Decreto del 18 novembre 2016 Corte penale Composizione Giudice penale federale Giuseppe Muschietti, Giudice unico Cancelliera Francesca Pedrazzi Instante A., Oggetto Istanza di condono delle spese procedurali e di elimina- zione dell’iscrizione delle condanne dal casellario giudi- ziale
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um ero d el l ' i nc art o: S K . 20 16. 47
4 - cpv. 1 CPP); negli altri casi, l’apertura della procedura può essere richiesta con istanza scritta e motivata dal condannato o da altri aventi diritto (art. 364 cpv. 2 CPP). Giusta l’art. 425 CPP, l’autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona te- nuta a rifonderle, ridurle o condonarle. Detta decisione avviene tramite decisione indipendente successiva (decisione del Tribunale penale federale SK.2015.54 del 16 febbraio 2016, consid. 5.1; SK.2015.58 del 19 aprile 2016, consid. 4.1). Ai sensi dell’art. 422 CPP, le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese nonché i disborsi nel caso concreto; il risarcimento equi- valente ex art. 71 CP non rientra pertanto nel novero delle spese procedurali (sentenza del Tribunale penale federale SK.2015.19 del 6 luglio 2015, consid. 6). Giusta l’art. 364 cpv. 3 CPP, il giudice esamina se le condizioni per una decisione giudiziaria successiva sono soddisfatte e, se necessario, completa gli atti o inca- rica la polizia di procedere a nuove indagini. In un procedimento come quello in esame, il giudice decide di principio sulla scorta degli atti; egli pronuncia la deci- sione per iscritto e la motiva succintamente (art. 365 cpv. 1 e 2 CPP). 6.2 Nel caso concreto, l’istante ha richiesto il condono “per la somma rimanente da versare al Ministero Pubblico della Confederazione”, specificando che la stessa “si aggira tutt’ora a ca.80'000.00” (v. supra, consid. E; p. 1.100.1 e segg.) 6.3 Da uno scritto del MPC all’istante, datato 23 febbraio 2016, si desume che per A., a quel tempo, risultava un debito residuo pari a fr. 34'660.--, a titolo di risarci- mento equivalente, in relazione alla causa SK.2012.9, e a fr. 46'227.60, a titolo di spese procedurali, in relazione alla causa SK.2013.25 (p. 1.510.21 e seg.). 6.4 Come esposto in precedenza (v. supra, consid. 6.1), il risarcimento equivalente non rientra nel novero delle spese procedurali, ragion per cui l’istanza, nella mi- sura in cui tende a ridurre o a estinguere detto risarcimento, è irricevibile. 6.5 La competenza della Corte penale del Tribunale penale federale risulta invece data per decidere sulla richiesta di condono delle spese procedurali della causa SK.2013.25, che, come esposto poc’anzi (v. supra, consid. 3), erano già state condonate in ragione di fr. 46'227.60 da parte della Corte penale del Tribunale penale federale, con sentenza del 6 luglio 2015. 6.6 Mediante gli scritti del 17, rispettivamente del 29 ottobre 2016, l’istante illustra la propria situazione economica nei termini seguenti.
5 - A. allega che avrebbe perso il suo posto di lavoro, tra il 2015 e il 2016, e unica- mente durante il mese di aprile 2016 avrebbe ritrovato un impiego, con uno sti- pendio mensile di fr. 5'000.-- lordi, a cui si aggiunge un bonus (p. 1.100.2; 10). Dopo il divorzio avrebbe continuato a versare contributi sia per la figlia che per il figlio, entrambi in apprendistato, vivendo quest’ultimo con lui (p. 1.100.2). Un condono totale dell’importo dovuto al MPC ridurrebbe di circa il 10% le sue spese mensili (p. 1.521.2). Egli allega che, a seguito dell’accordo raggiunto con il MPC, avrebbe versato somme importanti; il MPC non sarebbe quindi uscito “a mani vuote” dall’inchiesta (p. 1.521.2). L’istante sarebbe però arrivato ad un punto in cui rischierebbe di non potere più sopportare finanziariamente quanto richiestogli (p. 1.521.2). Per quel che concerne le sue entrate, l’istante allega di avere percepito, nel 2016, da aprile a settembre, un salario netto medio di fr. 4'394.61 (p. 1.521.2). Egli ha prodotto i certificati di salario relativi ai mesi di aprile-settembre 2016, dai quali risultano le seguenti entrate: fr. 3'071.25 in aprile (p. 1.100.11), fr. 4'339.60 in maggio (p. 1.100.12), fr. 4'531.10 in giugno (p. 1.100.13), fr. 4'665.60 in luglio (p. 1.100.14), fr. 5'005.55 in agosto (p. 1.100.15) e fr. 4'754.55 in settembre (p. 1.100.16). Per quel che riguarda gli esborsi mensili regolari, a detta dell’istante questi sa- rebbero di complessivi fr. 4'459.20. Egli ha dettagliato le sue spese nel modo seguente, producendo i relativi giustificativi: fr. 2'050.-- a titolo di “Affitto dell’ap- partamento” (p. 1.521.5); fr. 536.70 a titolo di “Cassa malattia” (p. 1.521.3); fr. 202.-- a titolo di “Cassa malattia di mio figlio B. (in apprendistato)” (p. 1.521.4); fr. 950.-- a titolo di “Quota alimenti per mia figlia C. (in apprendistato)” (p. 1.521.9); fr. 118.20 a titolo di “Abbonamento Internet e TV” (p. 1.521.7); fr. 33.30 a titolo di “Quota elettricità” (p. 1.521.8); fr. 69.-- a titolo di “Abbonamento Cellu- lare mio figlio B.” (p. 1.521.6); fr. 500.-- a titolo di “Rimborso Procura Federale MPC” (p. 1.521.5). Nel calcolo degli esborsi mensili non sarebbero stati presi in considerazione né la quota per il pagamento delle imposte né quella per l’assi- curazione della casa (p. 1.521.2). A sostegno della sua richiesta, A. dichiara inoltre di avere ricevuto un ordine di pagamento da parte della “Sozialversicherungsanstalt” del Cantone di Zurigo, che lo obbligherebbe a versare la somma di fr. 45'597.30, per rimborsi di contri- buti di una ditta fallita nel 2013/2014, nella quale sarebbe stato membro del con- siglio di amministrazione, e che, conseguentemente, egli avrebbe concordato con l’autorità zurighese un pagamento mensile di fr. 100.-- (p. 1.100.2; p. 1.100.4 e segg.).
6 - 6.7 Come esposto in precedenza (v. supra, consid. 6.3), l’istante, nel febbraio del 2016, risultava debitore, nei confronti del MPC, di fr. 46'227.60 a titolo di spese procedurali, in relazione alla causa SK.2013.25. Da uno scritto del MPC all’attenzione dell’istante, datato 27 ottobre 2016, risulta che l’importo mensile che A. dovrebbe versare al MPC per fare fronte al suo de- bito è stato ridotto, il giorno stesso, da fr. 500.-- a fr. 400.-- (p. 1.510.26). 6.8 Giusta l’art. 425 CPP, l’autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona te- nuta a rifonderle, ridurle o condonarle. Il fine ultimo della possibilità concessa al condannato, ma anche all’autorità, di sospendere, ridurre o condonare, in tutto o in parte, le spese procedurali è rico- noscibile nello sforzo di promuovere la sua risocializzazione, anche nell’ambito finanziario. In effetti, la risocializzazione risulterebbe a rischio nella misura in cui fosse difficile, per l’interessato, progredire finanziariamente o raggiungere, perlo- meno a lungo termine, un equilibrio anche in tale ambito (DOMEISEN, in NIG- GLI/HEER/WICHPRÄCHTIGER (ed.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes- sordnung, 2 a ed., Basilea 2014, n. 3 ad art. 425 CPP). Affinché l’art. 425 CPP possa trovare applicazione è nondimeno necessario che la situazione economica della persona astretta alla rifusione delle spese procedurali sia talmente tesa che la riscossione, totale o parziale, delle spese procedurali appaia iniqua. Circo- stanza ricorrente allorquando si è in presenza di un debitore nullatenente oppure nel caso in cui le spese procedurali, qualora fossero riscosse, potrebbero porre in pericolo la risocializzazione o l’equilibrio finanziario a lungo termine se andas- sero a sommarsi ad ulteriori, gravose esposizioni incombenti sul condannato. 6.9 In casu, occorre rilevare come, dal 6 luglio 2015, siano subentrati mutamenti in punto alla situazione professionale e finanziaria dell’istante. In effetti, dopo un periodo di disoccupazione, già preannunciato al giudice della causa SK.2015.19 (sentenza SK.2015.19 consid. 9), l’istante ha trovato un nuovo impiego fisso. Lo stipendio che l’istante percepisce per la sua attività professio- nale attuale è meno elevato rispetto allo stipendio che l’istante percepiva in pre- cedenza, pari a fr. 7'962.85 mensili netti (v. sentenza SK.2015.19, consid. 4). Ciononostante, occorre rilevare che pure i suoi esborsi mensili, dall’ultimo esame effettuato dal giudice nel 2015, sono diminuiti. Difatti, allora il giudice aveva te- nuto segnatamente conto di fr. 2'210.-- a titolo di contributi di mantenimento per la moglie separata e per i figli, di fr. 310.-- per le spese d’esercizio del diritto di visita e di fr. 1'005.-- per gli interessi ipotecari (sentenza SK.2015.19 del 6 luglio
7 - 2015, consid. 4); poste che attualmente si riducono a fr. 950. -- a titolo di contri- buto di mantenimento per la figlia. La Corte rileva inoltre che gli obblighi di mantenimento dell’istante nei confronti dei figli, a medio termine, sono destinati a diminuire ulteriormente. Difatti, i figli di A., nati nel 1996 rispettivamente nel 1999, stanno svolgendo entrambi un ap- prendistato. È pure d’obbligo constatare che, in seguito all’insorgere della posizione debitoria nei confronti della “Sozialversicherungsanstalt” del Cantone di Zurigo, cui A. versa un pagamento mensile di fr. 100.--, il MPC gli ha già concesso una diminu- zione della rata mensile, da fr. 500.-- a fr. 400.--, così che gli esborsi mensili a carico dell’istante non sono aumentati. Visto ciò che precede, la Corte considera che, dall’ultimo esame della situazione, occorso tramite sentenza SK.2015.19del 6 luglio 2015, la situazione di A. non abbia subito un peggioramento tale da giustificare il condono delle spese proce- durali ancora dovute alla Confederazione, motivo per cui l’istanza viene respinta.
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
Il Giudice unico La Cancelliera
Intimazione a:
A.
Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle decisioni e gestione dei beni
10 - Informazione sui rimedi giuridici
Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c. l’ina- deguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).
Spedizione: 18 novembre 2016