accettata dall’imputato, è adeguata ai sensi dell’art. 362 cpv. 1 lett. c CPP.
20 - La Corte pronuncia: A. è riconosciuto autore colpevole di infrazione all’art. 2 cpv. 1 e 2 della Legge federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico” nonché le organizzazioni associate così come all’art. 2 cpv. 1 e 2 della previgente Ordinanza dell'Assemblea federale che vieta il gruppo Al-Qaïda e le organizzazioni associate. A. è condannato alla pena detentiva di due anni e sei mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto. L’esecuzione della pena è sospesa parzialmente. La parte da eseguire è di sei mesi. L’esecuzione della parte restante è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di tre anni. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali pari a complessivi fr. 133'005.35. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. P. è fissata in fr. 18'022.40 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione. A. è tenuto a rimborsare fr. 18'022.40 alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP). È ordinata la confisca a scopo di distruzione (art. 69 CP) dei seguenti oggetti: 1 atto di nascita (Rep. n. 01.04.0019); 1 cellulare Samsung Galaxy Note 4, IMEI n. 1 (Rep. n. 01.08.0029); 1 libro “...” (Rep. n. 01.04.0024); Vari fogli A4 manoscritti (Rep. n. 01.08.0033); Vari fogli manoscritti (Rep. n. 01.08.0034); 1 CD con testo manoscritto “...” (Rep. n. 01.08.0035); 8 CD: 1 senza diciture, 1 con scritto “...”, 1 con scritto “...”, 1 con scritto “...”, 1 con scritto “...”, 1 con scritto “...”, 2 prestampati (uno rosso e uno verde) (Rep. n. 01.08.0038). È ordinata la restituzione ad A. dei seguenti oggetti, previa cancellazione delle cartelle elettroniche contenenti il materiale relativo alle lezioni sull’islam impartite da A.: 1 PC Acer Packard Bell SNID 2 (Rep. n. 01.01.0001); 1 Hard Disk WD, S/N 3 (Rep. n. 01.01.0002); 1 PC fisso Acer SNID 4, con cavo (Rep. n. 01.04.0025); 1 PC Lenovo, S/N 5 con caricatore relativo (Rep. n. 01.05.0028);
21 - Computer Toshiba serial n. 6, con caricature (Rep. n. 01.08.0012). 1 chiave USB con involucro di colore giallo/nero con iscrizione baloise (Rep. n. 01.06.0045); 1 chiave USB marca EMTEC (rep. n. 01.06.0046); 1 chiave USB grigio con scritto prestampato D-LINK, n. 7 (Rep. n. 01.06.0048); 1 chiavetta USB Sony 32 GB (Rep. n. 01.03.0011); 1 chiave USB marca SONY 8 GB contenuta in un sacchetto di plastica (Rep. n. 01.02.0053). Il Cantone Ticino è designato quale Cantone d’esecuzione.
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
Il Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorrente può far valere, in applicazione per analogia dell’art. 362 cpv. 5 CPP, soltanto di non avere accettato l’atto d’accusa o che la sentenza non corrisponde allo stesso.