Ordinanza del 28 novembre 2016 e
Sentenza del 30 gennaio 2017
Corte penale
Composizione
Giudici penali federali Giuseppe Muschietti,
Presidente del Collegio giudicante,
Giorgio Bomio e Roy Garré,
Cancelliera Francesca Pedrazzi
Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA-
ZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Ste-
fano Herold,
e
in qualità di accusatrici private:
-
B. SpA, rappresentata dall'avv. Ivan Paparelli,
-
E. N.A., rappresentata dall'avv. Lucien Valloni,
contro
A., patrocinato dal difensore di fiducia avv. Daniele
Timbal
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: S K .2 01 5.2 4
Riciclaggio di denaro aggravato, istigazione alla fal-
sità in documenti, corruzione attiva ripetuta e truffa
- 3 -
Fatti:
A. Apertura dei procedimenti e estensioni
- L'11 marzo 2004, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: “MPC”)
ha decretato l'apertura di un'indagine preliminare di polizia
(MPC/EAII/12/04/0025) nei confronti di H. e di ignoti per titolo di riciclaggio di
denaro ai sensi dell'art. 305
bis
CP (cl. 1 p. 1.1.1). L'inchiesta è quindi stata estesa,
per il medesimo titolo di reato, il 19 marzo 2004 nei confronti di N. (cl. 1 p. 1.1.2),
e il 27 agosto 2004 nei confronti di A. e di O. (cl. 1 p. 1.1.3).
Dal 3 dicembre 2004 al 27 gennaio 2011 si sono susseguite diverse ulteriori
estensioni della procedura, sia per quanto riguarda i reati che gli indagati (cl. 1
p. 1.1.4 a p. 1.1.87).
Per quel che concerne A., l'inchiesta nei suoi confronti è stata estesa il
23 febbraio 2006 per titolo di falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 CP (cl. 1
p. 1.1.33 e segg.); il 1° marzo 2007 per titolo di truffa ai sensi dell'art. 146 cpv. 2
CP (cl. 1.1.61 e segg.); il 3 agosto 2007 per titolo di corruzione attiva ai sensi
dell'art. 322
ter
CP (cl. 1. p. 1.1.70 e segg.) e il 27 gennaio 2011 per titolo di
istigazione ad amministrazione infedele ai sensi dell'art. 158 CP in combinato
disposto con l'art. 24 CP (cl. 1.1.85 e segg.).
- Nel contempo, preso atto delle risultanze dell'indagine di cui sopra, in data
13 settembre 2007 il MPC ha aperto un'ulteriore indagine preliminare di polizia
giudiziaria (MPC/EAII.07.0139), nei confronti di A., N., H. e ignoti, per titolo di
riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305
bis
n. 2 CP e di falsità in documenti ai
sensi dell'art. 251 n. 1 CP (SK.2016.2, cl. 2 p. 1.0.1 e seg.). Quest'indagine era
volta a fare luce sui reati che si sospettava fossero stati perpetrati ai danni della
società di telecomunicazioni P. SpA.
Dal 30 ottobre 2007 al 17 marzo 2009 si sono susseguite ulteriori estensioni della
procedura, per quanto riguarda sia i reati che gli indagati (SK.2016.2, cl. 2 p. 1.0.3
a p. 1.0.13).
Per quel che concerne A., l'inchiesta nei suoi confronti è stata estesa, il 30 ottobre
2007, per titolo di corruzione attiva ai sensi dell'art. 322
ter
CP (SK.2016.2, cl. 2
p. 1.0.3 e seg.); il 18 marzo 2008 per titolo di falsità in documenti ai sensi
dell'art. 251 n. 1 CP, reato per il quale egli era soggetto ad inchiesta dal
13 settembre 2007 (SK.2016.2, cl. 2 p. 1.0.7 e seg.); il 17 marzo 2009 per titolo
di truffa ai sensi dell'art. 146 CP, subordinatamente per amministrazione infedele
ai sensi dell'art. 158 CP (SK.2016.2, cl. 2 p. 1.0.11 e segg.).
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B. Ordini di arresto e di fermo
- Nell'ambito dell'indagine condotta col numero di ruolo MPC/EAII/12/04/0025,
l'8 agosto 2006 il MPC ha spiccato un ordine d'arresto nei confronti di A. per i
reati di cui agli art. 251 CP e 305
bis
CP (cl. 34 p. 6.7.1 e segg.), corredato da un
ordine di arresto internazionale (cl. 34 p. 6.7.3). Sulla scorta di quest'ordine
d'arresto, A. è stato fermato in Slovenia il 29 febbraio 2008 ed è stato posto in
stato di fermo ai fini estradizionali (cl. 34 p. 6.7.4). Il 1° marzo 2008 A., sentito dal
giudice sloveno, si è opposto all'estradizione verso la Svizzera e ha dichiarato di
non voler rinunciare ai suoi diritti derivanti dal principio della specialità (cl. 34
p. 6.7.25 e seg.).
Alla luce delle estensioni occorse nel procedimento aperto nei confronti di A. pure
per i reati di truffa ai sensi dell'art. 146 CP e di corruzione attiva giusta l'art. 322
ter
CP, il MPC in data 18 marzo 2008 ha emanato un ordine di arresto
complementare nei suoi confronti (cl. 34 p. 6.7.38 e segg.).
- Lo stesso giorno, il MPC ha spiccato un ulteriore ordine di arresto nei confronti di
A., relativo al procedimento n° EAII.07.0139-PAS e riportante le ipotesi di reato
di cui agli art. 305
bis
n. 2 CP, 251 n.1 CP e 322
ter
CP (SK.2016.2, cl. 4 p. 6.1.1 e
segg.).
C. Estradizione dalla Slovenia
Il 18 marzo 2008 il MPC ha richiesto l'estradizione di A. dalla Slovenia,
specificando l'imputazione di A. in due indagini preliminari, distinte ma connesse,
rubricate sub EAII.04.0025-PAS e EAII.07.0139-PAS (cl. 34 p. 6.7.44 e segg.).
In data 16 aprile 2008 le autorità slovene hanno accolto detta richiesta,
sottoponendola però alle garanzie derivanti dagli art. 14 e 15 della Convenzione
europea di estradizione (CEEstr; RS 0.353.1) (fax del Ministero di giustizia
sloveno all’Ufficio federale di giustizia: cl. 34 p. 6.7.130; decisione di estradizione
tradotta in italiano: cl. 303 p. 16.2.115 e segg.).
D. Detenzione in Svizzera
- Il 13 maggio 2008 A. è dunque stato posto in regime di carcere preventivo in
Svizzera (cl. 34 p. 6.7.136 e seg.) e il giorno seguente il MPC ha presentato al
Giudice istruttore federale (in seguito: “GIF”) due domande di conferma
dell'arresto (cl. 34 p. 6.7.140 e segg.; SK.2016.2, cl. 4 p. 6.1.19 e segg.). Il
15 maggio 2008 si sono quindi tenute le udienze per la conferma dell'arresto
dinanzi a detta autorità (cl. 34 p. 6.7.169 e segg.; SK.2016.2, cl. 4 p. 6.1.61 e
segg.), che tramite ordinanze del 16 maggio 2008 ha respinto entrambe le
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domande di conferma dell'arresto di A., disponendone la scarcerazione,
soggiacente a diverse condizioni (cl. 34 p. 6.7.197; SK.2016.2, cl. 4 p. 6.1.112 e
segg.). Il MPC il 16 maggio 2008 ha interposto reclamo contro detta ordinanza
dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (in seguito:
“CRP-TPF”) (cl. 34 p. 6.7.209 e seg.; SK.2016.2, cl. 4 p. 6.1.124 e seg.). Con
sentenza del 10 giugno 2008, l’autorità di reclamo ha accolto entrambi i gravami,
annullando le ordinanze del GIF e confermando l'arresto di A. (cl. 450
p. 21.11.114 e segg.). In seguito alla richiesta di interpretazione e di proroga
dell'arresto presentata dal MPC alla CRP-TPF il 25 giugno 2008 (cl. 450
p. 21.11.128), quest'ultima ha, con sentenza del 9 luglio 2008, respinto sia la
richiesta d'interpretazione che l'istanza di proroga della carcerazione preventiva,
concludendo che A. avrebbe dunque dovuto essere liberato (cl. 450 p. 21.11.159
e segg.).
- Il 9 luglio 2008 nell'ambito del procedimento n° EAII.07.0139-PAS,
rispettivamente il 10 luglio 2008 nel contesto dell'indagine n° EAII.04.0025-PAS,
il MPC ha spiccato due ulteriori ordini d'arresto nei confronti di A., che gli sono
stati notificati presso il carcere (SK.2016.2, cl. 4 p. 6.2.1 e segg.; cl. 33 p. 6.9.1 e
segg.). Il MPC in data 11 luglio 2008, rispettivamente 12 luglio 2008, ha richiesto
al GIF di confermare i fermi di A. (SK.2016.2, cl. 4 p. 6.2.43 e segg.; cl. 33
p. 6.9.24 e segg.). Al termine delle udienze per la conferma dell'arresto, tenutesi
entrambe il 12 luglio 2008 (cl. 33 p. 6.9.44 e segg.; SK.2016.2, cl. 4 p 6.2.55 e
segg.), il GIF, mediante un'unica ordinanza, ha respinto ambedue le richieste e
ha deciso la messa in libertà provvisoria di A., condizionata a varie misure
sostitutive, segnatamente al versamento di una cauzione di EUR 100'000.-- o di
fr. 160'000.--, all'obbligo di ottemperare ad ogni citazione e al divieto di rilasciare
informazioni o atti relativi al procedimento (cl. 33 p. 6.9.176 e segg.). A. è stato
scarcerato il 14 luglio 2008 (cl. 33 p. 6.9.179 e seg.).
E. Accusatrici private
- Con dichiarazione del 13 maggio 2005, B. S.p.A, C. S.p.A e D. BV, tutte in
amministrazione straordinaria, si sono costituite parti civili nelle inchieste
nell'ambito del dissesto finanziario del gruppo F. (cl. 299 p. 15.1.1 e segg.).
- Con scritto del 16 novembre 2010 E. N.A. ha comunicato di costituirsi accusatrice
privata nel procedimento penale n° EAII.07.0139-PAS (SK.2016.2, cl. 28
p. 15.1.5). Avverso l'ammissione quale parte lesa al suddetto procedimento ad
opera del MPC, A. ha presentato, in data 19 novembre 2010, reclamo alla CRP-
TPF (SK.2016.2, cl. 38 p. 21.4.4), che è stato respinto in data 31 gennaio 2011
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con conseguente conferma dell'ammissione quale parte civile di E. N.A.
(SK.2016.2, cl. 38 p. 21.4.172).
F. Promozione dell'accusa dinanzi al Tribunale penale federale
- Il 5 settembre 2013, il MPC ha promosso l'accusa dinanzi al Tribunale penale
federale (in seguito: “TPF”) nei confronti di A. nell'ambito del procedimento
n° EAII.07.0139-PAS (SK.2016.2, cl. 39.1 p. 39.100.1 e segg.). Detta causa è
stata condotta col numero di ruolo SK.2013.32. Il 4 febbraio 2014, la Corte penale
del TPF ha giudicato la fattispecie di cui all'atto di accusa del 5 settembre 2013
(SK.2016.2, cl. 39.3 p. 39.970.1 e segg.; p. 39.970.6 e segg.).
Il 28 maggio 2014 A. ha interposto ricorso avverso la sentenza del TPF dinanzi
al Tribunale federale (SK.2016.2, cl. 39.3 p. 39.980.37 e segg.). L'Alta Corte, con
sentenza 6B_536/2014 del 5 gennaio 2016 (SK.2016.2, cl. 39.3 p. 38.980.101 e
segg.), ha parzialmente accolto il ricorso interposto da A. contro la sentenza
sopraccitata, rinviando conseguentemente detta causa al tribunale di prima
istanza per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. In seguito al rinvio, il TPF
ha aperto un nuovo fascicolo, rubricato sub SK.2016.2 (SK.2016.2, cl. 40
p. 40.160.1).
Il ricorso interposto dal MPC il 27 maggio 2014 avverso la sentenza del 4 febbraio
2014 (SK.2016.2, cl. 39.3 p. 39.980.4 e segg.) è stato respinto dal Tribunale
federale mediante sentenza 6B_535/2014 del 5 gennaio 2016 (SK.2016.2,
cl. 39.3 p. 38.980.117).
- Il 27 maggio 2015 il MPC ha promosso l'accusa dinanzi a questo tribunale nei
confronti di A. pure per la fattispecie di cui al procedimento n° EAII.04.0025-PAS,
per il titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell'art. 305
bis
nn. 1 e 2 e
n. 2 lett. b CP, per istigazione alla falsità in documenti ripetuta ai sensi
dell'art. 251 n. 1 CP in combinazione con l'art. 24 CP e per corruzione attiva
ripetuta ai sensi dell'art. 322
ter
CP (cl. 482 p. 100.1 e segg.). La causa è stata
rubricata sub SK.2015.24.
G. Riunione delle cause
Visto l'evidente legame oggettivo fra le due cause rubricate sub SK.2015.24 e
SK.2016.2, il TPF ne ha deciso la riunione, tramite ordinanza del 24 febbraio
2016 (cl. 482 p. 970.1 e segg.). Il procedimento è quindi stato condotto col
numero di ruolo SK.2015.24. Il reclamo interposto dall’imputato avverso detta
ordinanza in data 7 marzo 2016 (cl. 482 p. 980.4 e segg.) è stato dichiarato
inammissibile con decisione dell’11 maggio 2016 (cl. 482 p. 980.34).
- L’imputato non si è presentato ai pubblici dibattimenti fissati per il 16 agosto 2016
(cl. 482 p. 920.2). La Corte, preso atto dell’assenza dell’imputato regolarmente
citato ai dibattimenti di primo grado, visto l’art. 366 cpv. 1 prima frase CPP, ha
fissato una nuova udienza per il 28 novembre 2016 (p. 920.9).
- La nuova udienza ha avuto luogo dal 28 novembre 2016 al 6 dicembre 2016
presso il TPF di Bellinzona.
I. In esito al dibattimento, le parti hanno formulato le conclusioni seguenti:
- Per quanto riguarda il MPC (cl. 482, p. 920.034 e seg.):
dichiarare colpevole l’imputato A. di truffa, subordinatamente
amministrazione infedele aggravata a danno di E. N.A., in relazione all’atto
d’accusa del 5 settembre 2013;
dichiarare colpevole l’imputato A. di riciclaggio di denaro aggravato a danno
di società del gruppo F., come pure di ripetuta istigazione a falsità in
documenti, in relazione all’atto d’accusa del 27 maggio 2015;
condannare A. a una pena detentiva di quattro anni, dedotto il carcere
estradizionale e preventivo sofferto,
cumulativamente, giusta l’art. 305
bis
n. 2 CP, condannare A. a una pena
pecuniaria di 360 aliquote giornaliere di almeno fr. 127.-- cadauna, senza
sospensione condizionale;
in relazione all’atto d’accusa del 5 settembre 2013, condannare A. al
pagamento di USD 1'801'134.-- in favore dello Stato, a titolo di risarcimento
equivalente, in relazione all’atto d’accusa del 5 settembre 2013, e ordinare
l’assegnazione ex art. 73 cpv. 1 lett. c CP del risarcimento equivalente a
favore dell’accusatrice privata E. N.A., nella misura in cui i presupposti siano
adempiuti;
in relazione all’atto d’accusa del 27 maggio 2015, confiscare ex art. 70 cpv. 1
CP il saldo attivo nonché gli interessi nel frattempo eventualmente maturati
dei seguenti conti bancari:
o n. 1. intestato alla Q. AG presso la banca L.;
o n. 2 intestato alla R. Inc. presso la banca L.;
o n. 3 intestato ad A. presso la banca L.;
o n. 4 intestato alla S. SpA presso la banca T.;
- 8 -
o n. 5 intestato ad A. presso la banca BB. SA;
o n. 6 e n. 7 intestati alla CC. Ltd presso la banca DD.;
o n. 8 e 9 intestati alla EE. Ltd presso la banca DD.;
in relazione all’atto d’accusa del 27 maggio 2015, ordinare un risarcimento
equivalente ex art. 71 cpv. 1 CP in favore dello Stato per un importo di
USD 16'506'116.-- nonché ordinare la restituzione ex art. 70 cpv. 1 in fine
CP, rispettivamente l’assegnazione ex art. 73 cpv. 1 lett. b e c CP, di quanto
confiscato rispettivamente del risarcimento equivalente, a favore
dell’accusatrice privata B. SpA, nella misura in cui i presupposti siano
adempiuti;
in via subordinata, ordinare un risarcimento equivalente ex art. 71 cpv. 1 CP
di USD 51.5 mio.
- Per quanto riguarda l'accusatrice privata B. SpA (cl. 482, p. 920.035, 925.284):
chiede che A. sia condannato a risarcirle l’importo di USD 52'449'940.35, oltre
interessi del 5% a far data dalle singole distrazioni di cui alla tabella riassuntiva
a p. 16 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015;
chiede la restituzione ex art. 70 CP, rispettivamente la confisca con
l’assegnazione ex art. 73 CP e il risarcimento equivalente ex art. 71 CP a suo
beneficio dei valori patrimoniali sequestrati, ovvero dei saldi attivi delle relazioni
bancarie e del bene immobile sito a Campinas-Sao Paolo (Brasile) di cui alla
tabella riassuntiva Doc. A, annessa all’atto d’accusa del 27 maggio 2015;
chiede che A. sia condannato a corrisponderle fr. 212'547.50 a titolo di spese
legali.
- Per quanto riguarda l'accusatrice privata E. N.A. (cl. 482, p. 920.035, 925.338):
chiede che A. sia condannato per titolo di truffa (art. 146 cpv. 1 CP),
subordinatamente amministrazione infedele aggravata (art. 158 n. 2 CP),
subordinatamente amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 2 CP);
chiede il rimborso, da parte di A., di tutti i costi e le spese legali, pari a
fr. 35'510.--.
- Per quanto riguarda la difesa:
conclusioni come da richiesta scritta (cl. 482, p. 920.036; p. 925.1751 e segg.);
-
9 -
richiesta d’indennizzo (cl. 482, p. 920.1753 e segg.).
J. Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica in data
30 gennaio 2017, con motivazione orale ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 CPP.
K. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del
necessario, nei considerandi che seguono.
-
10 -
Diritto:
I. Questioni pregiudiziali ed incidentali
- Competenza
La Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza giurisdizionale (TPF
2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1; sentenza del Tribunale penale federale
SK.2014.13 del 25 agosto 2014, consid. 1). Secondo la giurisprudenza dell’Alta
Corte, considerati i principi dell’efficienza e della celerità della procedura penale,
dopo la formulazione dell'atto di accusa, la Corte penale del TPF può negare
l'esistenza della competenza giurisdizionale federale solo per motivi
particolarmente validi (DTF 133 IV 235 consid. 7.1). Inoltre, se le autorità federali
e cantonali responsabili del perseguimento penale si sono accordate sulla
giurisdizione federale, quest'ultima può essere rimessa in discussione dalla Corte
penale del TPF soltanto se l'accordo è frutto di un esercizio propriamente abusivo
del potere d'apprezzamento (DTF 132 IV 89 consid. 2). Alla luce di quanto
precede, la Corte penale ammette la propria competenza, non intravvedendo
motivi particolarmente validi per declinarla. In sede dibattimentale non sono state
sollevate eccezioni né per quanto riguarda la giurisdizione svizzera in quanto tale,
né per quanto riguarda quella federale, entrambe pacificamente date anche a
prescindere dalla sopraccitata giurisprudenza (v. art. 3 e 305
bis
n. 3 CP nonché
art. 23 e seg. CPP).
- Procedura a seguito del rinvio da parte del Tribunale federale
2.1. Secondo l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le
conclusioni delle parti. L'Alta Corte può esaminare unicamente i punti della
sentenza impugnata espressamente contestati dal ricorrente (v. YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, n. 4284 ad
art. 107 LTF). In questo senso, l'eventuale annullamento può concernere
unicamente quelle parti della sentenza per le quali il ricorso è stato accolto. Per
tali parti, l'autorità che si occupa del nuovo giudizio giusta l'art. 107 cpv. 2 LTF è
vincolata dalle considerazioni di diritto sviluppate dal Tribunale federale nella sua
sentenza cassatoria, le quali devono essere riprese nella nuova decisione
(v. DTF 135 III 334 consid. 2.1). Per questa ragione, sia il tribunale destinatario
del rinvio che le parti non possono ancorare il nuovo giudizio su fatti diversi da
quelli già constatati o su opinioni giuridiche espressamente respinte mediante la
sentenza di rinvio o addirittura non riportate nei considerandi (v. sentenza del
Tribunale federale 4C.46/2007 del 17 aprile 2007, consid. 3.1 con rinvii; ULRICH
MEYER/JOHANNA DORMANN, Commentario basilese, Bundesgerichtsgesetz,
- 11 -
2a ediz., Basilea 2011, n. 18 ad art. 107 LTF). Fatti nuovi possono essere presi
in considerazione unicamente se riguardano aspetti oggetto della decisione di
rinvio, i quali non possono tuttavia né essere estesi né ancorati su di un nuovo
fondamento giuridico (v. sentenza del Tribunale federale 6B_534/2011 del
5 gennaio 2012, consid. 1.2 con rinvii).
Per pronunciare il nuovo giudizio, non deve di conseguenza essere riavviato
l'intero procedimento, ma unicamente quanto è necessario per ossequiare ai
considerandi vincolanti della decisione del Tribunale federale (sentenza del
Tribunale federale 6B_372/2011 del 12 luglio 2011, consid. 1.1.2).
2.2. In concreto, nella sua sentenza 6B_536/2014 del 5 gennaio 2016, il Tribunale
federale ha dapprima ricordato, al consid. 3.3, la portata della regola della
specialità, ancorata negli art. 14 CEEstr nonché art. 38 AIMP, per poi constatare
nel caso concreto, al consid. 3.4, le lacune della sentenza SK.2013.32 del
4 febbraio 2014 e la metodologia da seguire nel nuovo giudizio. Nel sunto di cui
al consid. 7 della sua pronuncia, il Tribunale federale ha ricordato il perimetro del
rinvio a seguito dell’annullamento della sentenza del tribunale di primo grado, cui
incombe l’onere di pronunciarsi nuovamente sull’imputazione di truffa,
esaminando il rispetto del principio della specialità e poi, se del caso,
completando gli accertamenti fattuali relativi a tale capo d’accusa. Nel medesimo
consid. 7, l’Alta Corte ha ribadito la conferma della condanna, occorsa in prima
istanza, per istigazione in falsità in documenti.
2.3. L'ordinamento procedurale non contempla alcuna disposizione sulla maniera di
procedere, da parte della Corte penale del TPF, nel caso in cui una sua sentenza
sia annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio dal Tribunale federale. In
particolare, non vi è disposizione alcuna che imponga la tenuta di un nuovo
dibattimento. Secondo la giurisprudenza, l'imputato ha di regola diritto ad una
sola udienza pubblica. Se il rinvio della causa da parte dell'Alta Corte non è
dovuto ad un'amministrazione delle prove lacunosa, ma concerne motivi
puramente giuridici o connessi a prove che possono essere raccolte per iscritto,
e se la sentenza del Tribunale federale contempla direttive chiare che non
lasciano più alcun margine di manovra all'autorità inferiore relativamente alla
questione della colpevolezza dell'imputato, la rinuncia ad un nuovo dibattimento
risulta giustificata (sentenza del Tribunale federale 6B_450/2012 del 21 gennaio
2013, consid. 2.2 con rinvii; TPF 2011 155 consid. 5.2). Un nuovo dibattimento
deve per contro essere indetto quando ciò appaia necessario all’integrazione
della fattispecie (sentenza del Tribunale penale federale SK.2005.5 del
19 ottobre 2005, consid. 1.3) o al rispetto del diritto di essere sentito delle parti
(TPF 2007 60 consid. 1.4).
- 12 -
Nel caso concreto, il Tribunale federale ha espressamente indicato che, tra i vari
aspetti oggetto di scandaglio, degli accertamenti fattuali non sono esclusi per il
reato a monte del riciclaggio, ovvero la truffa (consid. 4 e 7 della sentenza di
rinvio).
Alla luce di quanto sopra, ritenuta segnatamente l’eventualità, essa stessa
indicata dall’Alta Corte, di dovere, se del caso, effettuare un’istruttoria
dibattimentale, la Corte, nel rispetto dei diritti delle parti, ha nuovamente indetto
un pubblico dibattimento.
- Prescrizione
3.1. Il vigente art. 97 cpv. 1 CP prevede che l'azione penale si prescrive in 15 anni se
la pena massima è una pena detentiva superiore a tre anni; in 10 anni se per il
reato è comminata una pena detentiva sino a tre anni; e in 7 anni se la pena
massima comminata è un’altra pena. La novella legislativa, tendente al
prolungamento dei termini di prescrizione, è in vigore dal 1° gennaio 2014.
Secondo il diritto previgente, in vigore sino al 31 dicembre 2013, l’azione penale
si prescriveva in quindici anni, se per il reato era comminata una pena detentiva
superiore a tre anni; in sette anni, se per il reato era comminata un’altra pena
(art. 97 cpv. 1 lett. b, c vCP). Il diritto antecedente a tale regime prevedeva, dal
canto suo, la prescrizione dell’azione penale in dieci anni, se al reato era
comminata la reclusione o la detenzione superiore a tre anni e in cinque anni, se
al reato era comminata un’altra pena (art. 70 vCP). Giusta l’art. 72 n. 2 vCP, la
prescrizione era interrotta da ogni atto d’istruzione, con la conseguenza della
rinnovata ricorrenza del termine di prescrizione, ritenuto come l’azione penale
sarebbe in tutti i casi prescritta qualora il termine ordinario della prescrizione
fosse stato superato della metà.
In merito ai reati contestati all’imputato, si rileva che in caso di riciclaggio
semplice, la pena prevista è una pena detentiva sino a tre anni o una pena
pecuniaria (art. 305
bis
cpv. 1 CP), ciò che implicherebbe, a valere quale lex mitior,
un termine di prescrizione di 7 anni, mentre, in presenza di un'aggravante, la
pena detentiva massima risulterebbe essere di cinque anni o una pena
pecuniaria (art. 305
bis
cpv. 2 CP), ciò che condurrebbe ad un termine di
prescrizione di 15 anni giusta l'art. 97 cpv. 1 lett. b CP, termine di prescrizione
quindicennale avente corso anche per il reato di istigazione alla falsità in
documenti.
3.2. In sede dibattimentale (cl. 482 p. 920.014), il Presidente del Collegio giudicante
ha sollevato d’ufficio una questione pregiudiziale concernente un eventuale
impedimento a procedere ai sensi dell’art. 339 cpv. 2 lett. c CPP per le
imputazioni di riciclaggio di denaro di cui ai capi d’accusa 1.1.1-1.1.167 compresi,
- 13 -
di cui alle fattispecie antecedenti al 28 novembre 2001, e di istigazione alla falsità
in documenti ripetuta di cui ai capi d’accusa 1.2.1 e 1.2.2, occorse il
17 novembre 2000, rispettivamente il 28 settembre 2001. Trattasi di complessi
fattuali, quelli rimproverati nei suddetti capi d’accusa, risalenti a oltre 15 anni or
sono, circostanza in seguito alla quale la prescrizione dell’azione penale
potrebbe già essere intervenuta. Nelle loro prese di posizione, le parti hanno
concordato con l’intervenuta prescrizione dell’azione penale per i suddetti capi
d’accusa (cl. 482 p. 920.014 e segg.).
Con decisione sulle questioni pregiudiziali, in data 28 novembre 2016 la Corte ha
quindi ordinato l’abbandono dei capi d’accusa da 1.1.1 a 1.1.167 (compresi),
1.2.1 nonché 1.2.2 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015, per intervenuta
prescrizione dell’azione penale, le rispettive fattispecie essendo occorse prima
del 28 novembre 2001 (cl. 482 p. 920.023).
3.3. Giusta l’art. 97 cpv. 3 CP, se prima della scadenza del termine di prescrizione è
stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione dell’azione
penale si estingue. La prescrizione decorre, in altri termini, fino al giorno della
pronuncia della sentenza di primo grado.
In casu, il dispositivo della sentenza è stato pronunciato, in pubblica udienza, in
data 30 gennaio 2017. Conseguentemente, la prescrizione dell’azione penale è
intervenuta, nel lasso di tempo fra la chiusura del contraddittorio e la pronuncia
della sentenza, anche per i capi d’accusa da 1.1.168 a 1.1.189 (compresi)
dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015. Anche per questi capi d’accusa deve
quindi essere disposto l’abbandono.
4. Questioni pregiudiziali di A.
4.1. La difesa ha innanzitutto chiesto la sospensione del procedimento per incapacità
processuale dell’imputato per motivi di salute (cl. 482 p. 920.14 e seg.).
A questo proposito, la Corte in primo luogo ha rilevato che, secondo la dottrina,
l’incapacità dibattimentale va ammessa in maniera restrittiva nel caso di imputati
correttamente difesi (MARC ENGLER, Commentario basilese, Strafprozess-
ordnung, 2a ediz., Basilea 2014, n. 7 ad art. 114 CPP). Nella fattispecie, A. stesso
non sostiene che ci si troverebbe di fronte ad una sua assoluta incapacità
dibattimentale, ma tutt’al più ad una capacità limitata. Sempre in base alla dottrina
(cfr. VIKTOR LIEBER, Commentario zurighese, Strafprozessordnung, 2a ediz.,
Zurigo 2014, n. 5 ad art. 114 CPP), in simili casi i dibattimenti sono possibili nella
misura in cui la difesa è presente.
Nel caso concreto, questo requisito è dato, con la precisazione che la direzione
della procedura ha comunque vegliato a che le misure adeguate fossero adottate
-
14 -
per tenere nella dovuta considerazione i problemi di salute dell’imputato.
Conseguentemente, la Corte ha respinto la richiesta di A.
4.2. La difesa ha altresì chiesto l’esclusione dal procedimento di B. SpA e delle altre
società rappresentate dall’avv. Paparelli (cl. 482 p. 920.15).
A tale riguardo, la Corte ha osservato che, ai sensi dell’art. 121 cpv. 2 CPP,
secondo cui “chi subentra per legge nei diritti del danneggiato è legittimato ad
agire soltanto civilmente e dispone unicamente dei diritti processuali che
concernono direttamente l’attuazione dell’azione civile”, in base alla
giurisprudenza dell’Alta Corte (sentenza del Tribunale federale 6B_549/2013 del
24 febbraio 2014, consid. 3.2.1) sarebbero segnatamente escluse le successioni
di natura negoziale, quali quelle ex art. 164 e segg. CO.
Nel caso concreto, non si verifica però tale ipotesi, in quanto B. SpA è subentrata
alle previgenti accusatrici private non a seguito di disposizioni di natura
negoziale, bensì sulla base dell’ordinamento fallimentare applicabile,
paragonabile, quanto ad effetti, a fattispecie che si possono verificare in Svizzera
in base agli art. 197 e segg. LEF (v. sentenza del Tribunale federale
6B_557/2010 del 9 marzo 2011, consid. 7.2). In effetti, sulla scorta
dell’ordinamento in questione, e segnatamente sulla base della Legge italiana
n. 39 del 18 febbraio 2004 (v. cl. 482 p. 561.15 e segg.), è occorsa la
surrogazione legale delle precedenti accusatrici private nell’unica, attuale B. SpA,
alla quale deve di riflesso essere riconosciuto lo status di avente causa ex
art. 121 cpv. 2 CPP.
Nulla toglie a questa conclusione il settlement con E. N.A. (cl. 482 p. 960.35 e
segg.), nella misura in cui, secondo la dottrina, una cessione di credito non
comporta comunque cessione della qualità di parte (GORAN MAZZUCCHELLI/
MARIO POSTIZZI, Commentario basilese, op. cit., n. 26 e segg. ad art. 115 CPP).
Conseguentemente, la domanda di estromissione delle accusatrici private
rappresentate dall’avv. Paparelli è stata respinta dalla Corte.
4.3. A. ha inoltre riconfermato la questione pregiudiziale già sollevata tramite istanza
dell’11 luglio 2016 (cl. 482 p. 920.15; p. 521.109 e segg.), con cui postulava la
sospensione per motivi di merito, l’esito del presente procedimento dipendendo
potenzialmente dalla risoluzione di un’altra causa.
Al riguardo, la Corte ha rilevato che la ricorrenza del crimine a monte quale
presupposto oggettivo cumulativo del reato di cui all’art. 305
bis
CP è comunque
oggetto di disamina d’ufficio nel merito, ragion per cui non ricorre la necessità di
attendere un’eventuale decisione giudiziale da parte dell’autorità estera, questo
Collegio effettuando i necessari scandagli quanto alla ricorrenza o meno del
crimine a monte nel quadro della sussunzione delle fattispecie dedotte in accusa
nell’art. 305
bis
CP.
-
15 -
L’istanza di A. è pertanto stata respinta.
4.4. A. ha parimenti domandato alla Corte di valutare, già nella sede delle questioni
pregiudiziali, e ciò per motivi di economia processuale, l’avvenuta prescrizione
dell’azione penale con mente a tutti gli atti contestati all’imputato a titolo di
riciclaggio di denaro, e ciò per difetto dell’aggravante (cl. 482 p. 920.15 e seg.).
A tal riguardo, la Corte ha osservato che la decisione quanto alla sussistenza
eventuale di aggravanti avrebbe presupposto una disamina complessiva degli
atti, e non avrebbe pertanto potuto esimersi dalle risultanze dell’istruttoria
dibattimentale. La Corte ha pertanto respinto la richiesta della difesa, la disamina,
postulata da A., dell’eventuale prescrizione dell’azione penale, dovendo
comunque ricorrere d’ufficio (v. infra, consid. III.8 segg.). Questo Collegio ha
nondimeno ordinato l’abbandono di diversi capi d’accusa per intervenuta
prescrizione in sede di questioni pregiudiziali (v. supra, consid. I.3.2).
II. Sull’accusa di truffa oggetto di rinvio da parte del Tribunale federale
- La regola della specialità, che costituisce un principio generale del diritto
estradizionale (DTF 135 IV 212 consid. 3b pag. 47; sentenza del Tribunale
federale 6B_536/2014 del 5 gennaio 2016, consid. 3.3), è ancorata all’art. 14
CEEstr, applicabile alle procedure estradizionali tra Svizzera e Slovenia.
Secondo tale norma, l’individuo estradato non può in particolare essere
perseguito né giudicato per un fatto qualsiasi anteriore alla consegna che non sia
quello avente motivato l’estradizione (n. 1). Con “fatto” ai sensi dell’art. 14 n. 1
CEEstr s’intende un complesso fattuale – un “einheitlicher geschichtlicher
Lebensvorgang” (sentenza del Tribunale federale 5A_652/2016 del 15 dicembre
2016, consid. 2.3) – che concorre a circoscrivere chiaramente la fattispecie per
cui è stata concessa l’estradizione, conferendo nel contempo un’accezione
penalprocessualistica al “fatto qualsiasi anteriore alla consegna che non sia
quello avente motivato l'estradizione”. Il principio della specialità tutela sia lo
Stato richiesto sia la persona estradata (DTF 123 IV 42 consid. 3b pag. 47).
Quest’ultima può tuttavia rinunciare, senza il consenso del primo, alla garanzia
conferita da suddetto principio. Giusta l’art. 14 n. 1 lett. b CEEstr, infatti, la
garanzia decade qualora l’estradato, avendo avuto la possibilità di farlo, non ha
lasciato, nei 30 (45, sino al 30 ottobre 2016) giorni successivi alla sua liberazione
definitiva (cosiddetto termine di rispetto), il territorio della Parte alla quale è stato
rilasciato o se vi è ritornato dopo averlo lasciato. Sotteso vi è il concetto che la
protezione accordata all’interessato contro il perseguimento per fatti anteriori
all’estradizione non debba durare indefinitamente. Del resto, si può presumere
che la persona che acconsente, senza alcun tipo di coercizione, di restare a
- 16 -
disposizione delle autorità di perseguimento dello Stato in cui si trova, accetta
anche le conseguenze di questo comportamento e si sottopone alla giurisdizione
di tale Stato (DTF 135 IV 241 consid. 2.1 pag. 214). Nel diritto interno, l’art. 38
AIMP (RS 351.1) sancisce il principio della specialità in termini analoghi a quelli
dell’art. 14 CEEstr. Pur escludendo la garanzia di tale principio alla persona
estradata che non abbandona il territorio dello Stato richiedente entro il termine
di rispetto dalla sua liberazione o che vi ritorna, l’art. 38 cpv. 2 lett. b n. 1 AIMP
precisa che l’interessato deve previamente essere reso edotto delle relative
conseguenze. Tale obbligo discende anche dal principio della buona fede (art. 5
cpv. 3 Cost.), che l’art. 9 Cost. erige a diritto fondamentale (DTF 135 IV 212
consid. 2.6). Il Tribunale federale ha già avuto modo di indicare che per le autorità
elvetiche, in assenza di disposizioni sulla portata del principio della specialità
connesso a un’estradizione, l’art. 38 AIMP ha valenza di principio generale (DTF
135 IV 212 consid. 2.5). Gli obblighi sgorganti dall’art. 38 AIMP, segnatamente
quello di informare previamente l’estradato quanto alle conseguenze del suo
ritorno su suolo elvetico, incombono alle autorità svizzere, a cui l’art. 38 AIMP si
rivolge. L’Alta Corte ha avuto modo di sottolineare tale aspetto nella pronuncia
DTF 135 IV 217 consid. 2.7, laddove le autorità d’esecuzione della pena, in quel
caso quelle vodesi, avevano omesso di rendere edotto l’estradando in punto alle
conseguenze giuridiche di un suo ritorno in Svizzera a seguito della sua
liberazione.
- Nel caso concreto, le autorità slovene (cfr. la traduzione italiana in SK.2016.2,
cl. 2 p. 19.3.6 e segg.) hanno concesso, in data 16 aprile 2008, l’estradizione
dell’imputato alla Svizzera, nell’ambito di due procedimenti penali
(n° EAII.04.0025-PAS e n° EAII.07.0139-PAS), per i reati di riciclaggio di denaro,
falsità in documenti, truffa e corruzione attiva, sulla scorta della domanda
d’estradizione del 18 marzo 2008 formulata nei confronti di A., oggetto di un
ordine d’arresto dell’8 agosto 2006. Davanti all’autorità slovena A. non ha
rinunciato alla protezione del principio della specialità (cl. 34 p. 6.7.25).
La domanda di estradizione del 18 marzo 2008 (cl. 34 p. 6.7.44 e segg.) e i relativi
allegati (concernenti le suddette procedure n° EAII.04.0025-PAS e
n° EAII.07.0139-PAS), fanno stato, per quanto attiene all’ipotesi truffaldina, di un
complesso fattuale che sarebbe stato commesso nel quadro del solo
procedimento n° EAII.04.0025-PAS a detrimento di società del gruppo F., nel
periodo fra il dicembre 1999 e il febbraio 2003 (cl. 34 pag. 6.7.48). L’ordine di
arresto dell’8 agosto 2006 (cl. 34 p. 6.7.1), a cui fa riferimento la delibera slovena
(SK.2016.2, cl. 2 p. 19.3.7), unitamente alla domanda d’estradizione del 18 marzo
2008 (cl. 34 p. 6.7.44 e segg.), è stato spiccato per il solo procedimento
n° EAII.04.0025-PAS e non contempla l’ipotesi di reato di truffa ai danni di
E. N.A., vale a dire quel complesso fattuale dedotto in accusa con promozione
- 17 -
del 5 settembre 2013. Il capo d’accusa 1.1A si riferisce in effetti ad un altro lasso
temporale, fra il 1° luglio e il 20 dicembre 1999, e soprattutto a tutt’altri fatti
materiali. Il complesso fattuale successivamente dedotto in accusa al capo 1.1A
dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013 concerne una truffa che sarebbe occorsa
ai danni di E. N.A. nel quadro di un contratto di assicurazione per rischio politico
e commerciale, collegato a un finanziamento concesso da E. N.A. nel contesto
dell’acquisizione, da parte dello Stato venezuelano, di P. SpA.
Ciò posto, è d’uopo concludere che l’estradizione non è stata né chiesta né
concessa per il complesso fattuale dedotto in accusa, e di cui al rinvio da parte
del Tribunale federale, fatto questo che costituisce di principio un impedimento a
statuire nel merito.
- Ciò stante, questo Collegio si è di seguito chiesto se, in casu, la protezione
derivante dalla riserva della specialità non sia nondimeno decaduta in seguito al
ritorno di A. in Svizzera dopo essere stato reso edotto circa le conseguenze di
tale suo agire. Al riguardo, non risulta dal fascicolo processuale che le autorità
svizzere, a cui si rivolge l’art. 38 AIMP, si siano fatte parti diligenti, ovvero attive,
nell’adempiere d’ufficio a quanto prescrive loro la norma precitata. Agli atti non
risulta che A. sia stato informato, previamente e in modo esauriente, da parte
delle autorità svizzere, circa le conseguenze giuridiche – vale a dire il
decadimento della protezione derivante dalla riserva della specialità – che un suo
eventuale successivo ritorno su suolo elvetico avrebbe ingenerato. Dagli atti, non
risulta che il MPC vi abbia provveduto. Neppure il GIF vi ha provveduto
contestualmente alle sue ordinanze di misure sostitutive del 16 maggio 2008, poi
annullata (SK.2016.2, cl. 4 p. 6.1.112 e segg.), e del 12 luglio 2008 (SK.2016.2,
cl. 4 p. 6.2.43 e segg.). Neppure l’ordine di scarcerazione del 14 luglio 2008
(cl. 33 p. 6.9.179 e seg.) fa menzione delle conseguenze giuridiche in punto
all’eventuale, futuro ritorno di A. su suolo svizzero.
Come si evince da quanto precede, questo Collegio rileva che spetta all’autorità
svizzera adempiere a quanto prescrive l’art. 38 AIMP, e non allo Stato richiesto
che, nel caso in esame, non vi ha comunque provveduto, non evincendosi dagli
atti riscontri in tal senso.
Nemmeno può essere ritenuto il rilievo mosso dal MPC nella sua requisitoria
(cl. 482 p. 925.37 e segg.; p. 925.47 e segg.), secondo cui il comportamento
processuale di A. susseguente alla sua liberazione costituisca rinuncia tacita alla
protezione derivante dal principio della specialità. In effetti, gli avvertimenti di
legge, a cui è tenuta d’ufficio l’autorità svizzera, devono essere formulati
contestualmente alla liberazione, o comunque durante il periodo di rispetto,
affinché l’estradato sia consapevole con sufficiente cognizione di causa circa le
conseguenze giuridiche di una sua permanenza sul territorio elvetico,
- 18 -
rispettivamente del suo susseguente ritorno in Svizzera nell’eventualità che egli
abbia lasciato il Paese in precedenza.
Questo Collegio non può aderire all’assunto, formulato dal MPC, secondo cui
l’estradato perde la protezione sgorgante dal principio di specialità per essere
rientrato in Svizzera allo scopo di collaborare con l’autorità di perseguimento
penale nella ricerca della verità materiale, e ciò in difetto di previa comunicazione
quanto alle conseguenze. Ammettere ciò significherebbe imputare al protetto
dall’art. 38 AIMP l’inazione dell’autorità svizzera, circostanza che non sarebbe
compatibile col principio della buona fede, di cui all’art. 5 cpv. 3 Cost., eretto a
diritto fondamentale dall’art. 9 Cost. (DTF 135 IV 212 consid. 2.6).
- Ne segue che non si è di riflesso confrontati col decadimento della protezione
derivante dal principio della specialità.
Stante la presenza di un impedimento a procedere, occorre pertanto ordinare
l’abbandono del procedimento penale per il capo 1.1 (A, B e C) dell’atto d’accusa
del 5 settembre 2013.
III. Riciclaggio di denaro aggravato
-
Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile
di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori
patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da
un delitto fiscale qualificato (art. 305
bis
n. 1 CP). Il reato di riciclaggio può
configurarsi sia nella forma semplice che nella forma aggravata. Vi è caso grave,
ai sensi dell’art. 305
bis
n. 2 CP, segnatamente se l'autore: agisce come membro
di un'organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda
costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una
grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio
(lett. c). L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero,
purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (art. 305
bis
n. 3
CP).
-
Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento
o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine ai sensi dell’art. 10
cpv. 2 CP (risp. art. 9 vCP) costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio
(DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e). Vista la modifica del CP entrata in
vigore il 1° gennaio 2016, i valori patrimoniali possono provenire anche da un
delitto fiscale qualificato giusta l’art. 305
bis
cpv. 1
bis
CP (RU 2015 1389; FF 2014
563). Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto; il comportamento
è dunque punibile a questo titolo anche laddove l'atto vanificatorio non abbia
- 19 -
raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e). Il
riciclaggio di denaro non presuppone operazioni finanziarie complicate: anche gli
atti più semplici, come l'occultamento del bottino, possono essere adeguati a
vanificare una confisca (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Sono in particolare
considerati atti di riciclaggio l'occultamento di valori patrimoniali (DTF 127 IV 20
consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e), il loro investimento, come, ad esempio,
l'immissione di capitali sul mercato finanziario e assicurativo, utilizzandoli per
concludere un'assicurazione sulla vita a premio unico (DTF 119 IV 242
consid. 1d; sentenza del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011,
consid. 6.2 con rinvii), il versamento degli stessi su di un conto bancario aperto a
proprio nome, senza menzionare l'identità del reale avente diritto economico
(DTF 119 IV 242 consid. 1d; URSULA CASSANI, Commentaire du droit pénal
suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, Berna 1996, n. 38 ad art. 305
bis
CP), il trasferimento di valori su conti all'estero di pertinenza di terzi come pure
le transazioni da o per l'estero (DTF 128 IV 117 consid. 7b; 127 IV 24
consid. 2b/cc e 3b; CASSANI, op. cit., n. 41 ad art. 305
bis
CP; JÜRG-BEAT
ACKERMANN, in Schmid (editore), Kommentar Einziehung, Organisiertes
Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, Zurigo 1998, n. 315 e segg. ad art. 305
bis
CP;
MARK PIETH, Commentario basilese, Strafrecht, 3a ediz., Basilea 2013, n. 49 e
segg. ad art. 305
bis
CP; STEFAN TRECHSEL/HEIDI AFFOLTER-EIJSTEN,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo
2013, n. 18 ad art. 305
bis
CP), negozi fiduciari, l'impiego di trusts (ACKERMANN,
op. cit., n. 298 e segg. ad art. 305
bis
CP), l'interposizione di intermediari, uomini
di paglia, tra cui società di sede o paravento e detentori del segreto professionale,
trasferimenti su conti di società off-shore o anche fondazioni (PIETH, op. cit., n. 40
ad art. 305
bis
CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3a
ediz., Berna 2010, n. 25 ad art. 305
bis
CP), le operazioni di cambio in contante
(DTF 122 IV 211 consid. 2c; TPF 2009 25 consid. 7.2.3 pag. 29), così come le
attività di spallonaggio (TPF 2009 25 consid. 7.2.4). Non è viceversa stato
riconosciuto come tale il semplice versamento su un conto bancario personale
usuale (DTF 124 IV 274 consid. 4, in cui si specifica che la qualifica di riciclaggio
in merito al versamento su un conto personale dipende dalle circostanze del caso
concreto; PIETH, op. cit., n. 50 e seg. ad art. 305
bis
CP), la mera presa in
consegna, il solo possesso o la custodia di valori (DTF 128 IV 117 consid. 7a;
sentenza del Tribunale federale 6S.595/1999 del 24 gennaio 2000,
consid. 2d/aa), la semplice apertura di un conto, che costituisce tutt'al più un
tentativo di riciclaggio (v. DTF 120 IV 329 consid. 4; ACKERMANN, op. cit., n. 443)
o un atto preparatorio non punibile (v. art. 260
bis
CP e contrario), mentre lo è il
prelievo di denaro per cassa, ritenuto come la restituzione all’autore dell’antefatto
dell’integralità o di parte del credito di un conto a lui intestato interrompa in realtà
il paper trail (DTF 136 IV 179 consid. 4.3 non pubblicato).
-
20 -
In punto ai trasferimenti di fondi da un conto svizzero ad un altro conto svizzero
– i trasferimenti verso o da un conto estero essendo per contro sempre costitutivi
del reato di riciclaggio di denaro – atti a lasciare una traccia documentale, essi
non sono ritenuti costitutivi, dalla dottrina, del reato di riciclaggio di denaro se
entrambi i conti indicano il medesimo avente diritto economico (JÜRG-BEAT
ACKERMANN, Geldwäschereistrafrecht, in Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, a
cura di Jürg-Beat Ackermann/Günter Heine, Berna 2013, nota 57 ad § 15; MARIA
GALLIANI/LUCA MARCELLINI, Il riciclaggio di denaro nel codice penale, in
Compliance management, a cura di Tamara Erez e Flavia Giorgetti Nasciutti,
Vezia/Basilea 2010, pag. 235; v. PIETH, op. cit., n. 50 ad art. 305
bis
CP, secondo
cui alcuni autori tendono ad escludere la punibilità in presenza di trasferimenti da
un conto svizzero ad un altro conto personale svizzero – o sul conto intestato ad
un terzo – dove l'avente diritto economico è il medesimo; e v. CASSANI, op. cit.,
n. 41 ad art. 305
bis
CP, secondo cui il versamento su un conto presso un altro
istituto bancario sito in Svizzera non costituisce un atto di riciclaggio, se il conto
di accredito è stato aperto dal medesimo titolare che ne è pure avente diritto
economico, o aperto dal medesimo avente diritto economico la cui vera identità
è stata comunicata alla banca; TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., n. 18 ad
art. 305
bis
CP, secondo cui non vi è riciclaggio unicamente se il beneficiario
economico dei due conti è il medesimo).
Secondo il Tribunale federale ed una parte della dottrina, il reato di cui
all'art. 305
bis
CP può essere commesso anche da colui che ricicla valori
patrimoniali provenienti da un crimine da lui stesso perpetrato
(cdt. autoriciclaggio; DTF 126 IV 255 consid. 3a; 124 IV 274 consid. 3; 120 IV 323
consid. 3; CORBOZ, op. cit., n. 19 ad art. 305
bis
CP; GÜNTER STRATENWERTH/FELIX
BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 7a ediz., Berna 2013, § 57 n. 43;
MARTIN SCHUBARTH, Geldwäscherei - Neuland für das traditionelle kontinentale
Strafrechtsdenken, in Festschrift für Günter Bemmann, a cura di Joachim
Schulz/Thomas Vormbaum, Baden-Baden 1997, pag. 432-435; d’altra opinione
ACKERMANN, op. cit., n. 117 ad art. 305
bis
CP; GUNTHER ARZT, Geldwäscherei:
komplexe Fragen, in: Recht 13 (1995), pag. 131; CASSANI, op. cit., n. 47 e segg.
ad art. 305
bis
CP; CHRISTOPH GRABER, Der Vortäter als Geldwäscher, AJP/PJA
1995, pag. 517; PIETH, op. cit., n. 2 e seg. ad art. 305
bis
CP; HANS SCHULTZ, Die
strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1994, in ZBJV 131
(1995) pag. 846; per un riassunto del dibattito dottrinale v. DTF 122 IV 211
consid. 3a, nonché ANDREAS DONATSCH/WOLFGANG WOHLERS, Strafrecht IV, 4a
ediz., Zurigo 2011, pag. 476 e JÜRG-BEAT ACKERMANN, forumpoenale 2009,
n. 31, pag. 160 e seg.). L’Alta Corte ha avuto modo di precisare che, nell’ottica
dell’art. 305
bis
CP, è determinante valutare se l’atto in questione è teso a – ed è
suscettibile di – vanificare il blocco da parte delle autorità di perseguimento
penale dei valori patrimoniali originanti da un crimine: tal è il caso in presenza di
-
21 -
distruzione rispettivamente impiego di valori patrimoniali (sentenza del Tribunale
federale 6B_209/2010 del 2 dicembre 2010, consid. 6.4). Il riciclaggio di denaro
può altresì essere commesso per omissione (DTF 136 IV 188 consid. 6).
-
Se il reato presupposto è commesso all’estero, la questione di sapere se
l'infrazione all'origine dei valori riciclati costituisce un crimine deve essere
valutata in applicazione del diritto svizzero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa),
mentre alla luce del diritto estero è sufficiente assodare che si tratti di un reato
penale (v. art. 305
bis
n. 3 CP). La sussistenza in quanto tale del crimine a monte
può essere ammessa a fronte di una decisione di condanna passata in giudicato
oppure, in assenza di una tale decisione, mediante accertamenti indipendenti del
giudice svizzero del riciclaggio. In quest’ultimo caso, è sufficiente che il giudice
raggiunga la certezza dell’origine criminosa dei fondi, senza che sia necessario
definire in maniera dettagliata le circostanze del crimine o identificarne l’autore
(DTF 120 IV 323 consid. 3d; sentenza del Tribunale federale 6B_729/2010
dell'8 dicembre 2011, consid. 4.1.3). In altre parole, sotto il profilo del riciclaggio
non è determinante la qualifica precisa del reato a monte secondo il diritto estero,
bastando la certezza che i valori patrimoniali provengono da un crimine. D'altra
parte, nell'ambito dell'art. 305
bis
n. 3 CP trova applicazione il principio della doppia
punibilità astratta (v. DTF 136 IV 179 consid. 2; sentenza del Tribunale federale
6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, consid. 2.3).
-
L'infrazione prevista e punita dall'art. 305
bis
CP è un'infrazione intenzionale. Il dolo
eventuale è sufficiente (v. art. 12 CP). L’intenzione non deve riferirsi solo all’atto
vanificatorio in sé, quindi al fatto che l’operazione in questione sia idonea a
rompere la traccia documentaria, ma anche all’origine criminale dei valori riciclati:
l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine
(DTF 122 IV 211 consid. 2e). Non è necessario che l'autore conosca con
precisione l'infrazione da cui provengono i valori: basta ch'egli sappia oppure,
date le circostanze, non possa ragionevolmente ignorare che gli stessi sono il
frutto di un comportamento illecito sanzionato da una pena severa, senza
forzatamente sapere in cosa consista precisamente tale reato (DTF 119 IV 242
consid. 2b; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.24 del 10 ottobre
2008, consid. 3.2.4; TRECHSEL/ AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., n. 21 ad art. 305
bis
CP;
ROSA CAPPA, La norma penale sul riciclaggio di denaro, in Bollettino OATi
n. 40/2010, pag. 45; CORBOZ, op. cit., n. 42 ad art. 305
bis
CP; DONATSCH/
WOHLERS, op. cit., pag. 482; CASSANI, op. cit., n. 51 ad art. 305
bis
CP; PIETH,
op. cit., n. 59 ad art. 305
bis
CP; ACKERMANN, op. cit., n. 398 ad art. 305
bis
CP;
STRATENWERTH/ BOMMER, op. cit., § 57 n. 32).
“Deve presumere” l’origine criminale, ed è quindi in malafede, chi è consapevole
degli elementi di sospetto esistenti e in questo senso ritiene possibile il nesso con
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un grave reato a monte, ma ciò nonostante decide di agire, accettando così il
rischio di riciclare valori di origine criminale; chi invece, seppur per imprevidenza
colpevole, non si accorge degli elementi di sospetto esistenti, agisce per
negligenza e non si rende quindi colpevole del reato di cui all’art. 305
bis
CP
(v. sentenza del Tribunale federale 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010, consid. 6.1
con rinvii).
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Secondo costante giurisprudenza, è correo di un'infrazione chi collabora con altri
compartecipi intenzionalmente e in modo determinante alla decisione,
pianificazione o esecuzione di un reato, così da apparirne come uno dei
protagonisti; in questo senso, il suo contributo deve risultare essenziale, in base
alle circostanze del caso, alla perpetrazione del reato (DTF 135 IV 152
consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 120 IV 17 consid. 2d; 118 IV 397
consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_911/2009 del 15 marzo 2010,
consid. 2.3.3). Affinché sussista correità non occorre tuttavia che il reato sia
eseguito materialmente da tutti i correi; basta invece che il singolo correo abbia
prestato il proprio concorso alla decisione o alla pianificazione, in occasione della
quale erano stati accettati consapevolmente e volontariamente, perlomeno nel
senso del dolo eventuale, anche gli elementi risultanti dagli ulteriori atti commessi
(DTF 120 IV 17 consid. 2d; 115 IV 161 consid. 2; sentenza del Tribunale federale
6B_890/2008 del 6 aprile 2009, consid. 3.1). Alla luce di ciò, dato che il reato
appare come l’espressione di una volontà comune, ogni singolo correo è
penalmente responsabile per il tutto (DTF 109 IV 161 consid. 4b con rinvii). Non
è comunque necessario che il correo partecipi sin dall’inizio alla decisione di
delinquere, ma è sufficiente che aderisca al piano (anche già in corso di
esecuzione), facendo così sua l’intenzionalità altrui (cosiddetta correità
successiva; v. DTF 125 IV 134 consid. 3a; 120 IV 265 2c/aa pag. 272; sentenze
del Tribunale federale 6B_911/2009 del 15 marzo 2010, consid. 2.3.3 e
6B_1091/2009 del 29 aprile 2010, consid. 3.3).
-
Nei casi gravi di riciclaggio di denaro, di cui all’art. 305
bis
n. 2 CP, è comminata
una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena
detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere. Come
rilevato, vi è caso grave segnatamente se l'autore: agisce come membro di
un'organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda
costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una
grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio
(lett. c).
-
Per quanto attiene alla possibile ricorrenza di una o più aggravanti nei casi di
cosiddetto autoriciclaggio, vale a dire nelle fattispecie per cui l’autore del crimine
- 23 -
a monte è indicato quale autore di riciclaggio di denaro qualificato, è anzitutto
d’uopo rilevare che il Tribunale federale ha già avuto modo di chinarsi su tale
problematica, almeno per quanto riguarda l’aggravante del mestiere. Nelle sue
pronunce 6S.225/2006 dell’8 agosto 2006 e 6S.387/2006 dell’8 novembre 2006,
l’Alta Corte, prendendo posizione sulla puntuale censura sollevata dalla parte
ricorrente, secondo cui la qualifica del mestiere sarebbe risultata inapplicabile per
l’autore del riciclaggio di denaro interessante fondi originanti dal crimine a monte
da lui stesso perpetrato, ha statuito che il fatto che i fondi ripetutamente riciclati
provengano da un unico atto criminale, indipendentemente dal suo autore, non
esclude a priori la qualifica del mestiere, che è data se ricorrono gli usuali requisiti
giurisprudenziali che contraddistinguono tale aggravante (sentenze del Tribunale
federale 6S.225/2006 dell’8 agosto 2006, consid. 4.2 e 6S.387/2006
dell’8 novembre 2006, consid. 4.2).
Ciò posto, è d’uopo rilevare che le considerazioni espresse dall’Alta Corte per
l’aggravante del mestiere ben si prestano ad un apprezzamento e ad una portata
più ampi, che vanno oltre la specifica qualifica analizzata nelle suddette
pronunce. In altre parole, tali considerazioni possono essere estese anche alle
restanti aggravanti, nella misura in cui siano beninteso ravvisabili i presupposti
che la giurisprudenza ha sviluppato per le nozioni di appartenenza ad
un’organizzazione criminale, rispettivamente ad una banda o della variante
generica. Ne segue che, alla luce della citata giurisprudenza del Tribunale
federale, l’autoriciclatore può rendersi colpevole di riciclaggio di denaro
aggravato.
-
Nel caso in esame, per motivi di economia processuale, la Corte ha ritenuto di
dover esaminare anzitutto la ricorrenza o meno dell’aggravante generica e poi di
quella della banda, e ciò nell’ottica di valutare se si sarebbe in presenza
dell’estinzione dell’azione penale, la prescrizione per il reato di riciclaggio di
denaro semplice essendo di 7 anni. Per esaminare la questione dell’aggravante,
questo Collegio ha dato per teoricamente acquisiti sia il reato a monte sia le
condotte vanificatorie nel loro complesso (di cui ai capi d’accusa 1.1.190 a
1.1.501 compresi), chiedendosi se, anche qualora l’impianto accusatorio fosse
integralmente comprovato a tal riguardo, si sarebbe in presenza di un caso grave.
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Aggravante generica
9.1. La giurisprudenza ammette situazioni in cui, pur non realizzandosi la qualifica del
mestiere giusta l'art. 305
bis
n. 2 lett. c CP, come neppure una delle due altre
qualifiche specificamente elencate alla cifra due di detto articolo, le caratteristiche
concrete della fattispecie sono tali da ammettere il caso grave nella sua variante
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generica (sentenze del Tribunale federale 6B_535/2014 del 5 gennaio 2016,
consid. 3.2; 6B_217-222/2013 del 28 luglio 2014, consid. 4.3; 6B_1013/2010 del
17 maggio 2011, consid. 6, con rinvio a DTF 114 IV 164 consid. 2b, in materia di
LStup). L'elenco dell'art. 305
bis
n. 2 è infatti formulato in termini di esemplarità non
di esclusività, come si evince dall'aggiunta dell'avverbio “segnatamente”
(“insbesondere”, “notamment”). Sono dunque ipotizzabili altre situazioni, oltre a
quelle elencate alla cifra 2, in cui i fatti incriminati vanno considerati gravi, a
condizione che essi raggiungano, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello
soggettivo, un peso specifico tale da essere paragonabili alle situazioni
esplicitamente codificate nella legge. Il Tribunale federale ha in questo senso
ammesso l'aggravante generica in un caso di riciclaggio in cui, sia alla luce
dell'ammontare totale dei valori riciclati (circa 3.5 milioni di franchi) che delle
modalità con cui gli atti sono stati perfezionati, il disvalore complessivo dei reati
era equivalente a quello dell'aggravante del mestiere giusta l'art. 305
bis
n. 2 lett. c
CP (sentenza 6B_1013/2010 consid. 6.3). Trattandosi di un'interpretazione
estensiva dell'art. 305
bis
n. 2 CP, seppur ancorata in una formulazione
volutamente elastica del legislatore, e con conseguenze non indifferenti a livello
di pena e di lunghezza dei termini di prescrizione (v. art. 97 cpv. 1 lett. b e c CP),
in ossequio al principio della legalità giusta l'art. 1 CP (nulla poena sine lege certa;
v. PETER POPP/ANNE BERKEMEIER, Commentario basilese, op. cit., n. 31 e segg.
ad art. 1 CP; KURT SEELMANN/CHRISTOPHER GETH, Strafrecht. Allgemeiner Teil,
6a ediz., Basilea 2016, pag. 34 e segg.), questo tipo di aggravante va ammesso
in maniera molto prudente (CHRISTOPH K. GRABER, Geldwäscherei, tesi di laurea,
Berna 1990, pag. 153), valutando e ponderando con grande attenzione tutte le
particolarità del caso (v. più ampiamente con riferimento all'art. 19 n. 2 vLStup,
PETER ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes,
3a ediz., Berna 2016, pag. 109 e segg.). Non si tratta, infatti, di colmare
semplicemente una lacuna legislativa modo legislatoris come sarebbe tenuto a
fare un giudice civile in virtù dell'art. 1 cpv. 2 del Codice civile svizzero (v. SIBYLLE
HOFER/STEPHANE HRUBESCH-MILLAUER, Einleitungsartikel und Personenrecht,
2a ediz., Berna 2012, pag. 35 e segg.), ma di incidere direttamente nel tessuto
normativo giuspenalistico creando nuove varianti di reato. Già soltanto per delle
ragioni di separazione funzionale fra potere legislativo e potere giudiziario il
giudice deve qui dar prova di grande cautela (v. art. 190 Cost. nonché ULRICH
HÄFELIN/WALTER HALLER/HELEN KELLER/DANIELA THURNHERR, Schweizerisches
Bundesstaatsrecht, 9a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 2086 e segg.). Non
per nulla il legislatore, con il plauso della dottrina (v. CORBOZ, op. cit., n. 73 ad
art. 19 LStup), ha ultimamente abbandonato questo tipo di tecnica redazionale
nel nuovo art. 19 LStup in vigore dal 1° luglio 2011. Non basta dunque che la
gravità si fondi sugli elementi oggettivi della fattispecie, ma anche su quelli
soggettivi (DTF 117 IV 164 consid. 2b). Trattandosi sempre di circostanze
-
25 -
personali ai sensi dell'art. 27 CP (v. TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., n. 23
ad art. 305
bis
CP), l'analisi concreta va infatti effettuata tenendo conto “delle
speciali relazioni, qualità e circostanze personali” che aggravano la punibilità.
La dottrina cita a mo’ d'esempio il caso di un riciclatore di ingenti capitali mafiosi
(DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénale, Petit
Commentaire, 2a ediz., Bâle 2017, n. 46 ad art. 305
bis
CP; GRABER, loc. cit.), il
quale, pur non rientrando nella categoria dell'art. 305
bis
n. 2 lett. a CP, data l'entità
dei valori riciclati e la gravità sociale del reato a monte, potrebbe comunque
rientrare nella fattispecie qualificata nella sua accezione generica. Fra gli esempi
citati dalla dottrina, peraltro in termini tutt'altro che apodittici (“könnte sich [...]
rechtfertigen”), vi sono anche reati a monte ritenuti particolarmente perniciosi,
come il genocidio ed i crimini di guerra (TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit.,
n. 27 ad art. 305
bis
CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI,
loc. cit.). Si tratta comunque di considerazioni dottrinali che non trovano per il
momento alcuna eco nella giurisprudenza dell'Alta Corte. Quest'ultima è peraltro
molto esigua e, in ambito di Tribunale federale, si esaurisce nella sopraccitata
sentenza 6B_1013/2010, giudicata in composizione a tre giudici e non pubblicata
nella raccolta ufficiale delle DTF. Il caso giudicato dal Tribunale federale
riguardava un legale che – nel quadro dell’esercizio della professione d’avvocato,
per cui aveva ricevuto la relativa autorizzazione di polizia – aveva svolto, per un
certo lasso di tempo (tre mesi e mezzo), pur non esercitando professionalmente
il riciclaggio, tutta una serie di operazioni (apertura di un conto ad hoc, disbrigo
della formularistica, colloqui con funzionari di banca e fiduciari, gestione del
conto, cambio di denaro, prelievo in contanti e trasferimento all'estero) nel quadro
di una procedura d'incasso di un assegno del controvalore di circa 3.5 milioni di
franchi provenienti da una truffa, a favore di un cliente, ricevendo per questo un
onorario professionale di fr. 20'000.--. In altre parole, egli aveva investito un
tempo considerevole, nell'ambito della sua attività professionale quale avvocato,
che rappresentava la sua fonte di sostentamento economico, e aveva percepito
un onorario professionale di rilievo.
9.2. Nel caso concreto, questo Collegio ha proceduto all’analisi dei criteri che la
giurisprudenza dell’Alta Corte ha sviluppato a fondamento della ricorrenza
dell’aggravante generica, vagliando la presente fattispecie segnatamente alla
luce delle sentenze del Tribunale federale 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011,
6B_535/2014 del 5 gennaio 2016 e 6B_217-222/2013 del 28 luglio 2014.
Questo Collegio è giunto alla conclusione che il caso di specie presenta sì
analogie ma anche importanti differenze con l’unica pronuncia assertiva dell’Alta
Corte, sviluppando nel seguente modo la propria disamina.
- 26 -
9.2.1. Per quanto attiene alle analogie riscontrate nel presente caso con la fattispecie
di cui alla pronuncia 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011, la Corte ha rilevato
come le condotte rimproverate ad A. si siano estese sull’arco di poco più di due
anni (dal febbraio 2002 all’aprile 2004), denotando una molteplicità di condotte
vanificatorie rimproverate all’imputato che, d’acchito, potrebbero far concludere
per un’attività delittuosa intensa ai sensi della testé citata giurisprudenza. In
effetti, gli atti vanificatori rimproverati ad A., portanti su importi milionari, sono
complessivamente 312 e interessano, a fasi alterne, come si evince dall’atto
d’accusa, 65 giorni nel 2002, 64 giorni nel 2003 e 13 giorni nel 2004. Il Collegio
ha al riguardo rilevato come il magistrato requirente, nell’individualizzare le
singole condotte, non distingua pur tuttavia fra giornate di presenza fisica
dell’imputato in loco, specie a Coira, a Lugano e a Vaduz, o comunque dell’agire
del medesimo, ma si fondi anche sui giorni di valuta per contestualizzare i
rimproveri mossi ad A. a titolo di riciclaggio di denaro con l’aggravante generica.
È ora notorio che il giorno di valuta, rispettivamente la data di valuta,
comunemente denominata “valuta”, rappresenta nelle operazioni di carattere
bancario la data d’allibramento della transazione stessa, vale a dire di accredito
o di addebito sul conto. Essa non costituisce ancora la prova che, il giorno della
valuta, l’avente diritto di firma sulla relazione bancaria abbia disposto sulla
stessa, ordinando per esempio un bonifico bancario, transazione che può
peraltro occorrere anche automaticamente, ad esempio in presenza di un ordine
permanente. Neppure è in grado, il giorno di valuta, di lasciar concludere in modo
automatico quanto alla presenza, nei locali dell’istituto di credito, del disponente,
la portata della valuta essendo quella di indicare il momento in cui una
determinata operazione viene allibrata e non di dare contezza della presenza in
loco, o comunque dell’agire, degli aventi diritto di disposizione su conti bancari.
Al riguardo, ragguagli maggiormente affidabili in punto all’intensità temporale
dell’interesse rivolto dall’imputato all’operatività bancaria possono essere
estrapolati dai rapporti di visita di cui alle principali relazioni bancarie elencate
nell’atto di accusa, da pag. 17 e segg., specie sui conti, ed eventuali correlate
cassette di sicurezza, sui quali l’imputato avrebbe operato, e di cui ai capi
d’accusa § 1.1.190 e segg., e meglio sulle seguenti relazioni bancarie.
- Presso la banca L., Coira:
-
n. 1 (Q. AG): nessun rapporto di visita successivo al febbraio 2002 (cfr. cl. 38, p. 7.3.51
segg.);
-
n. 10 (FF. SA): rapporti di visita pertinenti non presenti nelle rubriche 7/4 (cl. 41, 42) e
7/55 (cl. 66);
-
n. 11 (GG.): rapporti di visita pertinenti non presenti nelle rubriche 7/13 (cl. 48) e 7/62
(cl. 73);
-
12 (HH. Ltd.): formulario contatti non recante iscrizioni di visite (cl. 48, p. 7.14.7);
-
27 -
-
n. 2 (R.Ltd.): formulario contatti recante iscrizioni relative al 2001, periodo non rilevante
in casu (cl. 49, p. 7.16.34);
-
n. 13, con cassetta di sicurezza n. 36: formulario contatti recante iscrizioni relative al
1999-2001, periodo non rilevante in casu (cl. 51, p. 7.17.282); vi è un accesso alla
cassetta di sicurezza n. 36 (06.05.2002) (cl. 51, p. 7.17.568);
-
n. 14: rapporti di visita pertinenti non presenti nelle rubriche 7/18 (cl. 52) e 7/60 (cl. 71);
consegne di documenti bancari il 07.02, 16.05.2002, 24.10.2003 (cl. 71, p. 7.60.351);
-
n. 15, con cassetta di sicurezza n. 37: visite il 31.03, 27.08.2003, 21.01.2004 (cl. 53, p.
7.19.146): accessi alla cassetta di sicurezza n. 37 il 16.05.2002, 30.01, 31.03, 27.08,
19.12.2003 (cl. 53, p. 7.19.278);
-
n. 16 (J.): rapporti di visita pertinenti non presenti nelle rubriche 7/22 (cl. 57) e 7/65
(cl. 73);
- Presso la banca JJ., Lugano:
- n. 17 (KK.): rapporti di visite da parte del procuratore (nel 2002: 07.02, 13.03, 05.04,
23.07, 20.08, 05.12; nel 2003: 31.01, 16.04, 24.09) (cl. 79, p. 7.152.12 segg.);
- n. 18 (A.), con cassetta di sicurezza n. 38: rapporti di visite (nel 2002: 07.02, 13.03,
05.04, 16.04, 26.04) (cl. 80, p. 7.153.23 seg.); accessi alla cassetta di sicurezza (nel
2002: 08.02, 13.03, 05.04, 16.04, 19.04 (cl. 80, p. 7.153.126, 154, 159 segg.):
- n. 19 (G.), con cassetta di sicurezza n. 38: rapporti di visite (nel 2002: 07.02, 13.03,
05.04, 26.04, 06.05, 17.05, 23.07, 20.08, 02.10, 18.11, 05.12; nel 2003: 31.01, 15.04,
26.05, 24.09) (cl. 81, p. 7.154.21 seg.); accessi alla cassetta di sicurezza (nel 2002:
26.04, 17.05, 23.07, 20.08, 02.10, 18.11, 05.12; nel 2003: 31.01, 04.03, 16.04, 26.05,
10.06, 05.08, 19.08, 05.11, 19.12; nel 2004: 20.01, 06.02, 24.03) (cl. 81, p. 7.154.156
segg.);
- n. 20 (K.), con cassetta di sicurezza n. 39: rapporti di visita pertinenti non presenti nella
rubrica 7/155; accessi alla cassetta di sicurezza (nel 2003: 10.06, 18.06, 19.08, 04.09,
24.09, 04.12, 19.12) (cl. 82, p. 7.155.16, 40 segg.);
- n. 21 (I.): rapporti di visite del procuratore amministrativo (nel 2002: 13.03, 05.04, 06.05,
23.07, 20.08) (cl. 82, p. 7.157.19);
- n. 22 (K.), con cassetta di sicurezza n. 39, n. 40: rapporto di visita del procuratore (nel
2003: 16.04) (cl. 82, p. 7.158.15); accessi alla cassetta di sicurezza (n. 39: nel 2003:
16.04; n. 40: nel 2002: 06.05, 23.07; nel 2003: 31.01) (cl. 82, p. 7.158.47 segg., 53 segg.);
- Presso la banca MM. AG, FL-Vaduz:
- n. 23 (HH. Ltd.): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/713 (cl. 145);
- n. 24 (NN. Corp.): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/714 (cl. 146);
- n. 25 (OO. Ltd.): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/715 (cl. 146);
- n. 26 (PP.): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/718 (cl. 148);
- n. 27 (QQ.): rapporto della visita di A. a Vaduz il 27 agosto 2003 (cl. 149, p. 7.725.5);
- n. 28 (RR. LLC): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/727 (cl. 150);
- Presso la banca SS., Vaduz:
- 28 -
- conto intestato a TT.: rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/716
(cl. 147);
- Presso la banca AAA., Vaduz:
- n. 29 (BBB.): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/711 (cl. 144);
- n. 30 (CCC. AG): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/720 (cl. 148);
- Presso la banca DDD., Vaduz:
- n. 31 (EEE.): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/730 (cl. 152);
- Presso la banca FFF., Vaduz:
-
- 32 (GGG. Corp.): rapporto della visita di A. a Vaduz il 27 agosto 2003 (cl. 149,
- 7.724.85 seg.);
- n. 33 (BBB.): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/711 (cl. 144);
- Presso la banca HHH., Zurigo:
- n. 34 (JJJ.): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/205 (cl. 86);
- Presso la banca T., Ginevra:
- n. 4 (S. SpA): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/302 (cl. 89);
- n. 35 (S. SpA): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/303 (cl. 90).
Dal canto suo, A. stima i sui viaggi a Coira in 15/16 nell’arco del medesimo
periodo, intesi anzitutto a discutere con la banca L. dell’architettura delle
operazioni assicurative, a cui partecipava lo stesso istituto bancario, essendo
puntuali ordini di bonifico, che non fossero già permanenti, oggetto di
disposizione a partire dal suo domicilio (cl. 482 p. 930.043). L’imputato ha
dichiarato che, facendo astrazione delle operazione di scudo dell’aprile 2002 (il
15, 19 e 26 aprile), egli si è recato in Svizzera il 16 e 17 maggio, il 20 agosto e il
2 ottobre e, verosimilmente, il 5 dicembre 2002 nel quadro dell’approntamento
dell’operazione KKK. nonché, successivamente, in data 30 gennaio, 4 e 31
marzo, 16 aprile, 10 giugno nonché 4 e, per l’ultima volta, 24 settembre 2003 (cl.
482 p. 930.051).
Alla luce di quanto precede, nell’ottica del requisito dell’intensità temporale, la
ricorrenza delle condotte rimproverate va mitigata nei giusti termini, e ciò in
considerazione del fatto che le date in cui si iscrivono gli atti rimproverati devono
sovente essere lette quali giorni di valuta, in cui sono state allibrate le operazioni
bancarie dall’istituto di credito interessato, e non giornate di effettiva presenza
fisica dell’imputato presso gli istituti bancari in questione. Nondimeno, al di là
della pur sovente sovrapposizione di visite occorse lo stesso giorno per più conti,
questo Collegio ritiene che vi siano elementi di intensità simili a quelli presenti
nella suddetta giurisprudenza.
9.2.2. Volgendo però lo sguardo dalle analogie alle differenze, sempre con mente
all’unica pronuncia assertiva dell’Alta Corte, lo scrivente Collegio constata la
ricorrenza di discrepanze di indubbio rilievo e portata, prima fra tutte la totale
- 29 -
assenza di un reddito proveniente dall'attività di riciclaggio in quanto tale,
ovverosia non dal reato a monte.
Non solo non vi è alcun reddito dall’attività da riciclaggio, diversamente
dall’onorario incassato dall’avvocato, di cui alla sentenza in parola del Tribunale
federale. Ma non ricorre neppure alcun reddito che possa in particolare sgorgare,
temporalmente e organicamente, da un’attività professata a titolo professionale
o semiprofessionale, come era il caso dell’avvocato, titolare peraltro della relativa
autorizzazione di polizia, nella sentenza del Tribunale federale 6B_1013/2010 del
17 maggio 2011.
9.2.3. Il Collegio si è chiesto se simili discrepanze, con mente alla fattispecie di cui alla
pronuncia testé citata, potessero essere compensate da altri fattori che
permettano di concludere che A. abbia, nel complesso, adottato una condotta
comunque paragonabile, per gravità, a quelle espressamente elencate dal
legislatore, e di cui all'art. 305
bis
n. 2 lett. a, b, c CP. La Corte si è in particolare
chiesta se gli importi riciclati dedotti in accusa possano giustificare un’eventuale
contiguità con l’aggravante del mestiere. La cifra d’affari dedotta in accusa è certo
molto importante, ma essa è per il legislatore soltanto una delle condizioni
cumulative che devono essere adempiute per ammettere il mestiere. Se il
legislatore avesse voluto darle un’importanza autonoma lo avrebbe specificato in
maniera chiara. Paradossalmente, anche se si fosse in presenza di cifre ancora
più elevate, la lettera della legge impedirebbe di considerare come ricorrente
l’aggravante in assenza di ulteriori requisiti; non a caso, nel Messaggio del
Consiglio federale in materia di prolungamento dei termini di prescrizione per
reati di criminalità economica non si è proposto di operare a livello di aggravante
del reato specifico, ma a livello di parte generale del Codice, aumentando
semplicemente da 7 a 10 anni i termini di prescrizione per fattispecie di questo
tipo (v. FF 2012 8119 e segg.), come poi effettivamente deciso dal legislatore
varando il nuovo testo dell’art. 97 cpv. 1 lett. c CP in vigore dal 1° gennaio 2014
(RU 2013 4417; v. già supra, consid. 3.1). Non è quindi, in alcun modo,
ravvisabile una volontà del legislatore di ampliare il campo di applicabilità della
fattispecie qualificata, ma piuttosto il riconoscimento del fatto che inchieste
finanziarie di questo tipo spesso esigono accertamenti investigativi lunghi e
complessi, sovente con numerose rogatorie internazionali, che rendono arduo
giungere ad una sentenza di prima istanza entro sette anni.
Anche sotto questo profilo non vi sono dunque elementi per compensare le
importanti differenze qualitative tra la fattispecie in esame e la suddetta casistica
giurisprudenziale.
Al Collegio giudicante non è sfuggito l’ampio uso di costrutti opachi, sia
quantitativamente sia qualitativamente, nei vari istituti bancari, circostanza che
deve nondimeno essere posta in relazione al reato a monte stesso. In effetti, la
- 30 -
dinamica contrattuale e societaria che avrebbe ingenerato il reato pregresso si
contraddistingue per un largo uso di strumenti contrattuali, societari e di natura
assicurativa denotanti certamente opacità e complessità, ma finalizzati al
perfezionamento dei complessi fattuali – segnatamente quelli inerenti le polizze
assicurative per rischio politico – individuati e qualificati quali reato a monte. La
complessità strutturale era, in altri termini, un carattere distintivo e peculiare alla
dinamica del reato pregresso orientata al perfezionamento di quest’ultimo. Del
resto, molti dei soggetti che hanno beneficiato di tali costrutti, e delle operazioni
bancarie ingenerate, sono associati alla dinamica del reato prodromico, sia nel
perfezionamento dello stesso sia nell’ottica della mera suddivisione del provento
del reato a monte del riciclaggio di denaro.
Nulla viene infine in soccorso dalla natura del reato a monte: in entrambi i casi si
tratta certo di reati patrimoniali (truffa nel caso del Tribunale federale,
amministrazione infedele rispettivamente usura nel presente caso), ma l'Alta
Corte non ha tratto alcun elemento aggravante dalla tipologia del reato a monte.
In effetti, la sussistenza di un reato grave, segnatamente di un crimine ai sensi
dell’art. 10 cpv. 2 CP, resta pur sempre, ad ogni buon conto, la conditio sine qua
non stessa dell’applicabilità dell’art. 305
bis
CP nella sua variante di base, gli
esempi fatti dalla dottrina, quali elemento qualificante (mafia, genocidio, crimini
contro l’umanità o di guerra) non contemplando conseguentemente, già di per
sé, reati patrimoniali in senso stretto, neppure per importi molto rilevanti.
9.3. In conclusione il comportamento rimproverato ad A. non raggiunge una soglia di
gravità equiparabile ai casi esplicitamente menzionati dalla legge, vale a dire
l’organizzazione criminale, la banda e il mestiere, per cui visti i criteri definiti dalla
suddetta giurisprudenza, questo Collegio non ravvisa la ricorrenza della
cosiddetta aggravante generica.
10. Aggravante della banda
10.1. Nel contesto del reato di riciclaggio di denaro, la realizzazione della qualifica di
banda presuppone che le condizioni sviluppate dalla giurisprudenza per la
nozione di banda siano riunite (PIETH, op. cit., n. 65 ad art. 305
bis
CP; TRECHSEL/
AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., n. 25 ad art. 305
bis
CP e n. 16 e segg. ad art. 139 CP;
STRATENWERTH/ WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar,
Berna 2013, 3a ediz., n. 8 ad art. 305
bis
CP). Secondo costante giurisprudenza,
l’affiliazione ad una banda è realizzata allorquando due o più autori manifestano
espressamente, o per atti concludenti, la volontà di associarsi in vista di
commettere insieme diverse (più di due) infrazioni indipendenti, anche se non
dispongono di alcun piano e se le infrazioni future non sono ancora determinate
(sentenze del Tribunale federale 6B_12/2012 del 5 luglio 2012, consid. 1.3;
- 31 -
6B_861/2009 del 18 febbraio 2010, consid. 3.1; 6B_1047/2008 del 20 marzo
2009, consid. 4.1; DTF 135 IV 158 consid. 2 e 3; DTF 135 IV 158 parzialmente
pubblicata in: forumpoenale 3/2010 con il commento di JUANA SCHMIDT).
L’associazione si caratterizza nell’opera di rinsaldare fisicamente e
psichicamente ciascun componente, circostanza che la rende particolarmente
pericolosa e lascia intravvedere la commissione futura di altre infrazioni della
medesima tipologia (DTF 124 IV 286 consid. 2a). Dal punto di vista soggettivo, è
sufficiente che l’autore conosca e voglia le circostanze di fatto che corrispondono
alla definizione di banda (DTF 124 IV 286 consid. 2a). Tale qualificazione
presuppone nondimeno un minimo di organizzazione (per esempio una
ripartizione delle mansioni o dei ruoli) e implica nel contempo che la cooperazione
degli interessati sia sufficientemente intensa per intravvedervi un gruppo stabile
quantunque effimero (DTF 132 IV 132 consid. 5.2; sentenza del Tribunale
federale 6B_1047/2008 del 20 marzo 2009, consid. 4.1). Il particolare grado di
pericolosità non va tanto intravisto nella disponibilità a commettere crimini gravi
quanto nel particolare potenziale di dissimulazione insito in un gruppo di
specialisti che opera ripartendosi i compiti (FF 1989 II 862). Il Tribunale federale
ha avuto modo di precisare che, allorché sussistono importanti indizi contrari, è
arbitrario e contrario al principio in dubio pro reo ammettere l'intenzione di
commettere infrazioni come membro di una banda in base alla mera circostanza
che due autori hanno compiuto insieme più reati (DTF 124 IV 86 consid. 2c).
Ovviamente, per ciò che attiene al riciclaggio di denaro, la nozione di banda deve
interessare una banda di riciclatori, ovvero di persone dedite assieme a questo
tipo di attività, e non solo ad altre attività seppur di natura illecita (v. FF 1989 II
862).
10.2. Orbene, è insito nella nozione di banda sviluppata dalla giurisprudenza il fatto
che almeno due soggetti debbano concorrere alla perpetrazione del reato
(v. supra, consid. III.10.1). La giurisprudenza stessa dell’Alta Corte ha avuto
modo di precisare che l’interagire fra i soggetti (autori) deve collocarsi sul piano
della correità (DTF 135 IV 158 consid. 3.2; 124 IV 86 consid. 2c/cc; sentenza del
Tribunale federale 6B_1047/2008 del 20 marzo 2009, consid. 4.1; si veda anche
il commento di JUANA SCHMIDT alla DTF 135 IV 158 in forumpoenale 3/2010;
v. supra, consid. III.5), escludendo peraltro con ciò la ricorrenza di una banda in
presenza di altre forme di partecipazione alla perpetrazione del reato, quali la
complicità e l’istigazione. Ad ogni buon conto, ne segue che, per poter ipotizzare
la ricorrenza dell’aggravante della banda che sia in conformità coi dettami
sgorganti dal principio accusatorio (v. infra, consid III.10.3), l’impianto
accusatorio stesso deve circoscrivere – segnatamente nell’atto di accusa
medesimo e non successivamente – gli estremi che danno luogo alla
partecipazione richiesta dalla giurisprudenza. In altre parole, l’atto di accusa deve
- 32 -
indicare, da un lato, la ricorrenza della correità che darebbe luogo all’aggravante
in parola e, dall’altro, gli estremi dei componenti della banda. In assenza di tali
elementi, e in presenza di una mera affermazione apodittica quanto all’esistenza
di tale aggravante, la qualifica della banda non può essere ritenuta.
10.3. Nel quadro del presente scandaglio della ricorrenza o meno dell’aggravante della
banda si impone un excursus sul principio accusatorio.
Il processo penale moderno è basato sul principio accusatorio. Esso può pertanto
essere celebrato soltanto se un'autorità distinta da quella giudicante ha dapprima
raccolto, nell'ambito di una procedura preliminare, gli elementi di fatto e le prove
rilevanti ed ha in seguito sottoposto al giudizio di un giudice i reati contestati
all'imputato in un atto d'accusa. L'atto di accusa assolve una doppia funzione: da
un lato circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro garantisce i diritti
della difesa (DTF 133 IV 235 consid. 6.2 pag. 244; 126 I 19 consid. 2a pag. 21
con rinvii). In quanto espressione del diritto di essere sentito, contemplato
dall'art. 29 cpv. 2 Cost., il principio accusatorio può essere anche dedotto dagli
art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 n. 3 CEDU, i quali non esplicano tuttavia portata distinta.
Questo principio implica che il prevenuto sappia esattamente quali fatti gli sono
rimproverati ed a quali pene e misure rischia di essere condannato, dimodoché
possa adeguatamente far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua
difesa (DTF 126 I 19 consid. 2a pag. 21). Il principio accusatorio non impedisce
all'autorità giudiziaria di scostarsi dai fatti o dalla qualificazione giuridica ritenuti
nell'atto d'accusa, a condizione tuttavia che vengano rispettati i diritti della difesa
(DTF 126 I 19 consid. 2a e 2c). Il principio è leso quando il giudice si fonda su
una fattispecie diversa da quella indicata nell'atto di accusa, senza che l'imputato
abbia avuto la possibilità di esprimersi sull'atto di accusa adeguatamente e
tempestivamente completato o modificato (DTF 126 I 19 consid. 2c). Se
l'imputato è condannato per un'infrazione diversa da quella indicata nell'atto
d'accusa, occorre esaminare se egli poteva, tenuto conto delle circostanze del
caso concreto, prevedere questa nuova qualificazione giuridica dei fatti: in caso
affermativo, non sussiste alcuna violazione dei diritti della difesa (DTF 126 I 19
consid. 2d/bb pag. 24).
10.4. In casu, prima di procedere con lo scandaglio della sussistenza o meno
dell’aggravante della banda, la Corte ha anzitutto esaminato la ricorrenza di detta
aggravante con mente al principio accusatorio.
Questo Collegio ha preso atto del fatto che l’impianto accusatorio, segnatamente
a pag. 81 e seg. dell’atto d’accusa, distingua quattro bande autonome fra loro:
- A. – N.; 2) A. – H.; 3) A. – LL.; 4) A. – G.; e meglio nei seguenti termini:
ritenuto che egli [A.] ha inoltre agito secondo quanto previsto dall’art. 305
bis
n. 2 lett. b.
CP in correità e in banda:
- 33 -
con N., per tutti gli atti di riciclaggio relativi alla movimentazione dei conti nella
sua disponibilità effettiva, immediata o mediata, presso la banca L., Coira, e
presso la banca FFF., FL-Vaduz,
con H., per gli atti di riciclaggio relativi alla movimentazione dei conti di cui questi
era titolare e/o risultava essere beneficiario economico presso la banca L.,
Coira, presso la banca FFF., FL-Vaduz e del conto n. 30 intestato alla CCC. AG
presso la banca AAA., FL-Vaduz,
con LL., per i seguenti atti di riciclaggio commessi il 24 settembre 2001 a Coira
(bonifico di USD 122'225.83), il 28 settembre 2001 a Lugano (bonifico di USD
101'485.86), il 28 settembre 2001 a Lugano (bonifico di USD 20’722.-), il 28
settembre 2001 a Coira (bonifico di USD 101'522.46), il 1° ottobre 2001 a
Lugano (bonifico di USD 101'482.-), il 19 ottobre 2001 a Lugano (chiusura di
conto), il 17 dicembre 2001 a Lugano (liquidazione di società), il 24 settembre
2002 a Coira (bonifico di USD 325'187.60.-), il 24 settembre 2002 a Coira
(chiusura di conto), il 28 ottobre 2002 a Lugano (liquidazione di società), il 30
gennaio 2003 a Coira (prelievo di USD 536'337.49), il 31 gennaio 2003 a
Lugano (consegna di USD 30'000.-),
con G., per i seguenti atti di riciclaggio commessi il 19 gennaio 2004 a Lugano
(prelievi a contanti di CHF 13'000.- e EUR 5'000.-), il 20 gennaio 2004 a Lugano
(prelievi di denaro contante da cassette di sicurezza), il 21 gennaio 2004 a Coira
(prelievo di CHF 16'000.-), il 27 gennaio 2004 a Lugano (prelievo di denaro
contante da cassetta di sicurezza), il 4 febbraio 2004 a Lugano (prelievo di
EUR 7'515.-), il 6 febbraio 2004 a Lugano (prelievi di denaro contante da
cassette di sicurezza), il 24 marzo 2004 a Lugano (prelievi di denaro contante
da cassette di sicurezza),
e pertanto quale membro di bande di riciclatori autonome costituitesi per
esercitare sistematicamente il riciclaggio dei valori patrimoniali provento dei
crimini a monte attraverso intense collaborazioni fra i membri delle stesse,
stagliatesi sull’arco di un lungo periodo, caratterizzate da contatti frequenti ed
organizzate con ruoli distinti e definiti, in modo che la realizzazione delle stesse
attività criminali ne è risultata facilitata, in particolare la dissimulazione dei valori
criminali.
Il rispetto della doppia funzione del principio accusatorio – vale a dire, da un lato,
la delimitazione dell'oggetto del processo e del giudizio e, dall’altro, la tutela dei
diritti della difesa –, con mente all’aggravante in esame, non presenta problemi
per ciò che attiene alla sua determinazione con mente a due bande distinte dal
magistrato requirente, e meglio la banda “A. – LL.” nonché “A. – G.”. In effetti, per
ciò che attiene tali due ipotesi di banda, il perimetro fattuale richiesto dal principio
accusatorio, e precipuo alla sussunzione a cui è chiamato il giudice del merito, è
chiaro e non soggetto ad alcuna dinamica ricostruttiva ad opera né di questo
Collegio né della difesa. Per entrambe le ipotesi qualificanti entranti in linea di
conto, il pubblico ministero delimita in modo definito, intellegibile e, non da ultimo,
direttamente fruibile, i complessi fattuali – ovvero, in casu, i singoli capi d’accusa
nell’insieme da 1.1.190 a 1.1.501 – che, accorpati, ingenererebbero la qualifica
- 34 -
di banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio ex art. 305
bis
n. 2 lett. b CP. La sussistenza o meno della ricorrenza degli elementi costitutivi
della banda andrà pertanto analizzata con mente ai due binomi “A. – LL.” e “A. –
G.” (v. infra, consid. III.10.5).
Diverso è invece il discorso per ciò che attiene alle restanti due ipotesi di banda,
vale a dire a quella “A. – N.” e “A. – H.”.
In tali due casi, forza è di constatare che la delimitazione dell’oggetto richiesta
dal principio accusatorio, e del relativo perimetro entro cui il giudice del merito
deve operare la sussunzione, difetta della necessaria precisione, venendo meno
in casu l’elenco o l’univoco rinvio a complessi fattuali, vale a dire a ben delimitati
capi d’accusa da 1.1.190 a 1.1.501, con cui il giudice e la difesa debbano
confrontarsi. Al contrario, optando per una descrizione generica e indefinita, il
magistrato requirente demanda al giudice del merito il compito, proprio invero del
pubblico ministero nel quadro della promozione dell’accusa, di delimitare le
singole fattispecie – i capi d’accusa – che, accorpati, darebbero origine alle due
distinte bande in parola.
Al riguardo, decisamente insufficiente in punto ai requisiti dettati dal principio
accusatorio, anche alla luce delle centinaia di capi dedotti in accusa, è la
descrizione evidenziata in grassetto:
con N., per tutti gli atti di riciclaggio relativi alla movimentazione dei conti
nella sua disponibilità effettiva, immediata o mediata, presso la banca L.,
Coira, e presso la banca FFF., FL-Vaduz,
con H., per gli atti di riciclaggio relativi alla movimentazione dei conti di
cui questi era titolare e/o risultava essere beneficiario economico presso
la banca L., Coira, presso la banca FFF., FL-Vaduz e del conto n. 30 intestato
alla CCC. AG presso la banca AAA., FL-Vaduz, [...]
Va altresì rilevato come, nel corpo dell’accusa, e di cui alla descrizione di ogni
singolo capo d’accusa, nessun rapporto di correità – potenzialmente ingenerante
l’aggravante della banda – viene singolarmente descritto.
Neppure la seguente descrizione, di cui a pag. 18 dell’atto d’accusa, viene in
soccorso:
avendo intenzionalmente, in più occasioni, in parte in correità con N., H., LL. ed altri,
compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la
confisca di valori patrimoniali sapendo della loro provenienza criminale (...) [messa in
evidenza ad opera dello scrivente Collegio].
L’assente delimitazione del perimetro entro cui applicarsi lo scandaglio della
banda costituisce una delega, irrita, al giudice di merito che è in pratica chiamato,
in via preliminare alla sussunzione, a sostituirsi al pubblico ministero nel
ricostruire i singoli complessi fattuali a cui potrebbe aver pensato la pubblica
accusa per la qualifica in questione. A questo Collegio viene in altre parole
- 35 -
chiesto di sostituirsi al magistrato requirente e di assumere una funzione che si
scontra con il principio stesso della terzietà del giudice. Non è compito del giudice
del merito sostituirsi al magistrato requirente nel delimitare l’oggetto dell’accusa
dovendo egli limitarsi, in presenza di un chiaro e univoco perimetro di condotte di
potenziale reprensibilità penale, a valutare se le condotte indicate integrino gli
estremi dell’aggravante.
Ciò stante, questo Collegio giunge alla conclusione che, per ciò che attiene alle
bande “A. – N.” e “A. – H.” è violato il principio accusatorio, circostanza che
impedisce alla Corte di apprezzare l’esistenza dell’aggravante della banda per i
due consessi testé menzionati.
10.5. Con mente alle bande indicate nell’atto d’accusa per le quali il principio
accusatorio è stato ossequiato, il Collegio rileva quanto segue.
In punto all’ipotesi di banda “A. – LL.”, giova osservare che le condotte delimitate
a tal riguardo nell’atto d’accusa, e non ancora interessate dalla prescrizione
quindicennale, sono complessivamente cinque, vale a dire: un bonifico di
USD 325'187.60 del 24.09.2002; una chiusura di conto del 24.09.2002; una
liquidazione di società del 28.10.2002; un prelievo di USD 536'337.49 del
30.01.2003 nonché una consegna di USD 30'000.-- del 31.01.2003.
Trattasi al riguardo di cinque operazioni, due delle quali vertono su una chiusura
di un conto rispettivamente sulla liquidazione di una società, mentre solo le tre
restanti interessano lo spostamento di denari.
In punto all’ipotesi di banda “A. – G.”, le condotte descritte nell’atto d’accusa sono
complessivamente otto.
A mente dello scrivente Collegio, da tali operazioni nonché dagli atti di causa non
è desumibile la manifestazione, da parte di A. con LL. rispettivamente col fratello
G., espressamente, o per atti concludenti, della volontà di associarsi in vista di
commettere insieme diverse (più di due) infrazioni indipendenti, così come
richiesto dalla giurisprudenza. L’associazione si deve caratterizzare in effetti
nell’opera di rinsaldare fisicamente e psichicamente ciascun componente della
banda, circostanza che, proprio per questo motivo, la rende particolarmente
pericolosa e lascia intravvedere la commissione futura di altre infrazioni della
medesima tipologia. Dal punto di vista soggettivo, è sufficiente che l’autore
conosca e voglia le circostanze di fatto che corrispondono alla definizione di
banda, presupposto che, in casu, non è evincibile dalle tavole processuali per
nessuna delle due bande entranti in linea di conto. Tale qualificazione
presuppone inoltre perlomeno un minimo di organizzazione, per esempio una
ripartizione delle mansioni o dei ruoli, e implica nel contempo che la cooperazione
degli interessati – A. con LL. rispettivamente col fratello G. – sia sufficientemente
- 36 -
intensa per intravvedervi un gruppo stabile quantunque effimero, ritenuto che la
reiterazione deve trascendere la mera coattività.
In effetti, il particolare grado di pericolosità non va tanto intravisto nella
disponibilità a commettere crimini gravi quanto nel particolare potenziale di
dissimulazione insito in un gruppo di specialisti che opera ripartendosi i compiti.
Orbene, in nessuna delle ipotesi di banda sottoposte dal magistrato inquirente si
intravvede in particolare – nelle cinque operazioni entranti in linea di conto con
LL. e nelle otto operazioni con G. – quell’intensità, quel grado di organizzazione
e di ripartizione dei ruoli, quella specializzazione e, di riflesso, quel grado di
perniciosità richiesto dalla giurisprudenza.
Del resto, neppure il magistrato requirente si sofferma nell’atto d’accusa sulla
descrizione della natura dell’organizzazione, della ripartizione dei ruoli e sulla
professionalità che, nel caso concreto, avrebbero contraddistinto la dinamica
interna a tali bande, le quali, si ribadisce, devono essere gruppi di specialisti dediti
al riciclaggio.
Quanto precede ha indotto questa Corte a concludere per la mancata ricorrenza
della tipicità dell’aggravante della banda.
10.6. Questo Collegio non ravvisa pertanto la ricorrenza dell’aggravante della banda.
-
Non ricorrendo la forma qualificata del reato di riciclaggio di denaro, va pertanto
pronunciato l’abbandono del procedimento per i capi d’accusa 1.1.190 – 1.1.501,
per intervenuta prescrizione dell’azione penale.
-
A titolo abbondanziale, questo Collegio ha ritenuto opportuno chinarsi anche
sull’aspetto soggettivo dell’ipotesi di reato dedotta in accusa, considerato che la
sua mancata ricorrenza avrebbe giocoforza comportato il mancato
perfezionamento del reato di riciclaggio di denaro anche qualora i presupposti
oggettivi cumulativi del reato fossero stati adempiuti nel caso in esame, facendo
in particolare astrazione dalla ricorrenza dell’aggravante, la cui assenza è già
stata rilevata nei precedenti considerandi. Ne segue che questo Collegio ha
proceduto allo scandaglio dei presupposti soggettivi del reato di riciclaggio di
denaro, dando questa Corte per teoricamente acquisiti sia il reato a monte sia le
condotte vanificatorie nel loro complesso sia la presenza di un caso grave,
chiedendosi – in altri termini – se, anche qualora l’impianto accusatorio fosse
stato integralmente comprovato a tal riguardo, i presupposti soggettivi del reato
sarebbero stati dati.
12.1. Come già rilevato supra (consid. III.4), l'infrazione prevista e punita dall'art. 305
bis
CP è un'infrazione intenzionale. L’intenzione non deve riferirsi solo all’atto
- 37 -
vanificatorio in sé ma anche all’origine criminale dei valori riciclati, l'autore
sapendo o dovendo presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine.
12.2. L’imputato contesta la sussistenza, in capo alla sua persona, dei presupposti
soggettivi, segnatamente in punto alla consapevolezza della situazione di
dissesto del gruppo F., non avendo egli in particolare avuto accesso all’epoca a
quelle informazioni interne societarie che gli avrebbero permesso di apprezzare
la reale situazione finanziaria del gruppo (cl. 482 p. 930.066 e seg.).
12.3. Dal canto suo, il MPC, segnatamente nella sua requisitoria, a lungo si sofferma
sull’esistenza del reato a monte e, in tale ambito, tratta pure la questione della
consapevolezza, in capo ad A., della situazione di decozione del gruppo F.
(cl. 482 p. 925.087 e segg.).
Il magistrato requirente, rilevato come A. non sia ancora stato giudicato in Italia
per il reato a monte, di cui alle pag. 2 e segg. dell’atto d’accusa, ancora la
ricorrenza dei presupposti soggettivi circa la consapevolezza dell’origine
criminale dei fondi giunti in Svizzera (cfr. atto d’accusa, pag. 16 e segg.) in
particolare a diverse pronunce di autorità italiane e svizzere. Il pubblico ministero
si fonda segnatamente sulle seguenti pronunce: decreto che dispone il giudizio
del 5 aprile 2012 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Parma (cl. 329 p. 18.11.21216 e segg.); sentenza di applicazione della pena su
richiesta delle parti del 5 aprile 2012 del Giudice per l’udienza preliminare presso
il Tribunale di Parma nei confronti di LL. e di N. (cl. 329 p. 18.11.21273 e segg.);
sentenza del Tribunale penale federale SK.2013.25 del 9 dicembre 2013 (cl. 454
p. 22.3.102 e segg.); sentenze italiane, e in particolare: del Tribunale di Parma
del 9 dicembre 2010 (cl. 330 e seg. p. 18.11.21347 e segg.), della Corte d’Appello
di Bologna del 24 marzo 2010 (cl. 482 p. 510.431 e segg.), del 23 aprile 2012
(cl. 333 p. 18.11.22838 e segg.) e del 9 gennaio 2015 (cl. 482 p. 510.817 e
segg.), della Corte di Cassazione del 7 giugno 2011 (cl. 482 p. 510.755 e segg.),
del 7 marzo 2014 (cl. 482 p. 510.262 e segg.) e del 3 maggio 2016 (cl. 482
p. 291.196 e segg.); decreto d’accusa del MPC del 14 febbraio 2012 nei confronti
di H. (cl. 453 p. 22.2.35 e segg.).
12.4. Con mente ai presupposti soggettivi, ed in particolare alla contezza dell’origine
criminale dei valori patrimoniali oggetto delle condotte vanificatorie rimproverate
ad A., questo Collegio ha esaminato gli atti con particolare attenzione a quegli
elementi probatori che gettassero luce sul grado di consapevolezza in capo
all’imputato quanto allo stato di decozione del gruppo F. La Corte ha in effetti
ritenuto che lo scandaglio del grado di coscienza dell’insolvenza del gruppo è di
particolare ausilio nella determinazione della consapevolezza dell’origine
- 38 -
criminale dei valori patrimoniali originanti dal gruppo medesimo alla luce del fatto
che A. era, a tutti gli effetti, un soggetto estraneo al gruppo, in seno al quale non
ricopriva alcun ruolo formale o sostanziale, in particolare dirigenziale, con la
parentesi della collaborazione, quale consulente indipendente, occorsa
nell’estate del 2003, per circa tre mesi, dopo aver lasciato E. N.A. (cl. 482
p. 930.002).
Il Collegio si è di riflesso dapprima confrontato con le argomentazioni del
magistrato requirente in punto alle conclusioni da trarre segnatamente dalle
pronunce di cui al precedente considerando, per poi scandagliare gli atti alla
ricerca di ulteriori elementi acclaranti il grado di consapevolezza di A. in punto
alla criticità finanziaria del gruppo F.
12.5. Con mente alle argomentazioni sostenute dalla pubblica accusa in punto alla
coscienza dell’origine criminale, e segnatamente alle pronunce elencate supra,
al consid. III.12.3, questo Collegio ha rilevato quanto segue.
Con riferimento al decreto che dispone il giudizio del 5 aprile 2012 del Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Parma, trattasi del rinvio a giudizio
per il reato a monte dinanzi al giudice del merito italiano, dibattimento che non si
è ancora svolto. Detto decreto è ripreso dal magistrato requirente a fondamento
dell’origine criminale dei fondi (atto d’accusa, pag. 2 e segg.). Come tale, occorre
mitigare la portata dello stesso, trattandosi dell’impianto accusatorio italiano che
non è ancora stato vagliato dal giudice del merito italiano e che è stato traslato
nella procedura elvetica a valere quale parte dell’atto d’accusa svizzero. Non si
tratta al riguardo di una pronuncia di colpevolezza di A. in punto al reato a monte
e neppure di una sentenza a carico di terzi in cui viene esaminata la questione
della consapevolezza dello stato di dissesto del gruppo F.
Con riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
del 5 aprile 2012 del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di
Parma nei confronti di LL. e di N., l’autorità italiana si china sì sui complessi
fattuali potenzialmente costituenti il reato a monte a carico di A., analizzandoli dal
punto di vista oggettivo, specie con mente a LL. e N. La pronuncia non affronta
invece in modo organico la questione della consapevolezza dello stato di dissesto
del gruppo F. in capo ad A. (la cui posizione è dichiarata quale stralciata),
limitandosi ad affermarlo, segnatamente nelle premesse accusatorie (cfr. cl. 329
p. 18.11.21275).
Con riferimento alla sentenza del Tribunale penale federale SK.2013.25 del
9 dicembre 2013, formulata con rito abbreviato, questo Collegio sottolinea
nuovamente che i presupposti soggettivi in capo ad A., e segnatamente la sua
consapevolezza del reato a monte perpetrato in seno al gruppo F. e la ivi relativa
- 39 -
contezza dello stato di dissesto, non sono stati trattati neppure dalla pronuncia in
parola, la quale si china sulle responsabilità di N.
Con riferimento alle sentenze italiane – di cui supra, al consid. III.12.3 –
pronunciate in diversi gradi di giudizio, questo Collegio si è chinato sulle stesse
nell’intento di definire il grado di consapevolezza di A. quanto allo stato di
dissesto del gruppo F., non potendo reperire alcuna disamina al riguardo che
potesse meglio acclarare i presupposti soggettivi del qui giudicato reato di
riciclaggio di denaro. In effetti, al di là del dato di fatto che la posizione di A. in
Italia non è ancora stata oggetto di giudizio, sapere se egli avesse, o potesse
comunque avere, contezza della situazione finanziaria involutiva del gruppo F.,
sino alla sua insolvenza, è determinante per apprezzare i presupposti soggettivi
alla base dell’ipotesi di reato in parola. Ciò è ancor più rilevante alla luce della
circostanza che l’extraneus A. non ricopriva, formalmente o sostanzialmente,
alcuna funzione in seno al gruppo F. che gli avrebbe permesso di accedere alle
informazioni circa le operazioni finanziarie che vi sono occorse o, più in generale,
in punto allo stato di salute dello stesso.
Con riferimento al decreto d’accusa del 14 febbraio 2012 formulato all’indirizzo di
H., esso non è in misura di gettare luce circa il grado di consapevolezza di A.
quanto alla provenienza criminale dei valori patrimoniali giunti in Svizzera,
originanti da malversazioni commesse da intranei al gruppo F. nella asserita
comune – in capo agli intranei e all’extraneus A. – consapevolezza dello stato di
dissesto.
12.6. Il Collegio ha di seguito proceduto all’esame delle restanti risultanze
predibattimentali e dibattimentali alla ricerca di elementi che potessero apportare
una risposta al quesito se A. sapesse, o dovesse comunque presumere, che i
valori patrimoniali di cui alle rimproverate condotte vanificatorie fossero di
provenienza criminale.
Agli atti non vi sono riscontri che militano per la conoscenza, o comunque la
presunzione, in capo ad A., del fatto che gli organi delle società del gruppo F.
avessero potuto porre in essere – da soli o di concerto con lo stesso A. – le
condotte distrattive descritte nel decreto che dispone il giudizio del Giudice per le
indagini preliminari di Parma, di cui all’atto d’accusa. In altre parole, non vi sono
riscontri circa la conoscenza – nel senso di dolo diretto o indiretto – da parte di
A. del fatto che i denari pervenuti in Svizzera (cfr. al riguardo la sintesi di cui a
pag. 17 dell’atto di accusa) potessero essere il frutto di negozi, in particolare di
polizze assicurative (e segnatamente quelle di cui all’elenco a pag. 16 dell’atto di
accusa) concluse allo scopo precipuo di arrecare nocumento finanziario alle
società del gruppo F. In altri termini, questo Collegio non intravvede quel
consapevole contributo di A. al compimento, da parte di intranei, di dette
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operazioni dolose che, secondo l’accusa (atto d’accusa, pag. 3 e seg.),
avrebbero procrastinato l’emersione del dissesto del gruppo F., aumentandone
l’indebitamento, stato di decozione di cui A. sarebbe stato consapevole (atto
d’accusa, pag. 3).
12.7. Agli atti vi sono invece riscontri di segno opposto ad opera delle stesse autorità
giudiziarie italiane, in grado di ben apprezzare i contorni e la portata del reato a
monte che sarebbe occorso in quel Paese.
Si tratta in particolare di un’operazione d’investimento da parte di A. in titoli
obbligazionari di una società riconducibile al gruppo F.
Come risulta dal fascicolo procedurale, il 22 luglio 2003 (giorno di valuta; cl. 430
p. 18.151.804), quando egli già lavorava per il gruppo F. quale consulente
esterno (cl. 482 p. 930.002), e pochi mesi prima che l’insolvenza del gruppo si
palesasse, ovvero nel dicembre 2003 (cl. 482 p. 510.263), A. ha acquistato titoli
di una società riconducibile allo stesso gruppo F. (cl. 482 p. 930.064, cl. 301
p. 15.2.574), per USD 19'620'000.-- (cl. 430 p. 18.151.804).
Si trattava dell’esecuzione di un Note Purchase Agreement datato 22 giugno
2001 e portante su notes della società LLL. Ltd., acquistate da A. e vendutegli da
E. N.A., a debito del conto n. 30 intestato a CCC. AG, FL-Schaan, presso la
banca AAA. in Liechtenstein, FL-Vaduz, relazione bancaria riconducibile ad A.
per il tramite di H. (cl. 482 p. 930.036 e seg., p. 930.033; atto d’accusa, p. 17).
In altri termini, A., per il tramite di CCC. AG, acquisisce da E. N.A. titoli di LLL. Ltd.
per il controvalore di USD 19'620'000.--, come rileva lo stesso Tribunale di Parma
a pag. 207 della sua sentenza n. 809/2010 del 9 dicembre 2010, pronuncia di
primo grado nel cosiddetto procedimento principale F., avverso MMM. e altri
(cl. 330 p. 18.11.21634).
L’acquisto faceva seguito all’entrata sul conto n. 30 di CCC. AG presso la banca
AAA., occorso con valuta 18 luglio 2003, di USD 21'117'140.50 da parte di
NNN. Ltd., con la seguente causale: “PYMT OF THE PREPAYMENT AMT ANP
ADDITIONAL AMT FOR THE LOAN DD 8 NOV DZ BETWEEN [...] BNY COST RRN -
FUNDS RECEIVED” (cl. 430 p. 18.151.803). Trattasi al riguardo, come rileva lo
stesso Tribunale di Parma (cl. 330 p. 18.11.21633 e seg.), dell’importo risultante
dall’uscita del veicolo KKK. Ltd. dall’operazione di finanziamento.
Sulla medesima operazione si è pure chinato il Tribunale di Milano, Sezione I
penale, nella sua sentenza del 18 dicembre 2008 (cl. 301 p. 15.2.574 e seg.),
che ha rilevato come KKK. Ltd. – vale a dire A. stesso – avesse ricevuto dal
gruppo F. USD 20,9 mio, per poi, di lì a poco, investirne quasi USD 20 mio in
notes di LLL. Ltd., vale a dire in titoli riconducibili al gruppo F., notes peraltro
detenute da E. N.A.
- 41 -
Al riguardo, questo Collegio giunge alla medesima conclusione a cui è, prima di
lui, giunto il Tribunale di Milano nel procedimento per aggiotaggio dei titoli F.
(cl. 301 p. 15.2.574), e cioè che se A. fosse veramente stato consapevole dello
stato delle reali condizioni economiche in cui già allora versava il gruppo F.,
difficilmente egli avrebbe investito una somma oltremodo considerevole – quasi
USD 20 mio – in titoli LLL. Ltd., riconducibili allo stesso gruppo F.
Allo scrivente Collegio non è sfuggita la circostanza che A. abbia poi serbato tali
titoli per mesi prima di alienarli a E. N.A., vale a dire durante un lasso di tempo
topico, la seconda metà del 2003, immediatamente precedente il tracollo del
gruppo.
In effetti, come risulta dall’atto d’accusa medesimo (capi d’accusa 1.1.451 e
1.1.453), la vendita dei titoli LLL. Ltd. è occorsa a cavallo fra la fine di novembre
e l’inizio di dicembre 2003, e meglio sulla scorta di due contratti d’acquisto: il
primo avente il fondo NNN. quale acquirente ultimo, e portante su USD 10 mio
(cl. 330 p. 15.2.574 e seg.; cfr. la ricostruzione di PPP: cl. 342 p. 18.11.2755 e
segg.; cl. 374 p. 18.11.17122 e segg.; cl. 29 p. 5.5.30 e seg.); il secondo, portante
anch’esso su USD 10 mio, concluso con banca QQQ. LLC, per un prezzo
inferiore al valore facciale (cl. 429 p. 18.151.445 e segg.; cl. 330 p. 15.2.575;
cl. 342 p. 18.11.2763; cl. 29 p. 5.5.30).
Il fatto che A. abbia tenuto per sé i titoli LLL. Ltd. duranti lunghi mesi, e ciò nella
fase conclusiva dell’involuzione della situazione finanziaria del gruppo F., per poi
venderli solo nell’imminenza del tracollo del gruppo, a prezzo scontato, come
rileva lo stesso Tribunale di Milano (cl. 330 p. 15.2.574 e seg.), non depone certo
per la consapevolezza, in capo ad A., quanto allo stato di dissesto del gruppo F.
12.8. Alla luce di quanto precede, questo Collegio ha raggiunto il convincimento che A.
né sapesse né dovesse presumere che i valori patrimoniali pervenutigli, di cui
all’atto di accusa, potessero essere di riconduzione criminale.
Al riguardo, questo Collegio non ha ravvisato la ricorrenza né di dolo diretto né di
dolo eventuale.
- A titolo ulteriormente abbondanziale, questo Collegio ha ritenuto opportuno
chinarsi anche sull’aspetto oggettivo del crimine pregresso al reato dedotto in
accusa di riciclaggio di denaro, considerato che la sua mancata ricorrenza
avrebbe giocoforza comportato il mancato perfezionamento del reato di
riciclaggio di denaro anche qualora i restanti presupposti oggettivi e soggettivi
cumulativi del reato fossero stati adempiuti nel caso in esame. Ne segue che
questo Collegio ha proceduto allo scandaglio della ricorrenza del reato a monte
per verificarne la sussistenza, facendo astrazione dall’esistenza dell’aggravante
e dalla conoscenza, rispettivamente dalla presunzione, in punto alla provenienza
- 42 -
criminale dei valori patrimoniali, il difetto delle quali è già stato rilevato nei
precedenti considerandi.
13.1 Al riguardo, questo Collegio non ritiene che ricorrano gli elementi costitutivi alla
base del reato a monte, così come descritto nell’atto d’accusa, e di cui al decreto
del Giudice per le indagini preliminari di Parma, integrato nell’atto d’accusa
elvetico.
In effetti, uno dei presupposti (cfr. pag. 2 e seg. dell’atto d’accusa) per il
rimprovero mosso ad A., e di cui al capo sub 1a del citato decreto che dispone il
giudizio, è la sua consapevolezza quanto allo stato di dissesto del gruppo F. Sulla
scorta di tale contezza l’imputato, autoriciclatore in Svizzera, avrebbe, in
concorso con terze persone, perpetrato il reato a monte, che il magistrato
requirente qualifica, sulla scorta della doppia punibilità astratta, alla stregua di
amministrazione infedele.
Ebbene, come rilevato supra (consid. III.12), questo Collegio ha concluso per
l’assenza di consapevolezza, in capo ad A., circa lo stato di decozione in cui
versava il gruppo F., ignoranza che si estende pure al reato a monte così come
descritto dall’atto d’accusa.
Per ciò che attiene all’antefatto criminoso di cui al capo 1b nonché 1c, e di cui a
pag. 14 e seg. dell’atto d’accusa, che il magistrato requirente qualifica in diritto
svizzero alla stregua di usura (pag. 2 dell’atto d’accusa), questo Collegio
giudicante ritiene, per le ragioni testé indicate (v. supra, consid. III.12), assente
la consapevolezza dello stato di bisogno del soggetto, il gruppo F., a detrimento
del quale A. avrebbe commesso il fatto. Codesta Corte ritiene che l’assenza di
consapevolezza quanto alle reali, precarie condizioni finanziarie del gruppo F.
non possa certo militare per l’asserzione di contezza, in capo ad A., quanto allo
status di bisogno di detto soggetto.
Per ciò che concerne l’antefatto criminoso di cui al rimprovero sub 1d (pag. 15
dell’atto d’accusa), questo Collegio non ha potuto in particolare accertare la
ricorrenza di un concorso di A., extraneus al gruppo F., con gli intranei del
medesimo gruppo, con il fine ultimo di porre in essere condotte distrattive a
detrimento di società del gruppo F. Parimenti dubbio è il nesso sufficientemente
stretto fra il crimine a monte perpetrato a detrimento di società del gruppo F. e i
vantaggi economici che sarebbero giunti in Svizzera ad opera di B. SpA, C. SpA
e D. BV (cfr. pag. 17 dell’atto d’accusa).
Al riguardo, la Corte ha lasciato nondimeno aperta la questione se un altro reato
a monte, diverso da quello descritto dal magistrato requirente sub 1d, possa
nondimeno ricorrere. Scandaglio, quello del reato a monte, nel quale questo
Collegio non si è addentrato comunque oltre alla luce della già rilevata ricorrenza
dell’impedimento a procedere derivante dalla prescrizione dell’azione penale.
- 43 -
IV. Istigazione a falsità in documenti
- Al capo d’accusa 1.2 A. viene accusato di ripetuta istigazione alla falsità in
documenti ai sensi dell'art. 251 n. 1 CP in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 1
CP. Gli viene segnatamente rimproverato di avere, intenzionalmente,
determinato altri ad attestare in documenti, contrariamente alla verità, fatti di
importanza giuridica nonché determinato altri a fare uso, a scopo d'inganno, di
tali documenti.
- Con decisione sulle questioni pregiudiziali, la Corte ha pronunciato l’abbandono
dei capi d’accusa 1.2.1 nonché 1.2.2 per intervenuta prescrizione dell’azione
penale (v. supra, consid. I.3.2).
- In base all'art. 251 n. 1 CP, si rende colpevole di falsità in documenti chiunque,
al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a
sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un
documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a
mano autentico per formare un documento suppostizio, oppure attesta o fa
attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza
giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento.
L'art. 251 n. 1 CP contempla sia il reato di falso materiale (falsificazione in senso
stretto) che quello di falso ideologico (falsa attestazione). Vi è falsità materiale
quando il vero estensore del documento non corrisponde all'autore apparente: il
documento contraffatto (“unechte Urkunde”; ad esempio mediante la
contraffazione della firma) trae quindi in inganno sull'identità di colui dal quale
esso emana (v. DTF 128 IV 265 consid. 1.1.1). Sussiste invece falsità ideologica
nel caso in cui il contenuto del documento non corrisponde alla realtà, pur
emanando dal suo autore apparente (DTF 126 IV 65 consid. 2a pag. 67). Il
documento è pertanto fittizio: si parla in questi casi anche di “documento
menzognero” (“unwahre Urkunde”; v. MARKUS BOOG, Commentario basilese,
op. cit., n. 3, 66 e segg. ad art. 251 CP). Il documento è menzognero se il suo
contenuto ivi documentato non corrisponde alla situazione fattuale reale (MARKUS
BOOG, Buchführungs- und Urkundendelikte in der wirtschaftlichen Krise, in
Konkurs und Strafrecht, a cura di J.-B. Ackermann e W. Wohlers,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, pag. 32; DTF 75 IV 166). Tuttavia, non basta una
semplice menzogna scritta per ritenere la falsità ideologica. Poiché la fiducia che
si può avere a non essere ingannati sull'identità dell'autore del documento è
maggiore di quella che si ripone nel fatto che l'autore non menta, in caso di falsità
ideologica la giurisprudenza esige che il documento fruisca di un'accresciuta
credibilità e che il suo destinatario vi possa ragionevolmente prestar fede (DTF
- 44 -
138 IV 130 consid. 2.1). In base alle circostanze o in virtù della legge, il
documento deve pertanto apparire degno di fede, di modo che una sua verifica
da parte del suo destinatario non sia né necessaria né esigibile (DTF 132 IV 12
consid. 8.1 pag. 14 e seg.; 129 IV 130 consid. 2.1 pag. 133 e seg.). Sotto il profilo
soggettivo, l'autore del reato di cui all'art. 251 n. 1 CP deve agire a scopo di
inganno e con l'intenzione di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona
oppure di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. Il dolo eventuale è
sufficiente (DTF 138 IV 130). Si rende colpevole di falsità in documenti non
soltanto chi allestisce un documento falso o menzognero ma anche chi, sempre
al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a
sé o ad altri un indebito profitto, fa uso, a scopo di inganno, di detto documento
(art. 251 n. 1 cpv. 3 CP)
- La legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento
del terrorismo nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro, LRD;
RS 955.0) impone all'intermediario finanziario, segnatamente alle banche,
un'identificazione dell'avente economicamente diritto in determinate circostanze,
in particolare se non c'è identità tra la controparte e l'avente diritto economico
(ADE) o se sussistono dubbi in merito (v. art. 4 cpv. 1 lett. a LRD). A questo scopo
la legge prevede che l'intermediario finanziario debba richiedere alla controparte
una dichiarazione scritta in cui designa l'ADE o in cui conferma di essere l'ADE
(FF 1996 III 1017; LARS SCHLICHTING, Legge sul riciclaggio di denaro,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, pag. 28), in modo tale che l'intermediario possa
farsi una corretta idea sull'ADE (sentenza del Tribunale federale 6B_844/2011
dell'8 giugno 2012, consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza, una dichiarazione di
questo tipo, instaurata dalla legge, va considerata un documento ai sensi
dell'art. 251 CP unitamente all'art. 110 cpv. 4 CP (sentenze del Tribunale federale
1C_370/2012 del 3 ottobre 2012, consid. 2.7; 6S.293/2005 del 24 febbraio 2006,
pubblicata in SJ 2006 I pag. 309 e 6S.346/1999 del 30 novembre 1999,
pubblicata in SJ 2000 I pag. 234; critica invece una parte della dottrina:
v. GUNTHER ARZT, Bankkunden, Bankformulare, Falschbeurkundung, in recht
28/2010, pag. 37 e segg.). In questo senso, la controparte che, con piena
consapevolezza, indica nel formulario A gli estremi di una persona diversa dal
veritiero ADE dei valori patrimoniali in questione si rende colpevole di falso
ideologico ai sensi dell'art. 251 n. 1 CP (sentenza del Tribunale federale
6B_844/2011, loc. cit. in fine).
- L'istigazione consiste nel determinare altri a commettere un crimine o un delitto
(art. 24 cpv. 1 CP). Essa presuppone un rapporto di causalità tra l'atto
d'incitamento dell'istigatore e la decisione dell'istigato di commettere il reato.
L'istigatore deve esercitare un'influenza psichica diretta sulla formazione
- 45 -
dell'altrui volontà. Non occorre che egli abbia dovuto vincere la resistenza
dell'istigato, la volontà di commettere un reato può essere indotta anche nella
persona disposta ad agire o che si offre di compiere l'atto punito penalmente e
ciò fintantoché l'autore non si sia ancora risolto a passare concretamente
all'azione. L'istigazione non è invece più possibile se l'autore del reato era già
determinato a perpetrarlo. Chi si limita a creare una situazione in cui un'altra
persona potrebbe eventualmente decidersi a commettere un'infrazione non è
istigatore. L'istigazione esige infatti un influsso psichico o intellettuale diretto sulla
formazione dell'altrui volontà. Essa può essere commessa mediante ogni
comportamento idoneo a suscitare in una persona la decisione di agire, anche
con una semplice domanda, una suggestione o un invito concludente.
L'istigazione non costituisce un reato indipendente, bensì una forma di
partecipazione all'infrazione commessa da altri. Gli elementi costitutivi oggettivi
corrispondono a quelli del reato commesso dall'istigato (DTF 128 IV 11
consid. 2a con rinvii). Sotto il profilo soggettivo, l'istigazione richiede
l'intenzionalità che deve riferirsi, da un lato, alla provocazione della decisione di
passare all'atto e, dall'altro, all'esecuzione dell'atto da parte dell'istigato (DTF 127
IV 122 consid. 4a). Il dolo eventuale è sufficiente. Occorre dunque che l'istigatore
abbia saputo e voluto o, quantomeno, preso in considerazione e accettato che il
suo intervento era idoneo a persuadere l'istigato a commettere il reato (DTF 128
IV 11 consid. 2a). Perché l'istigazione possa ritenersi realizzata, l'istigato
dev'essere passato all'atto, ovvero deve aver commesso o almeno tentato di
commettere l'infrazione. Sussiste invece solo un tentativo di istigazione nel caso
in cui, per un motivo o per un altro, l'istigato non ha agito (DTF 128 IV 11
consid. 2a pag. 15). Benché di regola la partecipazione a un'infrazione sia
punibile solo ove questa sia stata commessa o almeno tentata, l'art. 24 cpv. 2 CP
erige ad atto penalmente punibile l'istigazione a un crimine, quand'anche non sia
stato perpetrato né tentato (sentenza Str.84/1983 del 7 settembre 1983,
consid. 2a, in SJ 1984 pag. 160). Una persona può determinare altri a far
commettere un reato da un terzo. Si è allora in presenza di un'istigazione indiretta
o di secondo grado. Secondo la giurisprudenza, anche l'istigatore indiretto è
punibile sulla base dell'art. 24 CP, la sua partecipazione non risultando meno
colpevole perché l'istigato si serve di una terza persona invece di agire
personalmente (DTF 73 IV 216 consid. 2a pag. 218, recentemente ribadita nella
sentenza del Tribunale federale 6B_592/2013 del 22 ottobre 2014, consid. 2.2.2).
- Al capo d’accusa 1.2.3 è rimproverato ad A. di avere, il 24 aprile 2002 o
successivamente ma in prossimità di tale data, a Coira, intenzionalmente
determinato J. a fare uso, come in effetti ha fatto a Coira, al fine di procacciare a
sé e ad altri un indebito profitto e a scopo d’inganno verso i destinatari e
segnatamente banca L., Coira, del formulario A
concernente il conto n. 12
-
46 -
intestato alla società HH. Ltd. presso la banca L., Coira, sul quale lo stesso aveva
precedentemente attestato all’estero, contrariamente alla verità, di essere il
beneficiario economico del denaro depositato su tale conto.
6.1 A. nega ogni suo coinvolgimento al riguardo, da ultimo nella sede dibattimentale
(cl. 482 p. 930.014 e segg.). J. nega di aver funto da prestanome di A. per quanto
riguarda il conto HH. Ltd. presso la banca L. (cl. 294 p. 13.18.57). J. ha
nondimeno ammesso di avere sottoscritto tale formulario A indicando se stesso
quale avente diritto economico, e ciò sapendo che non si trattava di cosa
veritiera. Ciò si evince in ultima analisi dalla pronuncia di cui al decreto d’accusa
del 26 settembre 2011 (cl. 453 p. 22.2.1 e segg.), che lo ha riconosciuto autore
colpevole di falsità in documenti in relazione al formulario A in parola. Per quanto
attiene alla genesi di tale condotta, occorre rilevare che la decisione citata fa stato
del fatto che J. non conoscesse A., avendo il primo agito su sollecitazione di LL.
Dal decreto d’accusa del 21 ottobre 2014 (cl. 453 p. 22.2.163 e segg.) a carico di
quest’ultimo si evince che è stato lo stesso LL. ad attivarsi nel reperire un
prestanome nella persona di J., reclutato attraverso Internet e fatto giungere a
Lugano affinché si prestasse alla sottoscrizione, previa dazione di
USD 10'000.-- da parte di LL. Per tale ragione, quest’ultimo è stato ritenuto autore
colpevole di istigazione in falsità in documenti a mezzo della pronuncia penale in
discussione. Da quanto precede non è però lecito desumere che, a fronte della
falsità in documenti commessa da J. e della relativa istigazione perpetrata da LL.,
vi fosse o vi dovesse essere senz’altro la relativa istigazione di A. di J. per il
tramite di LL., a mo’ di istigazione indiretta o di secondo grado. Questa
presuppone in effetti pur sempre la sussistenza di un rapporto di causalità tra
l'atto d'incitamento dell'istigatore – anche indiretto – e la decisione dell'istigato di
commettere il reato, relazione – quella dell’istigazione all’istigazione – che non è
evincibile dal fascicolo penale, non bastando al riguardo il fatto che LL. curasse
gli interessi di A. Non è in particolare desumibile dagli atti un rapporto di causalità
tra un atto d'incitamento indiretto di A. e quello diretto di LL. e la decisione di J.
di commettere il reato. Neppure evincibile è un'influenza psichica diretta sulla
formazione della volontà di J. che avrebbe esercitato, in modo indiretto, A.
L'istigazione esige infatti un influsso psichico o intellettuale diretto sulla
formazione dell'altrui volontà. Chi, come A., si limita a creare una situazione –
dando in casu un mandato a LL. – in cui un'altra persona, J. per il tramite dello
stesso LL., potrebbe eventualmente decidersi a commettere un'infrazione non è
di per sé automaticamente istigatore.
Per queste ragioni, il Collegio giudicante non ha ritenuto adempiuto il rimprovero
mosso ad A. e, conseguentemente, ha pronunciato il suo proscioglimento per il
capo d’accusa 1.2.3.
-
47 -
- Al capo d’accusa 1.2.4 è rimproverato ad A. di avere, il 26 maggio 2003, a
Lugano, intenzionalmente determinato K. a dichiararsi, come in effetti ha fatto, al
fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, contrariamente alla verità,
beneficiaria economica dei valori patrimoniali depositati sul conto n. 20 a lei
intestato presso la banca M. (ora banca JJ. SA), Lugano, sottoscrivendo il relativo
formulario A.
7.1 A. nega ogni suo coinvolgimento al riguardo, da ultimo nella sede dibattimentale
(cl. 482 p. 930.014 e segg.). K. si è avvalsa della facoltà di non rispondere (cl. 263
p. 12.96.1 e segg.). Non risultano agli atti condanne penali a carico della stessa
a titolo di falsità in documenti e in relazione con il formulario A del conto n. 20.
Dal fatto che A. – come il di lui fratello G., marito di K. – abbia ottenuto una
procura sul conto, e sulla cassetta di sicurezza ad esso collegata, non è però
ancora lecito desumere che, a fronte della presunta falsità in documenti
commessa da K., vi fosse o vi dovesse essere senz’altro l’istigazione di A. nei
confronti della cognata. L’istigazione presuppone in effetti pur sempre la
sussistenza di un rapporto di causalità tra l'atto d'incitamento dell'istigatore e la
decisione dell'istigata di commettere il reato, relazione che non è evincibile dal
fascicolo penale, non bastando al riguardo il fatto che A. abbia accompagnato
fratello e cognata all’apertura della relazione n. 20 da parte di quest’ultima. Non
è in particolare desumibile dagli atti un rapporto di causalità tra un atto
d'incitamento di A. e la decisione di K. di sottoscrivere il formulario A indicando
se stessa quale avente diritto economico. Neppure evincibile è un’influenza
psichica diretta sulla formazione della volontà di K. che avrebbe esercitato A.
L'istigazione esige infatti un influsso psichico o intellettuale diretto sulla
formazione dell'altrui volontà.
Per queste ragioni, il Collegio giudicante non ha ritenuto adempiuto il rimprovero
mosso ad A. e, conseguentemente, ha pronunciato il suo proscioglimento per il
capo d’accusa 1.2.4.
- Al capo d’accusa 1.2.5 è rimproverato ad A. di avere, il 29 maggio 2004 o
successivamente ma in prossimità di tale data, a Coira, intenzionalmente
determinato J. a fare uso, come in effetti ha fatto a Coira, al fine di procacciare a
sé e ad altri un indebito profitto e a scopo d’inganno verso i destinatari e
segnatamente banca L., Coira, del formulario A concernente il conto n. 16 a
questi intestato presso la banca L., Coira, sul quale lo stesso aveva
precedentemente attestato all’estero, contrariamente alla verità, di essere
unitamente alla moglie II. beneficiario economico del denaro depositato su tale
conto.
- 48 -
8.1 A. nega ogni suo coinvolgimento al riguardo, da ultimo nella sede dibattimentale
(cl. 482 p. 930.014 e segg.). J. ha ammesso di avere sottoscritto tale formulario
A indicando se stesso e la moglie II. quali aventi diritto economico, e ciò sapendo
che non si trattava di cosa veritiera. Ciò si evince in ultima analisi dalla pronuncia
di cui al decreto d’accusa del 26 settembre 2011 (cl. 453 p. 22.2.1 e segg.), che
lo ha riconosciuto autore colpevole di falsità in documenti in relazione al
formulario A in parola. Per quanto attiene alla genesi di tale condotta, occorre
rilevare che la decisione citata fa stato del fatto che J. non conoscesse A., avendo
il primo agito su sollecitazione di LL. Dal decreto d’accusa del 21 ottobre 2014
(cl. 453 p. 22.2.163 e segg.) a carico di quest’ultimo si evince che è stato lo
stesso LL. ad attivarsi nel reperire un prestanome nella persona di J., reclutato
attraverso Internet e fatto giungere a Lugano affinché si prestasse alla
sottoscrizione, previa dazione di USD 10'000.-- da parte di LL. Per tale ragione,
quest’ultimo è stato ritenuto autore colpevole di istigazione in falsità in documenti
a mezzo della pronuncia penale in discussione. Da quanto precede non è però
lecito desumere che, a fronte della falsità in documenti commessa da J. e della
relativa istigazione perpetrata da LL., vi fosse o vi dovesse essere senz’altro la
relativa istigazione di A. di J. per il tramite di LL., a mo’ di istigazione indiretta o
di secondo grado. Questa presuppone in effetti pur sempre la sussistenza di un
rapporto di causalità tra l'atto d'incitamento dell'istigatore – anche indiretto – e la
decisione dell'istigato di commettere il reato, relazione – quella dell’istigazione
all’istigazione – che non è evincibile dal fascicolo penale, non bastando al
riguardo il fatto che LL. curasse gli interessi di A. Non è in particolare desumibile
dagli atti un rapporto di causalità tra un atto d'incitamento indiretto di A. e quello
diretto di LL. e la decisione di J. di commettere il reato. Neppure evincibile è
un'influenza psichica diretta sulla formazione della volontà di J. che avrebbe
esercitato, in modo indiretto, A. L'istigazione esige infatti un influsso psichico o
intellettuale diretto sulla formazione dell'altrui volontà. Chi, come A., si limita a
creare una situazione – dando in casu un mandato a LL. – in cui un'altra persona,
J. per il tramite dello stesso LL., potrebbe eventualmente decidersi a commettere
un'infrazione non è di per sé automaticamente ancore istigatore.
Per queste ragioni, il Collegio giudicante non ha ritenuto adempiuto il rimprovero
mosso ad A. e, conseguentemente, ha pronunciato il suo proscioglimento per il
capo d’accusa 1.2.5.
V. Corruzione attiva
- Al capo d’accusa 1.3, A. è accusato di corruzione attiva giusta l'art. 322
ter
CP, per
avere, in più occasioni, intenzionalmente offerto, promesso e comunque
procurato un indebito vantaggio ad un funzionario, per indurlo a commettere degli
atti e delle omissioni in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi
- 49 -
suoi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, e meglio per
avere:
nel periodo al più tardi dal 27 maggio 2000 al 30 aprile 2003 in Svizzera, a Coira e a
Lugano e/o in altri luoghi non meglio determinabili in Svizzera, offerto, promesso e
comunque corrisposto a N., funzionario di banca L., precisamente procuratore e membro
dei quadri e comunque collaboratore della stessa con potere decisionale, l’equivalente,
al tasso di cambio medio in vigore, di almeno fr. 985'467.--
in contanti, per effettuare
segnatamente prelievi e versamenti nonché bonifici da e su conti presso la banca L.,
Coira, di denaro di origine criminale, ciò in contrasto con le direttive interne di banca L. e
comunque anche con il dovere di adottare le misure previste da queste ultime
relativamente all’obbligo di comunicazione di sospetto di riciclaggio all’Ufficio di
comunicazione in materia di riciclaggio - MROS, ovvero altresì per prestarsi ad atti di
rilevanza penale configuranti falsità in documenti ripetuta e riciclaggio di denaro grave.
2. Si rende colpevole di corruzione attiva di pubblici ufficiali svizzeri ai sensi
dell'art. 322
ter
CP chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un
membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un
perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare, a
favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in
relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o
sottostante al suo potere d'apprezzamento. La pena comminata per questo reato
è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.
3. Per funzionari s'intendono i funzionari e impiegati di un'amministrazione pubblica
e della giustizia, nonché le persone che vi occupano provvisoriamente un ufficio
o un impiego o esercitano temporaneamente pubbliche funzioni (art. 110 cpv. 3
CP). La nozione penale di funzionari comprende sia i funzionari sotto il profilo
istituzionale sia le persone che assumono tale veste sotto il profilo funzionale. I
primi sono i funzionari ai sensi del diritto pubblico e gli impiegati nel servizio
pubblico. Per i secondi, non è importante sapere in quale forma giuridica essi
svolgano la loro attività per l'ente pubblico. Il rapporto può essere di diritto
pubblico o di diritto privato. Determinante è piuttosto la natura della funzione
esercitata. Se questa consiste nell'adempimento di compiti pubblici, l'attività è
ufficiale e le persone che la svolgono sono dei funzionari ai sensi del diritto penale
(DTF 135 IV 198 consid. 3.3; DTF 141 IV 329 consid. 1.3; v. pure sentenza del
Tribunale federale 6B_885/2014 del 3 agosto 2015, consid. 9)
4. Il Tribunale penale federale ha già avuto modo di analizzare la questione e di
stabilire che il funzionario in questione di banca L., N., non era un funzionario ai
sensi dell’art. 322
ter
CP (sentenza del Tribunale penale federale SK.2013.32 del
- 50 -
4 febbraio 2014, consid. 9). Il Tribunale federale ha confermato l’analisi del TPF
(sentenza del Tribunale federale 6B_535/2014 del 5 gennaio 2016, consid. 2.2).
- N. non può pertanto essere considerato un pubblico ufficiale svizzero ai sensi
dell'art. 322
ter
CP. Viene dunque a mancare uno degli elementi costitutivi del
reato, motivo per il quale l'imputato deve essere prosciolto dalla relativa accusa,
senza che vi sia necessità di approfondire l'esistenza degli ulteriori elementi
oggettivi e soggettivi della fattispecie.
VI. Sulla pena
- A. è riconosciuto autore colpevole di istigazione a falsità in documenti (art. 251
CP in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 1 CP), in relazione al capo d’accusa
1.3 dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013, così come confermato dal Tribunale
federale con sentenza 6B_536/2014 del 5 gennaio 2016.
Con mente alla cornice edittale applicabile, il reato di falsità in documenti ex
art. 251 n. 1 CP è un crimine, punito con una pena detentiva sino a cinque anni
o una pena pecuniaria.
- Il reato ritenuto a carico dell’imputato è stato commesso prima del 1° gennaio
2007, data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti il diritto
sanzionatorio. In applicazione dell’art. 2 cpv. 2 CP, occorre determinare quale
diritto risulta più favorevole per la fissazione e la scelta della pena che dovrà
essere concretamente inflitta.
Per quanto riguarda i criteri per la commisurazione della pena (v. art. 47 e
segg. CP; sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007,
consid. 4.2.1, pubblicato in forumpoenale, 1/2008, n. 8 p. 27) nonché il cumulo
delle pene in caso di concorso di reati (cosiddetto cumulo giuridico o principio
dell’aumento, “Asperationsprinzip”, “principe de l’aggravation des peines”), nulla
è concretamente mutato rispetto al passato (v. art. 49 cpv. 1 CP, corrispondente
al vecchio art. 68 n. 1 cpv. 1 CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/
RODIGARI, op. cit., n. 1 e 2 ad art. 49 CP). Diversa invece la situazione per quanto
riguarda la sospensione condizionale. Secondo il diritto previgente, la
concessione della condizionale era possibile per pene privative di libertà fino a
18 mesi ed era esclusa in caso di multe (art. 41 n. 1 vCP; v. comunque DTF 127
IV 97 consid. 3; 123 IV 150 consid. 2b; 118 IV 337 consid. 2c per quanto riguarda
la portata della soglia dei 18 mesi). Il nuovo diritto permette la sospensione
condizionale delle pene pecuniarie, del lavoro di pubblica utilità e delle pene
detentive a partire da sei mesi fino a due anni (art. 42 cpv. 1 CP). Mentre nel
diritto previgente la concessione della sospensione condizionale dipendeva
- 51 -
dall’esistenza di una prognosi favorevole, l’attuale art. 42 cpv. 1 CP rovescia la
vecchia formulazione, esigendo la mera assenza di una prognosi negativa
(DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, op. cit., n. 9 ad art. 42
CP). La legge presume dunque l’esistenza di una prognosi favorevole e questa
praesumptio iuris deve essere capovolta dal giudice per escludere la
condizionale, la quale rappresenta pertanto la regola da cui ci si può scostare
solo di fronte ad una prognosi negativa. In caso di incertezza va pronunciata la
condizionale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2; sentenze del Tribunale federale
6B_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.1, pubblicato in SJ 130/2008, n. 22,
p. 277 e segg. e 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.2). Inoltre, il nuovo
diritto prevede la possibilità, sconosciuta finora in Svizzera, della condizionale
parziale per le pene pecuniarie, il lavoro di pubblica utilità o le pene detentive da
uno a tre anni, alle condizioni definite all’art. 43 CP.
Riassumendo, tenuto conto dell'attuale regime in materia di condizionale
(v. anche sentenze del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008,
consid. 6.1, 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.1, nonché 6B_307/2008
del 24 ottobre 2008, consid. 4.2), il nuovo diritto risulta concretamente più
favorevole rispetto al precedente, per cui verrà applicato all’autore colpevole.
- Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita
anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà
sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di
lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la
reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto
delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). I criteri da
prendere in considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli
stessi che venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al
previgente art. 63 CP (DTF 129 IV 6 consid. 6.1; sentenza del Tribunale federale
6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.2). Non diversamente dal diritto
previgente, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del
reo che l’effetto che la sanzione avrà su di lui.
Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei
precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla
pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui
l’autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta,
più grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di
colpevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a;
sentenza 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.2.2). Parimenti al previgente
art. 63 CP, il nuovo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di
- 52 -
apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre
2007, consid. 4.2.1).
Giusta l’art. 48 CP lett. e CP, il giudice attenua la pena se questa ha
manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora
l’autore ha tenuto una buona condotta. Questa circostanza attenuante è in ogni
caso data se sono trascorsi i due terzi del termine di prescrizione dell’azione
penale (DTF 132 IV 1 consid. 6.2). Se attenua la pena, il giudice non è vincolato
alla pena minima comminata (art. 48a cpv. 1 CP) e può pronunciare una pena di
genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo
legali di ciascun genere di pena (art. 48a cpv. 2 CP).
In virtù del nuovo art. 50 CP - che recepisce i criteri già fissati in precedenza dalla
giurisprudenza (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica
del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, FF 1999 1747) - il giudice
deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato ed al suo autore,
sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire
maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il
sindacato nell’ambito di un’eventuale procedura di ricorso (sentenza del
Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.3). Il giudice
non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a
ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle
parti e all’autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l’ha condotto ad
adottare il quantum di pena pronunciato (DTF 127 IV 101 consid. 2c).
- Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di
pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza
condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi
crimini o delitti, a condizione che l'autore, nei cinque anni prima del reato, non sia
stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi; in tale ipotesi, la
sospensione sarebbe possibile soltanto in presenza di circostanze
particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 1 e 2 CP). La concessione della
sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso
di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente
pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Giusta l’art. 44 cpv. 1 CP, se il giudice
sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito
un periodo di prova da due a cinque anni. Sul piano soggettivo, il giudice deve
formulare una prognosi sul futuro comportamento del condannato, basandosi su
un apprezzamento globale che tenga conto delle circostanze dell’infrazione, degli
antecedenti del reo, della sua reputazione e della sua situazione personale al
momento del giudizio. Da prendere in considerazione sono tutti gli elementi che
permettono di chiarire il carattere del condannato nel suo insieme, nonché le sue
opportunità di ravvedimento. Nel fare questo non è ammissibile sopravvalutare
- 53 -
determinati criteri a scapito di altri comunque pertinenti. Il giudice deve motivare
la sua decisione in maniera sufficiente (v. art. 50 CP); la sua motivazione deve
permettere di verificare se si è tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti e come
essi sono stati ponderati (v. DTF 134 IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a;
118 IV 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo
2008, consid. 2.1, pubblicato in SJ 2008 I p. 279 e seg.).
- A., classe 1963, è cittadino italiano, cresciuto però in Brasile, ivi trasferitosi in
tenera età con la sua famiglia. Nel Paese sudamericano A. ha trascorso in
sostanza la propria infanzia, prima di intraprendere un anno di studi negli Stati
Uniti per poi rientrare in Italia a frequentare l'Università Bocconi di Milano, facoltà
di economia e commercio. Laureatosi con il massimo dei voti, nel 1988/1989
comincia la sua esperienza lavorativa nel settore bancario per poi approdare in
- N.A., Milan Branch, nel 1993 con la funzione di client manager. Nel 1996/1997
- viene promosso a responsabile di settore, fino ad occupare, negli ultimi anni
della sua carriera in seno alla filiale milanese di E. N.A., la posizione di managing
director. A livello famigliare, A. è padre di un bambino, nato nel 2002, avuto dalla
relazione con la ex moglie, dalla quale si è separato verso la fine del 2004
(SK.2016.2, cl. 39 p. 30.930.002-003; cfr. pure cl. 482 p. 930.002). Nel corso dei
pubblici dibattimenti, A. ha confermato la bontà e l’attualità delle informazioni
fornite nelle more della preparazione dei dibattimenti in punto alla sua situazione
personale (cl. 482 p. 261.003 e segg.). A. ha precisato di operare in quanto
consulente aziendale, specializzato nelle energie rinnovabili, e di percepire
mensilmente circa fr. 4’500.-- netti, per dodici mensilità, di versare un contributo
mensile per il figlio dell’ordine di fr. 1’000/1'100.--, di non possedere sostanza che
non sia oggetto di blocco, segnatamente penale, e di essere gravato da debiti
per circa EUR 200’000/300'000.--.
A. si è reso colpevole di istigazione a falsità in documenti limitatamente ad un
singolo episodio, quello di cui al capo d’accusa 1.3 dell’atto d’accusa del
5 settembre 2013. Trattasi di una fattispecie occorsa a cavallo tra la fine del 1999
e il mese di febbraio 2000 e vertente sull’istigazione di H. a far uso del formulario
A di un conto presso la banca L. sul quale H. aveva in precedenza indicato se
stesso quale avente diritto economico.
Nel quadro della cornice edittale applicabile, questo Collegio ritiene la colpa
dell’accusato alla stregua di una colpa lieve, trattandosi, in casu, di un unico reato
di falso documentale oggetto d’istigazione.
Dal punto di vista procedurale, il comportamento di A. è stato nel complesso
positivo. A suo favore va ritenuto, in maniera massiccia, il lungo tempo trascorso
dai fatti in quanto attenuante specifica giusta l’art. 48 lett. e CP nonché la durata
della procedura, la quale va considerata, nel quadro dell’art. 6 CEDU, sia nella
sua durata assoluta che nelle singole componenti. Gli elementi qui giudicati da
- 54 -
questo tribunale erano in sostanza già noti alle autorità di perseguimento penale
sia italiane che svizzere dal 2004 ed è questo il termine a quo da cui partire,
perché è da questo momento che è cominciato l'itinerario procedural-penale di
A., e l'inevitabile sofferenza che ne deriva per l'individuo coinvolto. Il fatto che le
autorità svizzere abbiano poi aspettato più di tre anni prima di aprire formalmente
una procedura nei suoi confronti è una scelta che non spetta a questa Corte
giudicare sotto il profilo della strategia investigativa, ma che deve essere
comunque tenuta oggettivamente in considerazione a livello di commisurazione
della pena, come lo devono essere altri momenti di stallo della procedura che
possono essere soltanto parzialmente ascritti alle problematiche rogatoriali o alla
condotta processuale dell'imputato. Ad ogni modo, dal momento dell'apertura
formale dell'indagine – 13 settembre 2007 – sino alla promozione dell'accusa –
la prima datando del 5 settembre 2013 – sono trascorsi quasi sei anni. Inoltre, il
procedimento in questione ha conosciuto diversi momenti di stallo, che per la
Corte rivestono un'importanza nella valutazione del rispetto o meno del principio
della celerità. In particolare, si evidenzia che dopo i primi anni in cui
sostanzialmente l'inchiesta è stata condotta senza interruzioni rilevanti, a partire
dall'anno 2009 si sono manifestati alcuni intervalli temporali che vanno tenuti in
debita considerazione.
Considerati tutti questi fattori, partendo da una pena già di per sé contenuta per
l’unico episodio d'istigazione alla falsità in documenti, diminuita leggermente per
la collaborazione e molto più incisivamente per l'attenuante specifica giusta
l'art. 48 lett. e CP nonché in virtù della violazione del principio della celerità giusta
l'art. 6 CEDU, appare adeguata una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di
fr. 90.-- cadauna. Va rilevato che, per il calcolo dell’aliquota, la Corte ha ritenuto
il reddito netto indicato dall’imputato, di circa fr. 4'500.-- mensili per dodici
mensilità (v. supra, consid. VI.5). Il Collegio ha in seguito operato una deduzione
del 30%, a titolo di assicurazione malattia e di imposte, e di un ulteriore 15% a
titolo di sostentamento del figlio.
- A. è incensurato e ben integrato socialmente. Nel complesso, egli non si è mai
sottratto alle sue responsabilità procedurali e si è presentato di fronte alle autorità
svizzere, dimostrando rispetto per le autorità elvetiche. Dalla fattispecie che ha
condotto alla sua condanna sono trascorsi ben oltre diciassette anni, lungo
periodo durante il quale il reo ha dimostrato di essersi reinserito a tutti gli effetti,
sia a livello sociale che professionale, avviando una nuova attività di consulenza.
Alla luce di quanto precede, non vi è quindi ragione alcuna di ritenere che non
sussista una prognosi positiva.
Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che A. debba poter beneficiare della
sospensione condizionale della pena. Ad A. è impartito un periodo di prova di
- 55 -
due anni, senz’altro sufficiente per verificare che il condannato permanga
meritevole del beneficio della condizionale.
VII. Sulle misure
- Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di
un reato ed erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato,
a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare
la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive
in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga,
questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Se l'importo dei valori
patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo sol-
tanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (art. 70
cpv. 5 CP).
- In casu, alla luce degli abbandoni e dei proscioglimenti pronunciati per le
fattispecie dedotte in accusa in data 27 maggio 2015 e a seguito di rinvio dell’Alta
Corte con sentenza del 5 gennaio 2016, si impone la liberazione dei valori
patrimoniali e dell’oggetto ancora sotto sequestro penale, fermo restando le
confische che dovessero essere state pronunciate da altre istanze, come si
evince dalla sentenza del Tribunale federale 6B_410/2013 del 5 gennaio 2016.
- L’accusatrice privata B. SpA postula la restituzione ex art. 70 CP, rispettivamente
la confisca con l’assegnazione ex art. 73 CP e il risarcimento equivalente ex
art. 71 CP a suo beneficio dei valori patrimoniali sequestrati, ovvero dei saldi attivi
delle relazioni bancarie e del bene immobile sito a Campinas-São Paulo (Brasile)
di cui alla tabella riassuntiva doc. A, annessa all’atto d’accusa del 27 maggio
- Non trattandosi in casu di oggetti e valori patrimoniali prodotto di reato, con
particolare riguardo ai capi d’accusa 1.1.1 – 1.1.501 dell’atto d’accusa del
27 maggio 2015, ne discende, anche per quanto concerne l’accusatrice privata
in parola, il dissequestro ai sensi del precedente considerando.
VIII. Sulle pretese di parte civile ed i risarcimenti
- Le pretese civili derivanti da un reato possono essere fatte valere in via adesiva
nella procedura penale dal danneggiato in veste di accusatore privato (art. 122
cpv. 1 CPP). Esse sono giudicate dal giudice investito della causa penale senza
riguardo al valore litigioso (art. 124 cpv. 1 CPP). È accusatore privato il
danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale
con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP). La dichiarazione va fatta a
- 56 -
un'autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura
preliminare (art. 118 cpv. 3 CPP). La pretesa fatta valere nell’azione civile deve
per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione di cui all’art. 119 CPP
e succintamente motivata per iscritto indicando i mezzi di prova invocati, al più
tardi in sede di arringa (art. 123 CPP). Giusta l’art. 126 cpv. 1 CPP il giudice
pronuncia sull’azione civile promossa in via adesiva se: a) dichiara colpevole
l’imputato; b) assolve l’imputato e la fattispecie è matura per la pronuncia di
merito. L’azione civile è invece rinviata al foro civile se: a) il procedimento penale
è abbandonato o concluso nella procedura del decreto d’accusa; b) l’accusatore
privato non ha sufficientemente quantificato o motivato l’azione; c) l’accusatore
privato non presta garanzie per le pretese dell’imputato; d) l’imputato è assolto
ma la fattispecie non è ancora matura per la pronuncia di merito (art. 126 cpv. 2
CPP). Giusta l’art. 126 cpv. 2 lett. a CPP l’azione civile è rinviata al foro civile
anche nelle ipotesi in cui sia il giudice del merito a pronunciare l’abbandono del
procedimento penale (ANNETTE DOLGE, Commentario basilese, op. cit., n. 35 ad
art. 126 CPP).
- L'accusatrice privata B. SpA postula (cl. 482, p. 920.035) la condanna di A. al
risarcimento dell’importo di USD 52'449'940.35, oltre interessi del 5% a far data
dalle singole distrazioni di cui alla tabella riassuntiva a pag. 16 dell’atto d’accusa
del 27 maggio 2015.
Per ciò che attiene ai capi d’accusa interessati dalla richiesta di B. SpA, di cui alla
tabella riassuntiva a pag. 16 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015, trattasi dei
valori patrimoniali oggetto dei rimproveri a titolo di riciclaggio di denaro,
imputazione in punto alla quale questo Collegio giudicante dispone l’abbandono
del procedimento penale.
Giusta l’art. 126 cpv. 2 lett. a CPP l’azione civile di B. SpA va pertanto rinviata al
foro civile.
IX. Sulle spese e ripetibili
- Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416
e segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del
TPF sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale
federale, entrato in vigore il 1° gennaio 2011 (RSPPF; RS 173.713.162).
Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1
RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla
polizia giudiziaria federale e dal MPC nella procedura preliminare, dalla Corte
penale del TPF nella procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali
del TPF nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37 della legge federale
- 57 -
sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (art. 1 cpv. 2
RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla
Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio
e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di
altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3
RSPPF).
In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate
le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'art. 135 cpv. 4 CPP (art. 426
cpv. 1 CPP). L'imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla
Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3
lett. a CPP) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che
l'imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). L'autorità penale
può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della
situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle
(art. 425 CPP). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della
difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione
finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di
apertura di un’istruttoria, l'emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si
situa tra 200 e 50'000 franchi (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura
con un atto d’accusa (cfr. art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP),
l'emolumento relativo all’istruttoria oscilla tra 1'000 e 100'000 franchi (cfr. art. 6
cpv. 4 lett. c RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e
l’istruttoria non deve superare 100'000 franchi (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause
giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l'emolumento di
giustizia varia tra 1'000 e 100'000 franchi (art. 7 lett. b RSPPF).
- Rinvio da parte del Tribunale federale
2.1 Tramite sentenza del 4 febbraio 2014, la Corte penale del TPF aveva riconosciuto
A. autore colpevole di truffa e di istigazione a falsità in documenti. Nella predetta
sentenza, la Corte penale aveva posto a carico di A. fr. 20'000.-- a titolo di spese
procedurali, tenendo conto del grado di proscioglimento dell’imputato e
considerando pure l’alto peso specifico della condanna per truffa (sentenza del
Tribunale penale federale SK.2013.32, consid. 14.5).
2.2 La Corte ha pronunciato l’abbandono del capo d’accusa 1.1 dell’atto d’accusa del
5 settembre 2013 per violazione del principio della specialità, e recepisce la
condanna di A. per istigazione a falsità in documenti (v. supra, consid. II).
- 58 -
2.3 Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte condanna A. al pagamento delle
spese procedurali in ragione di fr. 1'000.--, importo contenuto alla luce del fatto
che la maggior parte dei rimproveri mossi ad A. con l’atto d’accusa del
5 settembre 2013 non è sfociata in una pronuncia di condanna; condanna che ha
interessato unicamente il capo d’accusa 1.3.
- Atto d’accusa del 27 maggio 2015
Visto il proscioglimento dell’imputato da tutti i rimproveri di cui all’atto d’accusa
del 27 maggio 2015, le spese procedurali sono a carico della Confederazione.
X. Sulle indennità
- Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti
è abbandonato, giusta l'art. 429 cpv. 1 CPP l'imputato ha diritto a: un'indennità
per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali
(lett. a); un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione
necessaria al procedimento penale (lett. b); una riparazione del torto morale per
lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso
di privazione della libertà (lett. c).
In punto all’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei
diritti procedurali ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, è d’uopo al proposito sottolineare
il criterio dell’adeguatezza (STEFAN WEHRENBERG/FRIEDRICH FRANK,
Commentario basilese, op. cit., n. 13 ad art. 429 CPP).
Per quel che concerne la riparazione del torto morale di cui all’art. 429 cpv. 1
lett. c, la base legale per il diritto al risarcimento dei danni e alla riparazione del
torto morale è stata concepita nel senso di una responsabilità causale; lo Stato
deve riparare la totalità del danno che presenta un nesso causale con il
procedimento penale ai sensi del diritto della responsabilità civile (FF 2006 1231).
Una lesione particolarmente grave è data pacificamente in casi di carcerazione
preventiva o di carcerazione di sicurezza, e potrebbe essere data ad esempio
pure in caso d’ispezioni corporali o in caso di perquisizione domiciliari, in caso di
risonanza mediatica o in ragione della durata del procedimento (MAURO MINI,
Commentario CPP, Zurigo/S. Gallo 2010, n. 7 ad art. 429 CPP;
WEHRENBERG/FRANK, op. cit., n. 27 ad art. 429 CPP). Perché venga riconosciuta
la riparazione del torto morale, la detenzione subita dall’imputato non deve
essere stata illecita, ma è sufficiente che questa in seguito si riveli ingiustificata
(WEHRENBERG/FRANK, op. cit., n. 27 ad art. 429 CPP). Per la determinazione
della riparazione del torto morale in caso di detenzione preventiva occorre tenere
conto della gravità della lesione della personalità della persona, in analogia con
-
59 -
l’art. 49 CO (DTF 135 IV 43 consid. 4.1; 113 IV 93 consid. 3a). L’autorità
competente dispone di un ampio potere d’apprezzamento nella determinazione
della riparazione del torto morale (DTF 129 IV 22 consid. 7.2). Nell’esercizio del
suo potere d’apprezzamento il giudice deve tenere conto delle particolarità del
caso specifico (WEHRENBERG/FRANK, op. cit., n. 28 ad art. 429 CPP). L’Alta Corte
ritiene giustificata una riparazione di fr. 200.-- al giorno per detenzioni di corta
durata, fintanto non vi siano circostanze straordinarie che giustifichino
un’indennità più elevata (sentenza del Tribunale federale 6B_745/2009 del
12 novembre 2009, consid. 7.1). Se la carcerazione preventiva dura più a lungo
(diversi mesi), l’importo riconosciuto a titolo di indennizzo per ogni giorno di
detenzione di regola viene diminuito e si attesta a fr. 100.-- al giorno, siccome il
primo periodo di detenzione è quello che pesa maggiormente sull’imputato
(sentenze del Tribunale federale 6B_574/2010 del 31 gennaio 2011, consid. 2.3;
6B_745/2009 del 12 novembre 2009, consid. 7.1; sentenza del Tribunale penale
federale SK.2014.3 del 7 agosto 2014, consid. 14.1).
Le pretese dell'imputato, che può essere invitato a quantificarle e a comprovarle,
sono esaminate d'ufficio (art. 429 cpv. 2 CPP).
Ai sensi dell'art. 430 cpv. 1 CPP, l'autorità penale può ridurre o non accordare
l'indennizzo o la riparazione del torto morale se l'imputato ha provocato in modo
illecito e colpevole l'apertura del procedimenti (lett. a); se l'accusatore privato è
tenuto a indennizzare l'imputato (lett. b); o se le spese dell'imputato sono di
esigua entità (lett. c).
Inoltre, giusta l'art. 431 cpv. 1 CPP, se nei confronti dell'imputato sono stati
illegalmente adottati provvedimenti coercitivi, l'autorità penale gli riconosce
un'indennità e una riparazione del torto morale subito. In caso di carcerazione
preventiva di sicurezza, l'imputato ha diritto a un'indennità e a una riparazione
del torto morale adeguate se la durata della carcerazione ha ecceduto quella
consentita e la privazione di libertà eccedente non può essere computata nelle
sanzioni inflitte per altri reati (art. 431 cpv. 2 CPP). Giusta l'art. 431 cpv. 3 CPP,
il diritto di cui al capoverso 2 decade se l'imputato è condannato a una pena
pecuniaria, a un lavoro di pubblica utilità o a una multa che in caso di conversione
risulterebbe pari a una pena detentiva la cui durata non sarebbe notevolmente
inferiore a quella della carcerazione preventiva o di sicurezza sofferta (lett. a),
oppure se è condannato con la condizionale a una pena detentiva la cui durata
eccede quella della carcerazione preventiva o di sicurezza sofferta (lett. b).
Giusta l’art. 433 cpv. 1 CPP l’imputato deve indennizzare adeguatamente
l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento: a)
se l’accusatore privato vince la causa, oppure b) se l’imputato è tenuto a rifondere
le spese secondo l’art. 426 cpv. 2 CPP.
-
60 -
- A. postula il riconoscimento di un’indennità per le spese sostenute ai fini di un
adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, in
ragione di complessivi fr. 460'310.20 (fr. 325'750.20+fr. 99'560.--+fr. 35'000.--)
(cl. 482 p. 925.1753 e segg.).
Al riguardo, la Corte ha anzitutto rilevato che, a fronte della presenza in aula di
ben quattro componenti il collegio di difesa, per le prestazioni profuse dal legale
italiano, l’avv. TTT., A. non richiede il riconoscimento di alcuna indennità.
2.1. Per quanto attiene all’avv. RRR., avvocato germanofono del foro di Berna, pure
presente durante i pubblici dibattimenti, egli ha versato agli atti una nota
d’onorario (cl. 482 p. 925.1780 e segg.), la quale, benché non contemplata
dall’istanza di A. (cl. 482 p. 925.1753 e segg.), ha nondimeno ritenuto l’attenzione
di questo Collegio. Sulla scorta del criterio dell’adeguatezza della difesa, criterio
che concorre nella decisione di riconoscere o meno il diritto al risarcimento ex
art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, questa Corte ha ritenuto che non fosse necessario per
A., onde assicurarsi una difesa adeguata nel caso concreto, far capo anche ad
un avvocato svizzero germanofono stante già la presenza, nel presente
procedimento condotto in italiano quale lingua della procedura, di un avvocato
svizzero italofono nella persona dell’avv. Daniele Timbal. Questo Collegio si è
invero chiesto se, alla luce delle richieste avanzate da A. in punto alla nota
d’onorario dell’avv. RRR., non fosse necessario, viste le incisive implicazioni
transfrontaliere, un doppio patrocinio nella persona dell’avv. RRR., quesito che
non ha trovato una risposta affermativa, trattandosi nel suo caso di un avvocato
svizzero, al pari dell’avv. Timbal, governante, quest’ultimo, la lingua della
procedura.
Per queste ragioni, la Corte non ha ritenuto la nota d’onorario dell’avv. RRR.
2.2 Per quanto riguarda le pretese a titolo di patrocinio di A., di cui alle note d’onorario
dell’avv. Timbal del 31 gennaio 2014 e del 28 novembre 2016, il Collegio
giudicante ha ritenuto quanto segue.
La Corte si è innanzitutto chinata sulla necessità, per A., di far capo,
congiuntamente all’avv. Timbal, del quale è collega di studio legale, al patrocinio
dell’avv. SSS., presente anch’ella durante i pubblici dibattimenti. Alla luce della
relativa ampiezza del procedimento in essere, questo Collegio ha, in via di
principio, riconosciuto l’opportunità per A., e segnatamente per il suo difensore
avv. Timbal, di far capo ad un ausilio nella persona della sua collega di studio in
determinate fasi procedurali, ritenuto ad ogni buon conto che tale riconoscimento
non porta sulla necessità di un doppio patrocinio da parte di un ulteriore legale
svizzero e considerato che l’ausilio deve sempre poter essere contenuto per
rimanere “adeguato” ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP.
-
61 -
In tale ottica, la Corte ha rilevato come l’apporto dell’avv. SSS. non sia stato
meglio dettagliato nelle note d’onorario in parola, limitandosi esse alla seguente
descrizione. Per quanto riguarda la nota del 31 gennaio 2014: “preparazione
processo dall’emanazione dell’atto d’accusa: almeno 70 ore avv. Timbal, almeno
40 ore avv. SSS.”; “assistenza avv. SSS. limitatamente alla preparazione udienze
e arringa: almeno 20 ore”. Per ciò che attiene la nota del 28 novembre 2016:
“preparazione processo dall’emanazione dell’atto d’accusa all’inizio del
dibattimento: almeno 200 ore avv. Timbal, almeno 100 ore avv. SSS.”;
“assistenza avv. SSS. limitatamente alla preparazione udienza e arringa: almeno
20 ore”. Alla luce della descrizione, scevra di ulteriori dettagli, delle prestazioni
effettuate dall’avv. SSS., questa Corte ha proceduto ad una valutazione,
procedendo al riguardo alla stima del tempo, che essa riteneva opportuno,
consacrato ad ogni singolo complesso operativo descritto dalle note d’onorario in
parola, giungendo alla conclusione che dette singole prestazioni vanno
riconosciute in ragione del 50% ognuna. Ne segue la decurtazione di 30 ore per
la nota del 31 gennaio 2014 e di 60 ore per quella del 28 novembre 2016.
Per ciò che attiene alla nota d’onorario del 31 gennaio 2014, essa si riferisce a
quella costola procedurale di cui al rinvio da parte del Tribunale federale
(v. supra, consid. F.1 e G), nell’ambito della quale A. è stato dichiarato autore
colpevole per istigazione a falsità in documenti (v. supra, consid. VI.1). Per
questo motivo, trattandosi al riguardo di imputato beneficiante solo parzialmente
d’assoluzione rispettivamente d’abbandono del procedimento, questo Collegio
ha ritenuto corretto decurtare le pretese a tale titolo del 10%. Sono riconosciute
le seguenti prestazioni: 282 ore (312 – quelle decurtate per l’avv. SSS. [20 + 10]),
alla tariffa oraria usuale di fr. 230.--; l’integralità della “indennità forfettaria per
tempo di trasferta” (fr. 6'400.--), “spese” (fr. 3'750.--) e “spese vive”
(fr. 2'050.--). Per un totale complessivo pari a fr. 77’060.--, di cui il 90%, pari a
fr. 69'354.--, è riconosciuto quale indennità per l’adeguato esercizio dei diritti
procedurali.
Per ciò che concerne la nota d’onorario del 28 novembre 2016, la Corte riconosce
le seguenti prestazioni: 639 ore (699 – quelle decurtate per l’avv. SSS. [50 + 10]),
alla tariffa oraria usuale di fr. 230.--; l’integralità della “indennità forfettaria per
tempo di trasferta” (fr. 79’200.--), “spese” (fr. 12'115.20) e “spese vive trasferta”
(fr. 10’755.--). Per un totale complessivo pari a fr. 249'040.20.
A. postula (cl. 482 p. 925.1755) altresì la rifusione di complessivi
fr. 35'000.--, a titolo di rimborso degli onorari quantificati forfettariamente in
fr. 5'000.-- per ogni giorno di dibattimento, spese comprese, calcolati per due
avvocati unicamente. Al riguardo, la Corte ritiene che, in occasione dei pubblici
dibattimenti, la presenza dell’avv. Daniele Timbal, penalista svizzero professante
nella lingua della procedura, fosse necessaria ma al contempo sufficiente per
assicurare l’adeguato esercizio dei diritti della difesa dell’imputato A. Questo
-
62 -
Collegio non ha ravvisato “adeguatezza” ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP
nella presenza – oltre all’avv. Timbal – anche della collega di studio avv. SSS. La
circostanza che ella possa di fatto aver agevolato il difensore avv. Timbal nella
ricerca della documentazione agli atti nel corso del dibattimento non può indurre
questa Corte a riconoscere l’adeguatezza del suo ausilio, ritenuto altresì come
l’avv. SSS. non abbia partecipato attivamente ad atti di procedura. Il Collegio
giudicante ha pertanto riconosciuto l’adeguatezza limitatamente a fr. 17’500.--.
La tariffa oraria è quella usuale di fr. 230.--, applicata da questa Corte in casi
come il presente che non si contraddistinguono invero per una complessità
particolare, ma che denotano pur sempre la presenza di un fascicolo procedurale
di un’ampiezza inusuale. L’ampiezza del dossier implica un impegno temporale
supplementare profuso dal difensore, che viene – questo – riconosciuto e
adeguatamente onorato a livello di tassazione della parcella legale, come nel
caso di specie.
2.3 Viene pertanto riconosciuta un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP dell’ordine
di fr. 335'894.20 (fr. 69'354.-- + fr. 249'040.20 + fr. 17'500.--).
-
A. postula il riconoscimento di un'indennità per il danno economico risultante
dalla partecipazione necessaria al procedimento penale ex art. 429 cpv. 1 lett. b
CPP, in ragione di complessivi fr. 8'325.50.
La Corte riconosce la necessità per A. di partecipare agli atti procedurali
nell’ambito del procedimento elvetico così come l’adeguatezza delle poste
indicate, per complessivi fr. 8'325.50.
-
A. postula il riconoscimento di una riparazione del torto morale subito per lesioni
particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente a titolo di
privazione della libertà ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, in ragione di complessivi
fr. 87'600.--.
La Corte ritiene che il torto morale subito da A. in ragione della durata della
carcerazione preventiva, che eccede di 107 giorni la pena pronunciata dalla
Corte, debba essere riparato ai sensi dell’art. 431 cpv. 2 CPP. Per determinare
l’entità dell’indennità, la Corte considera che, in analogia con quanto previsto
dalla dottrina per l’indennizzo del torto morale giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP,
vista la corta-media durata della detenzione, ci si debba orientare verso
un’indennità giornaliera di, in linea di massima, fr. 160.--.
A mente della Corte, l’indennità a titolo di riparazione del torto morale per lesioni
particolarmente gravi dei diritti personali dell’imputato deve nondimeno essere
adeguatamente aumentata nel senso proposto dalla difesa, tenuto conto del fatto
che, in seguito alla presente procedura elvetica, A. ha subito un’esposizione
- 63 -
mediatica (cfr. anche rubrica 17 degli atti di causa), e che essa si è protratta nel
tempo, ritenendo al riguardo la Corte pure la durata del procedimento.
Tenuto conto di tutti questi fattori, la Corte riconosce ad A. una riparazione del
torto morale di fr. 21’400.--, con interessi del 5% a partire dal 30 marzo 2008,
vale a dire dal primo giorno di carcerazione eccedente la pena irrogata.
-
Riassumendo, la Corte riconosce ad A. complessivamente: fr. 335'894.20 a titolo
di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP; fr. 8’325.50 a titolo d’indennità ex
art. 429 cpv. 1 lett. b CPP; nonché fr. 21'400.-- (con interessi al 5% a decorrere
dal 30 marzo 2008) a titolo d’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP.
Di qui la necessità di correggere il lapsus calami in cui è incorso lo scrivente
Collegio nel dispositivo sub III.2, il quale deve essere emendato nel senso di
includere anche l’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. b CPP.
-
L’accusatrice B. SpA chiede che A. sia condannato ex art. 433 CPP a
corrisponderle fr. 212'547.50 a titolo di spese legali.
La richiesta dell’accusatrice privata è respinta, non avendo essa vinto la causa
ex art. 433 cpv. 1 CPP per quei capi d’accusa (di cui all’atto d’accusa del
27 maggio 2015) per cui si è costituita accusatrice privata.
-
L’accusatrice privata E. N.A. chiede il rimborso, da parte di A., di tutti i costi e le
spese legali, pari a fr. 35'510.--, e ciò sulla scorta dell’art. 433 CPP.
La richiesta dell’accusatrice privata è respinta, non avendo essa vinto la causa
ex art. 433 cpv. 1 CPP per quei capi d’accusa (di cui all’atto d’accusa del
5 settembre 2013) per cui si è costituita accusatrice privata, né essendo essa
interessata, quale accusatrice privata, dal complesso fattuale – istigazione a
falsità in documenti – per cui A. è stato dichiarato autore colpevole e in relazione
al quale egli ha dovuto parzialmente rifondere le spese (v. supra, consid. IX.2).
I.
- Il procedimento è abbandonato in relazione al capo d’accusa 1.1 (A, B e C)
dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013, per violazione della riserva della
specialità.
- Il procedimento è abbandonato in relazione ai capi d’accusa 1.1.1 - 1.1.501
nonché 1.2.1 e 1.2.2 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015, per intervenuta
prescrizione dell’azione penale.
- A. è prosciolto dall’accusa di ripetuta istigazione alla falsità in documenti (art. 251
CP in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 1 CP), in relazione ai capi d’accusa
1.2.3, 1.2.4 e 1.2.5 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015.
- A. è prosciolto dall'accusa di ripetuta corruzione attiva (art. 322
ter
CP), in
relazione al capo d’accusa 1.3 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015.
- A. è riconosciuto autore colpevole di istigazione a falsità in documenti (art. 251
CP in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 1 CP), in relazione al capo d’accusa
1.3 dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013.
- A. è condannato alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere, di
fr. 90.-- cadauna, computato il carcere estradizionale e preventivo scontato.
L'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito
un periodo di prova di 2 anni.
II. L’azione civile di B. SpA è rinviata al foro civile.
- A. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di
fr. 1'000.--.
- Le pretese di A. vengono accolte limitatamente a fr. 335'894.20 a titolo di
indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti
procedurali, a fr. 8'325.50 a titolo di indennità per il danno economico risultante
dalla partecipazione necessaria al procedimento penale nonché a fr. 21’400.--,
oltre interessi del 5% dal 30 marzo 2008, a titolo di riparazione del torto morale.
- La richiesta di indennizzo di B. SpA è respinta.
- La richiesta di indennizzo di E. N.A. è respinta.
IV. L’oggetto e i valori patrimoniali non toccati da pregressa confisca sono
dissequestrati.
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera
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Il testo integrale della sentenza viene notificato a:
Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Stefano Herold
Avv. Daniele Timbal, difensore di A. (imputato)
Avv. Ivan Paparelli, patrocinatore di B. SpA (accusatrice privata)
Avv. Lucien Valloni, patrocinatore di E. N.A. (accusatrice privata)
Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a:
- Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d’esecuzione (testo
integrale)
Informazione sui rimedi giuridici
Ricorso al Tribunale federale
Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).
Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF).
Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in
violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito
del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
Spedizione: 20 luglio 2017