Sentenza del 5 aprile 2016 Corte penale Composizione
Giudice penale federale supplente Claudia Solcà, Giudice unico, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA- ZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Alfredo Rezzonico,
contro
A., difeso dall'avv. d'ufficio Renato Cabrini,
B., difeso dall'avv. d'ufficio Carlo Borradori,
C., difeso dall'avv. d'ufficio Cesare Lepori. Oggetto Ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: S K .2 01 4.4 3
CP), infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (LStup) e infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 LArm) nonché, il 13 dicembre 2005, per titolo di infrazione alla legge federale sul materiale bellico (art. 33 e segg. LMB) (D. 11, doc. MPC 01-00-0002/0011). Con la medesima decisione del 13 dicembre 2005 l’inchiesta è stata estesa a B. per titolo di organizzazione criminale (art. 260 ter CP) ed infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (LStup) (D. 8, doc. MPC 01-00-0002/0009). Il 4 aprile 2005, l’inchiesta era pure stata estesa a C. per titolo di organizzazione criminale (art. 260 ter CP) ed infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (LStup) (D. 9, doc. MPC 01-00-0002/0003). B. In data 14 dicembre 2005 il MPC ha inoltrato all’Ufficio dei giudici istruttori federali richiesta di apertura dell’istruzione preparatoria nei confronti di 42 soggetti, fra i quali i qui imputati (D. 8, doc. MPC 01-00-0010/0074; D. 9, doc. MPC 01-00-0004/0068; D. 11, doc. MPC 01-00-0012/0076). C. Reputato raggiunto lo scopo dell’istruzione preparatoria aperta il 7 aprile 2006 (D. 8, doc. MPC 01-00-0075/0084; D. 9, cl. 1 pag. 01-00-0069/0078; D. 11, doc. MPC 01-00-0077/0086) con decisione dell’8 giugno 2010 il Giudice istruttore federale (di seguito: GIF) ne ha decretato la chiusura (D. 8/9/11, doc. MPC 03-03-0001 e seg.) trasmettendo nel contempo il suo rapporto finale, datato anch’esso 8 giugno 2010, al MPC (D. 8/9/11, doc. MPC 03-03- 0003/0178). D. Il 27 novembre 2008 il GIF ha inoltre esteso il procedimento nei confronti di A. al reato di furto (art. 139 n. 1 CP) (D. 11, doc. MPC 01-00-0087). Con decreto del 6 settembre 2011, il MPC ha abbandonato il procedimento avviato nei confronti di A. per i titoli di furto (art. 139 n. 1 CP), infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 LArm) e infrazione alla legge federale sul materiale bellico (art. 33 e segg. LMB) (D. 11, doc. MPC 03-01-0001/0004).
3 - E. Con atto d’accusa del 20 ottobre 2011 il MPC ha disposto il rinvio a giudizio di tredici persone, tra cui E., B., F., A., G. e C.) per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260 ter CP, di ripetuta infrazione aggravata alla LStup ai sensi dell’art. 19 cpv. 1, 2 e 4 LStup (a carico segnatamente di E., B., G. e C.) e di altri reati tra cui il ripetuto riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305 bis n. 1, 2 e 3 CP a carico di E. e di altri coimputati (D. 8/9/11, doc. MPC 04-00-0001/0150). Questa procedura è stata aperta e condotta dal Tribunale penale federale con il numero di ruolo SK.2011.23. F. Nell'ambito dell'esame dell'accusa (art. 329 CPP) la Corte penale del Tribunale penale federale (di seguito: CP-TPF) ha constatato violazioni del principio del contraddittorio e del diritto di partecipazione all'assunzione della prova; di conseguenza, con ordinanza del 28 febbraio 2012 (D. 8/9/11, doc. MPC 04-00- 0151/0169), ha sospeso il procedimento SK.2011.23 e rinviato l’accusa al pubblico ministero. G. Con atto d’accusa del 29 agosto 2013, inoltrato il medesimo giorno alla CP- TPF, il MPC ha disposto il rinvio a giudizio dei medesimi tredici imputati per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260 ter CP e ripetuta infrazione aggravata alla LStup ai sensi dell’art. 19 cpv. 1, 2 e 4 LStup nonché (unicamente a carico di terzi coimputati) di ripetuto riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305 bis n. 1, 2 e 3 CP, ripetuta infrazione aggravata alla LMB ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 e 2 LMB, ripetuta infrazione aggravata alla LArm ai sensi degli art. 33 cpv. 1 e 3 e 22b LArm, di usura ai sensi dell’art. 157 n. 1 CP, ripetuta falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ai sensi dell’art. 253 CP (D. 8/9/11, doc. MPC 04-00-0170/0344). Questa procedura è stata condotta dal Tribunale penale federale con il numero di ruolo SK.2013.31. H. Nell'ambito dell'esame dell'accusa (art. 329 CPP) la CP-TPF ha nuovamente constatato violazioni procedurali (segnatamente la mancata conformità alle normative legali e giurisprudenziali delle modalità di traduzione/trascrizione delle intercettazioni telefoniche e ambientali assunte dalla Polizia giudiziaria federale [di seguito: PGF] a partire dal 2002 e, per quanto attiene alle attività svolte su suolo italiano, dal Nucleo operativo del Corpo dei carabinieri di I-Luino e dal Corpo dei carabinieri di I-Milano, Raggruppamento operativo speciale [ROS]). La CP-TPF ha pertanto rinviato una seconda volta l’accusa al pubblico ministero (D. 8/9/11, doc. MPC 04-00-0345/0366). I. Con decreti del 13 maggio 2014 e del 9 settembre 2014 il MPC ha abbandonato il procedimento avviato nei confronti di B., di C. e di A. per titolo
4 - di organizzazione criminale (art. 260 ter CP) (D. 8/9, doc. MPC 03-01- 0001/0005; D. 11, doc. MPC 03-01-0005/0009). Con separati decreti del 28 maggio 2014 e del 9 settembre 2014, il MPC ha disgiunto i procedimenti relativi a A., B. e C. dal procedimento principale D., assegnando a tali procedimenti i riferimenti SV.14.1266-RA (A., D. 11), SV.14.1258-RA (B., D. 8) e SV.14.1264-RA (C., D. 9) (D. 8/9/11, doc. MPC 03-02-0001/0003). J. In data 21 novembre 2014 il MPC ha promosso l'accusa per titolo di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti dinanzi al Tribunale penale federale nei confronti di B., per avere ricevuto a Zurigo un quantitativo di 300 grammi di cocaina, quantitativo successivamente trasportato in Ticino per essere in seguito ceduto a terzi, agendo come membro di una banda, e nei confronti di C., per avere ricevuto, trasportato, depositato e detenuto un quantitativo complessivo di 190 grammi di cocaina, agendo come membro di una banda. La CP-TPF ha aperto tali procedimenti sotto i numeri di rubrica SK.2014.43 (D. 8; SK.2014.43, cl. 1 pag. 100.001 e segg. per B.) e SK.2014.44 (D. 9; SK.2014.44, cl. 1 pag. 100.001 e segg. per C.). L’11 dicembre 2014, il MPC ha pure promosso l'accusa dinanzi al Tribunale penale federale nei confronti di A. per il medesimo titolo di reato, per avere in diverse località della Svizzera, ricevuto, ceduto, trasportato, importato e alienato un quantitativo pari a un minimo di 1’260 grammi fino a un massimo di 1'580 grammi di cocaina, agendo come membro di una banda. La CP-TPF ha aperto tale procedimento sotto il numero di rubrica SK.2014.48 (D. 11; SK.2014.48, cl. 1 pag. 100.001 e segg.). K. Nella preparazione del dibattimento il MPC ha provveduto, su invito del Presidente della CP-TPF, a trasmettere gli atti della causa disgiunta in forma cartacea e su supporto informatico (SK.2014.43/44, cl. 1 pag. 110.005 e segg.; SK.2014.48, cl. 1 pag. 110.003 e segg.). L. Con avvisi di entrata del 23 gennaio 2015 il Presidente della CP-TPF ha attribuito i tre incarti SK.2014.43, SK.2014.44 e SK.2014.48 a questo Giudice unico (SK.2014.43/44/48, cl. 1 pag. 160.001 e seg.). M. Con decreto del 15 ottobre 2015, gli incarti SK.2014.43, SK.2014.44 e SK.2014.48 sono stati congiunti ed è stato deciso che sarebbero stati condotti sotto il riferimento SK.2014.43 (SK.2014.43, cl. 1 pag. 970.001 e segg.). N. Il MPC ha in seguito trasmesso al Tribunale copia del decreto d’abbandono nei confronti di C. per titolo di riciclaggio di denaro, riferito ad una separata procedura penale (SK.2014.43, cl. 1 pag. 140.001 e segg.). La CP-TPF ha
5 - inoltre acquisito, d’ufficio, gli estratti dei casellari giudiziali svizzeri ed italiani relativi ai tre imputati (SK.2013.43, cl. 1 pag. 221.001 e segg., pag. 222.001 e segg., p. 223.001 e segg.) nonché il verbale di interrogatorio in qualità di testimone del Maresciallo aiutante H. dell’8 settembre 2015, sentito nell’ambito della separata procedura penale SK.2014.42 (SK.2014.43, cl. 1 pag. 291.001 e segg.). O. Con decreto del 4 febbraio 2016 (SN.2016.1) il Giudice unico ha estromesso l’accusatore privato I. dal presente procedimento. P. Con decreto di pari data, il Giudice unico ha pure deciso l’acquisizione agli atti dei seguenti documenti trasmessi dal MPC il 10 novembre 2015: la lista delle intercettazioni telefoniche e ambientali di cui il MPC ha chiesto l'ascolto durante il dibattimento (SK.2014.43, cl. 2 pag. 510.006-009); i decreti di convalida e di proroga delle seguenti intercettazioni ambientali e telefoniche trasmessi dalle Autorità italiane (SK.2014.43, cl. 2 pag. 510.010-340): J. – intercettazione ambientale nell'autovettura targata 1. (RIT 281/03); J. – intercettazione telefonica sull'utenza n. 2. (RIT 380/02); K. – intercettazione ambientale nell'autovettura targata 3. (RIT 155/03); K. – intercettazione telefonica sull'utenza n. 4. (RIT 119/03); Indice generale scatole contenenti i RIT effettuato dalla DDA di Milano;
i seguenti documenti (SK.2014.43, cl. 2 pag. 510.341 e segg.): Rapporto della Polizia giudiziaria federale del 28 giugno 2005 – "Synthèse des résultats – Analyses ADN sur mégots de cigarette" (SK.2014.43, cl. 2 pag. 510.341-366); Risultati dell'analisi del capello del 12 luglio 2005 (SK.2014.43, cl. 2 pag. 510.367 e seg.); Rapporti IPS inerenti i reperti sequestrati a C.: "Recherche de stupéfiants sur des pièces saisies" del 5 agosto 2005 (SK.2014.43, cl. 2 pag. 510.369-371); "Rapport d'expertise" del 26 luglio 2005 (SK.2014.43, cl. 2 pag. 510.372-380); Perizia dell'ESC di Losanna inerente le impronte digitali presenti sui reperti sequestrati a C.:
S.1 Il MPC chiede di dichiarare (SK.2014.43 cl. 3 pag. 920.008 e 925.086):
Il MPC ha inoltre chiesto la confisca:
Il MPC ha infine postulato per ciascun imputato la presa a carico delle spese del procedimento per complessivi fr. 152’418.32, nonché delle spese del procedimento dinanzi alla CP-TPF (SK.2014.43 cl. 3 pag. 925.087).
S.2 La difesa dell'imputato B. ha formulato le seguenti conclusioni:
S.3 La difesa dell'imputato A. ha formulato le seguenti conclusioni (SK.2014.43 cl. 3 pag. 925.097-108):
S.4 La difesa dell'imputato C. ha formulato le seguenti conclusioni (SK.2014.43 cl. 3 pag. 925.109):
il proscioglimento di C. dall’accusa di ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti;
8 -
il riconoscimento di un indennizzo per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali corrispondente alla nota professionale del legale per l’importo complessivo di franchi 55’327.60;
il riconoscimento di un indennizzo a titolo di torto morale per i 27 giorni di detenzione preventiva, per complessivi fr. 5'400.--;
non si oppone alla confisca di quanto richiesto dalla pubblica accusa.
T. Il dispositivo della presente sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 5 aprile 2016, con motivazione orale ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 CPP.
U. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.
La Corte considera in diritto:
1.1 La Corte esamina d'ufficio la propria competenza giurisdizionale (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1). Ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 CPP, sottostanno alla giurisdizione federale i reati di cui, fra gli altri, all'art. 260 ter CP, 305 bis CP, nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale a condizione che siano stati commessi prevalentemente all'estero (lett. a) o siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell'attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi (lett. b).
Per quanto riguarda la nozione di reato commesso prevalentemente all'estero occorre valutare, in termini qualitativi e non puramente quantitativi, se la componente estera raggiunge una massa critica tale per cui i nuovi strumenti d'indagine messi a disposizione della Confederazione si rivelano più adatti, rispetto a quelli cantonali, nella prospettiva di un'efficiente repressione del crimine (DTF 130 IV 68 consid. 2.2).
Nel caso di specie, stando all'atto di accusa del 20 ottobre 2011 ed a quello del 29 agosto 2013, all'organizzazione criminale indagata – asseritamente attiva anche in Svizzera – avrebbero partecipato o sarebbe stata sostenuta dagli allora
Tale giurisdizione rimane acquista, in base al principio della perpetuatio fori di cui all’art. 26 cpv. 3 CPP, anche se la parte del procedimento che aveva fondato la competenza viene abbandonata.
In siffatte circostanze, appurata la presenza di elementi di internazionalità e di intercantonalità in punto ai crimini ascritti all'organizzazione indagata, la competenza giurisdizionale federale e, di riflesso, della scrivente Corte, è data. Del resto, la stessa non è nemmeno stata contestata degli imputati nella presente procedura.
1.2 Essendo l’inchiesta stata aperta prima del 1° gennaio 2011, la Corte deve inoltre verificare d’ufficio l’applicabilità del nuovo codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0), entrato in vigore il 1° gennaio 2011. Le disposizioni transitorie del nuovo codice di procedura penale prevedono, all’art. 448, che “i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del presente Codice sono continuati secondo il nuovo diritto, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti”; come pure che “gli atti procedurali disposti o eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente Codice mantengono la loro validità”. Secondo l’art. 449 cpv. 1 CPP, “i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del presente Codice sono continuati dalle autorità competenti in virtù del nuovo diritto, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti”.
Per quanto attiene specificatamente alla procedura dibattimentale di primo grado, l’art. 450 CPP stabilisce che se già aperto prima dell'entrata in vigore del CPP, il dibattimento è continuato secondo il diritto anteriore dal medesimo giudice di primo grado.
Condizione questa non realizzata nel caso di specie. Pertanto, essendo in concreto il dibattimento stato aperto il 21 marzo 2016, questo sarà retto dal nuovo diritto, ossia dal CPP.
1.3 La Corte esamina d’ufficio anche la questione del diritto applicabile.
10 - L'art. 2 cpv. 1 CP prevede l'applicazione del Codice penale solo nei confronti di chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della non retroattività della norma penale. Costituisce deroga a questo principio la regola della lex mitior di cui all’art. 2 cpv. 2 CP, secondo cui il diritto penale materiale si applica alle infrazioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato posteriormente e se il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell’infrazione. La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il vecchio e il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (DTF 119 IV 145, consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006, consid. 2; RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches; Fragen des Übergangsrechts, in AJP/PJA 2006 pag. 1473). Il giudice deve esaminare l’azione sia applicando il vecchio che il nuovo diritto, e stabilire in base al risultato quale sia la norma più favorevole all’imputato (DTF 126 IV 5 consid. 2c, con rinvii). Quale sia il diritto da applicare, risulta dall’interazione tra le norme della parte speciale (in particolare del diritto penale accessorio “Nebenstrafrecht”) e della parte generale del codice penale (DTF 134 IV 82 consid. 6.2.1). Qualora la condotta fosse punibile sia in virtù delle vecchie legislazioni che di quella in vigore, si impone di comparare le differenti sanzioni contemplate nelle vecchie e nella nuova legge, la pena massima comminabile essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113, consid. 22). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a pag. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008, consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (DTF 134 IV 82 consid. 6.2.3; 119 IV 145 consid. 2c; 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_33/2008 del 12 giugno 2008, consid. 5.1). Misure privative della libertà secondo il vecchio (detenzione e reclusione) ed il nuovo diritto (pena detentiva), così come la multa e la pena pecuniaria, vanno considerate qualitativamente equivalenti, nella misura in cui sono pronunciate senza sospensione condizionale (DTF134 IV 82 consid. 7.2.1).
11 - Nel caso in esame, tutti i reati per i quali è stata promossa l'accusa nei confronti degli imputati sarebbero stati commessi tra il 2001 ed il 2004, dunque sia prima di importanti modifiche sanzionatorie nel codice penale svizzero che di modifiche agli elementi costitutivi dell'art. 19 LStup. Nella fattispecie, occorrerà dunque determinare quale sia il diritto più favorevole agli imputati (v. infra consid. 3).
1.4 Sempre d’ufficio, il Giudice unico ha esaminato la questione dell’utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali. Per quanto attiene alla validità formale di tali mezzi di prova, in ambito di intercettazioni telefoniche (o ambientali) in un idioma straniero o comunque, come in casu in un dialetto italiano difficilmente comprensibile alla Corte e alle parti, oltre alla presenza delle necessarie autorizzazioni, il rispetto del diritto di essere sentito implica che le trascrizioni delle conversazioni siano comprensibili per l'autorità che le ha ordinate e per il tribunale e che le modalità del loro allestimento siano descritte nel fascicolo, affinché l'imputato sia in grado di constatare che esse non presentino vizi di forma. In particolare è necessario menzionare chi ha effettuato la traduzione, se si tratti o meno di funzionari, conoscere le loro qualifiche professionali, come pure sapere se queste persone siano state rese attente alle sanzioni penali previste all'art. 307 CP in caso di falsa constatazione o di falsa traduzione (DTF 129 I 85 consid. 4.1 e 4.2; sentenza del Tribunale federale 6B_80/2012 del 14 agosto 2012, consid. 1.1; ordinanza del Tribunale penale federale SK.2013.35 del 15 novembre 2013, consid. 4). Se queste condizioni non sono adempiute, la trascrizione dell'intercettazione non può essere utilizzata e la conversazione nell'idioma straniero deve essere nuovamente tradotta e trascritta, eventualmente in sede di dibattimento (v. più in dettaglio: sentenza del Tribunale federale 6B_125/2013 del 23 settembre 2013, consid. 2.1, 2.3 e 2.6; sui doveri ed obblighi dell'interprete e del traduttore: DAVID EQUEY, L'interprète et le traducteur dans la procédure pénale, in: SJ 2013 II pag. 413 e segg.). Nel caso di specie, questo Giudice ha considerato che:
per quanto concerne le intercettazioni telefoniche ordinate dalle autorità di perseguimento svizzere, negli atti trasmessi dal MPC al momento della promozione dell'accusa erano presenti le necessarie autorizzazioni giudiziarie;
per le intercettazioni effettuate dalle autorità italiane, con scritto del 10 novembre 2015 il MPC ha trasmesso a questo Giudice, che ne ha in seguito decretato l’assunzione agli atti, i decreti di convalida e di proroga concernenti le intercettazioni ambientali e telefoniche esperite in territorio italiano di cui il pubblico ministero ha chiesto l'ascolto in aula (SK.2014.43, cl. 1 pag. 280.008 e segg.; cl. 2 pag. 510.002 e segg.);
12 -
sotto il profilo delle necessarie autorizzazioni, dove queste sono agli atti, l'integralità dei mezzi di prova offerti sono dunque pienamente validi ed utilizzabili nell'ambito del presente procedimento;
tra queste, le intercettazioni esperite dalle autorità elvetiche che contengono già una traduzione conforme ai principi elencati pocanzi sono pienamente utilizzabili, senza che vi sia necessità di riascolto in aula;
le registrazioni effettuate in Italia con annessa una traduzione in italiano che non rispetta le condizioni prescritte da dottrina e giurisprudenza, segnatamente non presentano il nominativo dell'interprete e le modalità con cui si è proceduto alla traduzione, non potranno, invece, di principio essere utilizzate, diversamente da quelle il cui contenuto in lingua italiana è stato semplicemente trascritto (in quanto la conversazione intercettata, il cui supporto audio era a disposizione delle parti, si è tenuta nel medesimo idioma della trascrizione).
Durante il pubblico dibattimento, il MPC ha ribadito la richiesta di ascoltare in aula due intercettazioni ambientali del 24 novembre 2003 e del 22 luglio 2003 ordinate dalle autorità italiane e acquisite in via rogatoriale. La Corte ha optato, con l’accordo delle parti, per l’utilizzo in aula delle sole trascrizioni/traduzioni di queste due intercettazioni ambientali, di cui una copia è stata consegnata in sede di pubblico dibattimento contemporaneamente a tutte le parti. Sempre in sede di dibattimento le parti non hanno richiesto ulteriori traduzioni o trascrizioni delle citate intercettazioni da parte di un interprete né il loro ascolto. Il Giudice unico ha pertanto indicato che si sarebbe determinato sull’utilizzabilità e valenza delle citate intercettazioni in sede di sentenza (v. infra consid. 2.2.2).
1.5 Per quanto riguarda la tassazione delle note d’onorario il Giudice unico ha reso attenti gli imputati ed i loro difensori al fatto che queste ultime includevano anche prestazioni effettuate durante la parte del procedimento già evasa con i decreti d’abbandono emanati dal MPC nei confronti di ogni imputato. Il Giudice unico ha quindi informato i presenti che avrebbe proceduto a tassare le note anche relativamente alla prestazioni non effettuate dinanzi a questa Corte unicamente con l’accordo delle parti e ritenuto il preavviso del MPC. Gli imputati ed i loro difensori si sono dichiarati d’accordo con questo modo di procedere.
1.6 Visto quanto sopra, non avendo le parti sollevato ulteriori questioni pregiudiziali ai sensi dell’art. 339 cpv. 2 CPP, il Giudice unico ha deciso di entrare nel merito di tutte le accuse non prescritte e soggette alla propria giurisdizione.
1.7 Giusta l’art. 82 cpv. 1 CPP il tribunale di primo grado rinuncia a una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza (lett. a) e non pronuncia una pena
Nel caso di specie non sono state pronunciate pene detentive superiori ai due anni o misure ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 lett. b CPP (v. dispositivo). Il dispositivo è stato letto in udienza pubblica il 5 aprile 2016 e la sentenza è stata motivata oralmente dal Giudice unico conformemente all’art. 82 cpv. 1 lett. a CPP. Unicamente C., con scritto del 15 aprile 2016, ha dichiarato di voler interporre ricorso ed ha richiesto la notifica della motivazione scritta (SK.2014.43, cl. 3 pag. 522.005). Un ricorso ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 lett. b CPP è d’acchito escluso, ritenuto che contro decisioni della CP-TPF che pongono fine al procedimento è ammesso unicamente il rimedio ordinario del ricorso al Tribunale federale, che può essere presentato solo dopo la notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF). In queste circostanze la sentenza verrà motivata unicamente per quanto concerne la posizione di C. (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2010.31 del 18 settembre 2012, consid. 1.1.2), ritenuto, per di più, che le fattispecie di cui è accusato nulla hanno a che vedere con le fattispecie di cui sono accusati A. e B. (parzialmente comuni invece ad entrambi).
2.1 Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento. Tale regola “è espressione e corollario del principio della verità materiale (art. 6) ed esige che il giudice valuti le prove fondandosi non su regole probatorie prestabilite fisse (p. es. secondo il numero o la “gerarchia” dei mezzi di prova), bensì sul convincimento che si è personalmente fatto sul caso in base alle prove assunte” (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 989 e segg., 1039).
Dal sistema del libero apprezzamento delle prove scaturisce l’assenza di una gerarchia dei mezzi di prova. I mezzi di prova non sono limitati da un numerus clausus, per cui possono essere presi in considerazione nuovi metodi e mezzi probatori elaborati dalla scienza e della tecnica, fatta eccezione segnatamente per
Non è richiesta la sicurezza assoluta riguardo al fondamento delle conclusioni del giudice. In base al principio della presunzione d’innocenza, dovessero persistere dubbi considerevoli e insuperabili in merito alla colpevolezza dell’imputato, il giudice dovrà fondarsi sulla fattispecie oggettiva più favorevole all’imputato (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 989 e segg., 1038).
2.2 Di principio, nei procedimenti per infrazioni alla legge federale sugli stupefacenti, le prove usuali che il giudice si trova ad esaminare sono: la sostanza stupefacente sequestrata, le confessioni, le chiamate in correità di correi e consumatori, eventuali testimonianze e le intercettazioni telefoniche e ambientali.
Nella fattispecie, gli inquirenti non hanno sequestrato cocaina. L'ipotesi accusatoria si è basata essenzialmente su confessioni, intercettazioni telefoniche ed ambientali (effettuate in Svizzera o acquisite in via rogatoriale da procedimenti penali autonomi in corso in Italia) nonché su esami di laboratorio su tracce di sostanza stupefacente rinvenute presso la lavanderia M. SA a U. In concreto i mezzi di prova più utilizzati sono dunque stati, per ordine d'importanza, le confessioni, gli esami di laboratorio e le intercettazioni telefoniche e ambientali.
2.2.1 Per quanto riguarda le confessioni – ossia le dichiarazioni con cui l'imputato riconosce, in tutto o in parte, il buon fondamento delle accuse mosse nei suoi confronti – esse devono essere verificate d'ufficio dalle autorità penali chiamate alla ricerca della verità materiale. Questo principio ha trovato codificazione legislativa nell'art. 160 CPP secondo cui, quando l'imputato è reo confesso, il pubblico ministero e il giudice esaminano l'attendibilità della confessione e lo invitano a descrivere con precisione le circostanze della fattispecie. Dopo essere stata considerata per secoli la regina delle prove che praticamente dispensava le autorità penali dalla raccolta di altri mezzi probatori, la confessione
In concreto non si può che preliminarmente constatare come l'imputato C., dopo avere in un primo tempo dichiarato spontaneamente agli inquirenti i fatti ed i quantitativi di sostanza stupefacente trattata a vario titolo, così come sostanzialmente descritti nell’atto d'accusa relativo, ha totalmente ritrattato le proprie dichiarazioni nel corso del verbale finale del 28 marzo 2013 (D. 9, doc. MPC 13-02-001 e segg.). La Corte, per giungere alla presente sentenza, ha quindi proceduto alla valutazione delle dichiarazioni dell’imputato come previsto dall'art. 10 CPP (v. supra consid. 2.1).
2.2.2 Tra le intercettazioni telefoniche ed ambientali, il MPC ha indicato come di particolare rilievo le intercettazioni ambientali del 24 novembre 2003 e del 22 luglio 2003.
L’intercettazione ambientale del 22 luglio 2003 è anch’essa stata ordinata nell'ambito di un procedimento italiano autonomo e acquisita agli atti in via rogatoriale dal MPC. Sono state prodotte le formalità italiane in merito all'autorizzazione ed all’ottenimento della stessa (SK.2014.43 cl. 2 pag. 510.254- 255). Si tratta di una conversazione in dialetto calabrese: la traduzione/trascrizione effettuata dalle autorità italiane non adempie ai criteri richiesti dalla giurisprudenza svizzera. Le parti hanno potuto esaminare anche durante il pubblico dibattimento la relativa trascrizione. Interpellati dal Giudice unico, nessuna delle parti ne ha richiesto l’ascolto né una verifica tramite l’interprete a disposizione durante il processo.
In aula, dopo avere ricevuto le relative trascrizioni/traduzioni, l’avv. Borradori e l’avv. Cabrini hanno confermato di non avere obiezioni di sorta in merito alle medesime. L’avv. Lepori si è invece inizialmente riservato di determinarsi in merito all'utilizzabilità e concludenza delle summenzionate trascrizioni/traduzioni, ed ha poi invocato l’inutilizzabilità delle intercettazioni in sede di conclusioni.
Ora, come visto, agli atti figurano le necessarie autorizzazioni alla base delle intercettazioni ambientali. Per quanto attiene alle traduzioni, le formalità richieste dal diritto elvetico non sono state completamente adempiute per un’intercettazione. Sia quel che sia, la questione può rimanere irrisolta, non avendo nessuna delle parti sollevato obiezioni in merito al contenuto di tali intercettazioni ed alla forma e modalità delle trascrizioni/traduzioni (ad eccezione della difesa di C. che ha genericamente contestato nelle conclusioni utilizzabilità e concludenza delle medesime), ma soprattutto ritenuto che, in casu, tali intercettazioni non hanno avuto incidenza alcuna sulla decisione di questa Corte nel merito delle accuse formulate dal MPC a carico degli imputati (e in particolare a carico di C.), come si vedrà nel seguito.
2.2.3 In merito agli esami di laboratorio, va rilevato che i medesimi si sono in particolare concentrati su locali ed oggetti utilizzati da o riferibili a C., con la precisazione che
3.1 Tutti gli imputati sono accusati di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121) per fatti che sarebbero occorsi nel periodo tra il 2001 ed il 23 novembre 2004. L’istruzione è terminata con l’inoltro degli atti d’accusa del 21 novembre 2014 e dell’11 dicembre 2014.
Secondo gli atti d’accusa, le infrazioni alla LStup rimproverate a A. ed a B. sarebbero state commesse dal 2001 al 2002, mentre quelle rimproverate a C. dal 2003 al 23 novembre 2004. Occorre dunque determinare il diritto applicabile, considerato che dal 2001 ad oggi sono intervenute diverse revisioni del codice penale tra cui, in particolare e per quanto qui di interesse, la revisione parziale del CP (segnatamente la revisione della prescrizione dell’azione penale in generale giusta la LF del 5 ottobre 2001) entrata in vigore il 1° ottobre 2002 e la revisione della parte generale del CP entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 3459), revisione che ha causato un adattamento della LStup in merito al nuovo sistema sanzionatorio; il 1° luglio 2011 è inoltre intervenuta una revisione parziale della LStup, revisione che ha comportato anche modifiche agli elementi costitutivi dell’art. 19 LStup (RU 2009 2623).
3.2 L’art. 19 vLStup in vigore all’epoca della commissione dei fatti rimproverati agli imputati reprimeva le medesime azioni compiute intenzionalmente come l’art. 19 vLStup in vigore dal 1° gennaio 2007 e, salvo per alcune eccezioni indicate in seguito, dal 1° luglio 2011.
3.3 Tanto l’art. 19 cpv. 1 LStup quanto l’art. 19 n. 1 vLStup sanzionano chiunque intenzionalmente e senza essere autorizzato, segnatamente acquista, trasporta, importa, esporta, deposita, detiene, distribuisce, procura, negozia per terzi o vende stupefacenti, fa preparativi a questi scopi, finanzia un traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 19 cpv. 1 LStup, art. 19 n. 1 cpv. 9 prima frase vLStup). Come l’art. 19 n. 1 vLStup, la nuova disposizione reprime ogni atto che contribuisce o può contribuire alla messa in circolazione di stupefacenti o a renderla accessibile a eventuali consumatori (DTF 120 IV 334 consid. 2a). Lo scopo di questa disposizione è d’evitare qualsiasi lacuna nella catena tra
La fattispecie dell’art. 19 LStup (19 vLStup) costituisce un reato di messa in pericolo astratto: in tal senso la disposizione reprime gli atti che in generale creano un rischio accresciuto di lesione del bene giuridicamente protetto (salute pubblica) indipendentemente dalla realizzazione concreta di un pericolo. La perpetrazione dell’atto è sufficiente senza che occorra provare che il pericolo si sia realizzato o che fosse voluto dall’autore (DTF 118 IV 200 consid. 3f). L’autore è punibile qualora abbia commesso uno degli atti considerati come pericolosi e repressi dalla legge, senza che sia necessario dimostrare che l’atto abbia contribuito al consumo di stupefacenti o abbia causato la tossicodipendenza di persone.
3.4 Tanto per il vecchio quanto per il nuovo diritto, l’infrazione all’art. 19 della LStup è un reato intenzionale; l’intenzione deve rapportarsi a tutti gli elementi costitutivi dell’infrazione. L’autore deve adottare intenzionalmente il comportamento proibito; egli deve sapere che ha a che fare con delle sostanze stupefacenti e che non gode di autorizzazioni previste dalla legge. Il dolo eventuale è sufficiente alla realizzazione dell’infrazione (DTF 126 IV 201 consid. 2).
3.5 3.5.1 Sia per il nuovo che per il vecchio diritto, nei casi qualificati di cui all’art. 19 cpv. 2 LStup la sanzione consiste in una pena detentiva non inferiore a un anno, alla quale poteva essere cumulata una multa (fino al 31 dicembre 2006) o può essere cumulata una pena pecuniaria (a partire dal 1° gennaio 2007). La sanzione massima comminabile è quindi di 20 anni di pena detentiva (art. 40 CP; art. 35 vCP), cumulabile con una pena pecuniaria (FF 2006 7917).
Lo scopo della qualifica dei casi cosiddetti gravi è di colpire più severamente gli spacciatori del mercato nero della droga che non sono tossicodipendenti e che senza ritegno traggono profitto a scapito della salute dei loro clienti (FF 2006 7916). Rispetto al vecchio diritto, il nuovo art. 19 cpv. 2 LStup limita le circostanze aggravate a quattro situazioni distinte scegliendo una versione tassativa delle aggravanti più conforme al principio della legalità (soppressione delle formulazioni “insbesondere”, “notamment” e “in particolare” presenti nelle versioni in lingua tedesca, francese e italiana nel vecchio diritto; cfr. CORBOZ, op. cit., n. 73 ad art. 19 LStup).
3.5.3 Secondo il nuovo diritto, la prima circostanza aggravante è adempiuta qualora l’autore sa o deve presumere che l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone (art. 19 cpv. 2 lett. a). Questa qualifica corrisponde per lo più alla vecchia disposizione; tuttavia, il legislatore ha rinunciato alla nozione di “quantità” poiché la quantità da sola non dovrebbe costituire il criterio di pericolosità per la salute, anche i seguenti altri rischi come il rischio di un dosaggio eccessivo, la modalità d’uso problematica, o il consumo di miscele vanno considerati (FF 2006 7916-7917). Va comunque osservato che l’abbandono della nozione di quantità non significa l’abbandono puro e semplice di questo criterio. Come rilevato dalla dottrina spesso lo stupefacente non può essere sequestrato e analizzato: l’accusa si fonderà su ammissioni o testimonianze che vertono su quantità determinate di stupefacente senza ulteriori precisazioni sulla purezza o la miscela delle sostanze stupefacenti. Ne consegue che per l’apprezzamento della “messa in pericolo della salute di parecchie persone” nella pratica non sarà possibile fare astrazione del criterio della quantità (CORBOZ, op. cit., n. 80 ad art. 19 LStup). Non vi sono dunque ragioni di scostarsi dalla giurisprudenza relativa al vecchio art. 19 n. 2 lett. a vLStup. Per tale giurisprudenza, un caso è considerato grave se l’autore sa o deve presumere che l’infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone. Tale formulazione comprende una condizione oggettiva e una condizione soggettiva (DTF 122 IV 362 consid. 2). Occorre dapprima che l’infrazione verta oggettivamente su una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone. Occorre inoltre
3.6 Secondo il diritto attualmente in vigore, l'azione penale per il reato di cui all'art. 19 cpv. 1 LStup si prescrive in 10 anni (art. 97 cpv. 1 lett. c CP;); mentre prima del 1° gennaio 2014 essa si prescriveva in 7 anni (art. 97 cpv. 1 lett. c vCP; art. 70 cpv. 1 lett. c vCP). Per quel che concerne il reato qualificato, il termine di prescrizione dell’azione penale è di 15 anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP; art. 97 cpv. 1 lett. b vCP; art. 70 cpv. 1 lett. b vCP).
3.7 Le nuove norme della parte generale del codice penale in vigore dal 1° gennaio 2007 hanno causato un adattamento della LStup in merito al nuovo sistema sanzionatorio. A tale proposito, come visto in precedenza (v. supra consid. 1.3), misure privative della libertà secondo il vecchio (detenzione e reclusione) ed il nuovo diritto (pena detentiva), così come la multa e la pena pecuniaria, vanno considerate qualitativamente equivalenti, nella misura in cui sono pronunciate senza sospensione condizionale (DTF134 IV 82 consid. 7.2.1). Per quanto riguarda i criteri per la commisurazione della pena (v. art. 47 e segg. CP; sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicato in forumpoenale, 1/2008, n. 8 pag. 27) nonché il cumulo delle pene in caso di concorso di reati (cosiddetto cumulo giuridico o principio dell’aumento, Asperationsprinzip, principe de l’aggravation des peines), nulla è concretamente mutato rispetto al passato (v. art. 49 cpv. 1 CP, corrispondente al vecchio art. 68 n. 1 cpv. 1 CP; DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/ BETTEX/STOLL, CP: Code Pénal, Basilea 2012, n. 1 e 2 ad art. 49 CP). Diversa invece la situazione per quanto riguarda la sospensione condizionale. Secondo il
4.1 A C. il MPC, come visto (v. supra Fatti lett. J) rimprovera di avere, in correità con G., N. e E., dal 2003 e fino al 23 novembre 2004, in più località della Svizzera, in particolare a Zurigo, Biasca e S. Antonino, in più occasioni e senza essere autorizzato, trasportato, depositato e detenuto un quantitativo complessivo di 190
4.2 4.2.1 Al capo di accusa 1.1.1 è rimproverato a C. di avere, da marzo 2003 e fino ad aprile 2003, a U., presso la propria lavanderia O. SA, U., detenuto e depositato un quantitativo complessivo di almeno 180 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, precedentemente ricevuto da G. e da E.
4.2.2 Inizialmente, e dopo avere preso atto, nel verbale del 20 maggio 2005 che, a seguito di una perquisizione effettuata dagli inquirenti, nella sua lavanderia erano state trovate numerose tracce di cocaina, C. ha tentato di giustificarle con un'attività di consumo personale. Gli inquirenti hanno comunque potuto contestargli che le tracce rinvenute, attestanti una contaminazione diretta con la cocaina, si trovavano in più parti della lavanderia e su svariati oggetti, il tutto poco compatibilmente con una semplice attività di consumo personale occasionale (SK.2014.44, doc. MPC 13-01-0003, 0008 e segg.).
4.2.3 In seguito, a partire dal verbale del 27 maggio 2005 davanti alla PGF (SK.2014.44, doc. MPC 13-01-0017 e segg.), C. ha dichiarato di avere tenuto in deposito, per conto di G., della cocaina nella propria lavanderia. Egli ha raccontato i fatti in modo circostanziato.
In particolare, egli:
ha dichiarato che la cocaina tenuta in deposito era di G. (“Ci risulta però che G. abbia usato la sua lavanderia per nascondere stupefacenti. Conferma questa circostanza? Sì a più riprese G. ha nascosto delle sostanze stupefacenti per un quantitativo totale di circa 80 grammi. (50 gr. + 30 gr.). In particolare la sostanza e stata nascosta su di uno scaffale dove avete trovato la bilancia che avete sequestrato (50 gr.) ed una seconda volta (30 gr.) nella zona dei bagni dove c'è la cassaforte ora in disuso”; SK.2014.44 doc. MPC 13-01-0019);
ha ammesso di sapere che G. aveva, già in precedenza, incontrato E. in occasione di un viaggio ad Uster (fatto insieme a G. e a C.), e che G. era rientrato con 20/30 grammi di cocaina (questa sostanza tuttavia non tenuta in deposito nella lavanderia di C.) (“Nel precedente verbale del 20.05.2005 le è
23 -
stato contestato un viaggio che lei ha fatto ad Uster in compagnia di G. per
incontrare E. Ci può spiegare ora quale era il vero scopo di questo viaggio? Era
minuti. AI ritorno G. aveva con se 20 / 30 grammi di cocaina. ADR: Questa
droga non è stata depositata nella lavanderia”; SK.2014.44 doc. MPC 13-01-
0020);
ha raccontato in modo dettagliato in quante occasioni e dove venisse occultata la cocaina nella sua lavanderia per conto di G., di avere acquistato in farmacia il calcio per tagliarla su indicazioni e richiesta di G. (“A noi risulta che G. abbia anche tagliato la sostanza nella sua lavanderia. Cosa ci può dire in merito? Sì confermo. Sarà successo un paio di volte nel mio ufficio, quello di mezzo. ADR: Sono stato io su richiesta di G. ad acquistare il calcio in un paio di occasioni. L'acquisto è avvenuto presso una farmacia di Cadenazzo. ADR: Preciso che il calcio viene venduto in due barattoli, uno di calcio bianco, mentre l'altro ha un colore più giallastro. Chiaramente veniva usato solo quello bianco. Non sono in grado di quantificare il contenuto dei barattoli. ADR: questo è successo un paio di anni fa, circa nel 2003, ma non ricordo in che periodo esattamente”; SK.2014.44 doc. MPC 13-01-0019 e seg.);
ha spiegato dove, all'interno della sua lavanderia, veniva tagliata la cocaina da G. e, con dovizia di particolari, di come si presentasse la sostanza stupefacente e di come venisse pesata (“Dove tagliava la cocaina G. in lavanderia? A due o tre riprese la cocaina e stata tagliata nel mio ufficio, quello di mezzo, sulla scrivania. Di solito l'operazione avveniva il sabato, quando non c'erano gli operai. ADR: io assistevo, ma non aiutavo. ADR: Sì, la cocaina era un blocco che veniva prima messa un foglio di plastica. Qui veniva schiacciata e fatta in polvere. In seguito veniva tagliata con il calcio. Per la pesa G. usava una bilancia elettronica che ora non c’è più. G. la bilancia l'ha portata via quanto e stata scassinata la cassaforte, circa in estate 2003. Indico questo periodo in quanto nel mese di luglio del 2003 mi sono stati rubati i tre furgoni della lavanderia. II fatto della cassaforte e successo poco prima. ADR: È vero, da allora G. non ha più lasciato nulla nella mia lavanderia, servendosi a tale scopo dell'armadietto che lui aveva alla P. di Bedano, presso la quale lui era impiegato. Ricordo che in un'occasione avevo visto nell'armadietto di metallo pochi grammi di cocaina”; SK.2014.44 doc. MPC 13-01-0021);
ha indicato, riferendosi in modo sufficientemente preciso alle date, in qualche mese la durata della collaborazione con G., risalente più o meno all'estate del 2003 (“Gli interroganti mi chiedono a questo punto di indicare per quanto tempo G. si e servito della lavanderia quale ricettacolo per la cocaina. La roba l'ha tenuta da me da due per un massimo di tre mesi. Poi credo che si sia servito dell'armadietto della ditta P. e successivamente dell'officina di Castione. In
24 - quella, circostanza ricordo di avere visto G. tirare fuori della cocaina dal cassetto della sua scrivania. ADR: era l'equivalente di un tiro, neanche un grammo”; SK.2014.44 doc. MPC 13-01-0022).
Per quanto riguarda i quantitativi tenuti in deposito, nei verbali del 27 maggio 2005 e del 2 giugno 2005 egli è stato preciso e ha dichiarato quanta sostanza non tagliata (quindi con un buon grado di purezza) era stata depositata da G. nella sua lavanderia e quanta, invece, vi era giunta già tagliata: “l’interrogato intende precisare che il quantitativo di cui si fa riferimento, che era stato depositato nella lavanderia, era di 50 grammi al massimo così composto (30 grammi sopra lo scaffale nel locale attrezzi dove è stata trovata la bilancia), 20 grammi nell’ufficio dell’interrogato. Si precisa che questa modifica non riguarda il quantitativo di 130 grammi che è stato depositato in cassaforte, che l’interrogato conferma anche dopo la rilettura” (SK.2014.44 doc. MPC 13-01-0023 e seg.); “Gli interroganti mi chiedono di indicare quale quantitativo di cocaina acquistava normalmente G. Io non lo posso dire con esattezza. Posso solo riportare quello che ho visto e cioè quello che è stato nascosto nella mia lavanderia in qualche occasione. Una volta 20g circa, una volta 30g circa e una volta 130g. Inoltre confermo d'aver visto qualche cosa nell'armadietto della ditta P. e nella scrivania dell'officina di Castione di G.” e “Gli interroganti m'informano come sia difficile credere a questi quantitativi. Mi chiedono quindi di essere preciso sul periodo in cui G. avrebbe nascosto, nella mia lavanderia, la sostanza. Il periodo dovrebbe essere marzo-aprile del 2003”; SK.2014.44 doc. MPC 13-01-0026).
Anche a confronto con G., in un verbale del 15 giugno 2005, C. ha mantenuto e precisato le proprie dichiarazioni (“Domanda: Lei ha dichiarato che G. usava la sua lavanderia per nascondere sostanza stupefacente e in particolare cocaina. Conferma tale circostanza? C.: Confermo che in un paio di occasioni il signor G. ha usato la mia lavanderia per nascondere la cocaina. Domanda: Cosa ha da dire in merito? G.: Secondo me C. confonde le persone”; “Domanda: Lei ha dichiarato di aver visto complessivamente circa 190 grammi di cocaina nascosta nella sua lavanderia, e in particolare nella cassaforte, da G., cocaina ricevuta da E. e da N. nel periodo marzo-aprile 2003. Conferma tale circostanze di fatto? C.: Non ho detto così. Preciso che si trattava di circa 130 grammi di cocaina già tagliata nascosta nella cassaforte della lavanderia da G.. La chiave della cassaforte ce l'avevo io. Non so da chi abbia ricevuto questa cocaina. Non posso collegare questo quantitativo alle persone di E. e N.”; “Domanda: Complessivamente qual è il quantitativo di cocaina che lei ha visto nelle mani di G.? C.: Come già detto 130 grammi di cocaina tagliata nella cassaforte della lavanderia, in due occasioni ho visto circa 20 e circa 30 grammi di cocaina nella mia lavanderia. Ho tenuto questa cocaina per pochi giorni, un giorno o due. In un'altra occasione ho portato 10
4.3 4.3.1 Al capo di accusa 1.1.2, è rimproverato a C. di avere, dal 2003 e fino al 23 novembre 2004, a Uster e nel Cantone Ticino, in particolare a Biasca, ricevuto da N., 10 grammi di sostanza stupefacente e trasportato tale quantitativo di sostanza stupefacente da Uster in Ticino per consegnarla a G.
4.3.2 Nei propri verbali di interrogatorio, anche per quanto riguarda questa imputazione, C. è stato preciso in merito al trasporto di 10 grammi di cocaina da Uster in Ticino destinata e consegnata a G., come pure sulle modalità di tale trasporto: “Lei ha mai trasportato sostanze stupefacenti? Si, in macchina e successo qualche volta. Una volta da Zurigo ho ricevuto 10 grammi da N. Questi erano destinati a G. ADR: E stato N. a chiedermi di ricapitargli a G. la merce, dopo che i due si erano sentiti al telefono. ADR: No, non sono salito a Zurigo solo per questa faccenda. Ero a Zurigo per ragioni di lavoro”; “Per quanto riguarda N. cosa ci può dire? N. me l'ha data una sola volta. Saranno stati 10 grammi che io ho consegnato a G. Durante un paio di incontri N. mi ha offerto qualche tiro, circa 4. N. nascondeva lo stupefacente nell'imbottitura di una sedia che si trovava in un locale al piano superiore dalla sala giochi” (verbale di interrogatorio del 27 maggio 2005: SK.2014.44 doc. MPC 13-01-0020 e 0022); “gli interroganti mi chiedono di indicare quale quantitativo di cocaina acquistava normalmente G. (...) Infine per quello che io ho visto, confermo d'aver trasportato da Zurigo al Ticino 10g di cocaina consegnatimi da N. per G.” (verbale di interrogatorio del 2 giugno 2005: SK.2014.44 doc. MPC 13-01-0026); “gli interroganti, considerate le numerose visite che io ho fatto a N., perlomeno nei 2 o 3 mesi che precedono il suo arresto, mi chiedono di essere preciso, una volta per tutte sulla quantità di droga che ho ricevuto. Da parte mia dichiaro che non ho nulla da aggiungere in questo senso, più di quanto ho già detto nei precedenti verbali. L'unica cosa, e che prima che lui mi consegnasse quei 10g, qualche settimana prima, io gli avevo chiesto se avesse della cocaina e lui ha fatto finta di niente. ADR: Avevo capito che N. disponeva di cocaina, frequentando il suo locale con G.” (verbale di interrogatorio del 6 giugno 2005: SK.2014.44 doc. MPC 13-01-0037).
Egli ha inoltre fornito dei dettagli su dove N., da cui aveva ricevuto la sostanza stupefacente, occultasse la cocaina ("nell'imbottitura di una sedia che si trovava in
4.4 4.4.1 Tale versione dei fatti, che è quella sostanzialmente ripresa nell'atto d'accusa (con le correzioni, in difetto, sui quantitativi dichiarati come tenuti in deposito nella sua lavanderia), è stata mantenuta nel corso di numerosi verbali di Polizia e anche davanti al Procuratore federale, in particolare il 10 giugno 2005 dinanzi al procuratore federale e alla presenza del proprio difensore (“Domanda: Conferma quanto indicato ai funzionari di Polizia giudiziaria federale in data 27 maggio 2005, 2 giugno 2005, 6 giugno 2005 e II 9 giugno 2005. Risposta: Si, confermo integralmente quanto indicato ai funzionari di Polizia giudiziaria federale in data 27 maggio 2005, 2 giugno 2005, 6 giugno 2005 e 9 giugno 2005. Domanda: Conferma quanto indicato in relazione a personaggi, quantità, modalità di scambio, periodi e tempi di esecuzione in tema stupefacenti in particolare cocaina? Risposta: Confermo, precisando però che ho spesso vuoti di memoria, in particolare in riferimento ai periodi posso sbagliarmi di qualcosina. Domanda: In relazione a questi traffici conferma i legami da Lei indica ti fra i vari attori? Risposta: Si, questo lo confermo integralmente”; SK.2014.44 doc. MPC 13-01- 0060).
Anche nel verbale a confronto con G., sempre il 10 giugno 2005, C. ha ribadito quanto dichiarato precedentemente: “Domanda: Lei ha dichiarato che tali traffici di stupefacenti venivano eseguiti in occasione di vostri viaggi a Zurigo, viaggi di lavoro o di piacere, con la vettura dell'uno o dell'altro? Conferma tale circostanza? C.: Voglio specificare che in una sola occasione ho preso da N. circa 10 grammi di cocaina per portarli a G. in Ticino. Un'altra volta G. durante il ritorno verso il Ticino mi ha fatto vedere che aveva un po' di cocaina. Non so dove I'aveva presa”, “in un'altra occasione ho portato 10 grammi di cocaina a G. da Zurigo, quantitativo consegnatomi da N.. II periodo non lo ricordo bene, ma dovrebbe essere nella primavera del 2003, nel giro di due o tre mesi. Domanda: Cosa ha da dire in merito? G.: lo non ho messo niente nella cassaforte di C.. I quantitativi indicati se li sarà comperati per sé stesso” (SK.2014.44 doc. MPC 13-12-0003/0005).
4.4.2 Egli ha poi confermato il tutto davanti al GIF, il 4 dicembre 2008, sempre alla presenza del proprio difensore (“Riguardo a questi traffici personalmente avrei partecipato alle attività condotte da G., in particolare per essermi accompagnato con lui in occasione di viaggi effettuati a Zurigo per incontrare E., per aver custodito presso la mia lavanderia di U., almeno 180 grammi di cocaina e trasportato almeno altri 10 grammi di cocaina tra Zurigo e il Ticino. Sostanza
4.4.3 Solo in occasione del verbale finale del 28 marzo 2013 davanti al MPC (8 anni dopo gli interrogatori di Polizia e 5 anni dopo il verbale davanti al GIF), il primo a confronto con gli altri imputati (fatta eccezione per il verbale a confronto con G. del 10 giugno 2005), C. ha, per la prima volta, ritrattato tutto (“Le chiedo di determinarsi in merito a tale contestazione. Come prima, contesto tutto, tutto quanto viene dichiarato dopo il 27 maggio 2005 contesto tutto”; SK.2014.44 doc. MPC 13-02-0019 e segg., 13-02-0033), versione quest’ultima mantenuta anche in aula (SK.2014.43, cl 3 pag. 930.031 e segg.).
4.4.4 In sede di interrogatorio, durante il pubblico dibattimento, egli ha affermato di avere proferito le precedenti dichiarazioni (poi riprese nell'atto d'accusa) perché pressato dagli inquirenti, che lo avevano tratto in arresto e che, in sostanza, l'avrebbero minacciato, se non addirittura ricattato, che se non avesse confessato se la sarebbero presa con suo figlio, attuale titolare della lavanderia.
C. ha, poi, genericamente ribadito che quello che figura nell'atto d'accusa non corrisponde alla realtà, che non è vero niente. Che avrebbe fatto quelle dichiarazioni di colpevolezza perché così pressato dagli agenti, per tutelare i suoi figli, tra cui la figlia femmina che all'epoca sarebbe stata incinta (SK.2014.43, cl. 3 pag. 930.035/037/040). Interrogato dal Giudice in merito al motivo per cui non avrebbe almeno tentato, una volta scarcerato, di contattare gli inquirenti per cambiare versione – versione che ha anzi confermato anche in un verbale a confronto con G. e in un'ulteriore verbale davanti al GIF alla presenza del suo difensore – l'imputato ha risposto che all'epoca aveva cose più importanti a cui pensare. Solo a seguito delle reiterate domande del Giudice unico, egli ha genericamente spiegato che le cose più importanti a cui pensare erano i suoi figli che, a suo dire, si sarebbero distanziati da lui a causa del procedimento penale. Egli non ha tuttavia saputo chiarire perché, proprio per appianare gli asseriti problemi con i figli, non abbia rettificato prima del verbale finale quelle che, a suo dire, erano false ammissioni (SK.2014.43, cl. 3 pag. 930.040; D. 9, doc. MPC 13-02-0036).
4.5 Tale ritrattazione è stata ritenuta inverosimile dalla Corte. Se questa sia frutto di interferenze esterne o di una scelta autonoma dell’imputato non è dato sapere.
La tesi difensiva secondo cui, nei verbali del 2005 e del 2008, C. avrebbe reso dichiarazioni non conformi al vero è smentita anche dalla circostanza che, in esse, egli non si è limitato a riprendere ed ammettere i fatti che gli venivano contestati dagli inquirenti, ma ha raccontato, in parte spontaneamente, lo sviluppo di una situazione concreta che ha corredato di dettagli e di riferimenti spaziali, temporali e personali, che indicano come colui che parla situa, raccontando, degli episodi realmente vissuti. Quei dettagli e la completezza del racconto depongo per la sua verità.
4.6 Ne discende che dagli atti emergono sufficienti elementi a carico dell'imputato che deve di conseguenza essere ritenuto colpevole di avere tenuto in deposito, nella propria lavanderia, i quantitativi di cocaina imputatigli nell'atto d'accusa nel periodo menzionato, come pure di avere trasportato da Uster in Ticino 10 grammi di cocaina. C. ha dunque realizzato gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi di cui all’art. 19 cpv. 1 LStup. Ne consegue che il reato di cui all’art. 19 cpv. 1 LStup è consumato.
4.7 Per quanto riguarda i quantitativi di stupefacente trattato, il grado di purezza della sostanza (che non è stata sequestrata) per i 50 grammi di cocaina complessivi definiti dall'imputato "non tagliati" può essere stimato in circa il 50%, ritenuto il grado di purezza medio stabilito dalla giurisprudenza (cfr. DTF 6B_13/2012; DTF 6B_509/2011, consid. 3.5) e con riferimento alla media per l'anno 2001 delle statistiche della società svizzera di medicina legale (v. statistiche relative alla cocaina confiscata in Svizzera pubblicate dalla Società svizzera di medicina
In ogni caso i quantitativi di sostanza pura trattata superano abbondantemente il minimo giurisprudenziale per ritenere adempiuta l'aggravante dell'art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, che per la cocaina si situa a 18 grammi di sostanza pura.
4.8 Stabilito uno dei motivi costituenti l'infrazione grave, e cioè il quantitativo che mette in pericolo la salute di molte persone, si può prescindere dall'analizzare anche l'esistenza dell'aggravante della banda sostenuta dal MPC.
4.9 Per i capi d’accusa 1.1.1 e 1.1.2, C. va quindi ritenuto colpevole di infrazione aggravata alla LStup ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 e 2 lett. a LStup, applicabile alla fattispecie in quanto la nuova norma rivista e in vigore dal 1° luglio 2011 è più favorevole all’imputato (art. 2 cpv. 2 CP; v. supra consid. 3).
Sulle pene
5.1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). I criteri da prendere in considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli stessi che venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al vecchio art. 63 CP (cfr. DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20 e seg.; sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.2). Non diversamente dal vecchio
5.2 Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui l’autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di colpevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2°; 122 IV 241 consid. 1°; sentenza 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.2.2). Parimenti al vecchio art. 63 CP, il nuovo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale 2008, n. 8 pag. 25 e seg.). In virtù del nuovo art. 50 CP – che recepisce i criteri già fissati in precedenza dalla giurisprudenza (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, FF 1999 pag. 1747) – il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato ed al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell’ambito di un’eventuale procedura di ricorso (sentenza 6B_207/2007 loc. cit.). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti ed all’autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2c pag. 105).
5.3 Giusta l’art. 48 lett. e CP il Giudice attenuta la pena, tra l’altro, se ha manifestamente perso di senso visto il lungo tempo trascorso dal reato e da allora l’autore ha tenuto buona condotta. Se attenuta la pena il giudice non è vincolato alla pena minima comminata e può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato rimanendo vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena (art. 48a CP).
6.1 La Corte ha accertato come C., coniugato e padre di due figli, già giovani adulti al momento dei fatti, dopo aver frequentato le scuole elementari in Italia, ha trovato lavoro estivo presso una lavanderia a Zurigo, ed è in seguito venuto in Ticino dove ha aperto una piccola lavanderia a V. C. si è poi spostato nel Bellinzonese dove ha gestito una lavanderia. La situazione economico-finanziaria di C. si presenta come segue: egli percepisce un salario netto mensile di fr. 950.-- più quello della moglie di fr. 1’500.--; percepisce inoltre l’AVS di fr. 1’570.-- e paga fr. 620.-- di cassa
6.2 Dal profilo soggettivo la Corte ha ritenuto la colpa di C. di media gravità. Egli, con una situazione famigliare e lavorativa stabile, si è prestato a tenere in deposito, della sostanza stupefacente (cocaina) per conto di G., procurandogli la sostanza da taglio e aiutandolo a tagliarla e, in un’occasione, ha anche trasportato 10 grammi di cocaina per suo conto, da Uster al Canton Ticino, ben conscio di quello che stava facendo.
6.3 Relativamente alle circostanze attenuanti, la Corte ha senz’altro considerato l’attenuante del lungo tempo trascorso dai fatti, quasi al limite della prescrizione, e il corretto comportamento tenuto da C. posteriormente ai fatti qui in esame, in particolare che egli non abbia più interessato la giustizia penale. Null’altro ha potuto essere considerato a favore dell’imputato, neppure gli asseriti sporadici consumi dell’epoca.
6.4 Per quanto riguarda la pena il MPC ha chiesto 5 mesi di detenzione, pena sospesa condizionalmente, che considerata la colpa e l’attenuante specifica riconosciuta all’imputato appare adeguata. Va però osservato che pene detentive di breve durata, inferiori ai 6 mesi, possono essere inflitte, a determinate condizioni, solo se da espiare. Evidente che il MPC ha invece voluto proporre una pena di breve durata e sospesa con la condizionale. Questa Corte ritiene adeguato infliggere all’accusato una pena pecuniaria da fissarsi in 150 aliquote giornaliere, dedotto il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per il periodo di prova di due anni.
6.5 Per quanto concerne l’importo dell’aliquota la Corte ha considerato che C. non dispone di sostanza (né immobiliare né mobiliare), che ha un salario netto mensile di fr. 950.-- (più quello della moglie di fr. 1’500.--) e che percepisce in aggiunta a tale reddito una rendita AVS di fr. 1’570.-- mensili. Per quanto concerne le spese, C. versa mensilmente fr. 620.-- per la cassa malati per sé e la moglie. Alla luce di ciò la Corte ha ritenuto adeguata un’aliquota giornaliera di fr. 30.--.
6.6 In conclusione, alla luce della gravità della colpa e delle circostanze attenuanti, questa Corte è giunta alla conclusione che nel caso di C. è adeguata alla sua colpa una pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per il periodo di prova di due anni.
Sulle misure
7.1 Giusta l’art. 69 cpv. 1 CP, il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico. Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti (art. 69 cpv. 2 CP).
7.2 Ai sensi dell'art. 31 cpv. 1 lett. a della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm; RS 514.54), l’autorità competente procede al sequestro di armi portate da persone non legittimate. In virtù dell'art. 54 dell’ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e munizioni (OArm; RS 514.541), se l’oggetto sequestrato conformemente all’art. 31 LArm è utilizzabile, l’autorità competente può disporne liberamente.
7.3 Con l’atto d’accusa il MPC ha chiesto la confisca dei seguenti oggetti (posizioni 2 e 21 del punto 3 dell'atto d'accusa a carico di C.; SK.2014.44 cl. 1 pag. 100.004):
7.4 La Corte, ritenute adempiute le condizioni di cui agli art. 69 e segg. CP, ordina la confisca dei seguenti oggetti attualmente sotto sequestro (posizioni 2 e 21 del punto 3 dell'atto d'accusa a carico di C.; SK.2014.44 cl. 1 pag. 100.004):
Sulle spese e ripetibili
8.1 Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale del Tribunale penale federale nella procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37 della legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF). In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'art. 135 cpv. 4 CPP (art. 426 cpv. 1 CPP). L'imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a CPP, cfr. anche sentenza del Tribunale penale federale SK.2013.26 del 22 agosto 2013, consid. 22; DOMEISEN, Basler Kommentar StPO, 2a ediz., Basilea 2014, ad art. 426; MINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 426; DONATSCH/ HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, ad art. 426; art. 426 cpv. 3 lett. b e 68 cpv. 1 CPP) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l'imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). L'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle (art. 425 CPP).
Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di un’istruttoria, l'emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra 200 e 50'000 franchi (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un atto d’accusa (cfr. art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l'emolumento relativo all’istruttoria oscilla tra 1'000 e 100'000 franchi (cfr. art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l’istruttoria non deve
8.2 Per quanto riguarda la procedura preliminare il MPC fa valere a carico di C. il MPC un emolumento di fr. 5'000.--, di cui fr. 3'300.-- per l'indagine preliminare di polizia giudiziaria federale, fr. 700.-- per l'istruzione preparatoria e fr. 1'000.-- per l'atto d'accusa e la rappresentanza in tribunale (SK.2014.44, cl. 1 pag. 100.006), emolumento che si ritiene giustificato.
L'emolumento relativo all'attività di questo Tribunale (art. 7 lett. b RSPPF ) è fissato a fr. 6'000.--, diviso in parti uguali per i tre imputati (fr. 2'000.-- ciascuno).
8.3 Per quanto riguarda i disborsi a carico di C., il MPC ha conteggiato fr. 25'925.86, importo significatamene maggiore rispetto a quello posto a carico degli altri imputati e, in ragione dei fr. 21'300.-- a titolo di "costi impiego forze di polizia cantonale" (SK.2014.44, cl. 1 pag. 100.006), ritenuto non giustificato. I disborsi a carico di C. vanno dunque ritenuti solo in ragione di fr. 4'625.86.
Gli esborsi derivanti dalla fase dibattimentale riguardano le indennità versate all'interprete per la sua preparazione in caso di necessità del suo intervento per la traduzione di intercettazioni in aula; essi ammontano in totale a fr. 80.--. Essi vanno accollati, in ragione di un terzo ciascuno (fr. 26.67), agli imputati condannati.
8.4 Riassumendo, le spese procedurali complessive relative ad C. sono: emolumenti istruttoria fr. 5'000.--, emolumenti di giustizia fr. 2'000.-- e disborsi per fr. 4'625.86 più fr. 26.67 per i costi dell'interprete (totale arrotondato fr. 11'652.55).
Sulla difesa d'ufficio
9.1 Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione e l'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione al termine del procedimento (cfr. art. 135 cpv. 1 e 2 CPP). L'art. 135 cpv. 4 prevede che non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l'imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la
Secondo la giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 1P.285/2004 del 1 marzo 2005, consid. 2.4 e 2.5; sentenza TPF SK.2004.13 del 6 giugno 2005, consid. 13), la designazione di un difensore d'ufficio necessario crea una relazione di diritto pubblico tra lo Stato e il patrocinatore designato ed è compito dello Stato remunerare il medesimo, fermo restando che il prevenuto solvibile dovrà in seguito rimborsare tali costi.
9.2 In applicazione degli art. 11 e 12 RSPPF le spese di patrocinio comprendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.-- e al massimo a fr. 300.--; essa è in ogni caso di fr. 200.-- per gli spostamenti. Di regola, le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi (cfr. art. 13 RSPPF). L'imposta sul valore aggiunto (in seguito: IVA) dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF). Va a tal proposito precisato che sino al 31 dicembre 2010 l'aliquota applicabile era il 7,6%; dal 1° gennaio 2011 essa è dell'8%.
9.3 Nella fattispecie, tutti e tre gli imputati sono assistiti da difensori d'ufficio.
L’indennità oraria è fissata a fr. 230.-- (IVA non compresa), come da prassi in casi d'ordine corrente dinanzi a questa Corte (cfr. sentenza TPF SK.2012.31 del 26 settembre 2012, consid.3).
9.3.1 Per quanto attiene all'indennità accordata all'avv. Cesare Lepori occorre rilevare che la Corte ha applicato la tariffa oraria di fr. 230.-- invece che fr. 250.-
9.3.2 Sulla base della nota d'onorario presentata dal difensore, corretta laddove necessario come sopra indicato, e nei limiti previsti dal RSPPF, l’indennità è dunque fissata come segue:
9.4 L’indennità dovuta al difensore d'ufficio è posta a carico della Confederazione. Tuttavia, il condannato è tenuto a risarcire - non appena la sua situazione economica glielo permetterà - il seguente importo alla Confederazione (art. 135 cpv. 4 CPP):
Indennità per carcerazione
II. B.
B. è prosciolto dall'accusa.
Le spese procedurali per complessivi fr. 7'316.65 sono poste a carico della Confederazione.
La retribuzione del difensore d'ufficio avv. Carlo Borradori è fissata in fr. 47'003.60 (IVA inclusa), di cui fr. 39'452.-- già versati a titolo di acconto e fr. 7'551.60 (IVA inclusa) ancora a carico della Confederazione.
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
Il Giudice unico La Cancelliera
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). La decisione del Tribunale di primo grado in materia di retribuzione può essere impugnata dal difensore d’ufficio mediante reclamo alla giurisdizione di reclamo (art. 135 cpv. 3 lett. a CPP). A., B. ed il MPC non hanno richiesto la notifica della sentenza motivata. A. e B. non hanno pertanto la possibilità di interporre ricorso.
Spedizione: 14 febbraio 2017