Ordinanza del 27 maggio 2015 Corte penale Composizione Giudici penali federali Giuseppe Muschietti, Presidente, Sylvia Frei e Daniel Kipfer Fasciati, Cancelliere Davide Francesconi Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Sostituto procuratore federale Raffaello Caccese,
contro
A. B., patrocinato dall'avv. Roberto Macconi,
Oggetto
Procedura indipendente di confisca (art. 376 e segg. CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: S K .2 01 4.5 4
A. In data 12 luglio 2007 il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC), a seguito di una segnalazione dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (di seguito: MROS), ha aperto un'indagine preliminare di polizia giudiziaria nei confronti di A. C., padre del qui opponente, per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305 bis CP (cl. 1.1 p. 1.1; cl. 1.2 p. 4.20 segg.). Contestualmente, l'autorità inquirente ordinava la perquisizione e il sequestro della relazione bancaria n° 1 accesa presso la banca D. di Chiasso di cui A. C. era titolare, alla luce di un suo potenziale coinvolgimento in un procedimento penale italiano per associazione di stampo mafioso giusta l'art. 416-bis del Codice penale italiano (cl. 1.3 p. 7.1.1.1.1 segg.). B. Interrogato nel quadro della procedura svizzera in data 5 agosto 2010, A. C. informava il MPC dell'esistenza di un ulteriore conto bancario aperto presso la banca E. SA, intestato al di lui figlio A. B. (cl. 1 p. 13.00.12). Il giorno seguente, il MPC procedeva ad emanare un ordine di perquisizione e sequestro della relazione n° 2 presso la banca E. SA intestata ad A. B. e sulla quale A. C. disponeva di procura (cl. 2.1 p. 7.2.1.1.1 segg.). In data 11 gennaio 2013 il MROS segnalava al MPC l'esistenza della polizza n° 3 presso F. SA (cl. 1.2 p. 4.294 segg.), circostanza che induceva il MPC ad emanare un ordine di perquisizione e sequestro interessante detta polizza assicurativa (cl. 1.8 p. 7.5.1.1 segg., p. 7.5.1.2.1 segg.). In data 30 agosto 2013 il MPC decretava l'abbandono del procedimento penale nei confronti di A. C., decisione passata in giudicato formale (cl. 1.1 p. 22.18 segg.). Con decreto di confisca di medesima data, destinato ad A. B., il MPC disponeva la confisca dei valori patrimoniali di cui al citato conto presso la banca E. SA nonché di quelli relativi alla predetta polizza assicurativa presso F. SA (cl. 1.1 p. 22.7 segg.). Con decisione del 22 gennaio 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale annullava quest'ultimo decreto di confisca (cl. 1.5 p. 21.1.67 segg.). C. In data 3 dicembre 2014, nel quadro di una procedura indipendente di confisca avviata il 19 febbraio 2014, il MPC ha emanato un decreto di confisca interessante i valori patrimoniali di cui alla relazione n° 2 presso la banca E. SA e di cui alla polizza n° 3 presso F. SA (cl. 1 p. 3.1 segg.). Con scritto del 12 dicembre 2014 A. B. ha interposto opposizione (cl. 1 p. 3.31 segg.). Il 22 dicembre 2014 il MPC ha trasmesso a questa Corte gli atti per giudizio (cl. 2 p. 2.100.1). Il pubblico dibattimento dinnanzi alla Corte penale si è svolto il 15 aprile 2015. Lo scrivente collegio giudicante ha reso la sua ordinanza in seduta pubblica il 27 maggio 2015.
La Corte considera in diritto:
7 - all'art. 72 CP intende piuttosto esplicare un effetto preventivo, privando l'organizzazione criminale della base finanziaria (FF 1993 III pag. 226). 6.1 Partecipa ad un’organizzazione criminale colui che vi si integra e vi esercita un’attività volta al perseguimento dello scopo criminale dell’organizzazione. La variante del sostegno all’attività di un’organizzazione criminale si riferisce al comportamento di colui che contribuisce, in particolar modo in qualità di intermediario, a questa attività, incoraggia o favorisce quest’ultima o fornisce un aiuto che serve direttamente lo scopo criminale dell’organizzazione. Il sostegno si differenzia dalla complicità nel senso che non è necessario un rapporto di causalità tra il comportamento dell’autore e la commissione di un’infrazione de- terminata; a titolo di esempio si può citare il caso di colui che, seppur cosciente dei legami esistenti tra la sua prestazione e la finalità perseguita dall’organizza- zione, amministra dei fondi sapendo che l’organizzazione criminale trae profitto dalla sua prestazione di servizio (v. FF 1993 III pag. 212 e seg.; GÜNTER STRATENWERTH/FELIX BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 7a ediz., Berna 2013, § 40 n. 24-26; ANDREAS DONATSCH/WOLFGANG WOHLERS, Strafrecht IV, 4a ediz., Zurigo 2011, pag. 206 e seg.). Infine, sul piano soggettivo, è necessario che l’autore abbia agito intenzionalmente; conformemente alle regole generali, l’intenzione deve riguardare l’integralità degli elementi costitutivi oggettivi: l'autore deve quindi, nelle due varianti di reato, conoscere l'esistenza dell'organizzazione, il segreto di cui si circonda nonché l'obiettivo criminale che essa persegue (FF 1993 III pag. 213; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., § 40 n. 27; DONATSCH/WOHLERS, op. cit., pag. 208). 6.2 Nella fattispecie, come già rilevato (cfr. supra, consid. D), A. C., padre del qui opponente, è stato condannato dal Tribunale di Catania alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione per appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis CP/I (cl. 1 p. 18.6 seg.). Con sentenza del 18 aprile 2013, la Corte di Appello di Catania, riformando il giudizio di primo grado, ha aumentato al pena nei confronti di A. C. a dodici anni di reclusione (cl. 1 p. 18.4 seg.). In data 4 giugno 2014 la Corte Suprema di Cassazione italiana, sesta sezione penale, ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Catania limitatamente alla confisca, confermando in tal guisa, in via definitiva, la condanna inflitta ad A. C. per appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso, e meglio all'organizzazione dei Laudani dall'anno 1987 in permanenza, ritenuto come, per i giudici del merito italiani, la cessazione della permanenza venga a coincidere con la pronuncia della sentenza di primo grado (cl. 1 p. 18.11 segg.; cfr. supra, consid. 3).
8 - 6.3 Ora, salvo circostanze eccezionali, la Svizzera, avendo aderito allo Spazio Schengen, non può sottrarsi a determinati principi di diritto penale europeo ad esso sottesi come quello del mutuo riconoscimento delle sentenze (decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale BB.2014.157 del 16 marzo 2015, consid. 3.3.1 e rinvii). Tanto più in ambiti come quello del riciclaggio e del crimine organizzato, dove la tendenza non solo europea ma internazionale, coerentemente seguita anche dal legislatore svizzero (v. in part. ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, pag. 98 e segg., nonché Messaggio concernente la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 26 ottobre 2005, FF 2005 pag. 5961 e segg.), è quella di creare un sistema globalmente sempre più integrato, il quale presuppone, anche al di là del precipuo campo dell'assistenza giudiziaria, la reciproca fiducia degli Stati interessati. In questo senso, a maggior ragione con Stati come l'Italia che vantano una consolidata tradizione di cooperazione con il nostro Paese, non da ultimo consacrata in un Accordo complementare alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.945.41), si impone non solo al giudice dell'assistenza ma anche al giudice penale svizzero del merito un considerevole riserbo nello scostarsi dagli accertamenti effettuati dalle autorità giudiziarie dello Stato estero (decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale BB.2014.157 del 16 marzo 2015, consid. 3.3.1). 6.4 Alla luce di quanto precede, non vi è ragione per questa Corte di scostarsi dalle considerazioni espresse dalle autorità italiane nelle sopraccitate sentenze. Di conseguenza, essendo stata accertata in via definitiva l'appartenenza di A. C. ad un'associazione di tipo mafioso secondo l'ordinamento italiano, si giustifica di riconoscere nel caso concreto la ricorrenza di un'organizzazione criminale nell'accezione giuridica elvetica e la costatazione che la persona interessata, A. C., vi ha partecipato.
9 - economica e non puramente giuridica di potere di disporre sui valori patrimoniali in questione (decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale BB.2014.157 del 16 marzo 2014, consid. 3.2.1). La nozione è apparentata a quella di avente diritto economico di cui all'infrazione di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis CP (MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in Commentaire romand, Code pénal, Basilea 2009, n. 22 ad art. 72 CP). 7.2 Nel caso in esame, per ciò che concerne la relazione bancaria in essere presso la banca E. SA, essa è stata accesa il 3 gennaio 1997 e alimentata a mezzo di quattro versamenti a contanti e di due bonifici, fra il 3 gennaio 1997 e il 27 dicembre 1999, per il controvalore di complessivi CHF 637'194.10 (cl. 1 p. 11.15). Al momento dell'apertura del conto quale titolare, l'opponente A. B. aveva solo vent'anni. Contestualmente all'apertura del conto, A. B. ha concesso al padre A. C. una procura individuale sulla relazione (cl. 2.1 p. 2.510.224). Le note interne della banca (cl. 2.3 p. 2.510.1033) fanno stato, al febbraio 2011, di una provenienza – così come dichiarata dal titolare – riconducibile alla "sua attività professionale", circostanza però da relativizzare alla luce della deposizione del teste I. (cl. 1.1 p. 12.1.8) e dell'opposizione medesima (cl. 2 p. 2.100.7). Testimone e opponente sono infatti concordi nel ricondurre l'alimentazione del conto a donazioni da parte della famiglia, nel periodo 1997- 1999, periodo durante il quale A. C. partecipava all'organizzazione criminale. Sempre con mente alla riconduzione economica dei valori patrimoniali sul citato conto, questo Collegio ha rilevato come le note interne della banca (cl. 2.3 p. 2.510.6 segg.) facciano stato di diversi contatti ad opera del procuratore sulla relazione – A. C. –, a dimostrazione del fatto che la persona interessata dall'appartenenza all'organizzazione criminale seguisse da vicino la relazione in oggetto e la sua gestione, partecipando in prima persona ad impartire disposizioni al riguardo. La Corte ne ha tratto il convincimento che i valori patrimoniali, donati al giovane A. B., fossero non solo economicamente riconducibili al padre A. C., ma anche che quest'ultimo avesse sempre serbato, fino al sequestro, padronanza, o perlomeno governo, gestionale e stabile facoltà di disporre, non da ultimo grazie alla procura con diritto di firma individuale che gli permetteva un accesso diretto e costante ai valori patrimoniali sul conto. Per quanto attiene alla polizza assicurativa, il Collegio giudicante osserva che la stessa è stata accesa – con inizio al 1° aprile 2004 e scadenza al 1° aprile 2014 – da A. C. con il versamento di un premio unico, pari a CHF 238'311.-, derivante dalla liquidazione di una copertura assicurativa precedente, presso H., accesa, quest'ultima, il 1° marzo 1997 e scaduta il 1° marzo 2002 (cl. 2.3 p. 2.510.1065 segg., 2.510.1101). Le prestazioni assicurative, in caso di vita, sarebbero state pagabili allo stipulante A. C., che ha dichiarato come propri i valori patrimoniali destinati al pagamento del premio unico (cl. 2.3 p. 2.510.1105). Il pagamento del
10 - premio unico è avvenuto nel 1997, nel periodo durante il quale A. C. partecipava all'organizzazione criminale. Sempre con mente alla riconduzione economica dei valori patrimoniali di cui alle prestazioni assicurative, il Collegio ha rilevato come il fascicolo processuale faccia stato di una disposizione manoscritta datata 20 maggio 2009, di A. C., controfirmata per accordo dal figlio A. B., a mezzo della quale il primo dichiara quanto segue: "Chiedo che lo stipulante del contratto sia mio figlio A. B." (cl. 2.3. p. 2.510.1059). Ne segue che, almeno fino al 20 maggio 2009, l'organizzazione criminale ha esercitato la propria facoltà di disporre serbando la disponibilità fattuale sui beni in questione, e potendone disporre in qualsiasi momento per raggiungere i suoi obiettivi, non da ultimo a mezzo del relativo valore di riscatto e della connessa eccedenza del conto di partecipazione, come è dato evincere dal consolidamento occorso in occasione della mutazione di titolarità (cl. 1.8 p. 7.5.1.2.11). 7.3 Alla luce di quanto precede, la Corte ha raggiunto il convincimento che i valori patrimoniali di cui all'istanza del MPC sono stati, per svariati anni, nella facoltà di disporre dell'organizzazione dei Laudani, allorquando A. C. partecipava alla stessa.
11 - degli averi patrimoniali poi confluiti sul conto bancario e sulla polizza assicurativa. Egli ha in particolare richiamato la relazione di consulenza tecnica, allestita nel 2006 da un collegio peritale nominato dal Tribunale di Catania nel quadro del procedimento penale italiano contro il padre A. C. Tale referto farebbe stato di un surplus complessivo di quasi ITL 2 mia., pari a oltre il doppio degli importi serviti ad alimentare il conto presso la banca E. SA e la prima polizza assicurativa, presso H. In altre parole, il denaro giunto in Svizzera sarebbe parte di tale plusvalenza e non parte del patrimonio ricadente sotto il controllo dell'organizzazione dei Laudani. Sempre secondo l'opponente, è anche per questo motivo che i giudici del merito italiani hanno circoscritto la confisca dei beni ad una parte degli stessi e non alla loro interezza. Sennonché, le conseguenze confiscatorie in Svizzera dell'appartenenza di A. C. alla famiglia mafiosa dei Laudani vanno qui apprezzate alla luce delle normative elvetiche, segnatamente dell'art. 72 CP, che consente di invalidare la presunzione legale solamente dimostrando l'assenza di potere di disposizione dell'organizzazione criminale o l'origine legale degli averi. Per ciò che attiene al potere di disposizione dell'organizzazione dei Laudani, si rinvia a quanto testé rilevato in punto all'accertata facoltà di disporre dell'organizzazione in questione. Per ciò che attiene alla pretesa origine lecita dei valori patrimoniali, il Collegio giudicante è giunto alla conclusione che l'opponente non è stato in grado di produrre elementi tangibili sulla scorta dei quali fosse possibile dedurre che gli averi qui in discussione – vale a dire quei valori patrimoniali con cui è stato alimentato il conto bancario e che sono serviti per corrispondere il premio unico – fossero di riconduzione lecita. Nel caso concreto, l'opponente ha sostenuto che, secondo i giudici italiani del merito, in Italia solo una percentuale è soggetta alla confisca secondo il diritto italiano, non adducendo però le ragioni per cui tali ragionamento e conclusione dovrebbero trovare applicazione anche nella procedura di confisca in Svizzera. L'opponente non ha inoltre neppure dimostrato perché proprio quegli averi identificati nel nostro Paese facciano parte della quota ideale considerata di riconduzione lecita nella procedura italiana. L'opponente non ha invero nemmeno sostenuto che gli averi pervenuti in Svizzera – nel caso del conto bancario, peraltro in buona parte in contanti – originino da ben determinate, circoscritte e identificabili disponibilità legali della famiglia A. Al riguardo, egli non ha fornito alcuna indicazione concreta quanto alla loro origine, omettendo di sottoporre alla Corte elementi, quali ad esempio riscontri documentali circa conti bancari di provenienza in Italia, in punto alla tracciabilità dei valori patrimoniali pervenuti nel nostro Paese. L'opponente si è limitato a richiamare apoditticamente la quota ideale fatta propria dalla prima istanza italiana nel quadro della procedura di confisca degli averi in Italia. Nella procedura di confisca elvetica, non si è tuttavia in presenza di un criterio idoneo per poter ammettere l'origine lecita, ai sensi dell'art. 72 CP, degli averi giunti nel nostro Paese. In effetti, è d'uopo rammentare che la normativa in questione persegue lo scopo di confiscare tutti i valori
12 - patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre, qualunque sia la loro origine ed il loro precedente utilizzo: non importa, a tal proposito, che si tratti di valori patrimoniali di origine lecita o illecita (decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale BB.2014.157 del 16 marzo 2015, consid. 3.2.1). Ciò posto, il Collegio giudicante è giunto alla conclusione che non sussistono elementi atti a inficiare la presunzione legale.
La Corte ordina:
È dato seguito all'istanza di confisca del Ministero pubblico della Confederazione.
È ordinata la confisca (art. 72 CP):
2.1. del saldo attivo della relazione n° 2, intestata ad A. B., presso la banca E. SA;
2.2. del valore di riscatto e del saldo attivo del conto di partecipazione della polizza n° 3, stipulante A. B., presso F. SA.
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
Il Presidente del collegio Il Cancelliere
Il testo integrale della sentenza viene notificato a:
Dopo il passaggio in giudicato la decisione sarà comunicata a:
Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d’esecuzione (testo integrale)
14 - Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c. l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).
Spedizione: 13 luglio 2015