Decreto del 28 ottobre 2016 Corte penale Composizione Giudice penale federale Giuseppe Muschietti, Giudice unico, Cancelliera Francesca Pedrazzi Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Sergio Ma- stroianni
contro A.
Oggetto Falsificazione di valori di bollo ufficiali (art. 245 n. 1 CP) Validità dell’opposizione (art. 356 cpv. 2 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um ero d el l ' i nc art o: S K . 20 16. 45
il decreto d’accusa emesso in data 11 agosto 2016 dal Ministero pubblico della Confederazione (“in seguito: “MPC”) nei confronti di A. per titolo di falsificazione di valori di bollo ufficiali ai sensi dell’art. 245 n. 1 CP (p. 1.100.3 e segg.), con cui egli è stato condannato ad una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere a fr. 30.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per due anni, e che gli è stato notificato in data 16 agosto 2016 (p. 1.100.7 [versione in italiano]; 1.100.9 [ver- sione in tedesco]);
lo scritto di A. al MPC datato 25 agosto 2016, tramite il quale egli ha interposto opposizione al decreto d’accusa (p. 1.100.10 e segg.); scritto consegnato alla po- sta svizzera in data 9 settembre 2016 (p. 1.100.8);
la missiva del 29 settembre 2016, mediante la quale il MPC ha trasmesso gli atti, ancorché sprovvisti di numerazione, alla Corte penale del Tribunale penale fede- rale in virtù degli art. 355 cpv. 3 lett. a e d CPP e 356 cpv. 1 e 2 CPP (p. 1.100.1 e seg.), e tramite la quale il MPC ha pure preso posizione in merito alla validità dell’opposizione interposta da A., segnalando che, a mente del pubblico ministero, l’opposizione sarebbe da considerarsi irricevibile perché tardiva;
lo scritto del 5 ottobre 2016, col quale la Corte ha invitato A. a presentare le sue eventuali osservazioni quanto alla validità dell’opposizione e del decreto d’accusa, entro il 19 ottobre 2016 (p. 1.300.1);
l’assenza di riscontro in tal senso, entro il termine fissato dalla Corte, da parte di A. Considerato: che se il pubblico ministero decide di confermare il decreto d'accusa, ai sensi dell'art. 356 cpv. 1 CPP esso trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale, valendo in tal caso il decreto d'accusa quale atto d'accusa;
che, giusta l'art. 356 cpv. 2 CPP, il tribunale di primo grado statuisce in primo luogo sulla validità del decreto d'accusa e dell'opposizione. Il tribunale procede all'esame dell'accusa ai sensi dell'art. 329 CPP, siccome la validità dell'opposizione e del decreto d'accusa sono dei presupposti processuali giusta l'art. 329 cpv. 1 lett. b
che il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni tramite opposi- zione scritta al pubblico ministero (art. 354 cpv. 1 CPP). Ad eccezione di quella dell'imputato, l'opposizione va motivata (art. 354 cpv. 2 CPP). Se non vi è valida opposizione, il decreto d'accusa diviene sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP);
che detto termine di dieci giorni viene calcolato conformemente agli art. 89 segg. CPP. Esso inizia a decorrere il giorno successivo alla notificazione (art. 90 cpv. 1 CPP) ed è da reputarsi osservato se l'opposizione viene consegnata al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale, alla posta svizzera o presso una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera (art. 91 cpv. 2 CPP). Spetta alla parte che trasmette l'atto dimostrare di aver provveduto alla consegna entro il termine di scadenza (BERNASCONI in: Codice svizzero di procedura penale, Com- mentario, Zurigo / San Gallo 2010, n. 6 ad art. 91 CPP). Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto fe- derale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determi- nante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo patrocinatore (art. 90 cpv. 2 CPP);
che, se l'opposizione non viene presentata entro lo scadere del termine, essa non è da ritenersi valida. In tal caso, il tribunale di primo grado non entra nel merito e il decreto d'accusa è da ritenersi quale sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP). Contro la decisione del tribunale è dato il reclamo (art. 393 n. 1 lett. b CPP), con successiva facoltà di ricorso in materia penale al Tribunale federale (art. 78 e segg. LTF) (SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskom- mentar, 2 a edizione, San Gallo 2013, n. 3 ad art. 356 CPP; BERNASCONI, op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP; SCHWARZENEGGER, op. cit., n. 2 ad art. 356 CPP);
che, sulla scorta della dottrina, anche nell'ipotesi in cui sia il decreto d'accusa sia l'opposizione fossero da considerarsi entrambi come non validi ("ungültig"), il tri- bunale di primo grado non potrebbe comunque annullare il decreto d'accusa, a meno che quest'ultimo non soffrisse di mancanze talmente gravi da dover essere considerato nullo ("nichtig") (SCHWARZENEGGER, op. cit., n. 2 ad art. 356 CPP; RIEDO / FIOLKA / NIGGLI, Strafprozessrecht sowie Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea 2011, n. 2607);
che l'opposizione di A., seppure riportante la data del 25 agosto 2016, è stata con- segnata alla posta svizzera solo il 9 settembre 2016, ed è dunque stata interposta oltre 10 giorni dopo lo scadere del termine legale di cui all'art. 354 cpv. 1 CPP;
che, conseguentemente, l’opposizione di A. non può essere considerata valida poiché tardiva;
che dagli atti non si evince la presenza di lacune, tali da dover intravvedere nel decreto d'accusa delle manchevolezze ingeneranti una sua invalidità rilevabile in forza dell'art. 356 cpv. 5 CPP; che, se l'opposizione non è valida, le spese per la procedura di prima istanza ven- gono sopportate dalla parte che ha interposto opposizione (DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, dissertazione friburghese, Zurigo / Basilea / Ginevra 2012, pag. 637); che la tassa di giustizia è calcolata in base agli art. 422 e segg. CPP e art. 73 LOAP, unitamente all'art. 7 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata, visto lo stato della procedura e dell'esame condotto, al minimo edittale di fr. 200.--.
L'opposizione interposta da A. avverso il decreto d'accusa formulato l’11 agosto 2016 dal Ministero pubblico della Confederazione nei suoi confronti non è valida.
La causa SK.2016.45 è stralciata dai ruoli.
La tassa di giustizia, di fr. 200.--, è posta a carico di A.
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
Il Giudice unico La Cancelliera
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni
A.
6 - Informazione sui rimedi giuridici Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c. l’ina- deguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).
Ricorso al Tribunale federale Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tri- bunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF). Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
Spedizione: 28 ottobre 2016